Decreto cautelare 11 aprile 2026
Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 02/05/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00504/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2026, proposto da Aretusa Approdo Nautico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Silvestrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Torelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota 11785 del 3 marzo 2026, con cui la Provincia di Latina ha comunicato alla ricorrente il diniego di rinnovo della Concessione demaniale idrico-fluviale rilasciata dal Comune di Terracina con provvedimento DF/004 del 19 gennaio 2004;
- della nota prot. 17013 del 27 marzo 2026, con cui la Provincia di Latina ha diffidato la ricorrente alla riconsegna del tratto in concessione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Rilevato che la presente controversia può essere definita con sentenza ex art.60 c.p.a, essendo manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione, come eccepito dalla Provincia di Latina, come da avviso formulato alle parti presenti nella odierna discussione ai sensi dell’art.73 c.p.a;
Considerato infatti che con il ricorso introduttivo la Aretusa Approdo Nautico S.r.l. ha impugnato i provvedimenti con i quali la Provincia di Latina ha negato il rinnovo della concessione demaniale n. DF/004 (Reg. 142; Rep. n. 147) del 19 gennaio 2004 avente ad oggetto l’occupazione “...di pertinenze demaniali varie, compreso specchio acqueo per installazione di pontili per ormeggio imbarcazioni da diporto sul corso d'acqua demaniale di bonifica, denominato Canale Mortacino...”, avviata su istanza di parte in concorrenza in data 3.02.2026 e diffidato la ricorrente al rilascio entro 15 giorni dei beni demaniali con rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
vista l’articolata memoria di replica depositata da parte ricorrente, che ha rilevato che avuto riguardo alla natura sostanziale dell’atto emerge dalla lettura della motivazione del diniego al rinnovo della concessione, come nel caso in esame non siano in questione profili attinenti al regime delle acque e alla tutela delle opere idrauliche, ma questioni relative all’evidenza pubblica nel rilascio di titoli concessori, così come stabilito dalla Direttiva Bolkestein e dalle plurime pronunce della Giustizia Amministrativa;
ritenute, al riguardo, le articolate argomentazioni rese dal TSAP con riferimento ad un provvedimento del tutto analogo con cui la Provincia di Latina aveva respinto analoga istanza di rinnovo della concessione fluviale, in quanto “ Il provvedimento di concessione, così come la decisione sul suo rinnovo, che ha per oggetto, come nel caso di specie, l’occupazione di una porzione di demanio idrico fluviale (…) e consente al concessionario l’esercizio dei diritti di uso e sfruttamento del bene demaniale, è certamente un atto (tipico) che incide direttamente sul regime di utilizzo delle acque pubbliche (demaniali)” sicché la cognizione spetta al tribunale superiore delle acque pubbliche.
Che, infatti, “secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione a Sezioni unite, la questione di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente va risolta affermando la spettanza al Tribunale superiore delle acque pubbliche della cognizione sulla controversia, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, trattandosi della impugnazione di atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio (per tutte cfr. Cass, Sezioni unite, ord. 5 febbraio 2020, n. 2710, in cui si precisa – ribadendo peraltro un principio altrettanto consolidato - che sono invece devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime di sfruttamento dell'acqua pubblica e del demanio idrico e adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio; di recente Cass., Sezioni unite, ord. 14 febbraio 2024, n. 4061)”.
Che, in conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo nella presente controversia, trattandosi di questione appartenente alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, innanzi al quale la presente controversia potrà essere riassunta, con salvezza degli effetti, ai sensi dell’art.11 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettante al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, innanzi al quale la presente controversia potrà essere riassunta, con salvezza degli effetti, ai sensi dell’art.11 c.p.a.;
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente, Estensore
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO