Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12732/2023 R.G.a.c.
Tribunale di Napoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria
Corvino, ha emesso la seguente
SENTENZA 281 CP_1
e all'esito dell'udienza di discussione orale nella causa civile iscritta al n.
12732/2023 R.G.vertente tra
Avvocato , (C.F. domiciliato in Napoli, alla Parte_1 C.F._1
via Vincenzo Arangio Ruiz, n. 83, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86
c.p.c.,
RICORRENTE
E
in persona del con sede in Roma, Controparte_2 Controparte_3
via Arenula n. 70, (C.F. rappresentato ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli,
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a liquidazione di spese di giustizia.
Le conclusioni sono state precisate dalle parti all' udienza del 27 marzo 2025 a seguito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter, giusta decreto di fissazione udienza ex art. 127 ter, ( sostitutiva dell' udienza in presenza) e rispetto al quale nessuna delle parti ha espressamente richiesto che l' udienza fosse trattata in presenza.
Con ricorso in opposizione l'avv. ha impugnato il decreto di Parte_1 liquidazione delle spese di giustizia emesso all'esito del procedimento penale a carico di recante n. 124/2022 SIGE. CP_4
In fatto, l'attore asserisce:
- di aver svolto la funzione di difensore di ufficio del suddetto CP_4 nell'incidente di esecuzione instaurato ai sensi dell'art. 670 c.p.p.;
- il difensore partecipava a tutte le udienze di rinvio ed a quella di discussone;
- all'udienza del 14 dicembre 2022 le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed in particolare procedeva alla discussione finale sostenendo le ragioni di cui all'istanza proposta, a difesa dell' imputato.
- l'avvocato depositava tramite portale SIAMM in data 23 gennaio 2023 istanza di liquidazione degli onorari e delle spese ai sensi degli artt. 74 e ss. d.P.R. n.
115/2002, con parcella di complessivi euro 942,23, ovvero euro 819,33 oltre spese generali 15%, IVA e CPA, rapportata ai minimi tabellari ex art. 3 d.m. n. 37/2018;
- l'istante precisava che la richiesta non veniva avanzata secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2016 poiché l'importo ivi previsto violava la successiva norma introdotta dal d.m. n. 37/2018 che vincolava il Giudice a liquidare la parcella non al di sotto dei minimi previsti dal d.m. n. 55/2014;
- Il Tribunale di Napoli, Giudice Monocratico con il decreto di liquidazione ha riconosciuto in favore del difensore l'importo protocollare di soli euro 500,00, da maggiorarsi delle spese generali al 15% e degli accessori di legge.
L'attore, dato il mancato riconoscimento delle competenze come innanzi precisate e richieste in sede di liquidazione ha ritenuto di impugnava il decreto di liquidazione eccependo che già all'atto di presentazione della richiesta dell' importo le competenze erano state ridotte al minimo tabellare, e che rispetto ad esse il
Giudice del procedimento penale non avrebbe potuto ridurre ulteriormente la richiesta di liquidazione competenze professionali, per il giudizio in sede penale.
L'amministrazione convenuta si costituiva tempestivamente, contestando quanto affermato da parte attrice e ritenendo insussistente il diritto dell'avvocato alla
- 2 - integrazione della somma già liquidata dal Tribunale di Napoli, i cui motivi sono stati ulteriormente integrati con note del 15.01.2024.
Per le già indicate ragioni, l'avv. con ulteriori note a trattazione scritta Pt_1
nelle quali ha preliminarmente contestato la memoria integrativa del Ministero del
15.01.2024 perché tardiva e ha ribadito la legittimità della domanda e dell' applicazione delle tariffe anche per l' attività prestata nell' incidente di esecuzione, potendo rifarsi per analogia ai parametri del giudizio di cognizione, richiamando sentenze della Suprema Corte sul tema e della Corte di Giustizia europea sull' equo compenso spettante all' avvocato, anche quale elemento di dignità; per l' effetto concludeva per il riconoscimento dell'integrazione della somma liquidata fino al raggiungimento della somma di euro 819,33 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, oltre le competenze professionali per il procedimento di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si dà atto della tempestività del ricorso proposto da Pt_1
quale procuratore di se stesso finalizzato alla modifica del decreto di
[...]
liquidazione.
Infatti a fronte del provvedimento di liquidazione emesso dal Giudice penale depositato il 3 febbraio 2023 e notificato a mezzo PEC in data 7 giugno 2023;
l'impugnazione del suddetto decreto risulta essere stata proposta appena due giorni dopo, sicché esso deve ritenersi ammissibile in quanto tempestiva.
Nel merito, occorre dare atto della circostanza per la quale il Giudice dell'esecuzione penale ha liquidato una somma pari a euro 500,00. La quantificazione dei compensi liquidati veniva motivata dal Giudice monocratico facendo riferimento al protocollo d'intesa firmato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati del foro di Napoli e la Presidenza del Tribunale di Napoli in data 10 marzo 2016, nella parte in cui regola i procedimenti aventi ad oggetto l'incidente di esecuzione con udienza in camera di consiglio.
Orbene, ai sensi dell'art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, i compensi spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dall'autorità giudiziaria, nel rispetto della tariffa professionale, “in modo che, in
- 3 - ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità”.
Il d.m. 8 marzo 2018, n. 37 ha introdotto dei minimi inderogabili nella liquidazione dei compensi, cosicché, anche in ambito penale, la riduzione operata sui valori medi pertanto non potrà mai eccedere la misura del 50%. Da ciò discende che il giudice, nel liquidare i compensi del difensore, non è affatto obbligato ad applicare i valori medi, ma è tenuto, per un verso, a non superare tali valori e, per altro verso, a non scendere al di sotto dei valori minimi delle tariffe professionali (che, per inciso, sono pari ai valori medi, ridotti del 50%).
Il quadro normativo ora evidenziato consente di affermare, dunque, che i valori tariffari da considerare sono delimitati, verso il basso, dal minimo tariffario,
e, verso l'alto, dal valore tariffario medio.
Il giudice, pertanto, può liquidare i compensi dovuti al difensore del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, in misura inferiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, purché non al di sotto dei minimi tariffari previsti.
Nel caso di specie il Giudice penale non ha tenuto conto dell'ammontare dei compensi professionali minimi per i difensori ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato e ad essi assimilati (artt. 116 e l17 del d.P.R. n. 115/2002), come individuati dal protocollo del 10 marzo 2016, a sua volta redatto tenendo conto dei parametri medi dei compensi di cui alla tabella l5 allegata al vigente d.m. n.
55/2014, come modificata nel 2022.
Infatti, nel caso in esame, dall'applicazione delle tabelle vigenti e rinnovate nel 2022, secondo la normativa successiva al protocollo d'intesa, peraltro richiamata dal Giudice in sede di liquidazione, la somma spettante al procuratore avv. a titolo di onorario per la difesa dell'imputato da lui assistito Parte_1
doveva essere calcolata tenuto conto anche delle fasi del processo che il procuratore ha precisato e che potevano essere oggetto di verifica, e precisamente:
- euro 237,00 per la fase di studio;
- euro 283,00 per la fase introduttiva;
- euro 709,00 per la fase decisionale;
pari a complessivi euro 1228,00, che ridotti di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis d.P.R. n. 115/2002 per i soggetti che beneficiano
- 4 - del patrocinio a spese dello Stato, risultano essere pari a euro 819,34, cui devono essere aggiunti anche le spese generali al 15%, come per legge oltre IVA se dovuta e C.P.A.
Considerato che la somma di euro 500,00 è già stata liquidata con il decreto opposto, al procuratore opponente vanno riconosciuti il residuo per le competenze professionali per l' attività prestata e garantita dal gratuito patrocinio, euro 319,34 più spese generali del 15% per legge, oltre Iva se spettante e C.P.A. calcolate sulla differenza delle competenze professionali. Pertanto la domanda del ricorrente deve essere accolta.
Le spese del procedimento vanno riconosciute all'attore nei limiti dell'accoglimento della domanda formulata anche quale procuratore di se stesso e si liquidano in dispositivo tenuto del valore della causa fino a 1000,00 ai valori medi della tariffa del DM 147/2022 ad eccezione della fase dell'istruzione, come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall'avv. procuratore di se stesso, Parte_1
al decreto di liquidazione, e per l'effetto, dichiara che il resistente sia CP_2
tenuto alla liquidazione in favore del ricorrente anche del residuo importo per competenze professionali relative al Giudizio penale, RG 124/2022 di complessivi euro 319,34, ( in aggiunta alla somma già liquidatagli dal Giudice dell'esecuzione penale), con rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e C.P.A. sul residuo.
- condanna il alla refusione delle spese di lite del presente Controparte_2
giudizio che liquida in euro 125,00 per spese esenti, ed euro 462,00 per competenze professionali oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e C.P.A come per legge con attribuzione all' avv. Parte_1
Cosi deciso in Napoli, lì 28.03.2025 Verbale e sentenza sono pubblicati contestualmente
Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino
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