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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2121/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2121 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Samanta Forasassi (c.f. e Sara Forasassi (c.f. ) C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Belfiore n. 1 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Trinchi (c.f.
con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. C.F._4
giusta procura in atti Email_1
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2425/2022 del 5.9.2022, pubblicata il
29.09.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 28.05.2024:
Appellante Pt_1
“accertare e dichiarare, la responsabilità contrattuale per il grave inadempimento nella
pagina 1 di 11 esecuzione del contratto di promessa di mutuo e/o, in via subordinata, la responsabilità Cont precontrattuale della in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto e, in ogni caso, condannarla al pagamento di tutti i danni subiti dal sig. come Parte_1 quantificati in atto di citazione e/o nel corso del giudizio, se del caso quantificati in via equitativa nella misura ritenuta equa e di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio di primo e secondo grado.”
Appellata ): CP_3
“respingere l'appello proposto perché del tutto infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza appellata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. (da qui con atto di citazione del 5.8.2020 conveniva Parte_1 Pt_1
Contr in giudizio la da qui o banca) innanzi al Controparte_1
Tribunale di Bologna, esponendo:
- in data 10.04.2014 aveva stipulato, in qualità di socio, con la Cooperativa Barberia una promessa di assegnazione per l'importo di € 340.000 oltre IVA al 4 %., avente ad oggetto un appartamento ed un posto auto in Via Barberia n. 12;
- il preliminare di assegnazione specificava che l'immobile era “…sottoposto a vincolo architettonico della Sovrintendenza della Provincia di Bologna…”, con conseguente diritto della stessa ad esercitare la prelazione d'acquisto nei 60 giorni successivi al contratto definitivo di assegnazione;
- dalla fine dell'anno 2015 si era attivato per ottenere un mutuo pari all'importo di €
Contr 200.000,00 con Contr
- il 23.5.2016 la aveva accordato il mutuo e successivamente aveva affidato l'incarico al perito;
- per il 29.07.2016 era stata fissata dal Notaio la stipula dell'atto di assegnazione, ma il
Contr giorno antecedente, aveva chiesto un aggiornamento della relazione notarile;
Contr
- in particolare aveva dichiarato di erogare la mutuata solo dopo 60 gg. dall'atto di assegnazione e quindi solo al momento dell'atto di accertamento, impedendo la conclusione del contratto di assegnazione, non potendo dare l'assenso al Pt_2
frazionamento ed alla cancellazione di ipoteca iscritta a suo favore prima dell'erogazione delle somme;
Contr
- il rifiuto di era immotivato in quanto la banca era già a conoscenza del vincolo sin dal febbraio 2016, essendo in possesso del preliminare di assegnazione;
- era normale pratica bancaria consentire l'erogazione del mutuo al momento della pagina 2 di 11 assegnazione in pendenza del diritto di prelazione della Sovrintendenza;
Contr
- stante la decisione di di non erogare il mutuo all'atto condizionato di assegnazione dell'immobile, il 09.09.2016 l'attore aveva proposto una diversa soluzione
Contr ovvero all'atto di assegnazione avrebbe stipulato il contratto di mutuo, ma senza erogazione della somma che sarebbe avvenuta all'atto di accertamento dopo la scadenza del termine per l'esercizio della prelazione da parte della Sovrintendenza, mentre avrebbe rilasciato, già al momento dell'assegnazione, il consenso alla Pt_2
cancellazione di ipoteca ed il Notaio avrebbe provveduto all'annotazione della cancellazione di ipoteca solo all'atto di avveramento;
Contr
- la aveva quindi chiesto al Notaio la predisposizione di una nuova relazione notarile, nulla eccependo in merito alla modalità operativa prospettata, confermando la disponibilità alla stipula ai patti e condizioni stabiliti in fase precontrattuale;
Contr
- successivamente, il 19.10.2016 la invece aveva chiesto come mai l'ipoteca a favore della banca sarebbe stata iscritta al momento dell'avveramento della condizione e non al momento della stipula del contratto condizionato di assegnazione;
- l'attore, nel frattempo, il 15.10.2016 aveva stipulato una scrittura privata con il sig. avente ad oggetto la locazione dell'immobile con decorrenza dal Persona_1
15.01.2017 per il canone di € 1.700,00 mensili, ma che era stato risolto per l'impossibilità di prevedere tempi certi di conclusione dei contratti;
- l'attore era stato costretto a subentrare nel contratto di mutuo stipulato dalla società
Barberia con conseguente frazionamento delle ipoteche gravanti sull'intero complesso ed erogazione solo per l'importo dovuto quale residuo del corrispettivo (€ 150.000,00 anziché € 200.000,00);
- il contratto di assegnazione era stato stipulato il 30.12.2016 ed il contratto di avveramento al 4.5.2017; Contr
- la era stata inadempiente al contratto stipulato di promessa di mutuo per non essersi presentata per due volte alla stipula, violando i principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento;
Contr
- per effetto del comportamento di l'attore aveva subito un danno risarcibile quantificato in € 6.100,01 (per maggiori spese notarili, spese per il perito della CP_1
oltre spese legali) ed € 34.000,00 per 20 mesi di canone non percepito.
Contr L'attore quindi chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni per responsabilità da grave inadempimento nella esecuzione del contratto di promessa di mutuo o in via subordinata da responsabilità precontrattuale.
pagina 3 di 11 2. La i costituiva in giudizio, esponendo: Controparte_1
- di non aver mai comunicato all'attore di avergli accordato definitivamente il mutuo richiesto, ma di aver solo comunicato la valutazione positiva della domanda di mutuo specificando che in ogni caso la delibera definitiva sarebbe stata subordinata alla perizia;
Contr
- nessun inadempimento era imputabile a avendo comunicato sin da subito al le modalità e condizioni dell'erogazione, fra le quali l'iscrizione di ipoteca alla Pt_1
stipula del mutuo;
- visto il diritto di prelazione della Sovrintendenza, di aver richiesto il 28.7.2016 al
Notaio di aggiornare la relazione preliminare in merito al fatto che l'ipoteca doveva essere iscritta con la stipula del contratto di mutuo e non una volta decorso il termine per l'esercizio della prelazione;
- di essersi sempre resa disponibile alla conclusione del contratto di mutuo, alle condizioni richiamate e di non essersi mai impegnata ad erogare il mutuo all'atto di stipula del contratto, ma solo all'avveramento della condizione di prelazione;
- di non aver mai acconsentito alla soluzione avanzata dall'attore;
- di non aver mai dato conferma di voler stipulare l'atto per il 20.10.2016, avendo comunicato sin da subito la necessità di esaminare la nuova richiesta del e di Pt_1
ottenere le autorizzazioni dagli organi decisionali;
- non era stato stipulato alcun contratto o promessa di mutuo;
Contr
- non era quindi configurabile una responsabilità della contrattuale o precontrattuale posto che la banca non aveva mai negato la concessione del mutuo, ma aveva chiarito che la sua erogazione sarebbe avvenuta solamente ad avveramento della condizione sospensiva.
- nessun danno era risarcibile in quanto l'attore aveva sottoscritto il contratto di locazione ancor prima di divenire proprietario dell'immobile, pur sapendo sia della condizione sospensiva sia che la delibera di mutuo non era stata perfezionata.
Contr concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice.
3. All'esito della trattazione il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2425/2022 rigettava la domanda.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. affidandosi a quattro Parte_1
motivi di impugnazione.
5. Si è costituita in giudizio la contestando il Controparte_1
fondamento del gravame e chiedendone il rigetto.
pagina 4 di 11 6. All'udienza del 28.05.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
7. A seguito di istanza ex art. 352 c.p.c., la Corte fissava per l'udienza del 26.11.2024 per la discussione orale.
8. All'udienza del 26.11.2024 le parti discutevano oralmente la causa che veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in
Contr cui il Tribunale ha ritenuto non provata la conoscenza da parte di della complessa situazione ipocatastale dell'immobile e quindi giustificato il motivo di rifiuto dell'istituto alla erogazione del mutuo alla prima data fissata per il rogito (29.7.2016). Secondo l'appellante, la Contr era a conoscenza del diritto di prelazione a favore della Sovrintendenza gravante sull'immobile in quanto già nel febbraio 2016 il aveva consegnato alla banca il Pt_1
contratto preliminare nel quale era previsto (art. 12) che l'assegnazione del bene era sospensivamente condizionata al mancato esercizio di detto diritto.
10. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di valutare gli effetti della comunicazione
Contr del 23.5.2016 da al con la quale la banca aveva comunicato che la delibera di Pt_1
approvazione del mutuo sarebbe stata subordinata alla verifica del valore dell'immobile da accertarsi con perizia tecnico-estimativa; tale comunicazione avrebbe comunque generato l'affidamento del ll'erogazione del mutuo nei tempi previsti per la stipula del rogito Pt_1
definitivo, qualora la congruità del valore fosse stata confermata dal perito. Poiché la perizia del 19.7.2016 aveva dato conferma della stima, secondo l'appellante, non vi sarebbero stati
Contr altri ostacoli alla erogazione del mutuo, tanto che la successiva delibera di del 26.7.2016
– nella quale la banca autorizzava la proposta di mutuo – costituirebbe la prova dell'assunzione da parte della banca dell'obbligo alla concessione del finanziamento nei
Contr termini previsti (promessa di mutuo). Il Tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere che sia venuta a conoscenza della complessa situazione ipocatastale solo dopo la perizia il
Contr 28.8.2016. La delibera di del 26.7.2016 (doc. 2) non costituiva un semplice pre-parere, bensì la definitiva autorizzazione alla concessione del mutuo e quindi una “promessa di mutuo”.
Contr 11. In terzo luogo, solo il giorno prima della data fissata per il rogito (28.7.2016), aveva pagina 5 di 11 sollevato per la prima volta la problematica dell'iscrizione dell'ipoteca che sarebbe dovuta avvenire alla stipula del mutuo contestualmente all'atto di assegnazione sospensivamente condizionata al decorso del termine di 60 giorni per l'esercizio della prelazione da parte della
Contr Sovrintendenza. La sentenza sarebbe censurabile laddove, omettendo di considerare che era già a conoscenza della situazione, il Tribunale ha ritenuto giustificato il rifiuto della banca non potendo essere garantita nel caso di erogazione del mutuo con iscrizione di ipoteca successiva all'avveramento della condizione sospensiva (non potendo altrimenti essere possibile l'iscrizione contro un soggetto non proprietario in quanto sub condizione).
Contr 12. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il comportamento di anche per la successiva data fissata per la stipula (20.10.2016), dovesse ritenersi illegittimo in quanto ad essa era ben noto l'impedimento all'iscrizione dell'ipoteca al momento dell'assegnazione, perché sottoposta a condizione sospensiva. A fronte di tale situazione, il
Tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere che non vi fosse nulla che potesse giustificare l'affidamento del dopo peraltro che era stata proposta dal Notaio una soluzione Pt_1
alternativa (stipula del mutuo all'atto di assegnazione ma senza erogazione della somma che sarebbe avvenuta all'avveramento della condizione unitamente all'iscrizione di ipoteca, assenso di al frazionamento al momento dell'assegnazione con successiva Pt_2
annotazione della cancellazione dell'ipoteca all'atto di avveramento). Dall'altro lato, il
Contr Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il comportamento di che si era dimostrata disponibile a concedere il mutuo, ma sempre alle condizioni inizialmente richieste (ovvero stipula ed erogazione del mutuo con iscrizione dell'ipoteca al momento dell'assegnazione, ma che non era possibile stante la condizione sospensiva dell'esercizio del diritto di prelazione da parte della Sovrintendenza). In particolare, secondo l'appellante,
Contr allorché il Notaio aveva prospettato la diversa soluzione, nel richiedere solo un aggiornamento della relazione notarile, l'avrebbe implicitamente accettata;
sul punto, invece, il Tribunale avrebbe effettuato una lettura parziale della copiosa corrispondenza, ritenendo
Contr che non avesse mutato la propria posizione originaria sull'iter da seguire. In sintesi, quindi, il Tribunale non avrebbe considerato che, dalla lettura combinata della documentazione (parere positivo del 10.05.2016, delibera di concessione del 26.7.2016, relazione notarile con una diversa soluzione, perizia positiva e corrispondenza con Pt_2
per l'assenso a ricevere il corrispettivo al momento dell'avveramento e non dell'assegnazione, con successiva cancellazione dell'ipoteca), vi fossero tutti gli elementi per poter riconoscere un legittimo affidamento da parte del e l'illegittima interruzione delle trattative da Pt_1
pagina 6 di 11 Contr parte di
13. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione logico-giuridica, sono infondati.
14. Dalla documentazione versata in atti, risulta innanzitutto che, sebbene fosse stata vagliata positivamente la domanda di mutuo, tuttavia la banca aveva sin da subito indicato le modalità
e le condizioni necessarie per l'erogazione del mutuo, ovvero 1) la redazione della perizia tecnico-estimativa e 2) l'iscrizione ipotecaria a favore della mutuante al momento dell'assegnazione dell'immobile ed erogazione della somma finanziata.
15. Quanto alla prima condizione, è pur vero che la banca era già in possesso del preliminare di compravendita e quindi poteva sapere del diritto di prelazione della Sovrintendenza, ma è
Contr altrettanto vero che la aveva chiaramente precisato che la valutazione positiva
(“riepilogo esiti scoring e reddito”) non costituiva la delibera definitiva, in quanto questa era subordinata alla perizia tecnico-estimativa. Difatti la procedura seguita dalle banche, prevede una prima fase di fattibilità del finanziamento ed una serie di passaggi istruttori fra cui la valutazione della posizione economico-finanziaria del richiedente e la perizia tecnico- estimativa sull'immobile diretta ad accertare non solo il valore del bene, ma anche l'esistenza di vincoli giudici (i.e. diritti reali altrui, prelazione ecc.) o restrizioni alla commerciabilità (i.e. conformità urbanistiche, catastali ecc.). Superata positivamente l'istruttoria interna della banca, il Notaio ha poi il compito di redigere una relazione ed all'esito della stessa, la banca procede alla delibera definitiva. È evidente che fino al momento in cui tale procedura non è completata in tutte le sue fasi, la banca non è tenuta o obbligata a concedere il mutuo attraverso la delibera definitiva.
16. Detti passaggi erano noti al come emerge dalla comunicazione del 23.5.2016 (v. Pt_1
doc. 10 fasc. app.nte) ove, alla richiesta dello stesso di avere informazioni sulla procedura, la
Contr (per il tramite del Dott. ) precisava che “tecnicamente la delibera definitiva Per_2 passa per la perizia”, rendendo noto al richiedente che, superata la prima fase di fattibilità, nessuna delibera definitiva era stata ancora adottata e quindi non solo che non vi era stata manifestazione della volontà ma che vi era neppure una “promessa di mutuo” da parte dell'istituto.
17. Nel caso di specie non può parlarsi né di contratto di mutuo perfezionato (trattandosi di contratto reale), né tantomeno di “promessa di mutuo” ex art. 1822 c.c. come vorrebbe l'appellante, facendo riferimento al documento n. 2 fasc. app.nte (“delibera pratica in data
pagina 7 di 11 26/07/2016”); detta delibera non ha natura di proposta contrattuale, idonea, ove accettata dalla controparte, a determinare il perfezionamento di un contratto di mutuo o promessa di mutuo.
Esaminata nel suo tenore letterale, detta delibera del 26.07.2016 non esplicita una volontà
Contr concreta ed attuale della di vincolarsi ad erogare il finanziamento, non contenendo neppure le condizioni economiche relative ai tassi d'interesse ed ai costi per l'erogazione del finanziamento. Trattasi invero della prima fase in cui viene valutata la fattibilità e viene autorizzata la successiva fase istruttoria.
18. Detto documento, pur non costituendo una proposta (o delibera) definitiva è comunque
Contr rilevante ai fini della presente decisione, in quanto con esso ha indicato la necessità della garanzia ipotecaria per € 400.000,00. Detta condizione, era certamente nota al La Pt_1
Contr conferma che la non avesse intenzione di vincolarsi all'erogazione del mutuo se non alle condizioni prestabilite e che quindi vi fosse ancora disaccordo su un punto essenziale, ovvero l'iscrizione ipotecaria contestuale all'assegnazione (che tuttavia non poteva avvenire se non dopo il decorso del termine per l'esercizio del diritto di prelazione della Sovrintendenza), era
Contr stata ribadita da nella email del 28.7.2016 (antecedente quindi la data del 29.7.2016 fissata per il primo rogito) con la quale si chiedeva al Notaio un aggiornamento della relazione preliminare “indicando che l'ipoteca verrà iscritta dopo la stipula del contratto di mutuo e non una volta decorso il termine per l'esercizio della prelazione” (doc. 13). Pertanto,
a fronte della impossibilità di iscrivere ipoteca su un immobile a carico di un soggetto non proprietario (come confermato dallo stesso Notaio), non può ritenersi ingiustificata la mancata
Contr partecipazione di alla stipula fissata per il 29.7.2016, considerato che la banca non aveva nessun obbligo di addivenire alla stipula a condizioni diverse da quelle da essa stessa indicate
(v. doc. 2).
19. Né può ritenersi che vi sia stata una responsabilità precontrattuale per lesione del legittimo affidamento da parte del l'iscrizione dell'ipoteca con le modalità indicate Pt_1
dalla banca – legittime in quanto inerenti la garanzia del finanziamento – è rimasta costantemente ribadita dalla banca, anche successivamente al 29.7.2016 e comunque era nota al l momento in cui ha sottoscritto il contratto di locazione del 15.10.2016. Pt_1
20. Ne è prova la corrispondenza intercorsa fra le parti;
all'email del 2.8.2016 del Notaio
Contr che evidenziava le difficoltà sorte (doc. 16), la rispondeva con email del Per_3
3.8.2016 nella quale ribadiva che “il ns. istituto invece prevede l'erogazione soltanto dopo il decorso di 60 gg. e alla stipula dell'atto di erogazione e quietanza. Pertanto l'operazione nei termini indicati non è fattibile secondo la ns. normativa” (doc. 19). Alla data del 22.9.2016 la pagina 8 di 11 Contr chiedeva ancora un aggiornamento al Notaio sulla proposta di stipulare il mutuo, ma con erogazione della somma ad avveramento della condizione sospensiva e con iscrizione dell'ipoteca, trattandosi di una procedura diversa da quella adottata dalla banca e che doveva essere sottoposta agli organi istituzionali (v. doc. 28). Dunque neanche a tale data poteva
Contr ritenersi acquisito un consenso da parte di
Contr 21. In sintesi, non vi è stato alcun accordo su un iter diverso da quello indicato da costantemente ribadito dalla banca anche prima della seconda data fissata per la stipula
Contr (20.10.2016); sin dalla delibera iniziale del 26.7.2016 aveva indicato, fra le condizioni essenziali per accordare in via definitiva il mutuo, la necessità di iscrizione dell'ipoteca secondo l'iter richiesto;
pertanto, non poteva ritenersi sussistente un obbligo giuridico alla concessione del mutuo stesso, non essendo mai stata comunicata al la definitiva Pt_1
approvazione con una procedura diversa.
Contr 22. Né può ritenersi che la abbia inteso portare avanti le trattative per poi abbandonarle senza motivo;
ed invero dalla documentazione prodotta emerge la disponibilità della banca ad accordare il mutuo, ma comunque sempre alle condizioni indicate sin dall'inizio. Anche dopo Contr la proposta della soluzione alternativa dell'agosto 2016, non l'ha rigettata tout court, ma trattandosi di una procedura diversa, si era riservata di farla vagliare dagli organi decisionali dell'istituto La circostanza che tale diversa soluzione non sia stata ritenuta accettabile, è irrilevante, rientrando nell'autonomia della parte accettare o meno la controproposta di controparte, senza che questo possa generare un affidamento. Difatti, laddove le trattative non sono giunte ad uno stadio di “affidamento”, si presuppone la libertà di non procedere ad una stipulazione, senza alcuna responsabilità della banca.
23. Tale conclusione non è scalfita dalla giurisprudenza prodotta dall'appellante (v. sentenza dell'Arbitro Bancario Finanziario del Collegio di Bologna n. 4894/2024); tale decisione non si addice alla fattispecie in esame, in quanto in essa viene imputato alla banca il danno da ritardo nella concessione del mutuo per non avere considerato elementi ostativi già noti all'istituto sin dall'avvio della procedura. A ben vedere, nella fattispecie, la situazione appare
Contr ribaltata poiché sin dall'inizio delle trattative, la ha indicato al quali erano le Pt_1
condizioni richieste (perizia tecnico-estimativa e iscrizione di ipoteca contestuale alla stipula del mutuo) che non sono state mutate nel corso delle trattative.
Contr 24. Non sussiste quindi una responsabilità contrattuale o precontrattuale in capo a Ne
consegue l'infondatezza del terzo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante si duole pagina 9 di 11 del mancato riconoscimento del danno lamentato. Il veva sottoscritto un contratto di Pt_1
locazione il 15.10.2016 con il sig. e con decorrenza dal 1.1.2017, ma che era stato Per_1
costretto a risolverlo il 27.10.2016, stante lo slittamento dell'assegnazione dell'immobile.
L'immobile era stato locato solo a partire dal 27.8.2018 con conseguente mancato guadagno per canoni non riscossi (€ 34.000,00). Inoltre, il era stato costretto a subentrare nel Pt_1
mutuo della venditrice con frazionamento delle ipoteche ed erogazione per una somma
Contr inferiore rispetto a quella richiesta a (€ 150.000 anziché € 200.000), sostenendo maggiori spese notarili e legali (€ 6.100,01), quale conseguenza del comportamento della
Contr che aveva generato la sicurezza di una positiva conclusione dell'affare entro i termini prestabiliti.
Contr 25. Fermo restando quanto in merito al comportamento di sul punto la Corte ritiene che la decisione impugnata sia condivisibile;
il a deciso di sottoscrivere un contratto di Pt_1
locazione il 15.10.2016, quando ancora non solo non era proprietario dell'immobile, ma non erano risolte le varie questioni ed in particolare quando ancora non era stato acquisito il
Contr consenso di alla soluzione alternativa suggerita con la nota del 21.9.2016 (doc. 27). Contr Difatti, il 22.9.2016 (doc. 28) aveva chiesto al Notaio una relazione integrativa sul diverso schema proposto, ma non può evincersi da tale richiesta una accettazione da parte della banca dello stesso, considerato che questa aveva sempre richiesto, come condizione imprescindibile per la concessione del mutuo, l'iscrizione contestuale dell'ipoteca al Contr momento dell'assegnazione; e difatti il 17.10.2016 (doc. 30) aveva ribadito che il proprio consenso sarebbe stato rilasciato “nel rispetto dei patti e condizioni definiti in fase precontrattuale, fra cui l'iscrizione di valida ipoteca”.
26. In tale situazione il avrebbe dovuto tenere un comportamento più prudente Pt_1
evitando di obbligarsi con la scrittura privata del 15.10.2016; d'altra parte, che vi fossero questioni ancora non risolte è confermato dalla successiva email del 19.10.2016 (doc. 35) Contr inviata a nella quale il Notaio chiarisce le problematiche sull'iter da seguire, ribadendo che l'ipoteca poteva iscriversi solo quando la parte mutuataria sarebbe divenuta proprietaria.
Pertanto, al momento in cui il ha sottoscritto il contratto di locazione, non vi era Pt_1
Contr alcuna “certezza” dell'assenso di alla diversa soluzione proposta e quindi nessun danno può essere riconosciuto all'appellante.
27. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata. Ne deriva altresì il rigetto dell'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante ritiene censurabile la sentenza che avrebbe dovuto prevedere la compensazione delle spese di pagina 10 di 11 lite, atteso il principio che la lega alla soccombenza.
28. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
29. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bologna n. 2425/2022;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in € 6.500,00, oltre
[...]
spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2121 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Samanta Forasassi (c.f. e Sara Forasassi (c.f. ) C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Belfiore n. 1 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Trinchi (c.f.
con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. C.F._4
giusta procura in atti Email_1
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2425/2022 del 5.9.2022, pubblicata il
29.09.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 28.05.2024:
Appellante Pt_1
“accertare e dichiarare, la responsabilità contrattuale per il grave inadempimento nella
pagina 1 di 11 esecuzione del contratto di promessa di mutuo e/o, in via subordinata, la responsabilità Cont precontrattuale della in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto e, in ogni caso, condannarla al pagamento di tutti i danni subiti dal sig. come Parte_1 quantificati in atto di citazione e/o nel corso del giudizio, se del caso quantificati in via equitativa nella misura ritenuta equa e di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio di primo e secondo grado.”
Appellata ): CP_3
“respingere l'appello proposto perché del tutto infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza appellata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. (da qui con atto di citazione del 5.8.2020 conveniva Parte_1 Pt_1
Contr in giudizio la da qui o banca) innanzi al Controparte_1
Tribunale di Bologna, esponendo:
- in data 10.04.2014 aveva stipulato, in qualità di socio, con la Cooperativa Barberia una promessa di assegnazione per l'importo di € 340.000 oltre IVA al 4 %., avente ad oggetto un appartamento ed un posto auto in Via Barberia n. 12;
- il preliminare di assegnazione specificava che l'immobile era “…sottoposto a vincolo architettonico della Sovrintendenza della Provincia di Bologna…”, con conseguente diritto della stessa ad esercitare la prelazione d'acquisto nei 60 giorni successivi al contratto definitivo di assegnazione;
- dalla fine dell'anno 2015 si era attivato per ottenere un mutuo pari all'importo di €
Contr 200.000,00 con Contr
- il 23.5.2016 la aveva accordato il mutuo e successivamente aveva affidato l'incarico al perito;
- per il 29.07.2016 era stata fissata dal Notaio la stipula dell'atto di assegnazione, ma il
Contr giorno antecedente, aveva chiesto un aggiornamento della relazione notarile;
Contr
- in particolare aveva dichiarato di erogare la mutuata solo dopo 60 gg. dall'atto di assegnazione e quindi solo al momento dell'atto di accertamento, impedendo la conclusione del contratto di assegnazione, non potendo dare l'assenso al Pt_2
frazionamento ed alla cancellazione di ipoteca iscritta a suo favore prima dell'erogazione delle somme;
Contr
- il rifiuto di era immotivato in quanto la banca era già a conoscenza del vincolo sin dal febbraio 2016, essendo in possesso del preliminare di assegnazione;
- era normale pratica bancaria consentire l'erogazione del mutuo al momento della pagina 2 di 11 assegnazione in pendenza del diritto di prelazione della Sovrintendenza;
Contr
- stante la decisione di di non erogare il mutuo all'atto condizionato di assegnazione dell'immobile, il 09.09.2016 l'attore aveva proposto una diversa soluzione
Contr ovvero all'atto di assegnazione avrebbe stipulato il contratto di mutuo, ma senza erogazione della somma che sarebbe avvenuta all'atto di accertamento dopo la scadenza del termine per l'esercizio della prelazione da parte della Sovrintendenza, mentre avrebbe rilasciato, già al momento dell'assegnazione, il consenso alla Pt_2
cancellazione di ipoteca ed il Notaio avrebbe provveduto all'annotazione della cancellazione di ipoteca solo all'atto di avveramento;
Contr
- la aveva quindi chiesto al Notaio la predisposizione di una nuova relazione notarile, nulla eccependo in merito alla modalità operativa prospettata, confermando la disponibilità alla stipula ai patti e condizioni stabiliti in fase precontrattuale;
Contr
- successivamente, il 19.10.2016 la invece aveva chiesto come mai l'ipoteca a favore della banca sarebbe stata iscritta al momento dell'avveramento della condizione e non al momento della stipula del contratto condizionato di assegnazione;
- l'attore, nel frattempo, il 15.10.2016 aveva stipulato una scrittura privata con il sig. avente ad oggetto la locazione dell'immobile con decorrenza dal Persona_1
15.01.2017 per il canone di € 1.700,00 mensili, ma che era stato risolto per l'impossibilità di prevedere tempi certi di conclusione dei contratti;
- l'attore era stato costretto a subentrare nel contratto di mutuo stipulato dalla società
Barberia con conseguente frazionamento delle ipoteche gravanti sull'intero complesso ed erogazione solo per l'importo dovuto quale residuo del corrispettivo (€ 150.000,00 anziché € 200.000,00);
- il contratto di assegnazione era stato stipulato il 30.12.2016 ed il contratto di avveramento al 4.5.2017; Contr
- la era stata inadempiente al contratto stipulato di promessa di mutuo per non essersi presentata per due volte alla stipula, violando i principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento;
Contr
- per effetto del comportamento di l'attore aveva subito un danno risarcibile quantificato in € 6.100,01 (per maggiori spese notarili, spese per il perito della CP_1
oltre spese legali) ed € 34.000,00 per 20 mesi di canone non percepito.
Contr L'attore quindi chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni per responsabilità da grave inadempimento nella esecuzione del contratto di promessa di mutuo o in via subordinata da responsabilità precontrattuale.
