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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/12/2024, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3893/2024 promossa da:
(CF: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Giani
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Silvia Fulceri
Con l'intervento del PM-sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024 i procuratori delle parti preci- savano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso congiunto depositato in data 08.10.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matri- monio tra loro celebrato in Collesalvetti (LI) in data 06.09.2008.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato la volontà di divorziare, come manifestata in ricorso rinunciando alla compari- zione personale e attestando altresì che non vi sono possibilità di riconciliazione ed espri- mendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo sta- ta eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza auto- noma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, per- tanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Collesalvetti (LI) il
06.09.2008 tra e Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Collesalvetti (LI) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 2 Serie A n. 28.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così di- spone:
2 1) i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. In particolare, l'affidamento sarà così regolato: i minori trascorreranno la prima settimana con la madre il lunedì, venerdì, sabato e domenica, con pernotto e con il padre il martedì, il mercoledì e il giovedì con pernotto.
La seconda settimana con il padre il lunedì, venerdì, sabato e domenica con pernotto, il martedì, il mercoledì e il giovedì con pernotto con la signora Per quanto riguar- Parte_1
da le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il Natale con la madre ed il 26 dicembre con il padre e viceversa, il 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il padre e viceversa, il pranzo del 6 gennaio con la madre e la cena con il padre e viceversa, mentre trascorreranno il giorno del proprio compleanno, possibilmente, con entrambe i genitori.
Previo accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie e in caso di soggiorni fuori città,
Pers ed trascorreranno un periodo consecutivo di sette giorni, con la madre ed uno Per_1
con il padre. Durante le vacanze pasquali i ragazzi trascorreranno la Pasqua con un genitore e la SQ con l'altro ad anni alterni. Durante l'estate, terminati gli impegni scolastici, i minori potranno trascorrere con il padre e con la madre periodi anche non consecutivi di quindici giorni;
2) il contributo mensile al mantenimento in favore dei figli a carico del padre viene ridotto da € 450,00 ad € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli Istat. Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50% secondo quanto previsto dal protocollo del CNF;
3) l'assegno unico verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di 10 giorni non avrà risposto, la spesa s'intenderà approvata;
il genitore che sosterrà la spesa dovrà rimettere il relativo giustificativo all'altro genitore en- tro 15 giorni dall'esborso e questi provvederà a rimborsare l'intera spesa sostenuta dall'altro nei successivi 15 giorni;
4) in merito al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli, i genitori prestano sin da ora il consenso per il rilascio di autorizzazioni e dichiarazioni di affido. In ipotesi di espa- trio e/o soggiorno all'estero per motivi turistici, previamente concordati, il genitore che si trovi ad essere, temporaneamente, unico affidatario garantirà che i figli comunichino con il genitore al momento non presente.
3 Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato del Comune di Collesalvetti (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3893/2024 promossa da:
(CF: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Giani
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Silvia Fulceri
Con l'intervento del PM-sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024 i procuratori delle parti preci- savano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso congiunto depositato in data 08.10.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matri- monio tra loro celebrato in Collesalvetti (LI) in data 06.09.2008.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato la volontà di divorziare, come manifestata in ricorso rinunciando alla compari- zione personale e attestando altresì che non vi sono possibilità di riconciliazione ed espri- mendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo sta- ta eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza auto- noma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, per- tanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Collesalvetti (LI) il
06.09.2008 tra e Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Collesalvetti (LI) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 2 Serie A n. 28.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così di- spone:
2 1) i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. In particolare, l'affidamento sarà così regolato: i minori trascorreranno la prima settimana con la madre il lunedì, venerdì, sabato e domenica, con pernotto e con il padre il martedì, il mercoledì e il giovedì con pernotto.
La seconda settimana con il padre il lunedì, venerdì, sabato e domenica con pernotto, il martedì, il mercoledì e il giovedì con pernotto con la signora Per quanto riguar- Parte_1
da le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il Natale con la madre ed il 26 dicembre con il padre e viceversa, il 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il padre e viceversa, il pranzo del 6 gennaio con la madre e la cena con il padre e viceversa, mentre trascorreranno il giorno del proprio compleanno, possibilmente, con entrambe i genitori.
Previo accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie e in caso di soggiorni fuori città,
Pers ed trascorreranno un periodo consecutivo di sette giorni, con la madre ed uno Per_1
con il padre. Durante le vacanze pasquali i ragazzi trascorreranno la Pasqua con un genitore e la SQ con l'altro ad anni alterni. Durante l'estate, terminati gli impegni scolastici, i minori potranno trascorrere con il padre e con la madre periodi anche non consecutivi di quindici giorni;
2) il contributo mensile al mantenimento in favore dei figli a carico del padre viene ridotto da € 450,00 ad € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli Istat. Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50% secondo quanto previsto dal protocollo del CNF;
3) l'assegno unico verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di 10 giorni non avrà risposto, la spesa s'intenderà approvata;
il genitore che sosterrà la spesa dovrà rimettere il relativo giustificativo all'altro genitore en- tro 15 giorni dall'esborso e questi provvederà a rimborsare l'intera spesa sostenuta dall'altro nei successivi 15 giorni;
4) in merito al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli, i genitori prestano sin da ora il consenso per il rilascio di autorizzazioni e dichiarazioni di affido. In ipotesi di espa- trio e/o soggiorno all'estero per motivi turistici, previamente concordati, il genitore che si trovi ad essere, temporaneamente, unico affidatario garantirà che i figli comunichino con il genitore al momento non presente.
3 Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato del Comune di Collesalvetti (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
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