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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 604/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA Terza civile Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 604/2022 promossa da:
codice fiscale/partita IVA n. , Controparte_1 P.IVA_1
corrente in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142, in persona di
[...]
(C.F. ), in qualità di procuratore speciale, a ciò CP_2 C.F._1
autorizzato per procura speciale per atto Notaio – Roma, repertorio Persona_1
nr. 175858 raccolta nr. 11458 del 01/10/2021, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Ucci cf
, in virtù di procura in calce all'atto di appello, e con questo C.F._2
elett.te dom.ta all'indirizzo digitale Email_1
- APPELLANTE –
CONTRO
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...] CP_4
Casarlano n. 5, (c.f. , procuratore di se stesso ed elett.te domiciliato C.F._3
presso il suo studio sito in Sorrento (Na), al Corso Italia n. 186
- APPELLATO –
NONCHE' CONTRO
Capitaneria di Porto di Milazzo – c.f. Controparte_5
, in persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2 CP_6
pagina 1 di 11 Distrettuale dello Stato di Napoli e con essa elett.te domiciliato in Napoli, alla Via Diaz
n. 11
- APPELLATO -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2209/2021 del G.d.P. di Sorrento;
opposizione ex art. 615, II° comma, c.p.c.; pignoramento mobiliare.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L , con atto ritualmente notificato, citava innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Sorrento l'avv. Massimo Esposito e la Capitaneria di Porto di Milazzo
– Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, introducendo, in tal modo, il giudizio di merito scaturente dalla opposizione all'esecuzione ex art. 615, II° comma, c.p.c., proposta nell'ambito della espropriazione mobiliare R.G.E. n. 10351/2018 del Tribunale
Di Napoli, quest'ultima promossa dall'avv. . L'odierna appellante rassegnava le CP_3
conclusioni in primo grado nel modo seguente: “accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione del credito di € 767,19 vantato dall'avv. Massimo Esposito con il credito di pari importo vantato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo e dall' Controparte_1
in base al ruolo n. 2017/12597 e alla relativa cartella di pagamento n.
[...] attestante la corretta notificazione della sanzione amministrativa sottesa alla cartella di pagamento oggetto del giudizio. Il G.d.P. rigettava la domanda attorea dichiarando la nullità della notifica della cartella di pagamento citata – avvenuta a mezzo posta elettronica certificata – e posta a fondamento dell'eccezione di compensazione per cui è causa. Il file .pdf contenente la cartella di pagamento ed allegato al messaggio posta elettronica certificata non è firmato digitalmente.
Proponeva appello contestando la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa CP_7
applicazione degli artt. 26 e 48 bis d.p.r. n. 602/1973, del d.p.r. n. 445/2000, art. 28 legge n. 689/1981 e art. 1243 c.c. e concludeva parimenti al giudizio di primo grado. Si costituiva l'avv. , a sua volta eccependo: a) l'inesistenza e la nullità della notifica CP_3
della cartella oggetto della eccezione di compensazione;
b) l'illegittimità della medesima cartella di pagamento per intervenuta decadenza del diritto di iscrivere a ruolo il relativo credito;
c) la prescrizione della pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento;
d) l'inammissibilità e la infondatezza delle domande formulate da parte appellante;
e) l'avvenuta rottamazione della cartella di pagamento in questione;
f)
l'infondatezza e la improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 72 bis d.p.r. n.
603/1972, con conseguente nullità ed inesistenza del pignoramento del 03/05/2018; g)
l'eccezione di giudicato interno ed esterno e difetto di interesse ad agire dell'appellante.
Concludeva, chiedendo: “1) Rigettare l'appello perché inammissibile, improcedibile ed infondato;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, onorari e diritti del doppio grado di giudizio da attribuirsi al deducente.”. Si costitutiva, infine, il
[...]
per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_5
Napoli, il quale si riportava a quanto già dedotto nella memoria difensiva del primo grado di giudizio.
Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
Ancora preliminarmente, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o eventualmente incidentale, che non è stato riproposto e pagina 3 di 11 che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
L'appello proposto da risulta meritevole di Controparte_1
accoglimento per i motivi che verranno di seguito esposti.
In via preliminare, occorre rilevare l'inammissibilità del primo motivo di difesa formulato dall'avv. . Viene prospettata, infatti, solo con la comparsa di CP_3
costituzione e risposta nel giudizio di appello, l'inesistenza e/o la nullità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento n. 07120180001192638000 opposta in compensazione. L'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente del messaggio contenente la indicata cartella di pagamento non risulterebbe dai pubblici registri – t. Orbene, tale eccezione, Email_2
formulata solo con la comparsa di costituzione e risposta in appello, è in netto contrasto con il disposto dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. secondo il quale nel giudizio di appello “Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della suddetta eccezione.
Fondato si rileva, invece, l'unico motivo di impugnazione proposto dalla
[...]
afferente la validità della notifica della cartella di pagamento Controparte_1
n. 07020180001192638000. Dalla documentazione esibita in atti, già presente in formato cartaceo innanzi al giudice di prime cure, si rileva in prima istanza che la notificazione è stata correttamente eseguita a mezzo posta elettronica certificata secondo il combinato disposto dell'art. 26 d.p.r. n. 602/1973 ed il successivo d.p.r. n. 68/2005. Nondimeno, occorre osservare che il messaggio di posta elettronica certificato contenente la indicata cartella di pagamento risulta essere ritualmente consegnato, in data 22/01/2018, nella casella di posta elettronica dell'odierno appellato – Infine, il file Email_3
.pdf allegato al menzionato messaggio di posta elettronica certificata, risulta firmato digitalmente da , in formato pades, in data 16/01/2018. A tal proposito Persona_2
giova ricordare che la firma digitale si può definire come l'equivalente informatico della tradizionale firma autografa. Essa è associata, mediante un'apposita procedura informatica, al documento elettronico su cui è posta, al fine di garantirne l'integrità, pagina 4 di 11 autenticità e non ripudiabilità da parte del soggetto titolare della firma stessa. Come è noto, il documento informatico sottoscritto attraverso una firma digitale possiede, nell'ordinamento giuridico italiano, piena efficacia giuridica. Questo è quanto emerge, infatti, dal disposto dell'art. 20, comma 1 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (il c.d. C.A.D., D.Lgs. 82/2005, recentemente modificato dal D.Lgs. 217/2017) che stabilisce quanto segue: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta
e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.
L'apposizione della firma digitale prevede, in concreto, la creazione di un file che viene definito busta crittografica, il quale reca al suo interno: il documento originale,
l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica.
La chiave di verifica della firma è, a sua volta, contenuta nel certificato emesso a nome del soggetto sottoscrittore. Tale certificato presenta caratteristiche di autenticità che sono garantite da apposite autorità di certificazione, che in Italia sono quei soggetti che svolgono attività di certificatore accreditato, come previsto dall'art. 29, comma 1 del
C.A.D. Più nello specifico, una firma digitale può essere posta attraverso diverse modalità ed avere, di conseguenza, diversi formati elettronici. A questo proposito, i due formati principali di firma digitale risultano essere: il formato “CAdES” ed il formato
“PAdES”. Per quanto riguarda il primo dei due formati, il CAdES (acronimo per:
Cryptographic message syntax Advanced Electronic Signatures), qualora la firma digitale venga apposta con questa modalità, il documento informatico firmato ed il file pagina 5 di 11 contenente la firma digitale sono entrambi inseriti in una “busta”. Tale file, contenente documento e firma, presenterà quindi un'estensione di tipo .p7m ed il suo contenuto sarà visualizzabile solo mediante l'impiego di un apposito software in grado di aprire il documento firmato. Qualora, invece, la firma digitale sia posta con modalità PAdES (acronimo per: Portable document format Advanced Electronic
Signature) il documento informatico avrà una diversa estensione, cioè quella del formato .pdf, leggibile attraverso l'impiego dei comuni reader disponibili per questo formato. Di conseguenza, entrambi i formati della firma digitale (PAdES e CAdES) sono ammessi ed equivalenti e conferiscono al documento informativo la stessa piena validità ed efficacia. Tale, ultima, tesi viene confermata anche dalla pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 10266 del 27/04/2018. Ne consegue, dunque, la piena validità della notifica della cartella di pagamento 07020180001192638000.
Ritenuta valida la notifica della cartella di pagamento de quo va, di conseguenza, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellato avv. Massimo Esposito e riportata al punto 3 della propria comparsa di costituzione e risposta. Dalla documentazione esibita in atti, si evince in maniera inequivocabile che: la sanzione amministrativa elevata dai preposti della Capitaneria di Porto di Milazzo risulta ritualmente notificata in data 21/11/2013 (cfr. documentazione esibita dal
[...]
, e la cartella di pagamento successiva, n. Controparte_5
07020180001192638000, risulta notificata in data 22/01/2018. Successivamente, in data
03/05/2018, l'agente della riscossione promuoveva azione esecutiva, nello specifico atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis del d.p.r. n.
602/1973. Ed ancora, in data 08/11/2018, il medesimo agente della riscossione, formulava ricorso in opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., nella procedura esecutiva mobiliare promossa dall'avv. , recante R.G.E. 10351/2018, formulando eccezione CP_3
di compensazione anche della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio. Il termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni amministrative, previsto dall'art. 28
Legge 689/1981, non risulta dunque essere decorso.
pagina 6 di 11 Va, inoltre, disatteso quanto prospettato da parte appellata al punto due della propria comparsa di costituzione e risposta. L'avv. , infatti, eccepisce la CP_3
violazione dell'art. 25 del d.p.r. n. 602/1973, attinente peraltro alla riscossione delle imposte sul reddito, ovvero l'avvenuta decadenza del diritto di iscrivere a ruolo le somme portate dalla cartella di pagamento n. 07020180001192638000. Invero La
Suprema Corte di Cassazione ha più volte puntualizzato che alle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 17 del d.p.r. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. D'altro canto, l'inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 25 del d.p.r. 602/1973 alle ipotesi di riscossione coattiva di entrate erariali diverse dai tributi risponde ad una logica ben precisa. Tale previsione è funzionale alla fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco. Analoghe esigenze non sussistono in relazione alla riscossione di sanzioni amministrative. In questi casi, infatti, non vi è una limitata difesa del preteso debitore, come avviene nel procedimento di accertamento dei tributi. Al contrario, l'ordinanza- ingiunzione deve essere notificata e la stessa può essere opposta innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo da consegnare dall'agente di riscossione. In sostanza, la differenza strutturale dei procedimenti di accertamento prodromici alla formazione del ruolo esattoriale, nel caso di riscossione di tributi o di sanzioni amministrative, giustifica l'esistenza di un regime di decadenza che ha ragion d'essere per la prima ipotesi, ma non per la seconda. (cfr. Suprema Corte di Cassazione,
III Sezione Civile, Sentenza n. 28529 del 08/11/2018).
Quanto all'eccezione formulata da parte appellata con il punto 5 della propria comparsa di costituzione e risposta, occorre rilevare che in giurisprudenza si è affermato, con riferimento alla procedura di definizione agevolata - cd. Rottamazione - ter, che, “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modifiche, in L. n. 136 del 2018 (cd.
“rottamazione-ter”), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del pagina 7 di 11 processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 20626 del
24/07/2024). Tale principio, poi successivamente modificato in riferimento alla produzione in giudizio dell'avvenuto pagamento delle rate, da ulteriori pronunce della
Suprema Corte, detta in ogni caso due principi fondamentali per dar seguito alla richiesta di sospensione o estinzione del processo nel caso in cui sia stata presentata all'agente della riscossione proposta di definizione agevolata di un determinato debito:
1) l'effettiva presentazione della istanza, corroborata dalla indicazione delle cartelle di pagamento per le quali il debitore intende avvalersi di detto beneficio e 2) la comunicazione successiva dell'agente della riscossione con la precisa indicazione dell'ammontare delle rate e delle relative scadenze. Nel caso di specie tale documentazione non è stata depositata. In primo grado, infatti, l'appellato avv. CP_3
indica nel foliario dei documenti al n. 4) del giudizio di primo grado la documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata – rottamazione ter – pur tuttavia tale documentazione non risulta depositata. Né vi è prova del riscontro eventualmente inviato all'appellato dall'agente della riscossione. Per tali motivi non è possibile dar seguito alla richiesta di inesigibilità del credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di causa formulata dall'avv. . CP_3
Quanto all'eccezione sollevata da parte appellata con il punto sette della propria comparsa di costituzione e risposta, occorre osservare che le opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione, previste dagli artt. 615 comma secondo e 617 comma secondo c.p.c., recano una particolare struttura definita bifasica. Ciò in quanto sia l'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 sia l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c. seguono un percorso obbligato. La parte che intenda dolersi pagina 8 di 11 della mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., o dei vizi formali della procedura esecutiva nelle forme dell'art. 617
c.p.c., dovrà farlo: prima con un'opposizionecautelare davanti al giudice dell'esecuzione pendente (fase cautelare) e, solo dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto o di accoglimento della stessa, potrà introdurre il giudizio di merito davanti ad un altro giudice (fase di merito). Per intenderci, la fase cautelare, diretta a sospendere il prosieguo della procedura esecutiva, è necessariamente preliminare a quella di merito tesa, in un certo qual senso, all'esame dell'opposizione in un giudizio a cognizione piena. Pertanto, il Giudice dell'esecuzione, in questo primo momento, dovrà valutare la presentata opposizione sommariamente e solo ai fini della prosecuzione della procedura stessa. Il Giudice, in questa veste, non valuterà la fondatezza della domanda, quanto piuttosto la sua probabile fondatezza (fumus bonis iuris) ed il pericolo che la prosecuzione della procedura pregiudichi il diritto fatto valere (periculum in mora).
Correttamente, dunque, l'agente della riscossione ha dapprima proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di esecuzione promosso dall'avv. CP_3
recante R.G.E. 10351/2018 del Tribunale di Napoli ed una volta assegnato il credito con relativa ordinanza, ha promosso il relativo giudizio di merito. A nulla rileva, infine, la mancata opposizione alla ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione nella procedura recante R.G.E 10315/2018 del Tribunale di Napoli.
Ogni altro motivo resta assorbito.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassa. Ord. 24/01/2017, n. 1775; Cass, sez. lav. 01/06/2016, n. 11423, pagina 9 di 11 secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o n parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione delle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto specifico d'impugnazione).
Nel caso che occupa, vanno rideterminate le spese del doppio grado di giudizio con relativa doppia condanna dell'odierno appellato Avv. , nei confronti CP_3
dell'appellante . Per quanto concerne il primo grado Controparte_1
di giudizio le spese vanno quantificate in base ai valori medi di cui al d.m. 55/2014, mentre per quanto concerne il secondo grado di giudizio esse vanno quantificate ai valori medi di cui al d.m. 55/2014, così come modificati dal d.m. n° 147/2022 ed avuto riguardo al valore della controversia. Tenuti altresì in debita considerazione la difficoltà delle questioni giuridiche trattate, la pertinenza e, nel contempo, alla effettiva complessità dell'attività difensiva svolta. Per tale ultimi motivi indicati restano compensate le spese del doppio grado di giudizio tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 2209/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Sorrento così provvede:
- accerta e dichiara l'avvenuta compensazione del credito pari ad euro 767,19 vantato dall'avv. Massimo Esposito con il credito di pari importo vantato dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Milazzo e dell Controparte_1
con riferimento alla cartella di pagamento n. 0712018000119263800 portata
[...]
dal ruolo esattoriale n. 2017/12597 e, per l'effetto:
pagina 10 di 11 - accerta e dichiara l'inefficacia del vincolo apposto sulle somme pignorate dall'appellato avv. Massimo Esposito con conseguente inammissibilità dell'esecuzione forzata intrapresa da quest'ultimo – R.G.E. n. 10351/2018 Tribunale di Napoli - relativamente alla cartella di pagamento n. 0712018000119263800 portata dal ruolo esattoriale n. 2017/12597 dell'importo di euro 767,19;
2) condanna l'appellato, avv. Massimo Esposito, al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore della , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., che si liquidano in Euro 330,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge, e rimborso spese generali al
15%;
3) condanna l'appellato, avv. Massimo Esposito, al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore della , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in Euro 662,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge, e rimborso spese generali al 15%;
4) Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra l'appellato Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Milazzo – e le altre parti.
Torre Annunziata, 11/02/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120180001192638000 e, per l'effetto e in ogni caso, accertare e dichiarare l'inefficacia del vincolo apposto sulle somme pignorate dal convenuto avv. Massimo Esposito e la nullità
e/o inammissibilità dell'esecuzione forzata intrapresa da quest'ultimo relativamente al suddetto importo, identificata al n. 10351/2018 R.G.E. presso il Tribunale di Napoli, con ogni conseguente provvedimento di giustizia. Con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio”. Si costituiva l'avv. Massimo Esposito contestando quanto ex adverso dedotto. Si costituiva, altresì, Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –
Capitaneria di Porto di Milazzo - per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva confermando la sussistenza e la definitività del credito erariale e depositando documentazione pagina 2 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA Terza civile Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 604/2022 promossa da:
codice fiscale/partita IVA n. , Controparte_1 P.IVA_1
corrente in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142, in persona di
[...]
(C.F. ), in qualità di procuratore speciale, a ciò CP_2 C.F._1
autorizzato per procura speciale per atto Notaio – Roma, repertorio Persona_1
nr. 175858 raccolta nr. 11458 del 01/10/2021, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Ucci cf
, in virtù di procura in calce all'atto di appello, e con questo C.F._2
elett.te dom.ta all'indirizzo digitale Email_1
- APPELLANTE –
CONTRO
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...] CP_4
Casarlano n. 5, (c.f. , procuratore di se stesso ed elett.te domiciliato C.F._3
presso il suo studio sito in Sorrento (Na), al Corso Italia n. 186
- APPELLATO –
NONCHE' CONTRO
Capitaneria di Porto di Milazzo – c.f. Controparte_5
, in persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2 CP_6
pagina 1 di 11 Distrettuale dello Stato di Napoli e con essa elett.te domiciliato in Napoli, alla Via Diaz
n. 11
- APPELLATO -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2209/2021 del G.d.P. di Sorrento;
opposizione ex art. 615, II° comma, c.p.c.; pignoramento mobiliare.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L , con atto ritualmente notificato, citava innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Sorrento l'avv. Massimo Esposito e la Capitaneria di Porto di Milazzo
– Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, introducendo, in tal modo, il giudizio di merito scaturente dalla opposizione all'esecuzione ex art. 615, II° comma, c.p.c., proposta nell'ambito della espropriazione mobiliare R.G.E. n. 10351/2018 del Tribunale
Di Napoli, quest'ultima promossa dall'avv. . L'odierna appellante rassegnava le CP_3
conclusioni in primo grado nel modo seguente: “accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione del credito di € 767,19 vantato dall'avv. Massimo Esposito con il credito di pari importo vantato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo e dall' Controparte_1
in base al ruolo n. 2017/12597 e alla relativa cartella di pagamento n.
[...] attestante la corretta notificazione della sanzione amministrativa sottesa alla cartella di pagamento oggetto del giudizio. Il G.d.P. rigettava la domanda attorea dichiarando la nullità della notifica della cartella di pagamento citata – avvenuta a mezzo posta elettronica certificata – e posta a fondamento dell'eccezione di compensazione per cui è causa. Il file .pdf contenente la cartella di pagamento ed allegato al messaggio posta elettronica certificata non è firmato digitalmente.
Proponeva appello contestando la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa CP_7
applicazione degli artt. 26 e 48 bis d.p.r. n. 602/1973, del d.p.r. n. 445/2000, art. 28 legge n. 689/1981 e art. 1243 c.c. e concludeva parimenti al giudizio di primo grado. Si costituiva l'avv. , a sua volta eccependo: a) l'inesistenza e la nullità della notifica CP_3
della cartella oggetto della eccezione di compensazione;
b) l'illegittimità della medesima cartella di pagamento per intervenuta decadenza del diritto di iscrivere a ruolo il relativo credito;
c) la prescrizione della pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento;
d) l'inammissibilità e la infondatezza delle domande formulate da parte appellante;
e) l'avvenuta rottamazione della cartella di pagamento in questione;
f)
l'infondatezza e la improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 72 bis d.p.r. n.
603/1972, con conseguente nullità ed inesistenza del pignoramento del 03/05/2018; g)
l'eccezione di giudicato interno ed esterno e difetto di interesse ad agire dell'appellante.
Concludeva, chiedendo: “1) Rigettare l'appello perché inammissibile, improcedibile ed infondato;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, onorari e diritti del doppio grado di giudizio da attribuirsi al deducente.”. Si costitutiva, infine, il
[...]
per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_5
Napoli, il quale si riportava a quanto già dedotto nella memoria difensiva del primo grado di giudizio.
Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
Ancora preliminarmente, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o eventualmente incidentale, che non è stato riproposto e pagina 3 di 11 che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
L'appello proposto da risulta meritevole di Controparte_1
accoglimento per i motivi che verranno di seguito esposti.
In via preliminare, occorre rilevare l'inammissibilità del primo motivo di difesa formulato dall'avv. . Viene prospettata, infatti, solo con la comparsa di CP_3
costituzione e risposta nel giudizio di appello, l'inesistenza e/o la nullità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento n. 07120180001192638000 opposta in compensazione. L'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente del messaggio contenente la indicata cartella di pagamento non risulterebbe dai pubblici registri – t. Orbene, tale eccezione, Email_2
formulata solo con la comparsa di costituzione e risposta in appello, è in netto contrasto con il disposto dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. secondo il quale nel giudizio di appello “Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della suddetta eccezione.
Fondato si rileva, invece, l'unico motivo di impugnazione proposto dalla
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afferente la validità della notifica della cartella di pagamento Controparte_1
n. 07020180001192638000. Dalla documentazione esibita in atti, già presente in formato cartaceo innanzi al giudice di prime cure, si rileva in prima istanza che la notificazione è stata correttamente eseguita a mezzo posta elettronica certificata secondo il combinato disposto dell'art. 26 d.p.r. n. 602/1973 ed il successivo d.p.r. n. 68/2005. Nondimeno, occorre osservare che il messaggio di posta elettronica certificato contenente la indicata cartella di pagamento risulta essere ritualmente consegnato, in data 22/01/2018, nella casella di posta elettronica dell'odierno appellato – Infine, il file Email_3
.pdf allegato al menzionato messaggio di posta elettronica certificata, risulta firmato digitalmente da , in formato pades, in data 16/01/2018. A tal proposito Persona_2
giova ricordare che la firma digitale si può definire come l'equivalente informatico della tradizionale firma autografa. Essa è associata, mediante un'apposita procedura informatica, al documento elettronico su cui è posta, al fine di garantirne l'integrità, pagina 4 di 11 autenticità e non ripudiabilità da parte del soggetto titolare della firma stessa. Come è noto, il documento informatico sottoscritto attraverso una firma digitale possiede, nell'ordinamento giuridico italiano, piena efficacia giuridica. Questo è quanto emerge, infatti, dal disposto dell'art. 20, comma 1 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (il c.d. C.A.D., D.Lgs. 82/2005, recentemente modificato dal D.Lgs. 217/2017) che stabilisce quanto segue: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta
e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.
L'apposizione della firma digitale prevede, in concreto, la creazione di un file che viene definito busta crittografica, il quale reca al suo interno: il documento originale,
l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica.
La chiave di verifica della firma è, a sua volta, contenuta nel certificato emesso a nome del soggetto sottoscrittore. Tale certificato presenta caratteristiche di autenticità che sono garantite da apposite autorità di certificazione, che in Italia sono quei soggetti che svolgono attività di certificatore accreditato, come previsto dall'art. 29, comma 1 del
C.A.D. Più nello specifico, una firma digitale può essere posta attraverso diverse modalità ed avere, di conseguenza, diversi formati elettronici. A questo proposito, i due formati principali di firma digitale risultano essere: il formato “CAdES” ed il formato
“PAdES”. Per quanto riguarda il primo dei due formati, il CAdES (acronimo per:
Cryptographic message syntax Advanced Electronic Signatures), qualora la firma digitale venga apposta con questa modalità, il documento informatico firmato ed il file pagina 5 di 11 contenente la firma digitale sono entrambi inseriti in una “busta”. Tale file, contenente documento e firma, presenterà quindi un'estensione di tipo .p7m ed il suo contenuto sarà visualizzabile solo mediante l'impiego di un apposito software in grado di aprire il documento firmato. Qualora, invece, la firma digitale sia posta con modalità PAdES (acronimo per: Portable document format Advanced Electronic
Signature) il documento informatico avrà una diversa estensione, cioè quella del formato .pdf, leggibile attraverso l'impiego dei comuni reader disponibili per questo formato. Di conseguenza, entrambi i formati della firma digitale (PAdES e CAdES) sono ammessi ed equivalenti e conferiscono al documento informativo la stessa piena validità ed efficacia. Tale, ultima, tesi viene confermata anche dalla pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 10266 del 27/04/2018. Ne consegue, dunque, la piena validità della notifica della cartella di pagamento 07020180001192638000.
Ritenuta valida la notifica della cartella di pagamento de quo va, di conseguenza, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellato avv. Massimo Esposito e riportata al punto 3 della propria comparsa di costituzione e risposta. Dalla documentazione esibita in atti, si evince in maniera inequivocabile che: la sanzione amministrativa elevata dai preposti della Capitaneria di Porto di Milazzo risulta ritualmente notificata in data 21/11/2013 (cfr. documentazione esibita dal
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, e la cartella di pagamento successiva, n. Controparte_5
07020180001192638000, risulta notificata in data 22/01/2018. Successivamente, in data
03/05/2018, l'agente della riscossione promuoveva azione esecutiva, nello specifico atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis del d.p.r. n.
602/1973. Ed ancora, in data 08/11/2018, il medesimo agente della riscossione, formulava ricorso in opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., nella procedura esecutiva mobiliare promossa dall'avv. , recante R.G.E. 10351/2018, formulando eccezione CP_3
di compensazione anche della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio. Il termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni amministrative, previsto dall'art. 28
Legge 689/1981, non risulta dunque essere decorso.
pagina 6 di 11 Va, inoltre, disatteso quanto prospettato da parte appellata al punto due della propria comparsa di costituzione e risposta. L'avv. , infatti, eccepisce la CP_3
violazione dell'art. 25 del d.p.r. n. 602/1973, attinente peraltro alla riscossione delle imposte sul reddito, ovvero l'avvenuta decadenza del diritto di iscrivere a ruolo le somme portate dalla cartella di pagamento n. 07020180001192638000. Invero La
Suprema Corte di Cassazione ha più volte puntualizzato che alle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 17 del d.p.r. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. D'altro canto, l'inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 25 del d.p.r. 602/1973 alle ipotesi di riscossione coattiva di entrate erariali diverse dai tributi risponde ad una logica ben precisa. Tale previsione è funzionale alla fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco. Analoghe esigenze non sussistono in relazione alla riscossione di sanzioni amministrative. In questi casi, infatti, non vi è una limitata difesa del preteso debitore, come avviene nel procedimento di accertamento dei tributi. Al contrario, l'ordinanza- ingiunzione deve essere notificata e la stessa può essere opposta innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo da consegnare dall'agente di riscossione. In sostanza, la differenza strutturale dei procedimenti di accertamento prodromici alla formazione del ruolo esattoriale, nel caso di riscossione di tributi o di sanzioni amministrative, giustifica l'esistenza di un regime di decadenza che ha ragion d'essere per la prima ipotesi, ma non per la seconda. (cfr. Suprema Corte di Cassazione,
III Sezione Civile, Sentenza n. 28529 del 08/11/2018).
Quanto all'eccezione formulata da parte appellata con il punto 5 della propria comparsa di costituzione e risposta, occorre rilevare che in giurisprudenza si è affermato, con riferimento alla procedura di definizione agevolata - cd. Rottamazione - ter, che, “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modifiche, in L. n. 136 del 2018 (cd.
“rottamazione-ter”), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del pagina 7 di 11 processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 20626 del
24/07/2024). Tale principio, poi successivamente modificato in riferimento alla produzione in giudizio dell'avvenuto pagamento delle rate, da ulteriori pronunce della
Suprema Corte, detta in ogni caso due principi fondamentali per dar seguito alla richiesta di sospensione o estinzione del processo nel caso in cui sia stata presentata all'agente della riscossione proposta di definizione agevolata di un determinato debito:
1) l'effettiva presentazione della istanza, corroborata dalla indicazione delle cartelle di pagamento per le quali il debitore intende avvalersi di detto beneficio e 2) la comunicazione successiva dell'agente della riscossione con la precisa indicazione dell'ammontare delle rate e delle relative scadenze. Nel caso di specie tale documentazione non è stata depositata. In primo grado, infatti, l'appellato avv. CP_3
indica nel foliario dei documenti al n. 4) del giudizio di primo grado la documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata – rottamazione ter – pur tuttavia tale documentazione non risulta depositata. Né vi è prova del riscontro eventualmente inviato all'appellato dall'agente della riscossione. Per tali motivi non è possibile dar seguito alla richiesta di inesigibilità del credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di causa formulata dall'avv. . CP_3
Quanto all'eccezione sollevata da parte appellata con il punto sette della propria comparsa di costituzione e risposta, occorre osservare che le opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione, previste dagli artt. 615 comma secondo e 617 comma secondo c.p.c., recano una particolare struttura definita bifasica. Ciò in quanto sia l'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 sia l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c. seguono un percorso obbligato. La parte che intenda dolersi pagina 8 di 11 della mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., o dei vizi formali della procedura esecutiva nelle forme dell'art. 617
c.p.c., dovrà farlo: prima con un'opposizionecautelare davanti al giudice dell'esecuzione pendente (fase cautelare) e, solo dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto o di accoglimento della stessa, potrà introdurre il giudizio di merito davanti ad un altro giudice (fase di merito). Per intenderci, la fase cautelare, diretta a sospendere il prosieguo della procedura esecutiva, è necessariamente preliminare a quella di merito tesa, in un certo qual senso, all'esame dell'opposizione in un giudizio a cognizione piena. Pertanto, il Giudice dell'esecuzione, in questo primo momento, dovrà valutare la presentata opposizione sommariamente e solo ai fini della prosecuzione della procedura stessa. Il Giudice, in questa veste, non valuterà la fondatezza della domanda, quanto piuttosto la sua probabile fondatezza (fumus bonis iuris) ed il pericolo che la prosecuzione della procedura pregiudichi il diritto fatto valere (periculum in mora).
Correttamente, dunque, l'agente della riscossione ha dapprima proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di esecuzione promosso dall'avv. CP_3
recante R.G.E. 10351/2018 del Tribunale di Napoli ed una volta assegnato il credito con relativa ordinanza, ha promosso il relativo giudizio di merito. A nulla rileva, infine, la mancata opposizione alla ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione nella procedura recante R.G.E 10315/2018 del Tribunale di Napoli.
Ogni altro motivo resta assorbito.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassa. Ord. 24/01/2017, n. 1775; Cass, sez. lav. 01/06/2016, n. 11423, pagina 9 di 11 secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o n parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione delle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto specifico d'impugnazione).
Nel caso che occupa, vanno rideterminate le spese del doppio grado di giudizio con relativa doppia condanna dell'odierno appellato Avv. , nei confronti CP_3
dell'appellante . Per quanto concerne il primo grado Controparte_1
di giudizio le spese vanno quantificate in base ai valori medi di cui al d.m. 55/2014, mentre per quanto concerne il secondo grado di giudizio esse vanno quantificate ai valori medi di cui al d.m. 55/2014, così come modificati dal d.m. n° 147/2022 ed avuto riguardo al valore della controversia. Tenuti altresì in debita considerazione la difficoltà delle questioni giuridiche trattate, la pertinenza e, nel contempo, alla effettiva complessità dell'attività difensiva svolta. Per tale ultimi motivi indicati restano compensate le spese del doppio grado di giudizio tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 2209/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Sorrento così provvede:
- accerta e dichiara l'avvenuta compensazione del credito pari ad euro 767,19 vantato dall'avv. Massimo Esposito con il credito di pari importo vantato dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Milazzo e dell Controparte_1
con riferimento alla cartella di pagamento n. 0712018000119263800 portata
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dal ruolo esattoriale n. 2017/12597 e, per l'effetto:
pagina 10 di 11 - accerta e dichiara l'inefficacia del vincolo apposto sulle somme pignorate dall'appellato avv. Massimo Esposito con conseguente inammissibilità dell'esecuzione forzata intrapresa da quest'ultimo – R.G.E. n. 10351/2018 Tribunale di Napoli - relativamente alla cartella di pagamento n. 0712018000119263800 portata dal ruolo esattoriale n. 2017/12597 dell'importo di euro 767,19;
2) condanna l'appellato, avv. Massimo Esposito, al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore della , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., che si liquidano in Euro 330,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge, e rimborso spese generali al
15%;
3) condanna l'appellato, avv. Massimo Esposito, al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore della , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in Euro 662,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge, e rimborso spese generali al 15%;
4) Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra l'appellato Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Milazzo – e le altre parti.
Torre Annunziata, 11/02/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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07120180001192638000 e, per l'effetto e in ogni caso, accertare e dichiarare l'inefficacia del vincolo apposto sulle somme pignorate dal convenuto avv. Massimo Esposito e la nullità
e/o inammissibilità dell'esecuzione forzata intrapresa da quest'ultimo relativamente al suddetto importo, identificata al n. 10351/2018 R.G.E. presso il Tribunale di Napoli, con ogni conseguente provvedimento di giustizia. Con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio”. Si costituiva l'avv. Massimo Esposito contestando quanto ex adverso dedotto. Si costituiva, altresì, Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –
Capitaneria di Porto di Milazzo - per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva confermando la sussistenza e la definitività del credito erariale e depositando documentazione pagina 2 di 11