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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'11.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11214/2023 R.G.L. avente a oggetto “graduatorie di circolo e di istituto”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Orazio Urzì; Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, e Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...]
funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; Controparte_3
- resistente -
E NEI CONFRONTI DEI soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2021-2024 per la Provincia di;
CP_2
- Controinteressati non costituiti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 31.10.2023, l'odierno ricorrente, dopo avere premesso di dovere presentare ai sensi del DM n. 50 del 3.3.2021 tramite il portale telematico domanda di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di
1 terza fascia della provincia di quale personale ATA per l'a.s. 2023/24, di avere CP_2
espletato il servizio civile dal 10.6.2020 al 29.4.2021 e di non potere ottenere la corretta valutazione da parte del del servizio anzidetto in quanto i decreti CP_1 CP_4
ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la piena valutabilità dello stesso solo ove questo sia espletato “in costanza di nomina”, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...- riconoscere il corretto punteggio per il titolo di SERVIZIO CIVILE prestato dallo stesso dal 10.06.2020 al
29.04.2021 presso il Comune di Santa Venerina (CT) all'interno del progetto di servizio civile “LUCEBIANCA”, ai fini dell'inserimento nella graduatoria per il personale ATA graduatoria permanente provinciale a.s. 2023/2024, 2024/2025 e seguenti, di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo con il punteggio aggiornato e nello specifico punti riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio pari a 6,00 punti totali per il servizio civile svolto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dei provvedimenti di valutazione del punteggio della ricorrente per l'inserimento nelle Graduatorie ATA della provincia di per i profili professionali CP_2
di assistente amministrativo, nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;
- riconoscere il nuovo punteggio in graduatoria, nello specifico punti 6,00, ordinando all' di effettuare tutti gli Controparte_2 adempimenti conseguenti come l'immissione in ruolo e/o altri provvedimenti consequenziali oltre al risarcimento danni per perdita da chance e lucro cessante;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;
[…] Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
Con memoria difensiva depositata in data 1-4.3.2024 si è costituito in giudizio il
, svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e Controparte_1 formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “...Preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso. Nel merito, rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, oltreché perché carente di prova. Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di
Legge ex. art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis c.p.c. ovvero, in subordine, la compensazione”.
Disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nelle graduatorie per cui è causa, a seguito della notifica per pubblici proclami nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
2 L'udienza dell'11.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Nella specie il ricorrente invoca il riconoscimento da parte del CP_1
convenuto di 6 punti per il servizio civile dallo stesso espletato – non in costanza di nomina – dal 10.6.2020 al 29.4.2021, in quanto il D.M. n. 50/2021 di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consente la valutabilità del servizio militare e dei servizi sostitutivi assimilati per legge nei predetti termini solo ove questi siano espletati “in costanza di nomina”.
Il ricorrente ha quindi chiesto accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dell'intero punteggio previsto per l'espletamento del servizio civile – sebbene non in costanza di nomina – ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di
III fascia de quibus.
2.2. Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso, cfr. altresì sentenza del Tribunale di Catania n. 4248/2023 emessa in data
24.10.2023 nel proc. n. 11631/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Ed invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, “In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente)” (cfr. C. Cass. S.U. 9330/2023; cfr. altresì Cass.
S.U. 9332/2023 e C. Cass. S.U. 10538/2023).
3 Ebbene, nella fattispecie in esame l'oggetto della domanda non consiste nella
“richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie, ma – in via diretta – nella richiesta di accertamento del preteso diritto al punteggio invocato in ricorso “…eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere”.
Ne discende la giurisdizione di questo giudice ordinario.
2.3. Ciò posto, stante il carattere assorbente e sulla base del principio della ragione più liquida (cfr. C. Cass. 12002/2014, C. Cass. S.U. 9936/2014, C. Cass. 17214/2016, C.
Cass. 11458/2018, C. Cass. 363/2019), nel merito il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato.
2.3.1. Nella specie, è allegato e provato che il ricorrente abbia espletato dal
10.6.2020 al 29.4.2021 – non in costanza di nomina – servizio civile volontario presso il
Comune di Santa Venerina (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente).
A fronte di ciò, il ricorrente ha chiesto per tale servizio civile il riconoscimento del punteggio previsto dal D.M. 50/2021 per l'ipotesi di servizio svolto in costanza di nomina
(id est: 6 punti), mentre l'Amministrazione scolastica convenuta ha contestato tale ricostruzione.
La prospettazione attorea è infondata.
2.3.2. Il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale ATA, nell'allegato A lettera A prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Tale disposizione prende in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo non svolto in costanza di rapporto di impiego equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali e prevede un trattamento differenziato, a livello di punteggio riconoscibile, per il caso di servizio militare prestato in costanza di nomina;
tale disposizione equipara altresì espressamente il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva al servizio reso alle dipendenze
4 delle amministrazioni statali (analogamente al servizio di leva e al servizio civile sostitutivo svolti non in costanza di rapporto).
Il decreto attribuisce, infatti, 6 punti per il servizio militare/civile prestato in costanza di rapporto di impiego e 0,60 punti per il servizio militare/civile prestato non in costanza di rapporto di impiego.
2.3.3. Nel caso di specie, il ricorrente ha rivendicato il proprio diritto a fruire del punteggio pieno per il servizio civile volontario a suo tempo prestato, sostenendo che la regolamentazione vigente introduce una diversificazione discriminatoria della rilevanza giuridica dello svolgimento di detto servizio tra coloro che hanno prestato il servizio militare o civile sostitutivo “in costanza di rapporto di impiego” e coloro che hanno espletato il servizio de quo “non in costanza di rapporto di impiego”, in quanto per i primi il servizio è considerato come “servizio effettivo reso nella medesima qualifica” mentre per i secondi è assimilato al “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
2.3.4. L'assunto attoreo appare infondato.
A tal fine occorre infatti osservare che, per un verso, il ricorrente ha svolto “il servizio civile volontario” e tale servizio è espressamente qualificato dal D.M. 50/2021 come “come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”; per altro verso, appare legittima la previsione da parte del citato D.M. 50/2021 di un diverso – e superiore
– punteggio per “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego”, rispetto a quello previsto per i servizi
“prestati non in costanza di rapporto di impiego”.
2.3.5. A tal fine, stante il carattere dirimente, può richiamarsi quanto da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22432 dell'8.8.2024.
In particolare, con la citata pronuncia la Suprema Corte ha – tra l'altro – osservato che “… 7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
5 Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa,
è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del
Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto. […]” (cfr. C. Cass.
22432/2024, cit.).
La Corte di Cassazione ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del
6 servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto” (cfr. C. Cass.
22432/2024, cit.; nello stesso senso, cfr. altresì C. Cass. 22429/2024 richiamata da parte ricorrente nelle note del 10.3.2025).
2.3.6. Nel caso di specie, come già detto e in disparte ogni ulteriore considerazione, il ricorrente ha espletato il servizio civile dal 10.6.2020 al 29.4.2021, ma non ha allegato né tantomeno provato che per assolvere detto servizio sia stato costretto a interrompere un rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica e, dunque, l'effettivo espletamento di tale servizio “in costanza di nomina” (cfr. altresì doc. n. 1 di parte ricorrente, cit., in cui la predetta parte ha ulteriormente riconosciuto tale servizio come
“...non prestato in costanza di nomina”).
Appare, pertanto, infondata la pretesa attorea di attribuzione del maggiore punteggio previsto ex D.M. 50/2021 per il servizio militare e i servizi sostitutivi prestati “in costanza di rapporto”.
2.3.7. Sulla scorta delle superiori considerazioni e assorbito ogni ulteriore profilo il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. Spese.
Stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame e tenuto altresì conto dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito e del successivo intervento della
Corte di Cassazione in corso di causa con la richiamata sentenza n. 22432/2024, le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 11 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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