CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE LECCE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1002/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010022660 CONSORTILI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso contrassegnato in epigrafe parte ricorrente impugnava indicato sollecito di pagamento
(conseguente a presunto pregresso “avviso”) emesso da Creset S.p.A. per conto dell'interessato Consorzio di bonifica in riferimento agli specificati contributi consortili (cod. 630) riguardanti l'anno 2020.
In ragione della esposta pluralità di rilievi lamentava l'istante illegittimità e infondatezza dell'opposto atto, avuto particolare riguardo all'assunto difetto di presupposti impositivi. In particolare, deduceva l'assenza di opere arrecanti utilità diretta e specifica agli immobili assoggettati al contributo contestando in radice il piano di classifica del Consorzio, il conseguente riparto delle spese consortili e gli atti amministrativi ad essi collegati.
Evidenziava contraddittorietà ed astrattezza della motivazione del provvedimento, privo di riferimenti agli interventi effettuati dal Consorzio ai fini delle supposte migliorie fondiarie, in concreto mai realizzate. All'uopo, produceva relazione tecnica attestante la lamentata situazione dei luoghi.
L'ente impositore resisteva al ricorso svolgendo i rilievi di cui ai propri scritti, versando gli elencati provvedimenti normativi ed amministrativi, riferimenti tecnici, nonché richiami giurisprudenziali.
Parimenti, si costituiva Creset. S.p.A. deducendo inammissibilità ed infondatezza del gravame.
Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che costituendo il provvedimento impugnato atto idoneo a rappresentare la volontà impositiva, lo stesso determina – ex art. 100 c.p.c. – interesse ad impugnare, ritenuta la sua riconducibilità alla categoria di quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, rimanendo impregiudicate le facoltà di impugnativa a fronte di precedente supposto mero “avviso”, sostanzialmente prodromico all'atto impositivo tipico.
Sulla base del disposto dell'art. 2697 del codice civile, a mente del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, è indubbio che l'ente impositore, nella instaurata controversia, sia obbligato a dimostrare i fatti costitutivi della sua richiesta assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa. Detto principio generale, che informa il sistema processuale civile e quindi anche il procedimento tributario, può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma di imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale.
Orbene, dall'esame delle disposizioni della L.R. n. 4 del 2012 titolata “ Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”, che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza – ed, in ipotesi, l'insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva. In tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario vale dunque la regola generale dettata dall'art. 2697 cod. civ., sicché, in applicazione della stessa, “l'ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa” (ex multis, Cass. n.
955/2016, n. 1946/2012, n. 13665/2001).
La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore e nella fattispecie, essendo stati convenuti sia il concessionario che il Consorzio di bonifica, sull'una o sull'altra parte pubblica ricadeva facoltà di assolvere al relativo onere.
Siffatta prova presuppone che l'ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto la comprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente piano di classifica, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente. Sul punto la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che “ ......... il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n. 11722/2010).
Nella fattispecie, tuttavia, se pure il Consorzio ha assolto all'onere di che trattasi, le specifiche contestazioni della ricorrente non appaiono idoneamente contrastate da rilievi puntuali concernenti la lamentata assenza di beneficio diretto ai fondi di proprietà. Segnatamente, possono ritenersi valide, oltre che pertinenti, le risultanze di consulenza addotte da parte ricorrente – dettagliate e corredate da precisi riferimenti censuari, planimetrici e fotografici – assurgendo le stesse a prova dell'infondatezza della avversata pretesa contributiva, siccome in tal modo superata la richiamata presunzione di beneficio fondiario;
sul punto palesandosi insufficienti i rilievi tecnici riguardanti vasta zona di contribuenza allegati dal Consorzio.
Da quanto innanzi discende l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'ingiunzione opposta.
Si stima equo compensare le spese tra le parti in considerazione delle perplessità giurisprudenziali che hanno caratterizzato le questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 21/01/2026
Il Presidente
Avv. Francesco De Lecce
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE LECCE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1002/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010022660 CONSORTILI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso contrassegnato in epigrafe parte ricorrente impugnava indicato sollecito di pagamento
(conseguente a presunto pregresso “avviso”) emesso da Creset S.p.A. per conto dell'interessato Consorzio di bonifica in riferimento agli specificati contributi consortili (cod. 630) riguardanti l'anno 2020.
In ragione della esposta pluralità di rilievi lamentava l'istante illegittimità e infondatezza dell'opposto atto, avuto particolare riguardo all'assunto difetto di presupposti impositivi. In particolare, deduceva l'assenza di opere arrecanti utilità diretta e specifica agli immobili assoggettati al contributo contestando in radice il piano di classifica del Consorzio, il conseguente riparto delle spese consortili e gli atti amministrativi ad essi collegati.
Evidenziava contraddittorietà ed astrattezza della motivazione del provvedimento, privo di riferimenti agli interventi effettuati dal Consorzio ai fini delle supposte migliorie fondiarie, in concreto mai realizzate. All'uopo, produceva relazione tecnica attestante la lamentata situazione dei luoghi.
L'ente impositore resisteva al ricorso svolgendo i rilievi di cui ai propri scritti, versando gli elencati provvedimenti normativi ed amministrativi, riferimenti tecnici, nonché richiami giurisprudenziali.
Parimenti, si costituiva Creset. S.p.A. deducendo inammissibilità ed infondatezza del gravame.
Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che costituendo il provvedimento impugnato atto idoneo a rappresentare la volontà impositiva, lo stesso determina – ex art. 100 c.p.c. – interesse ad impugnare, ritenuta la sua riconducibilità alla categoria di quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, rimanendo impregiudicate le facoltà di impugnativa a fronte di precedente supposto mero “avviso”, sostanzialmente prodromico all'atto impositivo tipico.
Sulla base del disposto dell'art. 2697 del codice civile, a mente del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, è indubbio che l'ente impositore, nella instaurata controversia, sia obbligato a dimostrare i fatti costitutivi della sua richiesta assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa. Detto principio generale, che informa il sistema processuale civile e quindi anche il procedimento tributario, può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma di imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale.
Orbene, dall'esame delle disposizioni della L.R. n. 4 del 2012 titolata “ Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”, che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza – ed, in ipotesi, l'insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva. In tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario vale dunque la regola generale dettata dall'art. 2697 cod. civ., sicché, in applicazione della stessa, “l'ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa” (ex multis, Cass. n.
955/2016, n. 1946/2012, n. 13665/2001).
La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore e nella fattispecie, essendo stati convenuti sia il concessionario che il Consorzio di bonifica, sull'una o sull'altra parte pubblica ricadeva facoltà di assolvere al relativo onere.
Siffatta prova presuppone che l'ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto la comprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente piano di classifica, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente. Sul punto la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che “ ......... il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n. 11722/2010).
Nella fattispecie, tuttavia, se pure il Consorzio ha assolto all'onere di che trattasi, le specifiche contestazioni della ricorrente non appaiono idoneamente contrastate da rilievi puntuali concernenti la lamentata assenza di beneficio diretto ai fondi di proprietà. Segnatamente, possono ritenersi valide, oltre che pertinenti, le risultanze di consulenza addotte da parte ricorrente – dettagliate e corredate da precisi riferimenti censuari, planimetrici e fotografici – assurgendo le stesse a prova dell'infondatezza della avversata pretesa contributiva, siccome in tal modo superata la richiamata presunzione di beneficio fondiario;
sul punto palesandosi insufficienti i rilievi tecnici riguardanti vasta zona di contribuenza allegati dal Consorzio.
Da quanto innanzi discende l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'ingiunzione opposta.
Si stima equo compensare le spese tra le parti in considerazione delle perplessità giurisprudenziali che hanno caratterizzato le questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 21/01/2026
Il Presidente
Avv. Francesco De Lecce