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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/11/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 679 /2025 , promossa da:
con l'Avv. PELUSO VINCENZO Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente assumeva di prestare attualmente servizio presso
Scuola Primo Grado G. Galilei -Montopoli in Val d'Arno e di aver svolto la propria attività di docente, con contratti a tempo determinato alle dipendenze del , di nei Controparte_1 seguenti periodi :
2020/2021 Parte_2 periodo dal 23.02.2021 al 30.03.2021 – dal 08/04/2021 al 09/04/2021 – dal 10/04/2021 al
09/05/2021 – dal 10/05/2021 al 15/05/2021 – dal 16/05/2021 – 11/06/2021 per un totale complessivo di 101 giorni di servizio ad orario completo (18 ore settimanali). Il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni assumeva che durante gli anni scolastici sopra riportati, non aveva percepito la Retribuzione Professionale Docente, indennità prevista dall'articolo 7 del
CCNL del 2001.
Pertanto rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Autorità Giudiziaria adita, contrariis reiectis:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docenti” previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze svolte nell'as 2020/2021, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari ad €. 587,82 oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nessuno si costituiva per il . CP_1
Preliminarmente vista la regolarità della notifica viene dichiarata la contumacia di parte resistente.
Il ricorso è fondato e merita pertanto di essere accolto per le ragioni che si passa ad esporre.
Con riguardo alla verifica nel merito circa la fondatezza del ricorso fin dal 2018 è intervenuta sulla materia controversa la Corte di legittimità (segnatamente cfr. Cass. Ord. N. 20015/2018 cui sono seguite Cass. Ord. n. 6293/2020 e da ultimo Cass. Ord. n.12303/2024) la quale ha ritenuto che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Nella stessa decisione la Corte ha poi enunciato il principio di diritto secondo il quale l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Sulla questione in disamina è d'altronde orientata, in conformità alla tesi sostenuta dalla ricorrente, la prevalente giurisprudenza di merito. Si tratta in definitiva di un emolumento che spetta anche al personale docente che ha svolto supplenze brevi e saltuarie in ragione del divieto di trattamento differenziato rispetto al personale di ruolo, salva la ricorrenza di ragioni obiettive atte a giustificare l'applicazione di una disciplina diversa che tuttavia nella specie non ricorrono.
Per quanto riguarda il quantum vista la mancata costituzione si conferma quanto richiesto
L'amministrazione convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di complessivi euro 587,82, oltre interessi o rivalutazione monetaria, se maggiore, fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, restano a carico del , convenuto tenuto CP_1 conto dell'esistenza di un orientamento interpretativo sfavorevole rispetto alle sue difese fin dal 2018 del quale si è già dato conto, dunque in data ben anteriore alla introduzione del ricorso nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione
Professionale Docenti” previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze svolte nell'as 2020/2021, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto,
Condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente di euro Controparte_1
587,82, oltre accessori di legge come da parte motiva;
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di L.C. Controparte_1 liquidandole in misura pari ad euro 400,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
Dispone la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Pisa, 17 novembre 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone