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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15360 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 52878 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 30/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa UC De DI è comparsa per parte appellante l'avv. Simona Cucinotta la quale conclude riportandosi all'appello.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
UC De DI
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19.40, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
UC De DI
N. R.G. 52878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De DI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 52878 /2024
PROMOSSA DA
, (C.F. Parte_1
), domiciliato in VIALE ANTONIO GRAMSCI, 17/B NAPOLI;
P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO ANDREA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE Rilevato che con ricorso ex art.7 d.lgs.150/2011 proposto innanzi al giudice di pace di
'odierna appellante ha proposto opposizione avverso il verbale di Accertamento CP_1
del Ministero dell'Interno - CNAI n. 126/0003784489 Registro Generale nr. 5777445 del 24.07.2023 elevato per la violazione dell'art. 126/bis c. 2 del Codice della Strada per l'omessa comunicazione dei dati del conducente relativa al verbale
SCV/0007010786 del 28.02.2023;
rilevato che il giudice di pace adito ha deciso il procedimento così incardinato con la sentenza n.3994/2024 con la seguente motivazione: “La società ricorrente chiede
l'annullamento del verbale n. n. 126003784489/2023, non deposita in atti il verbale notificato. L'unico verbale che viene versato nel fascicolo telematico è quello presupposto e distinto al n. SCV007010786/2023. Pertanto questo giudicante ritiene di rigettare il ricorso in difetto dell'atto impugnato”;
rilevato che in sede di appello parte appellante deduce che: “la società ricorrente, in luogo di allegare il verbale opposto (n.126/0003784489 di Registro Generale nr.
5777445 del 24.07.2023), per un mero errore di deposito telematico, allegava il precedente verbale (SCV/0007010786 del 28.02.2023)”;
rilevato che l'appello è fondato sui seguenti motivi -che ripropongono in parte motivi di opposizione già spiegati in primo grado-:
1.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 437 C.P.C.: “ha errato il Giudice di pace nella parte in cui ha omesso di esercitare, anche d'ufficio, il potere istruttorio di cui all'art. 437 c.p.c., di chiedere al ricorrente l'acquisizione e/o deposito del verbale impugnato, i cui dati sono stati specificamente indicati nel ricorso introduttivo come atto opposto”;
2.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7, DEL
D.LGS N. 150 del 2011 in quanto: “Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, sebbene sia l'opponente ad instaurare il giudizio impugnando il provvedimento amministrativo, non è su di lui che grava l'onere principale di provare la fondatezza della propria domanda (…) Nel presente giudizio la p.a. non ha fornito alcun elemento a sostegno della regolarità del procedimento sanzionatorio, giacché la resistente non ha ottemperato all'ordine -reso dal Giudice di Pace con il decreto di fissazione udienza del 28.12.2023 – 18.01.2024 - di depositare nella cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione e della notificazione della violazione ”;
3.- VIOLAZIONE DELL'ART. 201. COMMA 1, DEL CDS - TARDIVITÀ DELLA
NOTIFICA DEL VERBALE E CONSEGUENTE DECADENZA in quanto: “il verbale qui impugnato contesta una violazione di norme del codice della strada che sarebbe stata commessa il 20.05.2023. Pertanto la p.a. opposta avrebbe dovuto notificare il verbale, al più tardi, il 18.08.2023. Diversamente, la notifica è avvenuta solo il 21.08.2023 e, quindi, ben oltre il termine di 90 giorni imposto, a pena di decadenza, dall'art. 201 cod. strada”;
4.- INFONDATEZZA DELL'ACCERTAMENTO: “Nel merito, l'accertamento condotto dal CNAI è privo di fondamento, giacché il ricorrente ha in effetti comunicato
i dati del conducente (doc.3 pag.5), allegando la dichiarazione del conducente (doc.3 pag. 6) ed allegando altresì copia della patente di guida del conducente (doc.3 pag.
18)”;
rilevato che l'appello così conclude: “modificare integralmente la Sentenza gravata, disponendo l'accoglimento del ricorso introduttivo di primo grado, con la condanna della , in persona del rappresentante legale p.t., alla Controparte_2
rituale refusione delle spese e competenze professionali, da liquidarsi in base ai parametri indicati dal D.M. 147/2022, in uno alle spese esenti, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge”;
rilevato che -a maggior intelligenza della vicenda oggetto di esame- va chiarito che a fondamento dell'opposizione l'odierna appellante aveva dedotto che avverso il verbale
SCV/0007010786 del 28.02.2023 era stato proposto con ricorso ex art. 203 cod. strada in data 29.03.2023 e che, in quel contesto, erano stati comunicati i dati del conducente;
ritenuto, nel merito, che -stante la ragione più liquida- anche a prescindere da approfondimenti circa la possibilità di acquisire di ufficio l'atto impugnato nell'ambito del procedimento ex art.7 d.lgs. l'appello va rigettato in quanto:
- Nel verbale n. SCV/0007010786 era indicato che la comunicazione del conducente avrebbe dovuto essere trasmessa al Centro nazionale accertamento infrazioni (via Salaria 142 – 00138 , di tal che la comunicazione di tali CP_1
dati al prefetto di Napoli in uno al ricorso ex art.203 codice della strada avverso l'indicato verbale non appare idonea al raggiungimento del destinatario e, quindi, ad assolvere alla funzione di mettere l'amministrazione nella possibilità di effettuare la decurtazione dei punti dalla patente del conducente;
- L'omesso deposito della documentazione a fondamento della sanzione elevata da parte dell'amministrazione non esclude che il procedimento possa essere deciso in ragione di quanto comunque acquisito agli atti (cfr. in tal senso, fra le altre: Cassazione civile sez. II, 25/06/2025, n.17041): nella specie, la sanzione di cui all'art.126 bis codice della strada discende ex se dalla mancata comunicazione del nominativo del conducente, circostanza non oggetto di contestazione nella specie con la conseguenza che nessun altro elemento necessita di essere acquisito agli atti ai fini della valutazione della legittimità della violazione accertata nel verbale n. 126/0003784489;
- Posto che nel verbale SCV/0007010786 (notificato il 22.03.2023, come indicato dell'odierno appellante nell'ambito del ricorso ex art.203 cds avverso il medesimo verbale) è stato assegnato termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati del conducente, il verbale n. 126/0003784489 reca - coerentemente- quale data di commissione dell'illecito quella del 20.05.2023, ossia il termine ultimo per la comunicazione del nominativo. Ora, posto che in tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 285 del
1992 non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ma dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione (cfr. fra le altre: Cassazione civile sez. II, 30/01/2025, n.2202), nella specie le comunicazioni dei dati del conducente devono pervenire a mezzo posta di tal che il trascorrere di qualche giorno per il compimento dell'operazione materiale di verifica dell'effettiva insussistenza di comunicazioni a mezzo posta legate ad una determinata violazione (tenuto anche conto del tempo che trascorre dall'invio della missiva alla ricezione) appare fisiologico e normale. Posto che il verbale n. 126/0003784489 è stato notificato il 21.08.2023 e quindi appena tre giorni dopo i novanta giorni successivi al perfezionarsi della fattispecie non può dirsi fondata l'eccezione di tardività della notifica in esame;
ritenuto che
stante la contumacia dell'appellata le spese vanno dichiarate improcedibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello;
NULLA sulle spese di lite.
Dichiara che sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 30/10/2025
IL GIUDICE
UC De DI
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 30/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa UC De DI è comparsa per parte appellante l'avv. Simona Cucinotta la quale conclude riportandosi all'appello.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
UC De DI
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19.40, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
UC De DI
N. R.G. 52878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De DI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 52878 /2024
PROMOSSA DA
, (C.F. Parte_1
), domiciliato in VIALE ANTONIO GRAMSCI, 17/B NAPOLI;
P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO ANDREA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE Rilevato che con ricorso ex art.7 d.lgs.150/2011 proposto innanzi al giudice di pace di
'odierna appellante ha proposto opposizione avverso il verbale di Accertamento CP_1
del Ministero dell'Interno - CNAI n. 126/0003784489 Registro Generale nr. 5777445 del 24.07.2023 elevato per la violazione dell'art. 126/bis c. 2 del Codice della Strada per l'omessa comunicazione dei dati del conducente relativa al verbale
SCV/0007010786 del 28.02.2023;
rilevato che il giudice di pace adito ha deciso il procedimento così incardinato con la sentenza n.3994/2024 con la seguente motivazione: “La società ricorrente chiede
l'annullamento del verbale n. n. 126003784489/2023, non deposita in atti il verbale notificato. L'unico verbale che viene versato nel fascicolo telematico è quello presupposto e distinto al n. SCV007010786/2023. Pertanto questo giudicante ritiene di rigettare il ricorso in difetto dell'atto impugnato”;
rilevato che in sede di appello parte appellante deduce che: “la società ricorrente, in luogo di allegare il verbale opposto (n.126/0003784489 di Registro Generale nr.
