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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1000/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
AL AO, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4616/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1837/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8322 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8322 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8324 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8324 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5604 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5603 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO PER
L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 aveva proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe con i quali il Comune di Roma Capitale aveva richiesto il pagamento del complessivo importo di euro 24.768,71, a titolo di maggiore
IUC/ IMU e TASI ed accessori per gli anni 2018 e 2019, in relazione all'immobile sito in Roma, Via di San
Martino ai Monti N. 10 P. T1.
Il Contribuente deduceva: a) inagibilità dell'immobile per il mancato perfezionamento di un ordine di ripristino, parzialmente eseguito per la parte di proprietà del ricorrente, e per l'altra parte rimasto ineseguito per la parte di proprietà confinante;
b) beneficio economico del Comune a fronte dell'inerzia a concludere il procedimento di condono per un cambio di destinazione urbanistica da C2 a C1, più volte sollecitato.
Il ricorso era respinto con sentenza n. 1837/2025.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, con istanza di sospensiva.
Si è costituito con controdeduzioni il Comune di Roma, solo per l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 6.11.2025, la Corte ha ritenuto sussistere i requisiti di legge ed ha concesso la sospensiva con Ordinanza n. 2080/2025. Spese al definitivo.
Si è costituito con controdeduzioni il Comune di Roma per la trattazione del merito ed eccependo il difetto di legittimazione passiva.
L'appellante ha depositato memoria illustrativa e documenti, in vista dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere esaminata la questione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal
Comune di Roma. Il Collegio rileva che nel presente giudizio vi era la legittimazione attiva del Comune a richiedere l'imposta dell'odierno appellato, quale ente impositore, mentre sussite la carenza di legittimazione passiva dell'Ente in punto di definizione delle rendite catastali.
Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale, all'epoca dei fatti di causa, era di pertinenza dell'Agenzia del territorio e tale atto, una volta divenuto definitivo, vincolava, non solo, il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura.
Il comune è, dunque, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale (Cass., Sez. 5, n. 9203/2007, Rv. 598180 - 01; Sez. 5, n. 10571/2010, Rv. 613062 - 01; Sez. 5, n. 3226/2021, Rv.
660645 – 02), tuttavia qui si verte anche in tema di inagibilità in ordine alla quale la legittimazione del Comune non é dubitabile.
Quanto al merito dell'appello, risulta agli atti di causa che il contribuente, con variazione del 7 ottobre 2005, ha proposto rendita e classamento dell'immobile in questione a seguito di procedura DOCFA. A tale variazione
é seguita la variazione d'Ufficio, notificata, di classamento e rendita (v. all.5 fascicolo primo grado).
Tale atto non é stato contestato dal contribuente.
Secondo Cass. n. 24924/2008, l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata fabbricato e, di conseguenza, assoggettabile all'imposta prevista.
La domanda di condono edilizio presentata dal contribuente nel 2004 descrive l'illecito edilizio in "cambio di destinazione d'uso da magazzino ad ufficio e frazionamento con realizzazione di tramezzi interni e apertura di due vani porta-finestra esterni superfcie mq.181,20 volume mc 634,20".
La richiesta di cambio di destinazione dell'immobile é stata ulteriormente ribadita con autocertificazione del
27.12.2004, in cui si precisava che, in luogo della destinazione ad uso ufficio indicata nella richiesta di concessione in sanatoria, "l'attività svolta prevalentemente é commerciale".
Le vicende urbanistiche che hanno interessato l'immobile e che sono sfociate nel procedimento penale conclusosi con sentenza n.1597/2011 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, esulano dalla nozione di inagibilità ai fini fiscali, intesa come situazione oggettivamente idonea a pregiudicare o compromettere l'uso conforme alla destinazione abitativa o commerciale del fabbricato (Cass.. Sez. 5 -,
Ordinanza n. 32179 del 12/12/2024 e n. 29966 del 2029).
Esulano, infatti, dall'ambito dell'inagibilità ai fini fiscali, gli eventi imputabili a condotte contra legem del proprietario che ha realizzato la costruzione in difformità rispetto al progetto originario (v. Cass. 32179/2024, principio di diritto).
D'altra parte, secondo quanto riportato nella suddetta sentenza n.1597/2011, nel 2008, a seguito di sequestro provvisorio, veniva ripristinato lo stato dei luoghi, ad eccezione del soppalco.
Per quanto riguarda la riduzione della base imponibile dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabiltabili e di fatto non utilizzati, l'inagibilità o inabilitabilità é accertata dell'ufficio comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o, in alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto sopra previsto.
L'agevolazione richiesta dal contribuente scatta dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, pertanto, "in mancanza di detta dichiarazione, risulta irrilevante la documentazione relativa alle difformità edilizie, attestando essa solo una qualità giuridica del fabbricato". ( Cass. 32179/2024 cit.)
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sezione 02, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1, così provvede: - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio a favore del
Comune di Roma, che si liquidano in euro 3.171,00, oltre ad euro 681,00 per la fase cautelare. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2026. Il Giudice est. La Presidente Paola
NI GI RO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
AL AO, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4616/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1837/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8322 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8322 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8324 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8324 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5604 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5603 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO PER
L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 aveva proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe con i quali il Comune di Roma Capitale aveva richiesto il pagamento del complessivo importo di euro 24.768,71, a titolo di maggiore
IUC/ IMU e TASI ed accessori per gli anni 2018 e 2019, in relazione all'immobile sito in Roma, Via di San
Martino ai Monti N. 10 P. T1.
Il Contribuente deduceva: a) inagibilità dell'immobile per il mancato perfezionamento di un ordine di ripristino, parzialmente eseguito per la parte di proprietà del ricorrente, e per l'altra parte rimasto ineseguito per la parte di proprietà confinante;
b) beneficio economico del Comune a fronte dell'inerzia a concludere il procedimento di condono per un cambio di destinazione urbanistica da C2 a C1, più volte sollecitato.
Il ricorso era respinto con sentenza n. 1837/2025.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, con istanza di sospensiva.
Si è costituito con controdeduzioni il Comune di Roma, solo per l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 6.11.2025, la Corte ha ritenuto sussistere i requisiti di legge ed ha concesso la sospensiva con Ordinanza n. 2080/2025. Spese al definitivo.
Si è costituito con controdeduzioni il Comune di Roma per la trattazione del merito ed eccependo il difetto di legittimazione passiva.
L'appellante ha depositato memoria illustrativa e documenti, in vista dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere esaminata la questione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal
Comune di Roma. Il Collegio rileva che nel presente giudizio vi era la legittimazione attiva del Comune a richiedere l'imposta dell'odierno appellato, quale ente impositore, mentre sussite la carenza di legittimazione passiva dell'Ente in punto di definizione delle rendite catastali.
Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale, all'epoca dei fatti di causa, era di pertinenza dell'Agenzia del territorio e tale atto, una volta divenuto definitivo, vincolava, non solo, il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura.
Il comune è, dunque, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale (Cass., Sez. 5, n. 9203/2007, Rv. 598180 - 01; Sez. 5, n. 10571/2010, Rv. 613062 - 01; Sez. 5, n. 3226/2021, Rv.
660645 – 02), tuttavia qui si verte anche in tema di inagibilità in ordine alla quale la legittimazione del Comune non é dubitabile.
Quanto al merito dell'appello, risulta agli atti di causa che il contribuente, con variazione del 7 ottobre 2005, ha proposto rendita e classamento dell'immobile in questione a seguito di procedura DOCFA. A tale variazione
é seguita la variazione d'Ufficio, notificata, di classamento e rendita (v. all.5 fascicolo primo grado).
Tale atto non é stato contestato dal contribuente.
Secondo Cass. n. 24924/2008, l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata fabbricato e, di conseguenza, assoggettabile all'imposta prevista.
La domanda di condono edilizio presentata dal contribuente nel 2004 descrive l'illecito edilizio in "cambio di destinazione d'uso da magazzino ad ufficio e frazionamento con realizzazione di tramezzi interni e apertura di due vani porta-finestra esterni superfcie mq.181,20 volume mc 634,20".
La richiesta di cambio di destinazione dell'immobile é stata ulteriormente ribadita con autocertificazione del
27.12.2004, in cui si precisava che, in luogo della destinazione ad uso ufficio indicata nella richiesta di concessione in sanatoria, "l'attività svolta prevalentemente é commerciale".
Le vicende urbanistiche che hanno interessato l'immobile e che sono sfociate nel procedimento penale conclusosi con sentenza n.1597/2011 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, esulano dalla nozione di inagibilità ai fini fiscali, intesa come situazione oggettivamente idonea a pregiudicare o compromettere l'uso conforme alla destinazione abitativa o commerciale del fabbricato (Cass.. Sez. 5 -,
Ordinanza n. 32179 del 12/12/2024 e n. 29966 del 2029).
Esulano, infatti, dall'ambito dell'inagibilità ai fini fiscali, gli eventi imputabili a condotte contra legem del proprietario che ha realizzato la costruzione in difformità rispetto al progetto originario (v. Cass. 32179/2024, principio di diritto).
D'altra parte, secondo quanto riportato nella suddetta sentenza n.1597/2011, nel 2008, a seguito di sequestro provvisorio, veniva ripristinato lo stato dei luoghi, ad eccezione del soppalco.
Per quanto riguarda la riduzione della base imponibile dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabiltabili e di fatto non utilizzati, l'inagibilità o inabilitabilità é accertata dell'ufficio comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o, in alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto sopra previsto.
L'agevolazione richiesta dal contribuente scatta dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, pertanto, "in mancanza di detta dichiarazione, risulta irrilevante la documentazione relativa alle difformità edilizie, attestando essa solo una qualità giuridica del fabbricato". ( Cass. 32179/2024 cit.)
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sezione 02, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1, così provvede: - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio a favore del
Comune di Roma, che si liquidano in euro 3.171,00, oltre ad euro 681,00 per la fase cautelare. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2026. Il Giudice est. La Presidente Paola
NI GI RO