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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1128/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale della Repubblica Parte_1
n. 157, presso lo studio dell'Avv. Francesca Naccarato che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e MA RN - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di
pagamento della somma di € 12.585,48 avanzata dall' nei confronti del sig. CP_1 [...]
, quindi - accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 12.585,48 Parte_1
erogata dall' in favore di nel periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2023, CP_1 Parte_1
o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di
giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, nonché annullare il
1 provvedimento che dispone la trattenuta mensile sulla pensione d'invalidità del ricorrente e
di restituire le somme di quanto trattenuto mensilmente;
quindi - Accertata e dichiarata
CP_ l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, condannare l' alla restituzione delle
somme indebitamente trattenute. Con vittoria di spese e compensi professionali …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese e salvo ogni
altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che l' con provvedimento di riliquidazione della prestazione del 23.5.2023 e con comunicazione del 6.2.2.2024, aveva chiesto la ripetizione della somma di €. 12.585,48 erogata indebitamente per ratei dell'indennità di accompagnamento per il periodo 1.7.2021/30.6.2023 e che tale somma era irripetibile, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando che la somma era stata indebitamente erogata poiché, a seguito di visita di revisione, l'indennità
di accompagnamento non era spettante e che l'indebito era ripetibile, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente richiama normativa (art. 13 della legge 412/1991) e principi in tema di irripetibilità di indebito non applicabili al caso in esame, trattandosi di indebito assistenziale e di indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento nella non contestata
2 insussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione, che era circostanza conosciuta dal ricorrente, come affermato dal ricorrente medesimo, sicché non sono prospettabili ipotesi di affidamento incolpevole circa l'effettiva spettanza della prestazione ricevuta.
In merito, deve trovare applicazione il principio per cui: “In materia di prestazioni
assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in
difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina
dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033
c.c.” (Cass. 4600/2021. Cfr. Cass. Sez. Lav. 17375/2025).
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1128/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale della Repubblica Parte_1
n. 157, presso lo studio dell'Avv. Francesca Naccarato che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e MA RN - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di
pagamento della somma di € 12.585,48 avanzata dall' nei confronti del sig. CP_1 [...]
, quindi - accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 12.585,48 Parte_1
erogata dall' in favore di nel periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2023, CP_1 Parte_1
o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di
giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, nonché annullare il
1 provvedimento che dispone la trattenuta mensile sulla pensione d'invalidità del ricorrente e
di restituire le somme di quanto trattenuto mensilmente;
quindi - Accertata e dichiarata
CP_ l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, condannare l' alla restituzione delle
somme indebitamente trattenute. Con vittoria di spese e compensi professionali …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese e salvo ogni
altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che l' con provvedimento di riliquidazione della prestazione del 23.5.2023 e con comunicazione del 6.2.2.2024, aveva chiesto la ripetizione della somma di €. 12.585,48 erogata indebitamente per ratei dell'indennità di accompagnamento per il periodo 1.7.2021/30.6.2023 e che tale somma era irripetibile, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando che la somma era stata indebitamente erogata poiché, a seguito di visita di revisione, l'indennità
di accompagnamento non era spettante e che l'indebito era ripetibile, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente richiama normativa (art. 13 della legge 412/1991) e principi in tema di irripetibilità di indebito non applicabili al caso in esame, trattandosi di indebito assistenziale e di indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento nella non contestata
2 insussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione, che era circostanza conosciuta dal ricorrente, come affermato dal ricorrente medesimo, sicché non sono prospettabili ipotesi di affidamento incolpevole circa l'effettiva spettanza della prestazione ricevuta.
In merito, deve trovare applicazione il principio per cui: “In materia di prestazioni
assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in
difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina
dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033
c.c.” (Cass. 4600/2021. Cfr. Cass. Sez. Lav. 17375/2025).
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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