Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/05/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 288/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 288/2025 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(CH), e (C.F. , nato il Parte_2 C.F._2
02/05/1979 a VASTO (CH), rappresentati e difesi dall'avv. MURATORE
ROBERTO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1).I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2).La casa familiare sita in San Salvo (CH) alla via Giovanni Gronchi
n°22/E, in Catasto dei Fabbricati del Comune di San Salvo al Fg. 5,
Part. 4659, Sub. 13 di Cat. A/2 e Sub. 14 di Cat. C/6, di proprietà comune di entrambi i coniugi, è assegnata, con tutti gli arredi, alla moglie in conseguenza della collocazione del Parte_1 figlio minore, di cui appresso;
3).Il marito, come da accordo con la moglie, si è già allontanato portando con sé i propri effetti personali.
4).I coniugi si fanno reciproca dichiarazione di rinunciare, così come reciprocamente rinunciano, al mantenimento da parte dell'altro,
5).Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i coniugi, ma è collocato presso la madre nella residenza familiare come sopra a lei assegnata.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
6).Il padre, salve diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore: nei giorni infrasettimanali del martedì e del giovedì, dalle ore 18:00 alle ore
20:00, garantendo l'inizio o la prosecuzione delle attività programmate del minore ove coincidenti con detto orario;
i fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì all'ingresso a scuola del lunedì mattina;
per 10 giorni consecutivi durante il periodo estivo, in periodo da concordare tra i genitori entro il giorno 10 giugno di ogni anno, tenuto conto delle rispettive ferie dal lavoro;
per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di di Natale o quello di Capodanno;
per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo.
7).Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente, ciò al fine di sopperire pro-quota alle loro esigenze primarie ordinarie di vita quotidiana, verserà alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 600,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dall'omologa della separazione.
8).Le spese straordinarie del figlio minore e della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente saranno ripartite tra i genitori in parti uguali. Le spese straordinarie obbligatorie possono essere affrontate senza il preventivo accordo: in tal caso il genitore che le ha sostenute avrà diritto al rimborso entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, corredata da idonea documentazione. Le spese straordinarie non obbligatorie devono essere affrontate previo accordo tra i genitori: in tal caso si presume il tacito consenso dell'altro genitore ove questi, seppure debitamente informato per iscritto, non manifesti, sempre per iscritto, motivatamente il proprio dissenso entro il termine di 15 giorni dalla richiesta formale. Al fine di determinare quali siano le spese ordinarie, le spese straordinarie obbligatorie e le spese straordinarie non obbligatorie, i coniugi fanno espresso riferimento, dichiarando di conoscerne il contenuto, alla Tabella di cui all'art. 9 del “Protocollo d'Intesa sulle Spese Ordinarie e
Straordinarie di Mantenimento della Prole” siglato presso il
Tribunale di Vasto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati in data 07/11/2019, facente parte integrante del presente accordo insieme alla sua eventuale successiva modifica.
9).L'autovettura tipo Toyota targata EW784KM, formalmente intestata al solo marito ma acquistata in costanza di matrimonio, attualmente nella disponibilità del marito che ne fa uso per i propri spostamenti quotidiani, sarà di proprietà esclusiva di Parte_2
10).L'autovettura tipo BMW targata DZ250TK, formalmente intestata al solo marito ma acquistata in costanza di matrimonio, attualmente nella disponibilità della moglie che ne fa uso per i propri spostamenti quotidiani, sarà di proprietà esclusiva di Parte_1
.
[...]
11).L'autovettura tipo Peugeot targata CF051RS, formalmente intestata al solo marito ma acquistata in costanza di matrimonio, attualmente nella disponibilità della figlia maggiorenne che Per_2 ne fa uso per i propri spostamenti quotidiani, sarà di proprietà esclusiva di . Parte_3
12).Il motociclo tipo Piaggio targato X96B5G, formalmente intestato al solo marito ma acquistato in costanza di matrimonio, attualmente nella disponibilità della figlia maggiorenne che ne fa uso per Per_2 i propri spostamenti quotidiani, sarà di proprietà esclusiva di
. Parte_3
13).Il motociclo tipo Yamaha targato X9WRFF, formalmente intestato al solo marito ma acquistato in costanza di matrimonio, attualmente nella disponibilità del figlio minorenne che ne fa uso Persona_1 per i propri spostamenti quotidiani, sarà di proprietà esclusiva di
. Parte_4
14).In relazione all'immobile in Gissi (CH) alla via Chiesa, riportato nel Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune al Fg. 25,
Part. 814, sub. 3, acquistato con atto per Notar Dott. Per_3
del 26/09/2002, n°124.780 di Rep., prima del matrimonio e
[...] formalmente intestato alla sola i coniugi Parte_1 riconoscono e dichiarano reciprocamente che esso veniva acquistato e successivamente ristrutturato con il contributo economico in parti uguali di entrambi i coniugi, i quali ne riconoscono formalmente la proprietà comune per quote uguali. Detto immobile è attualmente concesso in locazione ed il canone di locazione viene ripartito in parti uguali tra i coniugi. L'immobile in oggetto continuerà ad essere amministrato da entrambi i coniugi, i quali divideranno in parti uguali i frutti e le spese di ogni genere, così come il ricavato dalla eventuale vendita dello stesso.
15).I coniugi si danno atto che il saldo all'attualità del conto corrente n°1053986145 presso PosteItaliane S.p.a. intestato a
è e rimarrà di esclusiva proprietà del medesimo Parte_2
. Parte_2
16).I coniugi si danno atto che il saldo all'attualità del conto corrente n°77148/1000/00002438, così come del conto titoli n°77148/3100/02000067, così come ancora del fondo pensione n°77148/8706/70752123, tutti presso Intesa Sanpaolo S.p.a. ed intestati a , sono e rimarranno di esclusiva proprietà Parte_1 della medesima . Parte_1
17).I coniugi, infine, si danno atto di aver affrontato e risolto ogni questione economica tra gli stessi pendente ed ogni obbligazione tra gli stessi presente o futura, ancorché traente fonte, de residuo, dallo scioglimento della comunione legale, rilasciando l'un l'altro ampia e finale quietanza liberatoria di non aver null'altro a pretendere”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a Furci (CH) il 24/05/2003, hanno Parte_2 chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 16/4/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli (maggiorenne non economicamente autosufficiente) e Per_2 [...]
(minorenne). Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Furci (CH) Parte_2 il 24/05/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Furci (CH) al n. 1, parte II, serie A dell'anno 2003; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Furci (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini