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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
n. 34867/2019 r.g.
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario Suriano Giudice dott. ssa Grazia Bisogni Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente DECRETO nella causa civile iscritta al n. 34867 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, e vertente TRA
, nata a Telavi in [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Aversa, alla P.zza P. Amedeo 24, difesa dall'avv. Ivana Nicolò, C.F.
C.F._1
RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1 presso la Organizzazione_1 di Caserta, rapp.to e difeso dal Presidente della Commissione RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.12.2019, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal , Controparte_1
su Organizzazione_1 riportata, emesso il 10.10.2019, notificato il 15.11.2019, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata rigettata e non le era stato riconosciuto parere favorevole all'emissione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Chiedeva, quindi, che le fossero riconosciuti la protezione internazionale o il permesso per ragioni umanitarie. La p.a. si costituiva in giudizio il 31.1.2020 e chiedeva il rigetto del ricorso. Il 20.4.2023 il difensore del ricorrente depositava dichiarazione scritta del proprio assistito, con cui egli rinunciava al ricorso. Alla luce dell'art. 306 c.p.c., questo Collegio ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio, quale effetto della rinuncia formulata dal ricorrente di persona, pagina 1 di 2 senza che vi sia bisogno dell'accettazione della p.a. costituitasi in giudizio. Infatti, quest'ultima, considerato l'oggetto della causa, volto a conseguire l'accertamento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, che essa ha negato con il provvedimento in questa sede impugnato, non è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante che la possa spingere ad opporsi ad un esito in rito della presente lite, quale è quello conseguente all'estinzione per rinuncia, che cristallizza gli effetti dell'atto impugnato. Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la p.a. si è costituita in giudizio tramite il Presidente della Commissione, al quale non può essere liquidato il compenso di avvocato ai sensi del d.m. Giustizia 55\2014 perché difettano le relative qualità; né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 23.5.2024 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
pagina 2 di 2
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario Suriano Giudice dott. ssa Grazia Bisogni Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente DECRETO nella causa civile iscritta al n. 34867 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, e vertente TRA
, nata a Telavi in [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Aversa, alla P.zza P. Amedeo 24, difesa dall'avv. Ivana Nicolò, C.F.
C.F._1
RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1 presso la Organizzazione_1 di Caserta, rapp.to e difeso dal Presidente della Commissione RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.12.2019, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal , Controparte_1
su Organizzazione_1 riportata, emesso il 10.10.2019, notificato il 15.11.2019, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata rigettata e non le era stato riconosciuto parere favorevole all'emissione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Chiedeva, quindi, che le fossero riconosciuti la protezione internazionale o il permesso per ragioni umanitarie. La p.a. si costituiva in giudizio il 31.1.2020 e chiedeva il rigetto del ricorso. Il 20.4.2023 il difensore del ricorrente depositava dichiarazione scritta del proprio assistito, con cui egli rinunciava al ricorso. Alla luce dell'art. 306 c.p.c., questo Collegio ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio, quale effetto della rinuncia formulata dal ricorrente di persona, pagina 1 di 2 senza che vi sia bisogno dell'accettazione della p.a. costituitasi in giudizio. Infatti, quest'ultima, considerato l'oggetto della causa, volto a conseguire l'accertamento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, che essa ha negato con il provvedimento in questa sede impugnato, non è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante che la possa spingere ad opporsi ad un esito in rito della presente lite, quale è quello conseguente all'estinzione per rinuncia, che cristallizza gli effetti dell'atto impugnato. Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la p.a. si è costituita in giudizio tramite il Presidente della Commissione, al quale non può essere liquidato il compenso di avvocato ai sensi del d.m. Giustizia 55\2014 perché difettano le relative qualità; né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 23.5.2024 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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