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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/10/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4996/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Parte_1 C.F._1
Potenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ladispoli (RM), Viale Italia n. 95, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ED RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Bramante n. 28, giusta delega in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo che in data 09.09.2006 aveva contratto, a Bari, matrimonio concordatario con la Sig.ra trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Bari al numero 773, parte 2, serie A, anno 2006 e che da detta unione nasceva, in data pagina 1 di 9 28.07.2005, il figlio . Deduceva inoltre che con ricorso depositato in data Persona_1
16.11.2019, le parti chiedevano omologarsi la separazione consensuale tra gli stessi alle condizioni ivi indicate e che la stessa veniva omologata dal Tribunale di Latina alle predette condizioni con provvedimento del 18.06.2020. Erano pertanto trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale del giudizio di separazione, celebratasi il 03.06.2020. Il Parte_1 precisava altresì che con raccomandata dell'8.02.2024 informava la Sig.ra della propria CP_1 volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale, invitando la stessa a prendere contatti anche tramite proprio legale di fiducia al fine di valutare la possibilità di un divorzio congiunto, richiesta conclusasi, dopo i primi tentativi, con esito negativo. Oltre alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il ricorrente chiedeva una parziale modifica delle condizioni di separazione, deducendo di ricoprire la carica di Maresciallo di 3^ classe della Forza
Armata Aeronautica militare e percepire una retribuzione annua lorda di circa 36.636,00 euro.
Quanto alle proprietà immobiliari, era proprietario pro quota nella misura del 50%, insieme alla ex coniuge, della casa coniugale di RM, via Rodrigo Borgia n. 10, assegnata consensualmente in sede di separazione alla nonché di una quota di proprietà della casa CP_1 dei propri genitori, dove ancora risiedeva la propria madre. Sull'immobile di RM ancora gravava un mutuo che, seppur cointestato con la era da lui pagato in via esclusiva, come CP_1 da accordi di separazione consensuale e che il debito residuo ammontava a circa 69.800 euro. Il ricorrente precisava che, ai tempi della sottoscrizione degli accordi di separazione, la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale di RM, ammontava a circa 380,00 euro mensili, mentre al momento del deposito del ricorso, trascorsi quattro anni, dopo aver raggiunto in passato picchi di 600,00 euro mensili, si era assestata ad una somma di circa 550,00 euro mensili, (di cui
530,00 euro di rata mutuo, ed € 20,00 euro di assicurazione) e che lo stesso aveva anche vagliato varie ipotesi che potessero comportare una riduzione di tali importi, senza risultati. Oltre alla spesa mensile per la rata del mutuo, corrispondeva mensilmente alla resistente la somma di
650,00 euro mensili di cui € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della ex coniuge, e €
300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, in quanto il ragazzo aveva da poco iniziato a frequentare la facoltà di Ingegneria Informatica dell'Università La Sapienza di Roma-sede di Latina, continuando a risiedere con la propria madre, oltre alla somma di € 7,00 per la SIM in uso al figlio e alle spese per la rete internet in uso al figlio nell'immobile di RM (24,00 Per_1
pagina 2 di 9 euro mensili). Dunque, considerate la rata del mutuo, il contributo al mantenimento della moglie, il contributo al mantenimento del figlio e le spese di cui sopra, il suo stipendio mensile subiva una decurtazione fissa di oltre il 60%, senza considerare le spese straordinarie del figlio . Per_1
Oltre a ciò, provvedeva al mantenimento anche di un altro figlio, , nato il Persona_2
16.08.2015 in Roma dall'unione con la Sig.ra , con cui conviveva more uxorio Controparte_2 nell'immobile di Anguillara-Sabazia di proprietà di quest'ultima, spese aumentate dalla separazione ad oggi con l'aumentare dell'età del bambino e dei suoi bisogni, tenuto altresì conto dell'esiguo apporto economico della compagna, madre di altri tre figli con loro conviventi. Da quanto esposto emergeva, secondo la prospettazione del ricorrente, che nel corso degli anni la sua capacità economica si era ridotta, rendendo necessaria una revisione dell'assegno da versare in favore della moglie. In merito alla situazione economica della resistente il deduceva Parte_1 che la stessa era proprietaria pro quota dell'immobile di RM, via Rodrigo Borgia n. 10 e che, sul fronte reddituale, nei (circa) tredici anni di matrimonio, aveva svolto solo sporadicamente e per poco tempo attività lavorativa, risultando pressoché inoccupata. Con
l'inizio della separazione, poi, il tema dell'eventuale occupazione della resistente era stato oggetto di trattative, giacché nello stesso accordo di separazione si leggeva l'inciso “le parti espressamente concordano che ove la sig.ra trovi un impiego formalmente regolare e CP_1 non saltuario, le spese straordinarie del figlio dovranno essere ripartite integralmente al Per_1
50%”. Sennonché, dall'intervenuta separazione in poi, egli aveva sollecitato molte volte la in maniera concreta e proattiva al reperimento di un'occupazione, suggerendole annunci CP_1
o gruppi di ricerca del lavoro, giacché per età e per condizioni fisiche, non risultavano esservi condizioni ostative al reperimento di un'occupazione anche di tipo manuale;
tuttavia, almeno all'epoca, tali sollecitazioni ricevevano riscontri negativi. Il ricorrente dichiarava poi che non aveva ancora notizie circa il reperimento di un'attività lavorativa da parte della moglie, ma che la precedente procuratrice della stessa lo informava circa la sua partecipazione ad un corso per assistente socio-sanitaria. Tale situazione giustificava ancor di più la revoca del mantenimento corrisposto, tenuto anche conto che lo sforzo economico che egli avrebbe dovuto compiere, potenzialmente sine die, era sproporzionato in relazione alla durata del matrimonio e dell'età dei coniugi al termine dell'unione matrimoniale, 43 anni lui e 46 anni lei: un'età tale da consentire ad entrambi di poter costruire nuovi progetti di vita. In subordine riteneva che quanto esposto pagina 3 di 9 legittimasse quantomeno la richiesta di riduzione dell'importo da versare in favore della CP_1 in una somma non superiore ad € 175,00 mensili.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1 in data 9 settembre 2006 in Bari e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
[...] di Bari al numero 773, parte 2, serie A, anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. mantenere l'assegnazione della casa coniugale sita in RM (LT) Via Rodrigo Borgia n. 10, Sc. E) interno 9, distinta al catasto fabbricati del Comune di RM al Foglio 38, mappale 1288 sub 14, cointestata tra le parti nella misura del 50% ciascuno, alla Sig.ra fino al raggiungimento dell'indipendenza CP_1 economica del figlio;
3. mantenere a carico del Sig. un assegno di Per_1 Parte_1 mantenimento in favore del figlio , maggiorenne, pari ad euro 300,00 mensili, da Per_1 corrispondersi alla Sig.ra fintanto che il figlio risieda presso la madre, con la Controparte_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre alle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, ripartite quanto al 60% a carico del padre e per la restante parte del 40% a carico della madre dietro presentazione di documentazione di spesa dettagliata, e verranno rimborsate al genitore che ha sostenuto la spesa entro i 15 giorni successivi, e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, rinviando comunque, per quanto non espressamente indicato, alle Linee guida del Tribunale di
Latina da intendersi parte integrante del presente ricorso;
4. in parziale revisione delle condizioni di separazione consensuale omologati dal Tribunale di Latina in data 18.06.2020 prevedere l'obbligo per il sig. di pagare integralmente il contratto telefonico per il Parte_1 servizio voce e internet relativo alla casa familiare sita in RM (LT) Via Rodrigo Borgia n.
10 solo e fintantoché il figlio continuerà ad abitare nella suddetta abitazione;
IN VIA Per_1
SUBORDINATA, in caso di non accoglimento delle richieste formulate in via principale, 1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1 in data 9 settembre 2006 in Bari e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
[...] di Bari al numero 773, parte 2, serie A, anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. mantenere l'assegnazione della casa
pagina 4 di 9 coniugale sita in RM (LT) Via Rodrigo Borgia n. 10, Sc. E) interno 9, distinta al catasto fabbricati del Comune di RM al Foglio 38, mappale 1288 sub 14, cointestata tra le parti nella misura del 50% ciascuno, alla Sig.ra fino al raggiungimento Controparte_1 dell'indipendenza economica del figlio;
3. mantenere a carico del Sig. Per_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne, Per_1 pari ad euro 300,00 mensili, da corrispondersi alla Sig.ra fintanto che il Controparte_1 figlio risieda presso la madre, con la previsione di adeguamento Istat, oltre alle spese straordinarie documentate, ripartite quanto al 60% a carico del padre e per la restante parte del
40% a carico della madre dietro presentazione di documentazione di spesa dettagliata, e verranno rimborsate al genitore che ha sostenuto la spesa entro i 15 giorni successivi, e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, rinviando comunque, per quanto non espressamente indicato, alle Linee guida del Tribunale di Latina da intendersi parte integrante del presente ricorso;
4. in parziale revisione delle condizioni di separazione consensuale omologati dal Tribunale di Latina in data 18.06.2020 prevedere l'obbligo per il sig. di Parte_1 pagare integralmente il contratto telefonico per il servizio voce e internet relativo alla casa familiare sita in RM (LT) Via Rodrigo Borgia n. 10 solo e fintantoché il figlio Per_1 continuerà ad abitare nella suddetta abitazione;
5. in revisione delle condizioni di separazione consensuale omologati dal Tribunale di Latina in data 18.06.2020, stabilire a carico del Sig.
l'obbligo di corrispondere assegno divorzile in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 della somma di € 175,00, da corrispondersi entro il giorno 26 di ogni mese mediante
[...] bonifico su conto corrente ad essa intestato, e ciò fino a quando la Sig.ra non Controparte_1 abbia conseguito un'autosufficienza economica”.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine previsto dalla legge e contestava tutte le altre domande, per insussistenza delle condizioni. Deduceva, infatti, che la separazione, omologata in data 18.06.2020, era proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non era stata più ricostituita. In relazione alle condizioni economiche delle parti, evidenziava che il ricorrente aveva dedotto di aver un reddito annuo lordo di € 36.636,00 e di dover sopperire, oltre al mantenimento per l'ex coniuge e per il figlio , che ammontava Per_1 complessivamente ad € 650,00, alla rata di mutuo per l'immobile cointestato in RM Scalo
(LT)per € 550,00 mensili, oltre al mantenimento del figlio avuto dalla compagna con la Per_2
pagina 5 di 9 quale conviveva. La sua situazione economica, invece, recentemente aveva subito un peggioramento essendo lei stessa titolare soltanto di una minima pensione erogata dall'Inps pari ad € 4.647,89 annui, € 970,00 annui a titolo di assegno unico per il figlio ed € 3.600,00 annui a titolo di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge per € 350,00 mensili. Sommando tutte le entrate lei poteva quindi disporre mensilmente di € 1.126,18 a fronte dei € 2.100,00 circa dell'ex coniuge. Dalla sua attestazione ISEE si rilevava una situazione patrimoniale di € 2.242,40 a fronte dei € 105.488,53 del che conviveva stabilmente con la Sig.ra con la Parte_1 CP_2 quale aveva un figlio di nome di 10 anni e che aveva un CUD di € 35.559,09, svolgendo il Per_2 lavoro di infermiera sul 118. Sosteneva poi la resistente che la cessazione dell'erogazione dell'importo versatole dal ricorrente avrebbe determinato una condizione di insufficienza economica tale da non consentirle di far fronte neppure alle più elementari esigenze di vita quotidiana, dovendo peraltro provvedere anche al mantenimento del figlio , ancora Per_1 impegnato negli studi universitari. In merito all'occupazione lavorativa, precisava che nei primi anni di vita del figlio si era dedicata totalmente al bambino, essendo il un Per_1 Parte_1 maresciallo dell'Aeronautica militare e lavorando a Roma tutto il giorno facendo rientro a casa soltanto in serata. Inoltre, avendo i familiari in Puglia ed essendosi trasferiti dopo il matrimonio da Bari a RM Scalo per esigenze lavorative del non poteva contare neppure Parte_1 sull'aiuto dei genitori per accudire il minore. Successivamente, quando il figlio aveva Per_1 iniziato a frequentare la scuola dell'infanzia, la resistente si era adoperata per reperire un'occupazione e trovava inizialmente impiego come addetta alle pulizie presso il Centro
Commerciale “RM Shopping” di Latina Scalo;
tuttavia, a seguito di un infortunio alla schiena, era stata costretta a interrompere il rapporto di lavoro. Aveva prestato attività lavorativa anche a Roma, sempre con mansioni di addetta alle pulizie, uscendo di casa alle ore 4:00 del mattino. Successivamente, si iscriveva al Centro per l'Impiego e, nel corso del 2024, conseguiva il diploma presso l'Istituto Professionale “Einaudi-Mattei” di Latina, ottenendo la qualifica di
Operatore Socio-Sanitario. In seguito, in data 10 febbraio 2025, si iscriveva a un corso di formazione per Operatore Socio-Sanitario organizzato dall'Ente “Centro Culturale Pontino
S.r.l.”, con sede in Latina, via Gran Bretagna, della durata complessiva di 1.012 ore, con termine previsto per il 9 febbraio 2026. Soggiungeva che, a causa delle proprie condizioni di salute — per le quali percepiva trattamento pensionistico dall'INPS — non era più in grado di svolgere attività lavorativa, avendo subito, in data 2 novembre 2021, un intervento chirurgico di isterectomia e pagina 6 di 9 annessiectomia bilaterale per adenocarcinoma endometriale ben differenziato, infiltrante localmente la metà interna del miometrio, stadio FIGO 1AGG1. Riferiva, inoltre, che la
Commissione Medica, in data 18 novembre 2022, l'aveva riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con decorrenza dal 19 maggio 2022 e revisione annuale.
In data 29 aprile 2024, veniva nuovamente sottoposta a visita dalla Commissione Medica presso l'INPS, che le riconosceva una riduzione permanente della capacità lavorativa compresa tra il
74% e il 99%. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rigettate le ulteriori domande attoree, confermare a carico del Sig. la corresponsione dell'assegno divorzile in Parte_1 favore della di € 350,00 mensili ed un assegno di mantenimento in favore del figlio CP_1
pari ad € 300,00 mensili, con adeguamento automatico annuale secondo l'indice ISTAT, Per_1 oltre il 60% delle spese straordinarie mediche – scolastiche – sportive e ricreative sostenute.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., le parti aderivano alla proposta transattiva formulata dal Giudice relatore, avente il seguente tenore: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio con corresponsione alla resistente di un assegno divorzile pari ad € 215,00 mensili, oltre al 100% dell'assegno unico sino a quando il figlio ne beneficerà; ferme restando le Per_1 ulteriori condizioni concordate in sede di separazione”. I procuratori delle parti, pertanto, chiedevano congiuntamente che la causa venisse decisa in conformità all'accordo raggiunto, sicché il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la relativa pronuncia.
Tanto premesso in fatto, deve innanzitutto procedersi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari (cfr. doc. 1 del ricorso) risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso a Bari, in data
09.09.2006, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Bari al n. 773, parte 2, Serie A,
Vol. 0002 Quartiere Murat, in regime di comunione dei beni. Agli atti è stata depositata copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione consensuale tra i coniugi emesso nel giudizio avente R.G.N. 6647/2019 dal Tribunale di Latina in data 18.06.2020 e recante cron.
3275/2020 (cfr. doc.
4-5 e 6 del ricorso) – debitamente trascritto sull'estratto dell'atto di matrimonio versato in atti.
pagina 7 di 9 Non è stata eccepita alcuna riconciliazione, da escludersi recisamente alla luce del comportamento tenuto dalle parti e delle rispettive allegazioni, le quali risultano tra loro incompatibili con la volontà di ricostituire la comunione materiale e spirituale propria del vincolo coniugale. Le dichiarazioni rese e gli atti depositati evidenziano, infatti, una persistente e irreversibile rottura del rapporto.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Ciò posto, ferma la pronuncia sullo status, in accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, le quali hanno aderito alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice, va posto a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della resistente pari ad € 215,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della pronuncia. A tale obbligazione si aggiunge la corresponsione del 100% dell'assegno unico per il mantenimento del figlio finché ne permanga il diritto. Per_1
In conformità all'accordo raggiunto tra le parti, poi, restano ferme le ulteriori condizioni già concordate in sede di separazione, fatta eccezione per l'affidamento del figlio , il quale è Per_1 ormai maggiorenne e dotato di capacità giuridica, pur non essendo ancora economicamente autosufficiente, circostanza che giustifica il mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale alla madre convivente.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4996 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Bari in data 09.09.2006, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Bari al n. 773, parte 2,
Serie A, Vol. 0002 Quartiere Murat;
Pone a carico di un assegno divorzile in favore di pari ad Parte_1 Controparte_1
€ 215,00 mensili, rivalutabili come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da ottobre 2024, oltre il 100% dell'assegno unico per il figlio;
Per_1
Restano ferme le ulteriori condizioni concordate dalle parti in sede di separazione, salvo quanto precisato in parte motiva sull'affidamento del figlio divenuto maggiorenne;
Per_1
pagina 8 di 9 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari di procedere all'annotazione della sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4996/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Parte_1 C.F._1
Potenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ladispoli (RM), Viale Italia n. 95, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ED RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Bramante n. 28, giusta delega in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo che in data 09.09.2006 aveva contratto, a Bari, matrimonio concordatario con la Sig.ra trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Bari al numero 773, parte 2, serie A, anno 2006 e che da detta unione nasceva, in data pagina 1 di 9 28.07.2005, il figlio . Deduceva inoltre che con ricorso depositato in data Persona_1
16.11.2019, le parti chiedevano omologarsi la separazione consensuale tra gli stessi alle condizioni ivi indicate e che la stessa veniva omologata dal Tribunale di Latina alle predette condizioni con provvedimento del 18.06.2020. Erano pertanto trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale del giudizio di separazione, celebratasi il 03.06.2020. Il Parte_1 precisava altresì che con raccomandata dell'8.02.2024 informava la Sig.ra della propria CP_1 volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale, invitando la stessa a prendere contatti anche tramite proprio legale di fiducia al fine di valutare la possibilità di un divorzio congiunto, richiesta conclusasi, dopo i primi tentativi, con esito negativo. Oltre alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il ricorrente chiedeva una parziale modifica delle condizioni di separazione, deducendo di ricoprire la carica di Maresciallo di 3^ classe della Forza
Armata Aeronautica militare e percepire una retribuzione annua lorda di circa 36.636,00 euro.
Quanto alle proprietà immobiliari, era proprietario pro quota nella misura del 50%, insieme alla ex coniuge, della casa coniugale di RM, via Rodrigo Borgia n. 10, assegnata consensualmente in sede di separazione alla nonché di una quota di proprietà della casa CP_1 dei propri genitori, dove ancora risiedeva la propria madre. Sull'immobile di RM ancora gravava un mutuo che, seppur cointestato con la era da lui pagato in via esclusiva, come CP_1 da accordi di separazione consensuale e che il debito residuo ammontava a circa 69.800 euro. Il ricorrente precisava che, ai tempi della sottoscrizione degli accordi di separazione, la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale di RM, ammontava a circa 380,00 euro mensili, mentre al momento del deposito del ricorso, trascorsi quattro anni, dopo aver raggiunto in passato picchi di 600,00 euro mensili, si era assestata ad una somma di circa 550,00 euro mensili, (di cui
530,00 euro di rata mutuo, ed € 20,00 euro di assicurazione) e che lo stesso aveva anche vagliato varie ipotesi che potessero comportare una riduzione di tali importi, senza risultati. Oltre alla spesa mensile per la rata del mutuo, corrispondeva mensilmente alla resistente la somma di
650,00 euro mensili di cui € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della ex coniuge, e €
300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, in quanto il ragazzo aveva da poco iniziato a frequentare la facoltà di Ingegneria Informatica dell'Università La Sapienza di Roma-sede di Latina, continuando a risiedere con la propria madre, oltre alla somma di € 7,00 per la SIM in uso al figlio e alle spese per la rete internet in uso al figlio nell'immobile di RM (24,00 Per_1
pagina 2 di 9 euro mensili). Dunque, considerate la rata del mutuo, il contributo al mantenimento della moglie, il contributo al mantenimento del figlio e le spese di cui sopra, il suo stipendio mensile subiva una decurtazione fissa di oltre il 60%, senza considerare le spese straordinarie del figlio . Per_1
Oltre a ciò, provvedeva al mantenimento anche di un altro figlio, , nato il Persona_2
16.08.2015 in Roma dall'unione con la Sig.ra , con cui conviveva more uxorio Controparte_2 nell'immobile di Anguillara-Sabazia di proprietà di quest'ultima, spese aumentate dalla separazione ad oggi con l'aumentare dell'età del bambino e dei suoi bisogni, tenuto altresì conto dell'esiguo apporto economico della compagna, madre di altri tre figli con loro conviventi. Da quanto esposto emergeva, secondo la prospettazione del ricorrente, che nel corso degli anni la sua capacità economica si era ridotta, rendendo necessaria una revisione dell'assegno da versare in favore della moglie. In merito alla situazione economica della resistente il deduceva Parte_1 che la stessa era proprietaria pro quota dell'immobile di RM, via Rodrigo Borgia n. 10 e che, sul fronte reddituale, nei (circa) tredici anni di matrimonio, aveva svolto solo sporadicamente e per poco tempo attività lavorativa, risultando pressoché inoccupata. Con
l'inizio della separazione, poi, il tema dell'eventuale occupazione della resistente era stato oggetto di trattative, giacché nello stesso accordo di separazione si leggeva l'inciso “le parti espressamente concordano che ove la sig.ra trovi un impiego formalmente regolare e CP_1 non saltuario, le spese straordinarie del figlio dovranno essere ripartite integralmente al Per_1
50%”. Sennonché, dall'intervenuta separazione in poi, egli aveva sollecitato molte volte la in maniera concreta e proattiva al reperimento di un'occupazione, suggerendole annunci CP_1
o gruppi di ricerca del lavoro, giacché per età e per condizioni fisiche, non risultavano esservi condizioni ostative al reperimento di un'occupazione anche di tipo manuale;
tuttavia, almeno all'epoca, tali sollecitazioni ricevevano riscontri negativi. Il ricorrente dichiarava poi che non aveva ancora notizie circa il reperimento di un'attività lavorativa da parte della moglie, ma che la precedente procuratrice della stessa lo informava circa la sua partecipazione ad un corso per assistente socio-sanitaria. Tale situazione giustificava ancor di più la revoca del mantenimento corrisposto, tenuto anche conto che lo sforzo economico che egli avrebbe dovuto compiere, potenzialmente sine die, era sproporzionato in relazione alla durata del matrimonio e dell'età dei coniugi al termine dell'unione matrimoniale, 43 anni lui e 46 anni lei: un'età tale da consentire ad entrambi di poter costruire nuovi progetti di vita. In subordine riteneva che quanto esposto pagina 3 di 9 legittimasse quantomeno la richiesta di riduzione dell'importo da versare in favore della CP_1 in una somma non superiore ad € 175,00 mensili.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1 in data 9 settembre 2006 in Bari e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
[...] di Bari al numero 773, parte 2, serie A, anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. mantenere l'assegnazione della casa coniugale sita in RM (LT) Via Rodrigo Borgia n. 10, Sc. E) interno 9, distinta al catasto fabbricati del Comune di RM al Foglio 38, mappale 1288 sub 14, cointestata tra le parti nella misura del 50% ciascuno, alla Sig.ra fino al raggiungimento dell'indipendenza CP_1 economica del figlio;
3. mantenere a carico del Sig. un assegno di Per_1 Parte_1 mantenimento in favore del figlio , maggiorenne, pari ad euro 300,00 mensili, da Per_1 corrispondersi alla Sig.ra fintanto che il figlio risieda presso la madre, con la Controparte_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre alle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, ripartite quanto al 60% a carico del padre e per la restante parte del 40% a carico della madre dietro presentazione di documentazione di spesa dettagliata, e verranno rimborsate al genitore che ha sostenuto la spesa entro i 15 giorni successivi, e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, rinviando comunque, per quanto non espressamente indicato, alle Linee guida del Tribunale di
Latina da intendersi parte integrante del presente ricorso;
4. in parziale revisione delle condizioni di separazione consensuale omologati dal Tribunale di Latina in data 18.06.2020 prevedere l'obbligo per il sig. di pagare integralmente il contratto telefonico per il Parte_1 servizio voce e internet relativo alla casa familiare sita in RM (LT) Via Rodrigo Borgia n.
10 solo e fintantoché il figlio continuerà ad abitare nella suddetta abitazione;
IN VIA Per_1
SUBORDINATA, in caso di non accoglimento delle richieste formulate in via principale, 1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1 in data 9 settembre 2006 in Bari e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
[...] di Bari al numero 773, parte 2, serie A, anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. mantenere l'assegnazione della casa
pagina 4 di 9 coniugale sita in RM (LT) Via Rodrigo Borgia n. 10, Sc. E) interno 9, distinta al catasto fabbricati del Comune di RM al Foglio 38, mappale 1288 sub 14, cointestata tra le parti nella misura del 50% ciascuno, alla Sig.ra fino al raggiungimento Controparte_1 dell'indipendenza economica del figlio;
3. mantenere a carico del Sig. Per_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne, Per_1 pari ad euro 300,00 mensili, da corrispondersi alla Sig.ra fintanto che il Controparte_1 figlio risieda presso la madre, con la previsione di adeguamento Istat, oltre alle spese straordinarie documentate, ripartite quanto al 60% a carico del padre e per la restante parte del
40% a carico della madre dietro presentazione di documentazione di spesa dettagliata, e verranno rimborsate al genitore che ha sostenuto la spesa entro i 15 giorni successivi, e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, rinviando comunque, per quanto non espressamente indicato, alle Linee guida del Tribunale di Latina da intendersi parte integrante del presente ricorso;
4. in parziale revisione delle condizioni di separazione consensuale omologati dal Tribunale di Latina in data 18.06.2020 prevedere l'obbligo per il sig. di Parte_1 pagare integralmente il contratto telefonico per il servizio voce e internet relativo alla casa familiare sita in RM (LT) Via Rodrigo Borgia n. 10 solo e fintantoché il figlio Per_1 continuerà ad abitare nella suddetta abitazione;
5. in revisione delle condizioni di separazione consensuale omologati dal Tribunale di Latina in data 18.06.2020, stabilire a carico del Sig.
l'obbligo di corrispondere assegno divorzile in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 della somma di € 175,00, da corrispondersi entro il giorno 26 di ogni mese mediante
[...] bonifico su conto corrente ad essa intestato, e ciò fino a quando la Sig.ra non Controparte_1 abbia conseguito un'autosufficienza economica”.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine previsto dalla legge e contestava tutte le altre domande, per insussistenza delle condizioni. Deduceva, infatti, che la separazione, omologata in data 18.06.2020, era proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non era stata più ricostituita. In relazione alle condizioni economiche delle parti, evidenziava che il ricorrente aveva dedotto di aver un reddito annuo lordo di € 36.636,00 e di dover sopperire, oltre al mantenimento per l'ex coniuge e per il figlio , che ammontava Per_1 complessivamente ad € 650,00, alla rata di mutuo per l'immobile cointestato in RM Scalo
(LT)per € 550,00 mensili, oltre al mantenimento del figlio avuto dalla compagna con la Per_2
pagina 5 di 9 quale conviveva. La sua situazione economica, invece, recentemente aveva subito un peggioramento essendo lei stessa titolare soltanto di una minima pensione erogata dall'Inps pari ad € 4.647,89 annui, € 970,00 annui a titolo di assegno unico per il figlio ed € 3.600,00 annui a titolo di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge per € 350,00 mensili. Sommando tutte le entrate lei poteva quindi disporre mensilmente di € 1.126,18 a fronte dei € 2.100,00 circa dell'ex coniuge. Dalla sua attestazione ISEE si rilevava una situazione patrimoniale di € 2.242,40 a fronte dei € 105.488,53 del che conviveva stabilmente con la Sig.ra con la Parte_1 CP_2 quale aveva un figlio di nome di 10 anni e che aveva un CUD di € 35.559,09, svolgendo il Per_2 lavoro di infermiera sul 118. Sosteneva poi la resistente che la cessazione dell'erogazione dell'importo versatole dal ricorrente avrebbe determinato una condizione di insufficienza economica tale da non consentirle di far fronte neppure alle più elementari esigenze di vita quotidiana, dovendo peraltro provvedere anche al mantenimento del figlio , ancora Per_1 impegnato negli studi universitari. In merito all'occupazione lavorativa, precisava che nei primi anni di vita del figlio si era dedicata totalmente al bambino, essendo il un Per_1 Parte_1 maresciallo dell'Aeronautica militare e lavorando a Roma tutto il giorno facendo rientro a casa soltanto in serata. Inoltre, avendo i familiari in Puglia ed essendosi trasferiti dopo il matrimonio da Bari a RM Scalo per esigenze lavorative del non poteva contare neppure Parte_1 sull'aiuto dei genitori per accudire il minore. Successivamente, quando il figlio aveva Per_1 iniziato a frequentare la scuola dell'infanzia, la resistente si era adoperata per reperire un'occupazione e trovava inizialmente impiego come addetta alle pulizie presso il Centro
Commerciale “RM Shopping” di Latina Scalo;
tuttavia, a seguito di un infortunio alla schiena, era stata costretta a interrompere il rapporto di lavoro. Aveva prestato attività lavorativa anche a Roma, sempre con mansioni di addetta alle pulizie, uscendo di casa alle ore 4:00 del mattino. Successivamente, si iscriveva al Centro per l'Impiego e, nel corso del 2024, conseguiva il diploma presso l'Istituto Professionale “Einaudi-Mattei” di Latina, ottenendo la qualifica di
Operatore Socio-Sanitario. In seguito, in data 10 febbraio 2025, si iscriveva a un corso di formazione per Operatore Socio-Sanitario organizzato dall'Ente “Centro Culturale Pontino
S.r.l.”, con sede in Latina, via Gran Bretagna, della durata complessiva di 1.012 ore, con termine previsto per il 9 febbraio 2026. Soggiungeva che, a causa delle proprie condizioni di salute — per le quali percepiva trattamento pensionistico dall'INPS — non era più in grado di svolgere attività lavorativa, avendo subito, in data 2 novembre 2021, un intervento chirurgico di isterectomia e pagina 6 di 9 annessiectomia bilaterale per adenocarcinoma endometriale ben differenziato, infiltrante localmente la metà interna del miometrio, stadio FIGO 1AGG1. Riferiva, inoltre, che la
Commissione Medica, in data 18 novembre 2022, l'aveva riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con decorrenza dal 19 maggio 2022 e revisione annuale.
