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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/09/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3139/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3139/2024 promossa da:
1. , nata a [...], Vicente Lopez, Buenos Controparte_1 Aires - Argentina, il 25/03/1978 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
2. , nata a [...], Vicente Lopez, Buenos Parte_1
Aires - Argentina, il 11/07/1980 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
3. minore rappresentata dai suoi genitori Controparte_2 [...]
e nata a [...], Parte_1 Persona_1 Buenos Aires - Argentina, il 27/07/2009 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
4. nato a [...], Vicente Lopez, Controparte_3 Buenos Aires - Argentina, il 19/07/2005 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
5. , nato a [...], Vicente Lopez, Buenos Aires - Parte_2
Argentina, il 09/12/1981 e residente in [...], Los Polvarines, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
6. , nato a [...], Buenos Aires - Argentina, il 14/11/2006 Controparte_4 e residente in [...], Los Polvarines, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
7. , minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_5 Persona_2
e , nato a [...], Buenos
[...] Controparte_6 Aires - Argentina, il 07/02/2009 e residente in [...], Los Polvarines, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
8. , minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_7 [...]
e , nato a [...], Persona_2 Controparte_6 Buenos Aires - Argentina, il 29/01/2014 e residente in [...], Los Polvarines, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
1 9. nata a [...], General Sarmiento, Controparte_8 Buenos Aires - Argentina, il 16/07/1990 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
10. nato a [...], General Sarmiento, Controparte_9 Buenos Aires - Argentina, 18/05/1992 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
11. nato a [...], General Sarmiento, Controparte_10 Buenos Aires - Argentina, 30/08/1993 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
12. , minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_11 [...]
e , nato a [...], Vicente Controparte_1 Persona_3 Lopez, Buenos Aires - Argentina, 10/02/2009 e residente in [...], Barrio Collnas Peralta Ramos, Mar del Plata, Buenos Aires - Argentina;
13. , minore rappresentata dalla madre Controparte_12 Persona_3
, nata a [...], Vicente Lopez, Buenos Aires - Argentina, 03/02/2003
[...] e residente in [...], Barrio Collnas Peralta Ramos, Mar del Plata, Buenos Aires - Argentina;
14. , minore rappresentata dalla madre Parte_3 Persona_3
, nata a [...], Vicente Lopez, Buenos Aires - Argentina, 07/03/2006
[...] e residente in [...], Barrio Collnas Peralta Ramos, Mar del Plata, Buenos Aires – Argentina.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall' Avv.ta Annamaria Zarrelli del Foro di Roma (c.f.: ) come da procure notarili in atti, C.F._1 autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Crescenzo del Monte n.31; ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_13 e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 14.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_13 dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , nata a [...] il Persona_4 giorno 12.02.1925, figlia di e (doc.1), la quale Persona_5 Parte_4 si univa in matrimonio in data 07.07.1946 con il Sig. (doc.3). Persona_6
L'originaria ava italiana emigrava in Argentina e vi decedeva senza aver mai acquistato la cittadinanza argentina per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc.2).
Dall'unione tra e nascevano in Persona_4 Persona_6 Argentina i figli , in data 08.12.1956 (doc. 4), e Persona_7 Per_8
2 , in data 02.05.1965 (doc.5). Persona_9
In particolare, precisavano nell'atto introduttivo: con riferimento alla discendenza di : Persona_7
- dall'unione tra e Persona_7 Persona_10 nascevano i ricorrenti , in data 25.03.1978, CP_1 Controparte_1
, in data 11.07.1980, , in Parte_1 Parte_2 data 09.12.1981 (docc. 6-8);
- dall'unione tra e Controparte_1 Persona_3 nascevano i ricorrenti , in data 03.02.2003, Controparte_12 [...]
, in data 07.03.2006, , in data 10.02.2009 (docc.
9- Parte_3 Controparte_11 11);
- dall'unione tra e Parte_1 Persona_1 nascevano i ricorrenti in data 19.07.2005, Controparte_3
in data 27.07.2009 (docc.12-13); Controparte_2
- dall'unione tra e nascevano Parte_2 Controparte_6 i ricorrenti , in data 14.11.2006, , in data Controparte_4 Controparte_5 07.02.2009, , in data 29.01.2014 (docc.14-16). Controparte_7 con riferimento alla discendenza di : Persona_11
- dall'unione tra e Persona_11 Persona_12 nascevano i ricorrenti in data 16.07.1990, Controparte_8 [...]
in data 18.05.1992, in data Controparte_9 Controparte_10 30.08.1993 (docc.17-19).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano che fosse riconosciuta e dichiarata la cittadinanza iure sanguinis, con ordine al e, per esso, Controparte_13 all'Ufficiale dello Stato civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, ivi compresi quelli relativi alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, nonché di provvedere alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_13 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 20.05.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata, con vittoria di spese e onorari di causa.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 29.05.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte giusta decreto del 31.01.2025, i ricorrenti davano atto di avere depositato ulteriori tentativi di prenotazione, rimasti senza buon fine a causa della perdurante paralisi in cui versa il di riferimento. Ricostruita la linea di discendenza, la difesa insisteva per Parte_5
l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo. Il Giudice, dunque, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa all'udienza dell'11.09.2025.
All'udienza in questione, sostituita dal deposito telematico di note scritte giusta decreto del 24.07.2025, i ricorrenti, dato atto nuovamente del deposito degli ulteriori tentativi amministrativi non andati a buon fine, insistevano per l'accoglimento del ricorso, in quanto la linea di discendenza dalla capostipite della famiglia – ricostruita come in atti
– provava che non vi era stata interruzione nella catena di trasmissione. La causa veniva
3 assegnata a sentenza, in modalità cartolare, l'11 settembre 2025.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'ava capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti ( , o Persona_4 Parte_6
) non vi sono dubbi sul fatto che si tratta della medesima Parte_6 persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 Controparte_14 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_14
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto
[...] il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Orbene, in punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del
4 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha, negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai
5 principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da quest'ultima pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia che, sebbene l'ava sia nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione (1925), dopo la proclamazione del Regno d'Italia, e sia emigrata in Argentina in un arco temporale successivo, e Persona_7
, primi discendenti dell'emigrata cittadina, siano nati in Persona_11 epoca post-costituzionale, ovverosia in data 08.12.1956 e 02.05.1965.
Astrattamente, dunque, si tratta di un caso in cui non sarebbe richiesto l'intervento del giudice per l'ottenimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle
6 previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Tuttavia, dagli atti di causa (doc. 20 e nota di trattazione scritta del 14.05.2025) risulta che i ricorrenti hanno inutilmente tentato di avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il di Buenos Aires, Parte_5 attraverso la piattaforma on-line “Prenot@mi”. Nonostante i ripetuti accessi, infatti, il Consolato competente non ha mai rilasciato un numero di prenotazione né fornito indicazioni sui tempi presumibili di definizione della pratica, limitandosi a restituire il seguente messaggio: «Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità, in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente» (cfr. screenshot tentativi effettuati da: Parte_2
, in data 12.2.2024, 15.02.2024, 15.06.2024, 18.06.2024, 21.06.2024,
[...]
30.06.2024, 25.07.2024, 21.08.2024, 22.08.2024, 19.09.2024, 23.09.2024, 08.10.2024, 12.10.2024, 15.10.2024, 15.11.2024, 19.11.2024, 12.12.2024, 17.12.2024, 21.2.2025, 23.2.2025, 17.3.2025, 19.3.2025; , in data 12.02.2024, 20.02.2024, Controparte_12 22.02.2024, 18.06.2024, 21.06.2024, 24.07.2024, 25.07.2024, 14.08.2024, 15.08.2024, 21.10.2024, 22.10.2024, 16.11.2024, 26.11.2024, 17.12.2024, 18.12.2024, 17.12.2024, 18.12.2024, 21.1.2025, 23.1.2025, 20.2.2025, 21.2.2025, 17.3.2025 19.3.2025;
, in data 20.2.2024, 22.02.2024, 23.02.2024, 18.06.2024, Controparte_1 21.06.2024, 24.07.2024, 25.7.2024, 14.08.2024, 15.08.2024, 21.10.2024, 22.10.2024, 16.11.2024, 26.11.2024, 24.1.2025, 25.1.2025, 20.02.2025, 21.2.2025, 17.3.2025;
in data 7.06.2024, 30.06.2024, 23.07.2024, 08.08.2024, Controparte_15
29.08.2024, 19.9.2024, 27.09.2024, 25.11.2024, 29.11.2024, 2.12.2024, 21.12.2024, 21.1.2025, 30.1.2025, 12.2.2025, 19.2.2025,19.3.2025; Controparte_10 in data 7.06.2024, 30.06.2024, 23.07.2024, 08.08.2024, 29.08.2024, 19.09.2024, 27.09.2024, 25.11.2024, 29.11.2024, 2.12.2024, 21.12.2024, 21.1.2025, 30.1.2025, 12.2.2025, 19.2.2025, 19.3.2025; , in data 18.06.2024, 21.06.2024, Parte_3 24.07.2024, 25.7.2024, 14.08.2024, 15.08.2024, 21.10.2024, 22.10.2024, 16.11.2024, 26.11.2024, 17.12.2024, 18.12.2024, 23.1.2025, 24.1.2025, 20.2.2025, 21.2.2025; 17.3.2025, 19.3.2025; in data 21.06.2024, 29.06.2024, Controparte_9 19.07.2024, 15.08.2024, 20.09.2024, 27.09.2024, 11.10.2024, 25.10.2024, 13.11.2024, 27.11.2024, 10.12.2024, 21.12.2024, 22.1.2025, 11.2.2025, 26.2.2025;
[...]
, in data 27.6.2024, 18.07.2024, 8.8.2024, 15.08.2024, Parte_1 20.09.2024, 27.09.2024, 22.10.2024, 19.11.2024, 27.11.2024, 17.12.2024, 21.12.2024, 14.1.2025, 20.01.2025, 13.2.2025, 21.2.2025, 20.3.2025; Controparte_3
in data 27.06.2024, 18.07.2024, 08.08.2024, 15.08.2024, 20.09.2024,
[...] 27.09.2024, 22.10.2024, 25.10.2024, 19.11.2024, 27.11.2024, 21.12.2024, 14.01.2025,
7 20.1.2025, 13.2.2025, 21.2.2025, 20.3.2025; , in data 27.11.2024, Controparte_4 29.11.2024, 12.12.2024, 17.12.2024, 23.1.2025, 25.1.2025, 28.1.2025, 23.2.2025, 24.2.2025, 22.3.2025).
La circostanza, specificamente allegata, non è stata contestata da parte resistente e deve quindi qualificarsi come un fatto pacifico tra le parti ex art. 115 c.p.c.
Dal rallentamento dell'attività dell'Amministrazione competente ne è derivato l'interesse ad agire dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale, non potendo contare su tempi certi per vedersi riconosciuto il proprio diritto (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990).
Beninteso, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale impreciso e comunque irragionevole rispetto all'interesse vantato. Ciò equivale ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto l'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana , nata a [...] il Persona_4 12.02.1925, figlia di e (doc. 1) era emigrata in Persona_5 Parte_4 Argentina, ove in data 08.12.1956 dava alla luce e, Persona_7 successivamente, in data 02.05.1965, . Persona_11
L'emigrata cittadina non ha mai rinunciato allo status civitatis. In data 13.11.2024, la Corte Nazionale Elettorale ha infatti certificato che: “sull'Elenco Nazionale Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini per nascita o per elezione oltre i 16 anni e i naturalizzati argentini dall'età di 18 anni, non risulta registrato fino a data odierna
nata il Parte_7 12/02/1925 in Italia, Reggio Calabria, BA Calabra” (doc. 2).
Dall'unione tra e nascevano Persona_7 Persona_10
(25.03.1978), (11.07.1980) e Controparte_1 Parte_1
(09.12.1981), odierni ricorrenti. Successivamente, dall'unione Parte_2 tra e venivano alla luce i Controparte_1 Persona_3 ricorrenti (03.02.2003), (07.03.2006) e Controparte_12 Parte_3 [...]
(10.02.2009); da e CP_11 Parte_1 Persona_1 nascevano i ricorrenti (19.07.2005) e Controparte_3 Controparte_2 (27.07.2009); da e venivano alla Parte_2 Controparte_6 luce i ricorrenti (14.11.2006), (07.02.2009) e Controparte_4 Controparte_5
(29.01.2014). Controparte_7
Quanto al secondo discendente dell'ava capostipite, , Persona_11 dall'unione con nascevano i ricorrenti Persona_12 Controparte_8 (16.07.1990), (18.05.1992) ed
[...] Controparte_9 Controparte_10 (30.08.1993).
[...]
Ne consegue che i ricorrenti hanno documentalmente dimostrato la propria ininterrotta discendenza dalla comune capostipite cittadina italiana, dalla quale hanno così ricevuto
8 iure sanguinis la cittadinanza, per il tramite dei figli e Persona_7
. Persona_11
Quanto, poi, all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando la ricorrente cittadina italiana iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_13 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del Controparte_13 né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, su generalizzati, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281, sexies, ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 23.9.25
La Giudice
Valeria Marchese
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3139/2024 promossa da:
1. , nata a [...], Vicente Lopez, Buenos Controparte_1 Aires - Argentina, il 25/03/1978 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
2. , nata a [...], Vicente Lopez, Buenos Parte_1
Aires - Argentina, il 11/07/1980 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
3. minore rappresentata dai suoi genitori Controparte_2 [...]
e nata a [...], Parte_1 Persona_1 Buenos Aires - Argentina, il 27/07/2009 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
4. nato a [...], Vicente Lopez, Controparte_3 Buenos Aires - Argentina, il 19/07/2005 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
5. , nato a [...], Vicente Lopez, Buenos Aires - Parte_2
Argentina, il 09/12/1981 e residente in [...], Los Polvarines, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
6. , nato a [...], Buenos Aires - Argentina, il 14/11/2006 Controparte_4 e residente in [...], Los Polvarines, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
7. , minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_5 Persona_2
e , nato a [...], Buenos
[...] Controparte_6 Aires - Argentina, il 07/02/2009 e residente in [...], Los Polvarines, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
8. , minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_7 [...]
e , nato a [...], Persona_2 Controparte_6 Buenos Aires - Argentina, il 29/01/2014 e residente in [...], Los Polvarines, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
1 9. nata a [...], General Sarmiento, Controparte_8 Buenos Aires - Argentina, il 16/07/1990 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
10. nato a [...], General Sarmiento, Controparte_9 Buenos Aires - Argentina, 18/05/1992 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
11. nato a [...], General Sarmiento, Controparte_10 Buenos Aires - Argentina, 30/08/1993 e residente in [...], Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires - Argentina;
12. , minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_11 [...]
e , nato a [...], Vicente Controparte_1 Persona_3 Lopez, Buenos Aires - Argentina, 10/02/2009 e residente in [...], Barrio Collnas Peralta Ramos, Mar del Plata, Buenos Aires - Argentina;
13. , minore rappresentata dalla madre Controparte_12 Persona_3
, nata a [...], Vicente Lopez, Buenos Aires - Argentina, 03/02/2003
[...] e residente in [...], Barrio Collnas Peralta Ramos, Mar del Plata, Buenos Aires - Argentina;
14. , minore rappresentata dalla madre Parte_3 Persona_3
, nata a [...], Vicente Lopez, Buenos Aires - Argentina, 07/03/2006
[...] e residente in [...], Barrio Collnas Peralta Ramos, Mar del Plata, Buenos Aires – Argentina.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall' Avv.ta Annamaria Zarrelli del Foro di Roma (c.f.: ) come da procure notarili in atti, C.F._1 autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Crescenzo del Monte n.31; ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_13 e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 14.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_13 dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , nata a [...] il Persona_4 giorno 12.02.1925, figlia di e (doc.1), la quale Persona_5 Parte_4 si univa in matrimonio in data 07.07.1946 con il Sig. (doc.3). Persona_6
L'originaria ava italiana emigrava in Argentina e vi decedeva senza aver mai acquistato la cittadinanza argentina per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc.2).
Dall'unione tra e nascevano in Persona_4 Persona_6 Argentina i figli , in data 08.12.1956 (doc. 4), e Persona_7 Per_8
2 , in data 02.05.1965 (doc.5). Persona_9
In particolare, precisavano nell'atto introduttivo: con riferimento alla discendenza di : Persona_7
- dall'unione tra e Persona_7 Persona_10 nascevano i ricorrenti , in data 25.03.1978, CP_1 Controparte_1
, in data 11.07.1980, , in Parte_1 Parte_2 data 09.12.1981 (docc. 6-8);
- dall'unione tra e Controparte_1 Persona_3 nascevano i ricorrenti , in data 03.02.2003, Controparte_12 [...]
, in data 07.03.2006, , in data 10.02.2009 (docc.
9- Parte_3 Controparte_11 11);
- dall'unione tra e Parte_1 Persona_1 nascevano i ricorrenti in data 19.07.2005, Controparte_3
in data 27.07.2009 (docc.12-13); Controparte_2
- dall'unione tra e nascevano Parte_2 Controparte_6 i ricorrenti , in data 14.11.2006, , in data Controparte_4 Controparte_5 07.02.2009, , in data 29.01.2014 (docc.14-16). Controparte_7 con riferimento alla discendenza di : Persona_11
- dall'unione tra e Persona_11 Persona_12 nascevano i ricorrenti in data 16.07.1990, Controparte_8 [...]
in data 18.05.1992, in data Controparte_9 Controparte_10 30.08.1993 (docc.17-19).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano che fosse riconosciuta e dichiarata la cittadinanza iure sanguinis, con ordine al e, per esso, Controparte_13 all'Ufficiale dello Stato civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, ivi compresi quelli relativi alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, nonché di provvedere alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_13 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 20.05.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata, con vittoria di spese e onorari di causa.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 29.05.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte giusta decreto del 31.01.2025, i ricorrenti davano atto di avere depositato ulteriori tentativi di prenotazione, rimasti senza buon fine a causa della perdurante paralisi in cui versa il di riferimento. Ricostruita la linea di discendenza, la difesa insisteva per Parte_5
l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo. Il Giudice, dunque, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa all'udienza dell'11.09.2025.
All'udienza in questione, sostituita dal deposito telematico di note scritte giusta decreto del 24.07.2025, i ricorrenti, dato atto nuovamente del deposito degli ulteriori tentativi amministrativi non andati a buon fine, insistevano per l'accoglimento del ricorso, in quanto la linea di discendenza dalla capostipite della famiglia – ricostruita come in atti
– provava che non vi era stata interruzione nella catena di trasmissione. La causa veniva
3 assegnata a sentenza, in modalità cartolare, l'11 settembre 2025.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'ava capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti ( , o Persona_4 Parte_6
) non vi sono dubbi sul fatto che si tratta della medesima Parte_6 persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 Controparte_14 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_14
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto
[...] il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Orbene, in punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del
4 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha, negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai
5 principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da quest'ultima pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia che, sebbene l'ava sia nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione (1925), dopo la proclamazione del Regno d'Italia, e sia emigrata in Argentina in un arco temporale successivo, e Persona_7
, primi discendenti dell'emigrata cittadina, siano nati in Persona_11 epoca post-costituzionale, ovverosia in data 08.12.1956 e 02.05.1965.
Astrattamente, dunque, si tratta di un caso in cui non sarebbe richiesto l'intervento del giudice per l'ottenimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle
6 previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Tuttavia, dagli atti di causa (doc. 20 e nota di trattazione scritta del 14.05.2025) risulta che i ricorrenti hanno inutilmente tentato di avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il di Buenos Aires, Parte_5 attraverso la piattaforma on-line “Prenot@mi”. Nonostante i ripetuti accessi, infatti, il Consolato competente non ha mai rilasciato un numero di prenotazione né fornito indicazioni sui tempi presumibili di definizione della pratica, limitandosi a restituire il seguente messaggio: «Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità, in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente» (cfr. screenshot tentativi effettuati da: Parte_2
, in data 12.2.2024, 15.02.2024, 15.06.2024, 18.06.2024, 21.06.2024,
[...]
30.06.2024, 25.07.2024, 21.08.2024, 22.08.2024, 19.09.2024, 23.09.2024, 08.10.2024, 12.10.2024, 15.10.2024, 15.11.2024, 19.11.2024, 12.12.2024, 17.12.2024, 21.2.2025, 23.2.2025, 17.3.2025, 19.3.2025; , in data 12.02.2024, 20.02.2024, Controparte_12 22.02.2024, 18.06.2024, 21.06.2024, 24.07.2024, 25.07.2024, 14.08.2024, 15.08.2024, 21.10.2024, 22.10.2024, 16.11.2024, 26.11.2024, 17.12.2024, 18.12.2024, 17.12.2024, 18.12.2024, 21.1.2025, 23.1.2025, 20.2.2025, 21.2.2025, 17.3.2025 19.3.2025;
, in data 20.2.2024, 22.02.2024, 23.02.2024, 18.06.2024, Controparte_1 21.06.2024, 24.07.2024, 25.7.2024, 14.08.2024, 15.08.2024, 21.10.2024, 22.10.2024, 16.11.2024, 26.11.2024, 24.1.2025, 25.1.2025, 20.02.2025, 21.2.2025, 17.3.2025;
in data 7.06.2024, 30.06.2024, 23.07.2024, 08.08.2024, Controparte_15
29.08.2024, 19.9.2024, 27.09.2024, 25.11.2024, 29.11.2024, 2.12.2024, 21.12.2024, 21.1.2025, 30.1.2025, 12.2.2025, 19.2.2025,19.3.2025; Controparte_10 in data 7.06.2024, 30.06.2024, 23.07.2024, 08.08.2024, 29.08.2024, 19.09.2024, 27.09.2024, 25.11.2024, 29.11.2024, 2.12.2024, 21.12.2024, 21.1.2025, 30.1.2025, 12.2.2025, 19.2.2025, 19.3.2025; , in data 18.06.2024, 21.06.2024, Parte_3 24.07.2024, 25.7.2024, 14.08.2024, 15.08.2024, 21.10.2024, 22.10.2024, 16.11.2024, 26.11.2024, 17.12.2024, 18.12.2024, 23.1.2025, 24.1.2025, 20.2.2025, 21.2.2025; 17.3.2025, 19.3.2025; in data 21.06.2024, 29.06.2024, Controparte_9 19.07.2024, 15.08.2024, 20.09.2024, 27.09.2024, 11.10.2024, 25.10.2024, 13.11.2024, 27.11.2024, 10.12.2024, 21.12.2024, 22.1.2025, 11.2.2025, 26.2.2025;
[...]
