Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
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Ordinanza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 436/23 R.G. di appello avverso la sentenza n. 244/23 pubblicata il
10/5/23 dal Tribunale civile di IN in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 160/19 R.G. avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione, vertente tra
P. IV , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo e Massimo Poliseno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari, via Dante Alighieri n. 11
CP_1
, c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2 C.F._1
Carlo e Massimo Poliseno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari, via Dante
Alighieri n. 11
CP_1
e
, c.f. , in persona del presidente p.t., elettivamente Controparte_3 P.IVA_2 domiciliata nella sede dell'avvocatura provinciale presso la Provincia di in CP_3 via Roma n. 47, rappresentata e difesa dall'avv. Mariateresa d'Amico in virtù CP_3 di procura in calce alla memoria difensiva
-APPELLATO-
e
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, depositate entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, in sostituzione dell'udienza del 5.02.2025. Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta in deliberazione e decisa come da dispositivo di seguito riprodotto e contestuale motivazione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza depositata in data 10/5/23 il Tribunale in composizione monocratica di
IN ha rigettato il ricorso proposto da e Parte_1 Controparte_2
1
avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Campobasso con determina dirigenziale n. 1627/2018.
Contro la suindicata sentenza ha proposto appello, ai sensi degli artt. 6 d. l.vo n. 150/11 e
433 c.p.c., e . Parte_1 Controparte_2
Il ricorso è stato tempestivamente proposto. In difetto di notifica, ad istanza di parte, del provvedimento impugnato, il termine di impugnazione è quello semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La sentenza è stata pubblicata in data 10/5/23. Il ricorso in appello è stato depositato l'1/12/23, quindi entro il termine di legge, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Gli appellanti propongono un unico motivo di gravame, con cui censurano l'omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di irrogazione di una sanzione pecuniaria commisurata al minimo edittale. L'Amministrazione Provinciale ha irrogato per ogni singola violazione la sanzione pecuniaria di euro 5.166,67, giungendo così alla sanzione finale di euro 108.572,02. Tenuto conto che l'art. 258, primo comma, D. l.vo 152/06 contempla una sanzione pecuniaria che spazia tra un minimo edittale di euro 2.600 ad un massimo edittale di euro
15.500, la sanzione è stata estremamente contenuta, in quanto si pone molto al di sotto del medio edittale. L'entità della sanzione pecuniaria appare congrua, in relazione ai criteri enunciati dall'art. 11 L. n. 689/81.
Pur trattandosi di una violazione di natura formale, la tenuta incompleta del registro di carico e scarico dei rifiuti impedisce di monitorare il ciclo di gestione dei rifiuti (speciali, nel caso di specie), nelle varie fasi in cui si articola (produzione, stoccaggio, trasporto e conferimento in discarica). La condotta è quindi potenzialmente strumentale alla consumazione di ben più gravi illeciti, anche di natura penale, legati al traffico dei rifiuti.
Le omesse annotazioni sui registri di carico e scarico sono state reiterate lungo un significativo arco di tempo. Non possono certo dirsi episodiche.
Non va poi sottaciuto la particolare qualifica rivestita dal soggetto responsabile. La
[...] gestiva all'epoca l'impianto di depurazione delle acque reflue provenienti dal Pt_1 centro abitato di Termoli. Si trattava quindi di un soggetto qualificato, che avrebbe dovuto gestire l'impianto in modo rigoroso, per assicurare il pieno rispetto della normativa ambientale.
Quanto considerato evidenzia una condotta significativamente grave, in relazione alla quale la sanzione pecuniaria irrogata appare senz'altro adeguata. L'appello va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.p.r. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 436/23 R.G. sugli appelli proposti da e Parte_1 Controparte_2 nei confronti della , in persona del presidente p.t., avverso
[...] Controparte_3 la sentenza n. 244/23 pubblicata il 10/5/2023 dal Tribunale civile di IN in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta gli appelli;
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- condanna gli appellanti, in via solidale, al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 7.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, IV e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.p.r. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 6 febbraio 2025.
Il consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
Dr. Maria Grazia d'Errico
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