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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/09/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
RG 283/2025
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 26.09.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Magno Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv Maria Cristina Rizzo
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.01.2025, il ricorrente chiedeva annullarsi l'intimazione di pagamento n. 10620249014634107000, notificata in data 2.01.2025, emessa relativamente alla cartella n. 10620000037039869000 dell'importo di € 9.212,89, in considerazione dell'intervenuto annullamento della predetta cartella di pagamento in virtù di sentenza n. 2762/24 emessa dal Tribunale di Taranto.
Si costituiva l' , la quale chiedeva dichiararsi la Controparte_1 cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite per effetto dell'intervenuta sospensione della cartella di pagamento annullata in sede giudiziale e precisando che il procedimento di notifica dell'intimazione di pagamento era iniziato contestualmente alla emissione della sentenza di annullamento della cartella.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere chiedendo condannarsi la resistente al pagamento delle spese di lite. Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che a seguito della notifica (25.11.2024) della sentenza di annullamento della cartella, avrebbe dovuto Controparte_1 attivare tempestivamente la procedura di annullamento della intimazione di pagamento, a nulla valendo il dato che il procedimento notificatorio dell'intimazione impugnata sia iniziato contestualmente alla pronuncia della sentenza
(22.11.2024). Considerato, altresì, che non vi è prova che il credito portato dalla cartella oggetto di intimazione sia stato sospeso prima del deposito del ricorso, le spese del presente giudizio sono poste a carico dell' Controparte_1
e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
[...]
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in € 1.000,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 26.09.2025
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 26.09.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Magno Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv Maria Cristina Rizzo
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.01.2025, il ricorrente chiedeva annullarsi l'intimazione di pagamento n. 10620249014634107000, notificata in data 2.01.2025, emessa relativamente alla cartella n. 10620000037039869000 dell'importo di € 9.212,89, in considerazione dell'intervenuto annullamento della predetta cartella di pagamento in virtù di sentenza n. 2762/24 emessa dal Tribunale di Taranto.
Si costituiva l' , la quale chiedeva dichiararsi la Controparte_1 cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite per effetto dell'intervenuta sospensione della cartella di pagamento annullata in sede giudiziale e precisando che il procedimento di notifica dell'intimazione di pagamento era iniziato contestualmente alla emissione della sentenza di annullamento della cartella.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere chiedendo condannarsi la resistente al pagamento delle spese di lite. Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che a seguito della notifica (25.11.2024) della sentenza di annullamento della cartella, avrebbe dovuto Controparte_1 attivare tempestivamente la procedura di annullamento della intimazione di pagamento, a nulla valendo il dato che il procedimento notificatorio dell'intimazione impugnata sia iniziato contestualmente alla pronuncia della sentenza
(22.11.2024). Considerato, altresì, che non vi è prova che il credito portato dalla cartella oggetto di intimazione sia stato sospeso prima del deposito del ricorso, le spese del presente giudizio sono poste a carico dell' Controparte_1
e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
[...]
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in € 1.000,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 26.09.2025