CA
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/09/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro e previdenza
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Marialuisa Crucitti Consigliere
3 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 554/2021 RG in grado di appello
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Falcone del Foro di Reggio Calabria, indirizzo di posta elettronica certificata - fax 06/94803250 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria - comunicazioni di cancelleria al n. fax 0965 811224 o indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATO
Controparte_2
con domicilio ex lege presso l'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
DI Controparte_3
REGGIO CALABRIA con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria
CONTUMACI CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio il e, premesso il Parte_1 Controparte_1 possesso di Diploma di Conservatorio rilasciato dalle istituzioni c.d. di Alta Formazione
Artistica Musicale (AFAM), ne ha chiesto il riconoscimento del valore abilitante per l'inserimento nella II fascia della graduatorie di Circolo e d'Istituto per il triennio
2017/2020. Si costituiva in giudizio in , chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Con sentenza n. 756/21, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, in data 26 marzo
2021 rigettava il ricorso.
Propone impugnazione l'appellante sulla base dei seguenti motivi:
a) erroneità della decisione afferente la validità abilitante del diploma in possesso del ricorrente rilasciato ai sensi dell'art. 4 L. 508/1999, nonché nella parte in cui ha escluso che il detto diploma non rientri nei titoli elencati nei D.M. 323/2014 e D.M. 374/2017;
b) omessa pronuncia in relazione al valore abilitante dei 24 CFU , in quanto il diploma di laurea unitamente al conseguimento di 24 CFU in materie psico-antropo-pedagogiche avrebbe valore abilitante all'insegnamento, costituendo titolo sufficiente per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'Istituto del personale docente;
c)erroneità della decisione in relazione alla compensazione delle spese di lite
In questo grado si costituiva solo il , chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata;
venivano dichiarati contumaci gli altri appellati .
La causa è stata decisa nelle forme di cui all' art. 127 ter c.p.c. , previa verifica del deposito di nota scritta nel termine del 18.10.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha agito in giudizio al fine di contestare il provvedimento a mezzo del quale il Dirigente scolastico dell' di Reggio Controparte_3
Calabria ha disposto l'esclusione dalla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di II fascia del persona docente, ritenendo che il diploma di secondo livello in clarinetto, rilasciato dal Conservatorio di musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, non costituirebbe titolo di accesso alle predette graduatorie, in quanto titolo diverso dal diploma di secondo livello a indirizzo didattico (“finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32”), previsto dall'art. 2, comma 4, d. m. n. 374 del 2017.
Il Tribunale ha confermato la legittimità del succitato provvedimento, statuendo che:
- ai fini dell'attribuzione del valore abilitante non è sufficiente l'equipollenza del diploma
Afam ai diplomi accademici di secondo livello;
- tale equiparazione deve essere limitata ai soli fini dell'accesso ai pubblici concorsi, poichè l'insegnamento “per le sue caratteristiche funzionali e strutturali di estrema delicatezza e rilevanza sociale, non può ritenersi automaticamente correlata al possesso di titoli scolastici e/o accademici, essendo necessario quel quid pluris - la conoscenza delle tematiche e delle metodologie della didattica - che proprio il percorso di abilitazione è destinato a formare in capo al singolo interessato ... nel caso di specie deve ritenersi che come già stabilito in precedenza dal D.M. 323/2014 e ribadito dal D.M.
374/2017 il docente non inserito nelle graduatorie ad esaurimento deve essere in possesso, oltre che del titoli di studi, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso o con il possesso dei titoli elencati nel D.M. medesimo, fra i quali appunto non è indicato quello in possesso del ricorrente...il diploma di II livello in clarinetto ... può essere utilizzato come titolo di accesso ai percorsi abilitanti all'insegnamento dello strumento musicale, ma non deve considerarsi tra i titoli abilitanti. Esso, infatti, assolve alla medesima funzione cui assolve il diploma di laurea per l'accesso ai percorsi abilitanti all'insegnamento in altre classi di concorso”.
Con il primo motivo di appello, lamenta che non sia stato riconosciuto valore Parte_1 abilitante all'insegnamento al diploma AFAM accademico II livello in clarinetto, conseguito in data 06.07.2018, al termine di un corso biennale, con conseguente esclusione dalla seconda fascia delle graduatorie, deducendo che :
-sarebbe errato il presupposto in base al quale “…l'equiparazione deve essere limitata – in omaggio alla lettera della legge – ai soli fini dell'accesso ai pubblici concorsi”, poiché il concorso a cattedra del comparto scuola è a tutti gli effetti di legge un pubblico concorso, l'inserimento in seconda fascia consente l'accesso a tutti gli effetti ad un pubblico impiego e deve considerarsi una procedura concorsuale (essendo valutati i titoli, stilata una graduatoria, etc); l'accesso alle graduatorie, ad ogni modo, costituisce un minus rispetto al pubblico concorso;
.
-l'interpretazione del primo Giudice contrasta con l'art. 4 L. 508/1999 che riconosce ai diplomi Afam “la validità ai fini dell'accesso all'insegnamento” («i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento”) e il “valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola” (“fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per
l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio. (…)”; alla ritenuta necessità di un quid pluris – la conoscenza delle tematiche e delle metodologie della didattica –, oppone il possesso di 24 CFU in materie anto-psico- pedagogico e nelle metodologie didattiche;
-secondo le Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/CE l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa e il diploma posseduto dal ricorrente, unitamente al conseguimento di 24 CFU, sarebbe da considerarsi “specifica qualifica” abilitante ai sensi della normativa comunitaria per come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria;
- la mancata specifica indicazione del titolo posseduto dal ricorrente nel DM richiamato non costituirebbe motivo ostativo all'inserimento poiché altra fonte normativa (art. 4 L.
508/1999) attribuirebbe valenza abilitante al diploma AFAM
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
L'appellante afferma di essere in possesso del diploma accademico di secondo livello in clarinetto conseguito in data 6 luglio 2018, pertanto, la normativa dallo stesso richiamato non ha rilevanza nel caso di specie.
La legge n. 508/99, nell'istituire il comparto AFAM, ha previsto all'art. 2, comma 5, che:
“Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonchè corsi di perfezionamento e di specializzazione.
Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonchè di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art. 9 della legge
19 novembre 1990, n. 341.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
[...]
Con
, di concerto con il Ministro la Controparte_4 funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale (CNAM), di cui all'art. 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”.
La legge n. 228/2012 ha poi sancito l'equipollenza dei diplomi di primo livello AFAM alle lauree triennali e l'equipollenza dei diplomi accademici di secondo livello ai titoli di laurea magistrale.
Gli articoli citati dall'appellante (art. 4 L. 508/1999 e art. 1, comma 107, L. 228/2012) disciplinano, invero, l'equipollenza dei diplomi rilasciati in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della legge 508/99 e, pertanto, non rilevano nel caso di specie, posto che l'appellante è in possesso di un diploma accademico di secondo livello che, a seguito dell'istituzione del comparto AFAM, è a tutti gli effetti equiparato ad una laurea magistrale.
Peraltro, come evidenziato dal primo giudice, l'equipollenza del titolo non significa che esso abbia valore abilitante.
L'equipollenza è stabilita, infatti, al solo ed esclusivo fine dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego richiedenti il possesso di tali titoli, e il comma 107 dell'art. 1 legge 228/2012 si limita a sancire l'equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al precedente comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sempre se conseguiti questi ultimi diplomi entro la data di entrata in vigore della legge 228/2012 (termine poi prorogato al 31-12-2017 dall'art. 1 comma 10 ter della legge 21/2016, che ha inserito un nuovo comma 107 bis nell'art. 1 della legge 228/2012)
e sempre se congiunti al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.
Il comma 104 dell' art. 1 della legge 228/2012 prevede poi che i diplomi accademici di secondo livello costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università; ma dall'art. 4 comma 2 della legge 341/1990 si evince che è altresì necessario , per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, il diploma di specializzazione conseguito dopo la laurea e rilasciato da una scuola di specializzazione (finalizzata alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie).
Pertanto, la normativa in commento oltre ad essere inconferente, conferma quanto stabilito dal primo giudice, ovvero che se il diploma accademico di secondo livello (o, quello, ad esso equipollente, del diploma di conservatorio musicale rilasciato secondo il previgente ordinamento) è sufficiente come titolo di studio per l'ammissione ai concorsi a cattedra, esso non lo è come titolo abilitante (e dunque per l'inserimento nella seconda fascia, rivendicata dall'appellante), occorrendo, in aggiunta, un diploma di specializzazione successivamente conseguito, di cui il non risulta in possesso. Parte_1
Con tale principio è coerente il D.M. 374 del 2017 che ha regolamentato le graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici dal 2017 al 2020, ovvero le graduatorie utilizzate dai Dirigenti scolastici per l'assegnazione delle supplenze.
L' art. 2 del DM n. 374 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia prevede i seguenti requisiti:
“A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita
a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i
Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e
D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: ….4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso
i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro
[...]
6 agosto 1999 n. 201”. Controparte_1
Con il Decreto n. 137/2007 cit. è stato attivato il biennio di II livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A 32) e di strumento musicale (A77); come specificato all'art. 2 del Decreto , le attività didattiche di tali corsi, di durata biennale, sono stati articolati in discipline d'insegnamento, laboratori e attività di Tirocinio pratico-guidato, con il fine precipuo di acquisire “conoscenze specifiche per
l'esercizio della funzione docente....”.
Il successivo art. 3 definisce i criteri per l'ammissione ai corsi (il possesso del “diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi accademici di I livello. Limitatamente, alla classe di concorso A 31/A 32, sono titoli di ammissione anche le lauree in musicologia.... 2. Possono, altresì, essere ammessi ai suddetti corsi, coloro che hanno conseguito il diploma accademico di secondo livello in Discipline Musicali di cui al D.M.
8 gennaio 2004, n. 1, coloro che hanno conseguito il diploma Accademico di secondo livello validato con D.M. n. 39 del 12 marzo 2007 e con D.M. n. 88 del 29 maggio 2007.
Ai suddetti diplomati e a coloro che siano in possesso del diploma del corso ordinamentale di didattica della musica, verranno riconosciuti i crediti del percorso formativo svolto.
3. Limitatamente all'anno accademico 2007 – 2008, per la classe di concorso A77, sono ammessi in deroga…, i docenti in possesso del diploma di
Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di concorso A 77…”).
L'art. 4 specifica poi che, al termine dei corsi, viene rilasciato, “il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi
a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle medesime graduatorie. Detto diploma certifica il percorso di studi svolto secondo quanto previsto dal protocollo europeo per il trasferimento dei crediti accademici”.
Dunque, il D.M. n. 347/2017 nel regolamentare l'accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto e di circolo del docente – non inserito nelle graduatorie ad esaurimento – prescrive che costui debba essere in possesso, ai sensi dell'art. 2 lettera B n.1, oltre che del titolo di studio anche dell'abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento ovvero in possesso di una serie di titoli ivi elencati.
Nel predetto D.M. tra i titoli elencati sono compresi: al punto 4) il diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n.
137/2007) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A031 (ora A029) e A032 (ora A030) di cui al Decreto del n. 39/1998 e s.m.i. e di A077 di cui Controparte_5 al Decreto del Ministro n. 201/1999; Controparte_1 al punto 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla L. n. 508/1999, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso
A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.
In buona sostanza, sono considerati titoli di accesso, nell'ambito che ne occupa, solo i corsi ordinamentali di Didattica della Musica, i corsi di didattica della musica modificati ai sensi del D.M. n. 109/2004, nonché i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal , ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello (cfr CP_1 punto 4) nonchè i nuovi corsi di didattica della musica (cfr punto 5).
Il D.M. n. 137/2007 regola, poi, espressamente ed esclusivamente solo i diplomi rilasciati al termine dei corsi di cui all' art. 1, ossia i corsi ordinamentali di Didattica della Musica,
i corsi di didattica della musica modificati ai sensi del D.M. n. 109/04, nonché i corsi sperimentali di didattica della musica e non già qualsiasi diploma AFAM di tipo musicale e/o artistico.
Del resto, la stessa legge distingue nettamente il diploma di conservatorio dal diploma di didattica della musica, sia in ordine ai requisiti e alle prove di accesso ai corsi sia in ordine agli esami da sostenere.
È pacifico, quindi, che nel D.M. n. 347/2017 tra i titoli di accesso alla II fascia delle graduatorie non risulta compreso qualsiasi altro diploma AFAM di primo e di secondo livello.
Come già evidenziato, la legge di stabilità n. 228/2012 ha stabilito l'equipollenza dei diplomi musicali di vecchio ordinamento (purchè congiunti con il diploma della scuola secondaria di secondo grado), ai diplomi accademici di secondo livello (le lauree magistrali), ma non ha riconosciuto ai diplomi AFAM valore abilitante all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
L'equipollenza tra diplomi di didattica e abilitazione è stata stabilita dalla l. n. 212/2002 solo per quanto riguarda l'insegnamento dell'educazione musicale e non anche per l'insegnamento di strumento musicale, per il quale continua a trovare applicazione il co.
1 dell'art. 4, l. n. 508/1999, ossia la regola che il possesso di tale diploma dà accesso all'insegnamento e alle scuole di specializzazione, ma non equivale all'abilitazione al fine dell'inserimento nelle graduatorie permanenti.
Pertanto, se il diploma accademico di secondo livello (o, quello, ad esso equipollente, del diploma di conservatorio musicale rilasciato secondo il previgente ordinamento) è sufficiente come titolo di studio per l'ammissione ai concorsi a cattedra (e per l'inserimento nella terza fascia della graduatoria di circolo e di istituto), esso non lo è come titolo abilitante (e dunque per l'inserimento nella seconda fascia, rivendicata dal ricorrente), occorrendo, in aggiunta, un diploma di specializzazione successivamente conseguito, di cui l'appellante non risulta in possesso.
A conferma di ciò si aggiunga che, proprio ai fini del conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento, sono stati anche istituiti i PAS e i TFA previsti dal D.M. 249/2010, a dimostrazione del fatto che nè i diplomi di conservatorio "vecchio ordinamento", nè i diplomi accademici di II livello costituiscono titolo abilitante all'insegnamento.
Con tale principio è coerente il D.M. 374/2017, relativo all'inserimento e/o aggiornamento nelle graduatorie di istituto per il triennio aa.ss. 2017/2020 laddove prevede come requisito per l'inserimento nella seconda fascia (ove sono collocati gli aspiranti muniti di specifico titolo di abilitazione) il diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al D.M. 28-9-2007 n. 137 o, in alternativa, il diploma quadriennale di didattica della musica congiunti al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla 12 legge 508/1999 che dell'ordinamento previgente, in quanto avente valore abilitante e, dunque, valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, che, quindi, non appare illegittimo così come sostenuto dall'appellante.
Con il secondo motivo di appello,. denuncia l'omessa pronuncia con riferimento Parte_1 all'equiparabilità all'abilitazione del possesso congiunto del titolo di studio e di 24 crediti formativi ai fini dell'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
E' infondato, alla stregua del principio espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza 15 marzo 2024 n. 7084 - conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n.
15838) che, dopo aver ripercorso l'intero sistema del reclutamento e della formazione degli insegnanti, ha affermato che: "In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del
2017, nel testo vigente dal 1 gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con D.L. n.
36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie". Il principio enunciato si fonda sulla ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento.
Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa
(cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dall'appellante per trarre argomenti a favore della propria tesi.
Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce il comma 4 ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (“Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”).
Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA,
l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di "idoneo non vincitore"), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali.
Infondata è pertanto la tesi dell'appellante, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo.
Senza rilievo è, altresì, l'ulteriore argomento secondo cui le Direttive Comunitarie
2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007 e con il D.Lgs. n. 15 del
2016 e dal d.m. n. 39 del 1998, prevederebbero che l'accesso alla professione possa essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, o in un titolo di formazione o in una determinata esperienza lavorativa.
Ciò perché non incidono sulla differenza sostanziale fra abilitazione e semplice possesso congiunto di laurea e 24 CFU e non attengono alla formazione delle graduatorie per i supplenti.
Peraltro, la direttiva 2005/36/CE consente che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali.
Inoltre, i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cfr. CGUE, VIII, n. 586 del 17 dicembre 2009).
Una volta garantito tale riconoscimento, spetta, comunque, agli Stati membri decidere i modi di reclutamento per l'accesso ai pubblici impieghi, onde, se l'accesso a una professione è riservato ai candidati che hanno superato una procedura diretta a reclutare un numero predefinito di persone, a seguito di una valutazione comparativa, non si applica la direttiva n. 2005/36/CE, poiché non si tratta di una questione legata all'accesso a una professione regolamentata.
L'appello deve quindi rigettarsi. Ricorrono gravi ed eccezionali per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014
e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) , da individuare nella assoluta novità della questione , dovendosi avere riguardo al tempo dell'introduzione del gravame
, essendosi solo nel corso dello stesso consolidata giurisprudenza di merito e amministrativa nel senso qui accolto, in difetto ancora alla data di assunzione in riserva di pronunciamenti del giudice di legittimità sullo specifico oggetto in controversia.
Devesi dare atto , ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, che viene emessa una sentenza di integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 756/2021 resa il 26 marzo 2021 dal Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, che viene emessa una sentenza di integrale rigetto del gravame.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott.Massimo Gullino)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro e previdenza
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Marialuisa Crucitti Consigliere
3 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 554/2021 RG in grado di appello
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Falcone del Foro di Reggio Calabria, indirizzo di posta elettronica certificata - fax 06/94803250 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria - comunicazioni di cancelleria al n. fax 0965 811224 o indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATO
Controparte_2
con domicilio ex lege presso l'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
DI Controparte_3
REGGIO CALABRIA con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria
CONTUMACI CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio il e, premesso il Parte_1 Controparte_1 possesso di Diploma di Conservatorio rilasciato dalle istituzioni c.d. di Alta Formazione
Artistica Musicale (AFAM), ne ha chiesto il riconoscimento del valore abilitante per l'inserimento nella II fascia della graduatorie di Circolo e d'Istituto per il triennio
2017/2020. Si costituiva in giudizio in , chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Con sentenza n. 756/21, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, in data 26 marzo
2021 rigettava il ricorso.
Propone impugnazione l'appellante sulla base dei seguenti motivi:
a) erroneità della decisione afferente la validità abilitante del diploma in possesso del ricorrente rilasciato ai sensi dell'art. 4 L. 508/1999, nonché nella parte in cui ha escluso che il detto diploma non rientri nei titoli elencati nei D.M. 323/2014 e D.M. 374/2017;
b) omessa pronuncia in relazione al valore abilitante dei 24 CFU , in quanto il diploma di laurea unitamente al conseguimento di 24 CFU in materie psico-antropo-pedagogiche avrebbe valore abilitante all'insegnamento, costituendo titolo sufficiente per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'Istituto del personale docente;
c)erroneità della decisione in relazione alla compensazione delle spese di lite
In questo grado si costituiva solo il , chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata;
venivano dichiarati contumaci gli altri appellati .
La causa è stata decisa nelle forme di cui all' art. 127 ter c.p.c. , previa verifica del deposito di nota scritta nel termine del 18.10.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha agito in giudizio al fine di contestare il provvedimento a mezzo del quale il Dirigente scolastico dell' di Reggio Controparte_3
Calabria ha disposto l'esclusione dalla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di II fascia del persona docente, ritenendo che il diploma di secondo livello in clarinetto, rilasciato dal Conservatorio di musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, non costituirebbe titolo di accesso alle predette graduatorie, in quanto titolo diverso dal diploma di secondo livello a indirizzo didattico (“finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32”), previsto dall'art. 2, comma 4, d. m. n. 374 del 2017.
Il Tribunale ha confermato la legittimità del succitato provvedimento, statuendo che:
- ai fini dell'attribuzione del valore abilitante non è sufficiente l'equipollenza del diploma
Afam ai diplomi accademici di secondo livello;
- tale equiparazione deve essere limitata ai soli fini dell'accesso ai pubblici concorsi, poichè l'insegnamento “per le sue caratteristiche funzionali e strutturali di estrema delicatezza e rilevanza sociale, non può ritenersi automaticamente correlata al possesso di titoli scolastici e/o accademici, essendo necessario quel quid pluris - la conoscenza delle tematiche e delle metodologie della didattica - che proprio il percorso di abilitazione è destinato a formare in capo al singolo interessato ... nel caso di specie deve ritenersi che come già stabilito in precedenza dal D.M. 323/2014 e ribadito dal D.M.
374/2017 il docente non inserito nelle graduatorie ad esaurimento deve essere in possesso, oltre che del titoli di studi, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso o con il possesso dei titoli elencati nel D.M. medesimo, fra i quali appunto non è indicato quello in possesso del ricorrente...il diploma di II livello in clarinetto ... può essere utilizzato come titolo di accesso ai percorsi abilitanti all'insegnamento dello strumento musicale, ma non deve considerarsi tra i titoli abilitanti. Esso, infatti, assolve alla medesima funzione cui assolve il diploma di laurea per l'accesso ai percorsi abilitanti all'insegnamento in altre classi di concorso”.
Con il primo motivo di appello, lamenta che non sia stato riconosciuto valore Parte_1 abilitante all'insegnamento al diploma AFAM accademico II livello in clarinetto, conseguito in data 06.07.2018, al termine di un corso biennale, con conseguente esclusione dalla seconda fascia delle graduatorie, deducendo che :
-sarebbe errato il presupposto in base al quale “…l'equiparazione deve essere limitata – in omaggio alla lettera della legge – ai soli fini dell'accesso ai pubblici concorsi”, poiché il concorso a cattedra del comparto scuola è a tutti gli effetti di legge un pubblico concorso, l'inserimento in seconda fascia consente l'accesso a tutti gli effetti ad un pubblico impiego e deve considerarsi una procedura concorsuale (essendo valutati i titoli, stilata una graduatoria, etc); l'accesso alle graduatorie, ad ogni modo, costituisce un minus rispetto al pubblico concorso;
.
-l'interpretazione del primo Giudice contrasta con l'art. 4 L. 508/1999 che riconosce ai diplomi Afam “la validità ai fini dell'accesso all'insegnamento” («i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento”) e il “valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola” (“fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per
l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio. (…)”; alla ritenuta necessità di un quid pluris – la conoscenza delle tematiche e delle metodologie della didattica –, oppone il possesso di 24 CFU in materie anto-psico- pedagogico e nelle metodologie didattiche;
-secondo le Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/CE l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa e il diploma posseduto dal ricorrente, unitamente al conseguimento di 24 CFU, sarebbe da considerarsi “specifica qualifica” abilitante ai sensi della normativa comunitaria per come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria;
- la mancata specifica indicazione del titolo posseduto dal ricorrente nel DM richiamato non costituirebbe motivo ostativo all'inserimento poiché altra fonte normativa (art. 4 L.
508/1999) attribuirebbe valenza abilitante al diploma AFAM
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
L'appellante afferma di essere in possesso del diploma accademico di secondo livello in clarinetto conseguito in data 6 luglio 2018, pertanto, la normativa dallo stesso richiamato non ha rilevanza nel caso di specie.
La legge n. 508/99, nell'istituire il comparto AFAM, ha previsto all'art. 2, comma 5, che:
“Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonchè corsi di perfezionamento e di specializzazione.
Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonchè di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art. 9 della legge
19 novembre 1990, n. 341.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
[...]
Con
, di concerto con il Ministro la Controparte_4 funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale (CNAM), di cui all'art. 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”.
La legge n. 228/2012 ha poi sancito l'equipollenza dei diplomi di primo livello AFAM alle lauree triennali e l'equipollenza dei diplomi accademici di secondo livello ai titoli di laurea magistrale.
Gli articoli citati dall'appellante (art. 4 L. 508/1999 e art. 1, comma 107, L. 228/2012) disciplinano, invero, l'equipollenza dei diplomi rilasciati in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della legge 508/99 e, pertanto, non rilevano nel caso di specie, posto che l'appellante è in possesso di un diploma accademico di secondo livello che, a seguito dell'istituzione del comparto AFAM, è a tutti gli effetti equiparato ad una laurea magistrale.
Peraltro, come evidenziato dal primo giudice, l'equipollenza del titolo non significa che esso abbia valore abilitante.
L'equipollenza è stabilita, infatti, al solo ed esclusivo fine dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego richiedenti il possesso di tali titoli, e il comma 107 dell'art. 1 legge 228/2012 si limita a sancire l'equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al precedente comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sempre se conseguiti questi ultimi diplomi entro la data di entrata in vigore della legge 228/2012 (termine poi prorogato al 31-12-2017 dall'art. 1 comma 10 ter della legge 21/2016, che ha inserito un nuovo comma 107 bis nell'art. 1 della legge 228/2012)
e sempre se congiunti al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.
Il comma 104 dell' art. 1 della legge 228/2012 prevede poi che i diplomi accademici di secondo livello costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università; ma dall'art. 4 comma 2 della legge 341/1990 si evince che è altresì necessario , per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, il diploma di specializzazione conseguito dopo la laurea e rilasciato da una scuola di specializzazione (finalizzata alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie).
Pertanto, la normativa in commento oltre ad essere inconferente, conferma quanto stabilito dal primo giudice, ovvero che se il diploma accademico di secondo livello (o, quello, ad esso equipollente, del diploma di conservatorio musicale rilasciato secondo il previgente ordinamento) è sufficiente come titolo di studio per l'ammissione ai concorsi a cattedra, esso non lo è come titolo abilitante (e dunque per l'inserimento nella seconda fascia, rivendicata dall'appellante), occorrendo, in aggiunta, un diploma di specializzazione successivamente conseguito, di cui il non risulta in possesso. Parte_1
Con tale principio è coerente il D.M. 374 del 2017 che ha regolamentato le graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici dal 2017 al 2020, ovvero le graduatorie utilizzate dai Dirigenti scolastici per l'assegnazione delle supplenze.
L' art. 2 del DM n. 374 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia prevede i seguenti requisiti:
“A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita
a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i
Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e
D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: ….4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso
i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro
[...]
6 agosto 1999 n. 201”. Controparte_1
Con il Decreto n. 137/2007 cit. è stato attivato il biennio di II livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A 32) e di strumento musicale (A77); come specificato all'art. 2 del Decreto , le attività didattiche di tali corsi, di durata biennale, sono stati articolati in discipline d'insegnamento, laboratori e attività di Tirocinio pratico-guidato, con il fine precipuo di acquisire “conoscenze specifiche per
l'esercizio della funzione docente....”.
Il successivo art. 3 definisce i criteri per l'ammissione ai corsi (il possesso del “diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi accademici di I livello. Limitatamente, alla classe di concorso A 31/A 32, sono titoli di ammissione anche le lauree in musicologia.... 2. Possono, altresì, essere ammessi ai suddetti corsi, coloro che hanno conseguito il diploma accademico di secondo livello in Discipline Musicali di cui al D.M.
8 gennaio 2004, n. 1, coloro che hanno conseguito il diploma Accademico di secondo livello validato con D.M. n. 39 del 12 marzo 2007 e con D.M. n. 88 del 29 maggio 2007.
Ai suddetti diplomati e a coloro che siano in possesso del diploma del corso ordinamentale di didattica della musica, verranno riconosciuti i crediti del percorso formativo svolto.
3. Limitatamente all'anno accademico 2007 – 2008, per la classe di concorso A77, sono ammessi in deroga…, i docenti in possesso del diploma di
Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di concorso A 77…”).
L'art. 4 specifica poi che, al termine dei corsi, viene rilasciato, “il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi
a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle medesime graduatorie. Detto diploma certifica il percorso di studi svolto secondo quanto previsto dal protocollo europeo per il trasferimento dei crediti accademici”.
Dunque, il D.M. n. 347/2017 nel regolamentare l'accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto e di circolo del docente – non inserito nelle graduatorie ad esaurimento – prescrive che costui debba essere in possesso, ai sensi dell'art. 2 lettera B n.1, oltre che del titolo di studio anche dell'abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento ovvero in possesso di una serie di titoli ivi elencati.
Nel predetto D.M. tra i titoli elencati sono compresi: al punto 4) il diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n.
137/2007) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A031 (ora A029) e A032 (ora A030) di cui al Decreto del n. 39/1998 e s.m.i. e di A077 di cui Controparte_5 al Decreto del Ministro n. 201/1999; Controparte_1 al punto 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla L. n. 508/1999, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso
A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.
In buona sostanza, sono considerati titoli di accesso, nell'ambito che ne occupa, solo i corsi ordinamentali di Didattica della Musica, i corsi di didattica della musica modificati ai sensi del D.M. n. 109/2004, nonché i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal , ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello (cfr CP_1 punto 4) nonchè i nuovi corsi di didattica della musica (cfr punto 5).
Il D.M. n. 137/2007 regola, poi, espressamente ed esclusivamente solo i diplomi rilasciati al termine dei corsi di cui all' art. 1, ossia i corsi ordinamentali di Didattica della Musica,
i corsi di didattica della musica modificati ai sensi del D.M. n. 109/04, nonché i corsi sperimentali di didattica della musica e non già qualsiasi diploma AFAM di tipo musicale e/o artistico.
Del resto, la stessa legge distingue nettamente il diploma di conservatorio dal diploma di didattica della musica, sia in ordine ai requisiti e alle prove di accesso ai corsi sia in ordine agli esami da sostenere.
È pacifico, quindi, che nel D.M. n. 347/2017 tra i titoli di accesso alla II fascia delle graduatorie non risulta compreso qualsiasi altro diploma AFAM di primo e di secondo livello.
Come già evidenziato, la legge di stabilità n. 228/2012 ha stabilito l'equipollenza dei diplomi musicali di vecchio ordinamento (purchè congiunti con il diploma della scuola secondaria di secondo grado), ai diplomi accademici di secondo livello (le lauree magistrali), ma non ha riconosciuto ai diplomi AFAM valore abilitante all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
L'equipollenza tra diplomi di didattica e abilitazione è stata stabilita dalla l. n. 212/2002 solo per quanto riguarda l'insegnamento dell'educazione musicale e non anche per l'insegnamento di strumento musicale, per il quale continua a trovare applicazione il co.
1 dell'art. 4, l. n. 508/1999, ossia la regola che il possesso di tale diploma dà accesso all'insegnamento e alle scuole di specializzazione, ma non equivale all'abilitazione al fine dell'inserimento nelle graduatorie permanenti.
Pertanto, se il diploma accademico di secondo livello (o, quello, ad esso equipollente, del diploma di conservatorio musicale rilasciato secondo il previgente ordinamento) è sufficiente come titolo di studio per l'ammissione ai concorsi a cattedra (e per l'inserimento nella terza fascia della graduatoria di circolo e di istituto), esso non lo è come titolo abilitante (e dunque per l'inserimento nella seconda fascia, rivendicata dal ricorrente), occorrendo, in aggiunta, un diploma di specializzazione successivamente conseguito, di cui l'appellante non risulta in possesso.
A conferma di ciò si aggiunga che, proprio ai fini del conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento, sono stati anche istituiti i PAS e i TFA previsti dal D.M. 249/2010, a dimostrazione del fatto che nè i diplomi di conservatorio "vecchio ordinamento", nè i diplomi accademici di II livello costituiscono titolo abilitante all'insegnamento.
Con tale principio è coerente il D.M. 374/2017, relativo all'inserimento e/o aggiornamento nelle graduatorie di istituto per il triennio aa.ss. 2017/2020 laddove prevede come requisito per l'inserimento nella seconda fascia (ove sono collocati gli aspiranti muniti di specifico titolo di abilitazione) il diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al D.M. 28-9-2007 n. 137 o, in alternativa, il diploma quadriennale di didattica della musica congiunti al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla 12 legge 508/1999 che dell'ordinamento previgente, in quanto avente valore abilitante e, dunque, valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, che, quindi, non appare illegittimo così come sostenuto dall'appellante.
Con il secondo motivo di appello,. denuncia l'omessa pronuncia con riferimento Parte_1 all'equiparabilità all'abilitazione del possesso congiunto del titolo di studio e di 24 crediti formativi ai fini dell'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
E' infondato, alla stregua del principio espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza 15 marzo 2024 n. 7084 - conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n.
15838) che, dopo aver ripercorso l'intero sistema del reclutamento e della formazione degli insegnanti, ha affermato che: "In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del
2017, nel testo vigente dal 1 gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con D.L. n.
36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie". Il principio enunciato si fonda sulla ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento.
Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa
(cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dall'appellante per trarre argomenti a favore della propria tesi.
Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce il comma 4 ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (“Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”).
Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA,
l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di "idoneo non vincitore"), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali.
Infondata è pertanto la tesi dell'appellante, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo.
Senza rilievo è, altresì, l'ulteriore argomento secondo cui le Direttive Comunitarie
2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007 e con il D.Lgs. n. 15 del
2016 e dal d.m. n. 39 del 1998, prevederebbero che l'accesso alla professione possa essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, o in un titolo di formazione o in una determinata esperienza lavorativa.
Ciò perché non incidono sulla differenza sostanziale fra abilitazione e semplice possesso congiunto di laurea e 24 CFU e non attengono alla formazione delle graduatorie per i supplenti.
Peraltro, la direttiva 2005/36/CE consente che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali.
Inoltre, i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cfr. CGUE, VIII, n. 586 del 17 dicembre 2009).
Una volta garantito tale riconoscimento, spetta, comunque, agli Stati membri decidere i modi di reclutamento per l'accesso ai pubblici impieghi, onde, se l'accesso a una professione è riservato ai candidati che hanno superato una procedura diretta a reclutare un numero predefinito di persone, a seguito di una valutazione comparativa, non si applica la direttiva n. 2005/36/CE, poiché non si tratta di una questione legata all'accesso a una professione regolamentata.
L'appello deve quindi rigettarsi. Ricorrono gravi ed eccezionali per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014
e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) , da individuare nella assoluta novità della questione , dovendosi avere riguardo al tempo dell'introduzione del gravame
, essendosi solo nel corso dello stesso consolidata giurisprudenza di merito e amministrativa nel senso qui accolto, in difetto ancora alla data di assunzione in riserva di pronunciamenti del giudice di legittimità sullo specifico oggetto in controversia.
Devesi dare atto , ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, che viene emessa una sentenza di integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 756/2021 resa il 26 marzo 2021 dal Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, che viene emessa una sentenza di integrale rigetto del gravame.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott.Massimo Gullino)