TAR Parma, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 197
TAR
Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
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TAR
Decreto presidenziale 9 dicembre 2025
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TAR
Decreto presidenziale 5 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompetenza del Consiglio Comunale

    La Giunta Comunale ha espresso parere favorevole e proposto la soluzione al Consiglio, che ha poi deliberato. La competenza della Giunta non è stata sacrificata.

  • Rigettato
    Incompetenza della determinazione del Direttore Generale n. 675/2024

    Il Direttore Generale è competente all'attuazione degli indirizzi degli organi di governo e ha fornito criteri direttivi per la valutazione delle proposte.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di accesso al mercato e trasparenza

    La procedura di finanza di progetto su iniziativa privata prevede la definizione dei criteri dopo aver avuto notizia della pluralità di proposte. Il RT EN avrebbe potuto integrare la propria proposta.

  • Rigettato
    Inattendibilità della valutazione di maggiore convenienza della proposta SO

    La valutazione comparativa è di natura riepilogativa in questa fase. Il periodo di riferimento dei prezzi unitari è solitamente la data di approvazione del progetto. Gli incentivi indicati nel PEF sono poste di entrata, non costi per l'Amministrazione. Il confronto tra interventi smart city è stato effettuato in modo complessivo. La proposta SO è rispondente all'interesse pubblico, con possibilità di correttivi. Gli obiettivi dell'Amministrazione sono chiari. L'anagrafe punti luce era accessibile anche alla ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 193 D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.7

    Il D.Lgs. 36/2023 distingue tra 'progetto di fattibilità' (richiesto per la proposta) e 'progetto di fattibilità tecnico-economica' (livello di progettazione). La valutazione è stata effettuata sulla base del progetto di fattibilità.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 175 D.Lgs. 36/2023 per omesso confronto con approvvigionamenti alternativi

    La valutazione preliminare di convenienza e fattibilità riguarda l'an della scelta del PPP, non un confronto aritmetico di singole tariffe. Il Consiglio Comunale ha dato atto della valutazione di convenienza e fattibilità.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di accesso al mercato e trasparenza

    La finanza di progetto non è una gara in senso proprio; la fase di individuazione del promotore è connotata da ampia discrezionalità amministrativa. La valutazione è complessiva e non aritmetica. La diversa estensione del perimetro delle attività non determina automaticamente la migliore convenienza. La manutenzione 'full risk' può essere meno conveniente. La sottostima della proposta non è comprovata. La differenza nel numero di edifici è irrilevante ai fini della valutazione discrezionale.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di sostenibilità del Piano Economico Finanziario

    Il payback period è una stima e un piccolo scostamento è tollerabile. L'investimento è coperto da equity, debito bancario, linea IVA, canoni e ricavi di gestione.

  • Rigettato
    Parere positivo del Corpo di Polizia Locale

    Il parere ha natura discrezionale e la sua eventuale invalidità è ininfluente sulla conclusione positiva della Conferenza di Servizi basata su posizioni prevalenti.

  • Rigettato
    Mancato rispetto della prescrizione sul ricariche veicoli elettrici

    La prescrizione era una valutazione sull'opportunità di implementare altri investimenti a parità di valore, non un obbligo di eliminazione. La componente smart city include anche altri interventi.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di sostenibilità economico-finanziaria del PEF

    I ricavi dagli incentivi sono previsionali e soggetti a rischio operativo. Le contestazioni sulla stima dei ricavi sono infondate nel merito. La mancanza di una clausola specifica sul trasferimento del rischio di mancato ottenimento degli incentivi è irrilevante poiché tale rischio grava sull'operatore.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di par condicio e trasparenza

    Non risulta un trattamento differenziato. Le richieste di integrazione documentale al RT EN erano dovute alla sua posizione di unico operatore interessato in una fase precedente.

  • Rigettato
    Assenza di previsioni sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) e criteri premianti per la qualità ambientale

    Il disciplinare richiama specifici DM sui CAM applicabili. La certificazione ESCO è un requisito di idoneità e criterio premiante. Il RT SO si impegna al rispetto dei CAM. I CAM per interventi edilizi non sono applicabili alla presente procedura.

  • Rigettato
    Pubblicazione della sintesi del PEF invece del PEF integrale

    La normativa prevede la pubblicazione di un piano economico finanziario 'di massima' o 'sintesi', non necessariamente integrale.

  • Rigettato
    Violazione delle regole di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica (art. 20.2 Disciplinare)

    L'uso dell'espressione 'all'unanimità' non dimostra l'omessa attribuzione individuale dei coefficienti da parte dei commissari.

  • Rigettato
    Illogicità nell'assegnazione dei punteggi discrezionali (art. 20.1 Disciplinare)

    Le valutazioni della Commissione sono discrezionali e sindacabili solo per abnormità. L'attribuzione di punteggi maggiori a offerte che hanno specificato condizioni e modalità di intervento è ragionevole.

  • Rigettato
    Insostenibilità del PEF della SO

    Le scelte sulla struttura finanziaria sono decisioni strategico-aziendali discrezionali dell'impresa, che si assume il relativo rischio.

  • Altro
    Richiesta di accesso agli atti differita dal Comune

    L'istanza di accesso è stata accolta in sede cautelare, con riserva di decisione sull'oscuramento di parti della documentazione.

  • Improcedibile
    Mancata esclusione di ET o assegnazione di punteggio all'offerta economica

    Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del rigetto del ricorso principale.

  • Improcedibile
    Mancata previsione di comminatorie o valutazione del PEF prima dell'offerta economica

    Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 197
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 197
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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