In data 29 aprile 2024, veniva nuovamente sottoposta a visita dalla Commissione Medica presso l'INPS, che le riconosceva una riduzione permanente della capacità lavorativa compresa tra il
74% e il 99%. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rigettate le ulteriori domande attoree, confermare a carico del Sig. la corresponsione dell'assegno divorzile in Parte_1 favore della di € 350,00 mensili ed un assegno di mantenimento in favore del figlio CP_1
pari ad € 300,00 mensili, con adeguamento automatico annuale secondo l'indice ISTAT, Per_1 oltre il 60% delle spese straordinarie mediche – scolastiche – sportive e ricreative sostenute.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., le parti aderivano alla proposta transattiva formulata dal Giudice relatore, avente il seguente tenore: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio con corresponsione alla resistente di un assegno divorzile pari ad € 215,00 mensili, oltre al 100% dell'assegno unico sino a quando il figlio ne beneficerà; ferme restando le Per_1 ulteriori condizioni concordate in sede di separazione”. I procuratori delle parti, pertanto, chiedevano congiuntamente che la causa venisse decisa in conformità all'accordo raggiunto, sicché il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la relativa pronuncia.
Tanto premesso in fatto, deve innanzitutto procedersi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari (cfr. doc. 1 del ricorso) risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso a Bari, in data
09.09.2006, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Bari al n. 773, parte 2, Serie A,
Vol. 0002 Quartiere Murat, in regime di comunione dei beni. Agli atti è stata depositata copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione consensuale tra i coniugi emesso nel giudizio avente R.G.N. 6647/2019 dal Tribunale di Latina in data 18.06.2020 e recante cron.
3275/2020 (cfr. doc.
4-5 e 6 del ricorso) – debitamente trascritto sull'estratto dell'atto di matrimonio versato in atti.
pagina 7 di 9 Non è stata eccepita alcuna riconciliazione, da escludersi recisamente alla luce del comportamento tenuto dalle parti e delle rispettive allegazioni, le quali risultano tra loro incompatibili con la volontà di ricostituire la comunione materiale e spirituale propria del vincolo coniugale. Le dichiarazioni rese e gli atti depositati evidenziano, infatti, una persistente e irreversibile rottura del rapporto.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Ciò posto, ferma la pronuncia sullo status, in accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, le quali hanno aderito alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice, va posto a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della resistente pari ad € 215,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della pronuncia. A tale obbligazione si aggiunge la corresponsione del 100% dell'assegno unico per il mantenimento del figlio finché ne permanga il diritto. Per_1
In conformità all'accordo raggiunto tra le parti, poi, restano ferme le ulteriori condizioni già concordate in sede di separazione, fatta eccezione per l'affidamento del figlio , il quale è Per_1 ormai maggiorenne e dotato di capacità giuridica, pur non essendo ancora economicamente autosufficiente, circostanza che giustifica il mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale alla madre convivente.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4996 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Bari in data 09.09.2006, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Bari al n. 773, parte 2,
Serie A, Vol. 0002 Quartiere Murat;
Pone a carico di un assegno divorzile in favore di pari ad Parte_1 Controparte_1
€ 215,00 mensili, rivalutabili come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da ottobre 2024, oltre il 100% dell'assegno unico per il figlio;
Per_1
Restano ferme le ulteriori condizioni concordate dalle parti in sede di separazione, salvo quanto precisato in parte motiva sull'affidamento del figlio divenuto maggiorenne;
Per_1
pagina 8 di 9 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari di procedere all'annotazione della sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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