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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/07/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1787/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 2 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1787 R.G. dell'anno 2024 tra:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura conferita in calce al ricorso dall'avv. Vito Passalacqua
Ricorrente
e
, (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Manuela Canale giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con istanza congiuntamente depositata il 7 maggio 2025 le parti hanno chiesto il mutamento del rito del procedimento di divorzio, da giudiziale a consensuale, alle condizioni di indicate nella predetta istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 1) In accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti e apparendo manifesta l'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Marsala il 10 giugno 2000, trascritto nei Registri dello stato civile del comune di Marsala
(TP) al n. 79, Serie A, Parte 2, dell'anno 2000 tra e . Parte_1 Controparte_1
Risulta, infatti, che con sentenza non definitiva n. 61/2020, pronunciata dal Tribunale di
Marsala, è stata disposta la separazione dei coniugi alle condizioni in seguito specificate con sentenza n. 139/2021 del 26 febbraio 2021, concordate tra i coniugi.
La presunzione di ininterrotta separazione derivante dalla pronuncia del suddetto provvedimento giurisdizionale non è contraddetta da contrarie risultanze processuali.
Si deve, pertanto, ritenere, che la situazione di separazione legale si sia ininterrottamente protratta per un periodo sicuramente eccedente i sei mesi richiesti dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e dalla legge
6.5.2015 n. 55.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, come affermato da entrambe le parti in udienza.
2) Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, non vi è ragione per discostarsi dalla richiesta formulata congiuntamente dalle parti di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni descritte nell'istanza depositata in data 7/5/2025 di seguito riportate:
Pag. 2 a 4 Pag. 3 a 4 Le condizioni sopra riportate non appaiono contrarie né a norme imperative nè all'ordine pubblico né all'interesse della minore . Persona_1
Pertanto, può accogliersi la congiunta richiesta delle parti.
3) In considerazione del mutamento di rito, le spese rimarranno a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
10 giugno 2000, tra e in Marsala (TP) trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 79, Serie A, Parte 2, dell'anno 2000;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marsala di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
3) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 2/7/2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 2 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1787 R.G. dell'anno 2024 tra:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura conferita in calce al ricorso dall'avv. Vito Passalacqua
Ricorrente
e
, (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Manuela Canale giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con istanza congiuntamente depositata il 7 maggio 2025 le parti hanno chiesto il mutamento del rito del procedimento di divorzio, da giudiziale a consensuale, alle condizioni di indicate nella predetta istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 1) In accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti e apparendo manifesta l'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Marsala il 10 giugno 2000, trascritto nei Registri dello stato civile del comune di Marsala
(TP) al n. 79, Serie A, Parte 2, dell'anno 2000 tra e . Parte_1 Controparte_1
Risulta, infatti, che con sentenza non definitiva n. 61/2020, pronunciata dal Tribunale di
Marsala, è stata disposta la separazione dei coniugi alle condizioni in seguito specificate con sentenza n. 139/2021 del 26 febbraio 2021, concordate tra i coniugi.
La presunzione di ininterrotta separazione derivante dalla pronuncia del suddetto provvedimento giurisdizionale non è contraddetta da contrarie risultanze processuali.
Si deve, pertanto, ritenere, che la situazione di separazione legale si sia ininterrottamente protratta per un periodo sicuramente eccedente i sei mesi richiesti dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e dalla legge
6.5.2015 n. 55.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, come affermato da entrambe le parti in udienza.
2) Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, non vi è ragione per discostarsi dalla richiesta formulata congiuntamente dalle parti di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni descritte nell'istanza depositata in data 7/5/2025 di seguito riportate:
Pag. 2 a 4 Pag. 3 a 4 Le condizioni sopra riportate non appaiono contrarie né a norme imperative nè all'ordine pubblico né all'interesse della minore . Persona_1
Pertanto, può accogliersi la congiunta richiesta delle parti.
3) In considerazione del mutamento di rito, le spese rimarranno a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
10 giugno 2000, tra e in Marsala (TP) trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 79, Serie A, Parte 2, dell'anno 2000;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marsala di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
3) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 2/7/2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 4 a 4