, in data 27.6.2024, 18.07.2024, 8.8.2024, 15.08.2024, Parte_1 20.09.2024, 27.09.2024, 22.10.2024, 19.11.2024, 27.11.2024, 17.12.2024, 21.12.2024, 14.1.2025, 20.01.2025, 13.2.2025, 21.2.2025, 20.3.2025; Controparte_3
in data 27.06.2024, 18.07.2024, 08.08.2024, 15.08.2024, 20.09.2024,
[...] 27.09.2024, 22.10.2024, 25.10.2024, 19.11.2024, 27.11.2024, 21.12.2024, 14.01.2025,
7 20.1.2025, 13.2.2025, 21.2.2025, 20.3.2025; , in data 27.11.2024, Controparte_4 29.11.2024, 12.12.2024, 17.12.2024, 23.1.2025, 25.1.2025, 28.1.2025, 23.2.2025, 24.2.2025, 22.3.2025).
La circostanza, specificamente allegata, non è stata contestata da parte resistente e deve quindi qualificarsi come un fatto pacifico tra le parti ex art. 115 c.p.c.
Dal rallentamento dell'attività dell'Amministrazione competente ne è derivato l'interesse ad agire dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale, non potendo contare su tempi certi per vedersi riconosciuto il proprio diritto (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990).
Beninteso, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale impreciso e comunque irragionevole rispetto all'interesse vantato. Ciò equivale ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto l'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana , nata a [...] il Persona_4 12.02.1925, figlia di e (doc. 1) era emigrata in Persona_5 Parte_4 Argentina, ove in data 08.12.1956 dava alla luce e, Persona_7 successivamente, in data 02.05.1965, . Persona_11
L'emigrata cittadina non ha mai rinunciato allo status civitatis. In data 13.11.2024, la Corte Nazionale Elettorale ha infatti certificato che: “sull'Elenco Nazionale Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini per nascita o per elezione oltre i 16 anni e i naturalizzati argentini dall'età di 18 anni, non risulta registrato fino a data odierna
nata il Parte_7 12/02/1925 in Italia, Reggio Calabria, BA Calabra” (doc. 2).
Dall'unione tra e nascevano Persona_7 Persona_10
(25.03.1978), (11.07.1980) e Controparte_1 Parte_1
(09.12.1981), odierni ricorrenti. Successivamente, dall'unione Parte_2 tra e venivano alla luce i Controparte_1 Persona_3 ricorrenti (03.02.2003), (07.03.2006) e Controparte_12 Parte_3 [...]
(10.02.2009); da e CP_11 Parte_1 Persona_1 nascevano i ricorrenti (19.07.2005) e Controparte_3 Controparte_2 (27.07.2009); da e venivano alla Parte_2 Controparte_6 luce i ricorrenti (14.11.2006), (07.02.2009) e Controparte_4 Controparte_5
(29.01.2014). Controparte_7
Quanto al secondo discendente dell'ava capostipite, , Persona_11 dall'unione con nascevano i ricorrenti Persona_12 Controparte_8 (16.07.1990), (18.05.1992) ed
[...] Controparte_9 Controparte_10 (30.08.1993).
[...]
Ne consegue che i ricorrenti hanno documentalmente dimostrato la propria ininterrotta discendenza dalla comune capostipite cittadina italiana, dalla quale hanno così ricevuto
8 iure sanguinis la cittadinanza, per il tramite dei figli e Persona_7
. Persona_11
Quanto, poi, all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando la ricorrente cittadina italiana iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_13 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del Controparte_13 né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, su generalizzati, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281, sexies, ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 23.9.25
La Giudice
Valeria Marchese
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