Art. 18.
Il limite individuale stabilito per le quote sociali dal secondo comma dell'art. 55 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e' elevato a lire due milioni.
Il limite individuale stabilito per le quote sociali dal secondo comma dell'art. 55 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e' elevato a lire due milioni.