5777445 del 24.07.2023), per un mero errore di deposito telematico, allegava il precedente verbale (SCV/0007010786 del 28.02.2023)”;
rilevato che l'appello è fondato sui seguenti motivi -che ripropongono in parte motivi di opposizione già spiegati in primo grado-:
1.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 437 C.P.C.: “ha errato il Giudice di pace nella parte in cui ha omesso di esercitare, anche d'ufficio, il potere istruttorio di cui all'art. 437 c.p.c., di chiedere al ricorrente l'acquisizione e/o deposito del verbale impugnato, i cui dati sono stati specificamente indicati nel ricorso introduttivo come atto opposto”;
2.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7, DEL
D.LGS N. 150 del 2011 in quanto: “Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, sebbene sia l'opponente ad instaurare il giudizio impugnando il provvedimento amministrativo, non è su di lui che grava l'onere principale di provare la fondatezza della propria domanda (…) Nel presente giudizio la p.a. non ha fornito alcun elemento a sostegno della regolarità del procedimento sanzionatorio, giacché la resistente non ha ottemperato all'ordine -reso dal Giudice di Pace con il decreto di fissazione udienza del 28.12.2023 – 18.01.2024 - di depositare nella cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione e della notificazione della violazione ”;
3.- VIOLAZIONE DELL'ART. 201. COMMA 1, DEL CDS - TARDIVITÀ DELLA
NOTIFICA DEL VERBALE E CONSEGUENTE DECADENZA in quanto: “il verbale qui impugnato contesta una violazione di norme del codice della strada che sarebbe stata commessa il 20.05.2023. Pertanto la p.a. opposta avrebbe dovuto notificare il verbale, al più tardi, il 18.08.2023. Diversamente, la notifica è avvenuta solo il 21.08.2023 e, quindi, ben oltre il termine di 90 giorni imposto, a pena di decadenza, dall'art. 201 cod. strada”;
4.- INFONDATEZZA DELL'ACCERTAMENTO: “Nel merito, l'accertamento condotto dal CNAI è privo di fondamento, giacché il ricorrente ha in effetti comunicato
i dati del conducente (doc.3 pag.5), allegando la dichiarazione del conducente (doc.3 pag. 6) ed allegando altresì copia della patente di guida del conducente (doc.3 pag.
18)”;
rilevato che l'appello così conclude: “modificare integralmente la Sentenza gravata, disponendo l'accoglimento del ricorso introduttivo di primo grado, con la condanna della , in persona del rappresentante legale p.t., alla Controparte_2
rituale refusione delle spese e competenze professionali, da liquidarsi in base ai parametri indicati dal D.M. 147/2022, in uno alle spese esenti, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge”;
rilevato che -a maggior intelligenza della vicenda oggetto di esame- va chiarito che a fondamento dell'opposizione l'odierna appellante aveva dedotto che avverso il verbale
SCV/0007010786 del 28.02.2023 era stato proposto con ricorso ex art. 203 cod. strada in data 29.03.2023 e che, in quel contesto, erano stati comunicati i dati del conducente;
ritenuto, nel merito, che -stante la ragione più liquida- anche a prescindere da approfondimenti circa la possibilità di acquisire di ufficio l'atto impugnato nell'ambito del procedimento ex art.7 d.lgs. l'appello va rigettato in quanto:
- Nel verbale n. SCV/0007010786 era indicato che la comunicazione del conducente avrebbe dovuto essere trasmessa al Centro nazionale accertamento infrazioni (via Salaria 142 – 00138 , di tal che la comunicazione di tali CP_1
dati al prefetto di Napoli in uno al ricorso ex art.203 codice della strada avverso l'indicato verbale non appare idonea al raggiungimento del destinatario e, quindi, ad assolvere alla funzione di mettere l'amministrazione nella possibilità di effettuare la decurtazione dei punti dalla patente del conducente;
- L'omesso deposito della documentazione a fondamento della sanzione elevata da parte dell'amministrazione non esclude che il procedimento possa essere deciso in ragione di quanto comunque acquisito agli atti (cfr. in tal senso, fra le altre: Cassazione civile sez. II, 25/06/2025, n.17041): nella specie, la sanzione di cui all'art.126 bis codice della strada discende ex se dalla mancata comunicazione del nominativo del conducente, circostanza non oggetto di contestazione nella specie con la conseguenza che nessun altro elemento necessita di essere acquisito agli atti ai fini della valutazione della legittimità della violazione accertata nel verbale n. 126/0003784489;
- Posto che nel verbale SCV/0007010786 (notificato il 22.03.2023, come indicato dell'odierno appellante nell'ambito del ricorso ex art.203 cds avverso il medesimo verbale) è stato assegnato termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati del conducente, il verbale n. 126/0003784489 reca - coerentemente- quale data di commissione dell'illecito quella del 20.05.2023, ossia il termine ultimo per la comunicazione del nominativo. Ora, posto che in tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 285 del
1992 non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ma dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione (cfr. fra le altre: Cassazione civile sez. II, 30/01/2025, n.2202), nella specie le comunicazioni dei dati del conducente devono pervenire a mezzo posta di tal che il trascorrere di qualche giorno per il compimento dell'operazione materiale di verifica dell'effettiva insussistenza di comunicazioni a mezzo posta legate ad una determinata violazione (tenuto anche conto del tempo che trascorre dall'invio della missiva alla ricezione) appare fisiologico e normale. Posto che il verbale n. 126/0003784489 è stato notificato il 21.08.2023 e quindi appena tre giorni dopo i novanta giorni successivi al perfezionarsi della fattispecie non può dirsi fondata l'eccezione di tardività della notifica in esame;
ritenuto che
stante la contumacia dell'appellata le spese vanno dichiarate improcedibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello;
NULLA sulle spese di lite.
Dichiara che sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 30/10/2025
IL GIUDICE
UC De DI