pagina 3 di 11 2. La i costituiva in giudizio, esponendo: Controparte_1
- di non aver mai comunicato all'attore di avergli accordato definitivamente il mutuo richiesto, ma di aver solo comunicato la valutazione positiva della domanda di mutuo specificando che in ogni caso la delibera definitiva sarebbe stata subordinata alla perizia;
Contr
- nessun inadempimento era imputabile a avendo comunicato sin da subito al le modalità e condizioni dell'erogazione, fra le quali l'iscrizione di ipoteca alla Pt_1
stipula del mutuo;
- visto il diritto di prelazione della Sovrintendenza, di aver richiesto il 28.7.2016 al
Notaio di aggiornare la relazione preliminare in merito al fatto che l'ipoteca doveva essere iscritta con la stipula del contratto di mutuo e non una volta decorso il termine per l'esercizio della prelazione;
- di essersi sempre resa disponibile alla conclusione del contratto di mutuo, alle condizioni richiamate e di non essersi mai impegnata ad erogare il mutuo all'atto di stipula del contratto, ma solo all'avveramento della condizione di prelazione;
- di non aver mai acconsentito alla soluzione avanzata dall'attore;
- di non aver mai dato conferma di voler stipulare l'atto per il 20.10.2016, avendo comunicato sin da subito la necessità di esaminare la nuova richiesta del e di Pt_1
ottenere le autorizzazioni dagli organi decisionali;
- non era stato stipulato alcun contratto o promessa di mutuo;
Contr
- non era quindi configurabile una responsabilità della contrattuale o precontrattuale posto che la banca non aveva mai negato la concessione del mutuo, ma aveva chiarito che la sua erogazione sarebbe avvenuta solamente ad avveramento della condizione sospensiva.
- nessun danno era risarcibile in quanto l'attore aveva sottoscritto il contratto di locazione ancor prima di divenire proprietario dell'immobile, pur sapendo sia della condizione sospensiva sia che la delibera di mutuo non era stata perfezionata.
Contr concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice.
3. All'esito della trattazione il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2425/2022 rigettava la domanda.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. affidandosi a quattro Parte_1
motivi di impugnazione.
5. Si è costituita in giudizio la contestando il Controparte_1
fondamento del gravame e chiedendone il rigetto.
pagina 4 di 11 6. All'udienza del 28.05.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
7. A seguito di istanza ex art. 352 c.p.c., la Corte fissava per l'udienza del 26.11.2024 per la discussione orale.
8. All'udienza del 26.11.2024 le parti discutevano oralmente la causa che veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in
Contr cui il Tribunale ha ritenuto non provata la conoscenza da parte di della complessa situazione ipocatastale dell'immobile e quindi giustificato il motivo di rifiuto dell'istituto alla erogazione del mutuo alla prima data fissata per il rogito (29.7.2016). Secondo l'appellante, la Contr era a conoscenza del diritto di prelazione a favore della Sovrintendenza gravante sull'immobile in quanto già nel febbraio 2016 il aveva consegnato alla banca il Pt_1
contratto preliminare nel quale era previsto (art. 12) che l'assegnazione del bene era sospensivamente condizionata al mancato esercizio di detto diritto.
10. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di valutare gli effetti della comunicazione
Contr del 23.5.2016 da al con la quale la banca aveva comunicato che la delibera di Pt_1
approvazione del mutuo sarebbe stata subordinata alla verifica del valore dell'immobile da accertarsi con perizia tecnico-estimativa; tale comunicazione avrebbe comunque generato l'affidamento del ll'erogazione del mutuo nei tempi previsti per la stipula del rogito Pt_1
definitivo, qualora la congruità del valore fosse stata confermata dal perito. Poiché la perizia del 19.7.2016 aveva dato conferma della stima, secondo l'appellante, non vi sarebbero stati
Contr altri ostacoli alla erogazione del mutuo, tanto che la successiva delibera di del 26.7.2016
– nella quale la banca autorizzava la proposta di mutuo – costituirebbe la prova dell'assunzione da parte della banca dell'obbligo alla concessione del finanziamento nei
Contr termini previsti (promessa di mutuo). Il Tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere che sia venuta a conoscenza della complessa situazione ipocatastale solo dopo la perizia il
Contr 28.8.2016. La delibera di del 26.7.2016 (doc. 2) non costituiva un semplice pre-parere, bensì la definitiva autorizzazione alla concessione del mutuo e quindi una “promessa di mutuo”.
Contr 11. In terzo luogo, solo il giorno prima della data fissata per il rogito (28.7.2016), aveva pagina 5 di 11 sollevato per la prima volta la problematica dell'iscrizione dell'ipoteca che sarebbe dovuta avvenire alla stipula del mutuo contestualmente all'atto di assegnazione sospensivamente condizionata al decorso del termine di 60 giorni per l'esercizio della prelazione da parte della
Contr Sovrintendenza. La sentenza sarebbe censurabile laddove, omettendo di considerare che era già a conoscenza della situazione, il Tribunale ha ritenuto giustificato il rifiuto della banca non potendo essere garantita nel caso di erogazione del mutuo con iscrizione di ipoteca successiva all'avveramento della condizione sospensiva (non potendo altrimenti essere possibile l'iscrizione contro un soggetto non proprietario in quanto sub condizione).
Contr 12. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il comportamento di anche per la successiva data fissata per la stipula (20.10.2016), dovesse ritenersi illegittimo in quanto ad essa era ben noto l'impedimento all'iscrizione dell'ipoteca al momento dell'assegnazione, perché sottoposta a condizione sospensiva. A fronte di tale situazione, il
Tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere che non vi fosse nulla che potesse giustificare l'affidamento del dopo peraltro che era stata proposta dal Notaio una soluzione Pt_1
alternativa (stipula del mutuo all'atto di assegnazione ma senza erogazione della somma che sarebbe avvenuta all'avveramento della condizione unitamente all'iscrizione di ipoteca, assenso di al frazionamento al momento dell'assegnazione con successiva Pt_2
annotazione della cancellazione dell'ipoteca all'atto di avveramento). Dall'altro lato, il
Contr Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il comportamento di che si era dimostrata disponibile a concedere il mutuo, ma sempre alle condizioni inizialmente richieste (ovvero stipula ed erogazione del mutuo con iscrizione dell'ipoteca al momento dell'assegnazione, ma che non era possibile stante la condizione sospensiva dell'esercizio del diritto di prelazione da parte della Sovrintendenza). In particolare, secondo l'appellante,
Contr allorché il Notaio aveva prospettato la diversa soluzione, nel richiedere solo un aggiornamento della relazione notarile, l'avrebbe implicitamente accettata;
sul punto, invece, il Tribunale avrebbe effettuato una lettura parziale della copiosa corrispondenza, ritenendo
Contr che non avesse mutato la propria posizione originaria sull'iter da seguire. In sintesi, quindi, il Tribunale non avrebbe considerato che, dalla lettura combinata della documentazione (parere positivo del 10.05.2016, delibera di concessione del 26.7.2016, relazione notarile con una diversa soluzione, perizia positiva e corrispondenza con Pt_2
per l'assenso a ricevere il corrispettivo al momento dell'avveramento e non dell'assegnazione, con successiva cancellazione dell'ipoteca), vi fossero tutti gli elementi per poter riconoscere un legittimo affidamento da parte del e l'illegittima interruzione delle trattative da Pt_1
pagina 6 di 11 Contr parte di
13. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione logico-giuridica, sono infondati.
14. Dalla documentazione versata in atti, risulta innanzitutto che, sebbene fosse stata vagliata positivamente la domanda di mutuo, tuttavia la banca aveva sin da subito indicato le modalità
e le condizioni necessarie per l'erogazione del mutuo, ovvero 1) la redazione della perizia tecnico-estimativa e 2) l'iscrizione ipotecaria a favore della mutuante al momento dell'assegnazione dell'immobile ed erogazione della somma finanziata.
15. Quanto alla prima condizione, è pur vero che la banca era già in possesso del preliminare di compravendita e quindi poteva sapere del diritto di prelazione della Sovrintendenza, ma è
Contr altrettanto vero che la aveva chiaramente precisato che la valutazione positiva
(“riepilogo esiti scoring e reddito”) non costituiva la delibera definitiva, in quanto questa era subordinata alla perizia tecnico-estimativa. Difatti la procedura seguita dalle banche, prevede una prima fase di fattibilità del finanziamento ed una serie di passaggi istruttori fra cui la valutazione della posizione economico-finanziaria del richiedente e la perizia tecnico- estimativa sull'immobile diretta ad accertare non solo il valore del bene, ma anche l'esistenza di vincoli giudici (i.e. diritti reali altrui, prelazione ecc.) o restrizioni alla commerciabilità (i.e. conformità urbanistiche, catastali ecc.). Superata positivamente l'istruttoria interna della banca, il Notaio ha poi il compito di redigere una relazione ed all'esito della stessa, la banca procede alla delibera definitiva. È evidente che fino al momento in cui tale procedura non è completata in tutte le sue fasi, la banca non è tenuta o obbligata a concedere il mutuo attraverso la delibera definitiva.
16. Detti passaggi erano noti al come emerge dalla comunicazione del 23.5.2016 (v. Pt_1
doc. 10 fasc. app.nte) ove, alla richiesta dello stesso di avere informazioni sulla procedura, la
Contr (per il tramite del Dott. ) precisava che “tecnicamente la delibera definitiva Per_2 passa per la perizia”, rendendo noto al richiedente che, superata la prima fase di fattibilità, nessuna delibera definitiva era stata ancora adottata e quindi non solo che non vi era stata manifestazione della volontà ma che vi era neppure una “promessa di mutuo” da parte dell'istituto.
17. Nel caso di specie non può parlarsi né di contratto di mutuo perfezionato (trattandosi di contratto reale), né tantomeno di “promessa di mutuo” ex art. 1822 c.c. come vorrebbe l'appellante, facendo riferimento al documento n. 2 fasc. app.nte (“delibera pratica in data
pagina 7 di 11 26/07/2016”); detta delibera non ha natura di proposta contrattuale, idonea, ove accettata dalla controparte, a determinare il perfezionamento di un contratto di mutuo o promessa di mutuo.
Esaminata nel suo tenore letterale, detta delibera del 26.07.2016 non esplicita una volontà
Contr concreta ed attuale della di vincolarsi ad erogare il finanziamento, non contenendo neppure le condizioni economiche relative ai tassi d'interesse ed ai costi per l'erogazione del finanziamento. Trattasi invero della prima fase in cui viene valutata la fattibilità e viene autorizzata la successiva fase istruttoria.
18. Detto documento, pur non costituendo una proposta (o delibera) definitiva è comunque
Contr rilevante ai fini della presente decisione, in quanto con esso ha indicato la necessità della garanzia ipotecaria per € 400.000,00. Detta condizione, era certamente nota al La Pt_1
Contr conferma che la non avesse intenzione di vincolarsi all'erogazione del mutuo se non alle condizioni prestabilite e che quindi vi fosse ancora disaccordo su un punto essenziale, ovvero l'iscrizione ipotecaria contestuale all'assegnazione (che tuttavia non poteva avvenire se non dopo il decorso del termine per l'esercizio del diritto di prelazione della Sovrintendenza), era
Contr stata ribadita da nella email del 28.7.2016 (antecedente quindi la data del 29.7.2016 fissata per il primo rogito) con la quale si chiedeva al Notaio un aggiornamento della relazione preliminare “indicando che l'ipoteca verrà iscritta dopo la stipula del contratto di mutuo e non una volta decorso il termine per l'esercizio della prelazione” (doc. 13). Pertanto,
a fronte della impossibilità di iscrivere ipoteca su un immobile a carico di un soggetto non proprietario (come confermato dallo stesso Notaio), non può ritenersi ingiustificata la mancata
Contr partecipazione di alla stipula fissata per il 29.7.2016, considerato che la banca non aveva nessun obbligo di addivenire alla stipula a condizioni diverse da quelle da essa stessa indicate
(v. doc. 2).
19. Né può ritenersi che vi sia stata una responsabilità precontrattuale per lesione del legittimo affidamento da parte del l'iscrizione dell'ipoteca con le modalità indicate Pt_1
dalla banca – legittime in quanto inerenti la garanzia del finanziamento – è rimasta costantemente ribadita dalla banca, anche successivamente al 29.7.2016 e comunque era nota al l momento in cui ha sottoscritto il contratto di locazione del 15.10.2016. Pt_1
20. Ne è prova la corrispondenza intercorsa fra le parti;
all'email del 2.8.2016 del Notaio
Contr che evidenziava le difficoltà sorte (doc. 16), la rispondeva con email del Per_3
3.8.2016 nella quale ribadiva che “il ns. istituto invece prevede l'erogazione soltanto dopo il decorso di 60 gg. e alla stipula dell'atto di erogazione e quietanza. Pertanto l'operazione nei termini indicati non è fattibile secondo la ns. normativa” (doc. 19). Alla data del 22.9.2016 la pagina 8 di 11 Contr chiedeva ancora un aggiornamento al Notaio sulla proposta di stipulare il mutuo, ma con erogazione della somma ad avveramento della condizione sospensiva e con iscrizione dell'ipoteca, trattandosi di una procedura diversa da quella adottata dalla banca e che doveva essere sottoposta agli organi istituzionali (v. doc. 28). Dunque neanche a tale data poteva
Contr ritenersi acquisito un consenso da parte di
Contr 21. In sintesi, non vi è stato alcun accordo su un iter diverso da quello indicato da costantemente ribadito dalla banca anche prima della seconda data fissata per la stipula
Contr (20.10.2016); sin dalla delibera iniziale del 26.7.2016 aveva indicato, fra le condizioni essenziali per accordare in via definitiva il mutuo, la necessità di iscrizione dell'ipoteca secondo l'iter richiesto;
pertanto, non poteva ritenersi sussistente un obbligo giuridico alla concessione del mutuo stesso, non essendo mai stata comunicata al la definitiva Pt_1
approvazione con una procedura diversa.
Contr 22. Né può ritenersi che la abbia inteso portare avanti le trattative per poi abbandonarle senza motivo;
ed invero dalla documentazione prodotta emerge la disponibilità della banca ad accordare il mutuo, ma comunque sempre alle condizioni indicate sin dall'inizio. Anche dopo Contr la proposta della soluzione alternativa dell'agosto 2016, non l'ha rigettata tout court, ma trattandosi di una procedura diversa, si era riservata di farla vagliare dagli organi decisionali dell'istituto La circostanza che tale diversa soluzione non sia stata ritenuta accettabile, è irrilevante, rientrando nell'autonomia della parte accettare o meno la controproposta di controparte, senza che questo possa generare un affidamento. Difatti, laddove le trattative non sono giunte ad uno stadio di “affidamento”, si presuppone la libertà di non procedere ad una stipulazione, senza alcuna responsabilità della banca.
23. Tale conclusione non è scalfita dalla giurisprudenza prodotta dall'appellante (v. sentenza dell'Arbitro Bancario Finanziario del Collegio di Bologna n. 4894/2024); tale decisione non si addice alla fattispecie in esame, in quanto in essa viene imputato alla banca il danno da ritardo nella concessione del mutuo per non avere considerato elementi ostativi già noti all'istituto sin dall'avvio della procedura. A ben vedere, nella fattispecie, la situazione appare
Contr ribaltata poiché sin dall'inizio delle trattative, la ha indicato al quali erano le Pt_1
condizioni richieste (perizia tecnico-estimativa e iscrizione di ipoteca contestuale alla stipula del mutuo) che non sono state mutate nel corso delle trattative.
Contr 24. Non sussiste quindi una responsabilità contrattuale o precontrattuale in capo a Ne
consegue l'infondatezza del terzo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante si duole pagina 9 di 11 del mancato riconoscimento del danno lamentato. Il veva sottoscritto un contratto di Pt_1
locazione il 15.10.2016 con il sig. e con decorrenza dal 1.1.2017, ma che era stato Per_1
costretto a risolverlo il 27.10.2016, stante lo slittamento dell'assegnazione dell'immobile.
L'immobile era stato locato solo a partire dal 27.8.2018 con conseguente mancato guadagno per canoni non riscossi (€ 34.000,00). Inoltre, il era stato costretto a subentrare nel Pt_1
mutuo della venditrice con frazionamento delle ipoteche ed erogazione per una somma
Contr inferiore rispetto a quella richiesta a (€ 150.000 anziché € 200.000), sostenendo maggiori spese notarili e legali (€ 6.100,01), quale conseguenza del comportamento della
Contr che aveva generato la sicurezza di una positiva conclusione dell'affare entro i termini prestabiliti.
Contr 25. Fermo restando quanto in merito al comportamento di sul punto la Corte ritiene che la decisione impugnata sia condivisibile;
il a deciso di sottoscrivere un contratto di Pt_1
locazione il 15.10.2016, quando ancora non solo non era proprietario dell'immobile, ma non erano risolte le varie questioni ed in particolare quando ancora non era stato acquisito il
Contr consenso di alla soluzione alternativa suggerita con la nota del 21.9.2016 (doc. 27). Contr Difatti, il 22.9.2016 (doc. 28) aveva chiesto al Notaio una relazione integrativa sul diverso schema proposto, ma non può evincersi da tale richiesta una accettazione da parte della banca dello stesso, considerato che questa aveva sempre richiesto, come condizione imprescindibile per la concessione del mutuo, l'iscrizione contestuale dell'ipoteca al Contr momento dell'assegnazione; e difatti il 17.10.2016 (doc. 30) aveva ribadito che il proprio consenso sarebbe stato rilasciato “nel rispetto dei patti e condizioni definiti in fase precontrattuale, fra cui l'iscrizione di valida ipoteca”.
26. In tale situazione il avrebbe dovuto tenere un comportamento più prudente Pt_1
evitando di obbligarsi con la scrittura privata del 15.10.2016; d'altra parte, che vi fossero questioni ancora non risolte è confermato dalla successiva email del 19.10.2016 (doc. 35) Contr inviata a nella quale il Notaio chiarisce le problematiche sull'iter da seguire, ribadendo che l'ipoteca poteva iscriversi solo quando la parte mutuataria sarebbe divenuta proprietaria.
Pertanto, al momento in cui il ha sottoscritto il contratto di locazione, non vi era Pt_1
Contr alcuna “certezza” dell'assenso di alla diversa soluzione proposta e quindi nessun danno può essere riconosciuto all'appellante.
27. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata. Ne deriva altresì il rigetto dell'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante ritiene censurabile la sentenza che avrebbe dovuto prevedere la compensazione delle spese di pagina 10 di 11 lite, atteso il principio che la lega alla soccombenza.
28. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
29. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bologna n. 2425/2022;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in € 6.500,00, oltre
[...]
spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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