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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Volontaria Giurisdizione
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
N. V.G. 1363/2025
Il Giudice Tutelare dott.ssa Alessandra Migliorino, letta l'ordinanza del Sindaco del n. 44/2025 del 17 aprile 2025, Parte_1
notificata a questo ufficio alle ore 9.35 del giorno 18 aprile 2025, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di , nata a [...] il [...], ed ivi Persona_1
residente in [...]; vista la proposta motivata dalla dott.ssa medico psichiatra Persona_2
presso SPDC di , del 17 aprile 2025 Pt_1
vista la convalida della struttura pubblica, a firma della dott.ssa in CP_1
pari data;
ritenuta la propria competenza territoriale;
atteso che le alterazioni psichiche riscontrate dal sanitario rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti, in quanto la paziente presenta «grave anoressia nervosa;
la paziente è gravemente compromessa dal punto di vista internistico. Non ha consapevolezza di malattia. Non collabora al programma terapeutico. Rifiuta
l'alimentazione enterale prescritta dallo specialista»; ritenuto che gli interventi medesimi sono rifiutati e non possono essere consapevolmente accettati dall'infermo; che, allo stato non sono possibili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere perché non praticabili;
ritenuto, tuttavia, doversi valutare quanto prima l'esistenza dei presupposti per l'apertura dell'amministrazione in sostegno in favore della persona fragile, atteso che il TSO integra un intervento “salva-vita” (convalidato a fronte di patologia grave inclusa nel DSM tra le patologie psichiatriche, notoriamente a più alto rischio di mortalità) che, da solo, non può assolvere alle esigenze di cura della persona e ai bisogni della persona in condizioni di estrema fragilità; precisato invero che l'intervento di un a.d.s. in favore della persona fragile potrebbe altresì costituire una misura che consente alla paziente una comunicazione più efficace con il personale medico-sanitario, con il quale l'a.d.s., in forza di un instaurando rapporto di fiducia, ben potrebbe costituire un “ponte” relazionale;
visti gli artt. 33, 34, 35, l. 23 dicembre 1978, 737, 741 c.p.c.,
CONVALIDA
l'ordinanza di cui sopra emessa dal Sindaco del nell'interesse Parte_1
della persona inferma;
DISPONE
l'immediata efficacia del provvedimento e
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito;
MANDA altresì alla Cancelleria per la immediata trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa al fine del deposito, quanto prima
(tenuto conto che si tratta di ragazza in giovane età, gravemente compromessa dal punto di vista internistico), di apposito ricorso per la nomina di un a.d.s., anche in via provvisoria, al fine di fornire ogni forma di supporto utile alla cura personae di Persona_1
Pisa, 18/04/2025
Il Giudice Tutelare
dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 2 di 2
Volontaria Giurisdizione
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
N. V.G. 1363/2025
Il Giudice Tutelare dott.ssa Alessandra Migliorino, letta l'ordinanza del Sindaco del n. 44/2025 del 17 aprile 2025, Parte_1
notificata a questo ufficio alle ore 9.35 del giorno 18 aprile 2025, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di , nata a [...] il [...], ed ivi Persona_1
residente in [...]; vista la proposta motivata dalla dott.ssa medico psichiatra Persona_2
presso SPDC di , del 17 aprile 2025 Pt_1
vista la convalida della struttura pubblica, a firma della dott.ssa in CP_1
pari data;
ritenuta la propria competenza territoriale;
atteso che le alterazioni psichiche riscontrate dal sanitario rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti, in quanto la paziente presenta «grave anoressia nervosa;
la paziente è gravemente compromessa dal punto di vista internistico. Non ha consapevolezza di malattia. Non collabora al programma terapeutico. Rifiuta
l'alimentazione enterale prescritta dallo specialista»; ritenuto che gli interventi medesimi sono rifiutati e non possono essere consapevolmente accettati dall'infermo; che, allo stato non sono possibili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere perché non praticabili;
ritenuto, tuttavia, doversi valutare quanto prima l'esistenza dei presupposti per l'apertura dell'amministrazione in sostegno in favore della persona fragile, atteso che il TSO integra un intervento “salva-vita” (convalidato a fronte di patologia grave inclusa nel DSM tra le patologie psichiatriche, notoriamente a più alto rischio di mortalità) che, da solo, non può assolvere alle esigenze di cura della persona e ai bisogni della persona in condizioni di estrema fragilità; precisato invero che l'intervento di un a.d.s. in favore della persona fragile potrebbe altresì costituire una misura che consente alla paziente una comunicazione più efficace con il personale medico-sanitario, con il quale l'a.d.s., in forza di un instaurando rapporto di fiducia, ben potrebbe costituire un “ponte” relazionale;
visti gli artt. 33, 34, 35, l. 23 dicembre 1978, 737, 741 c.p.c.,
CONVALIDA
l'ordinanza di cui sopra emessa dal Sindaco del nell'interesse Parte_1
della persona inferma;
DISPONE
l'immediata efficacia del provvedimento e
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito;
MANDA altresì alla Cancelleria per la immediata trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa al fine del deposito, quanto prima
(tenuto conto che si tratta di ragazza in giovane età, gravemente compromessa dal punto di vista internistico), di apposito ricorso per la nomina di un a.d.s., anche in via provvisoria, al fine di fornire ogni forma di supporto utile alla cura personae di Persona_1
Pisa, 18/04/2025
Il Giudice Tutelare
dott.ssa Alessandra Migliorino
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