Ordinanza cautelare 11 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 11/11/2022, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2022
N. 01097/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2022, proposto da
Circolo Nautico "Franco AN", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rubina Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Regione Puglia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del Diniego e dichiarazione di inefficacia della Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ex art. 37 del DPR 380/2001 – Pratica edilizia n° 2017-S-276 adottato in data 15.02.2022 dal Dirigente dello Sportello Unico dell’Edilizia Telematico del Comune di Ostuni e comunicato via PEC in pari data all’avv. ZI AN, Presidente del Circolo nautico “Franco AN”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuti, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dell’Associazione ricorrente. e in particolare del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce del 24.09.2021, trasmesso all'associazione ricorrente in allegato al diniego di SCIA il 15 febbraio 2022, con cui la Soprintendente ad interim ha disposto l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 -nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., del parere paesaggistico rilasciato con nota prot. 1643 del 02/02/2021;
- dell’Ordinanza di demolizione e riduzione in pristino stato dei luoghi n.30 del 14/03/2022, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica - edilizia – ambiente, Ufficio abusivismo edilizio, del Comune di Ostuni, ha ordinato ad AN ZI, in qualità di legale rappresentante del Circolo Nautico Villanova “F. ANGLANI”, la demolizione con la conseguente riduzione in pristino dello stato dei
luoghi, a propria cura e spese entro il termine di giorni 90 dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, delle opere edilizie abusive realizzate in Ostuni in località Villanova su area demaniale marittima oggetto della Concessione Demaniale Marittima n. 1/2018 rilasciata dal Comune di Ostuni il 13.07.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che le censure proposte necessitano di adeguato approfondimento e che appare opportuno, al fine di non vanificare la pretesa azionata, pervenire alla fase decisoria collegiale re adhuc integra ;
Considerato che a tal fine occorre concedere l’invocata tutela cautelare limitatamente alla sospensione dell’efficacia dell’impugnato provvedimento dispositivo della demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’11 ottobre 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO