Articolo 1 della Legge 12 maggio 1957, n. 307
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16 maggio 1957
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69 , concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1:
alle parole: dalla, distillazione di vini genuini, sono sostituite le parole: dalla distillazione di vini denunciati come genuini;
alle parole: acescenti o alterati, tali riconosciuti, sono sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti;
dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , sono aggiunte le parole: ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957;
in fine, e' aggiunto il seguente comma:

L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, provvedera' a garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei vini ammessi alla distillazione agevolata.
L'art. 3 e' soppresso.

Entrata in vigore il 16 maggio 1957