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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 25 settembre 2025,
a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 1781/2024 R.G. Previdenza avente ad oggetto: assegno nucleo familiare
TRA
, nata a San Giorgio a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1
Riccardo ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesa dall'avv. Anna Oliva ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2024 parte ricorrente ha chiesto di accertare il diritto alla corresponsione dell'assegno al nucleo familiare sulla pensione SO nr. 09656209 quale coniuge superstite con conseguente condanna dell' al pagamento dell'ANF a decorrere dal 01.10.2018, in virtù della CP_1 domanda amministrativa del 27.10.2023, chiedendo la condanna dell' al pagamento degli arretrati CP_1 nei limiti della prescrizione quinquennale. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dall'azione giudiziaria CP_1
e, nel merito, ha contestato la sussistenza del solo requisito sanitario, evidenziando che la domanda era
Pag. 1 di 4 stata respinta in quanto la ricorrente non era risultata inabile.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, la causa, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza di cui all'art.47 del D.P.R. 30/4/70
n.639, essendo stata la domanda amministrativa presentata in data 27 ottobre 2023 e il ricorso proposto in data 12 marzo 2024, e dunque, entro il termine annuale previsto dalla norma sopra richiamata.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
In linea generale, deve osservarsi che l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del D.L.
13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 ed è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico. Esso viene attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare e tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e i quali si trovino,
per questi motivi
, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Tale assegno spetta, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti purché questo sia affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Invero, lo stesso resistente, con la circolare nr. CP_2
98 del 1998 (che reca il seguente oggetto: “Assegno per il nucleo familiare. Nucleo familiare composto dal solo coniuge superstite.”) ha chiarito che “con la sentenza nr. 7668 del 1996 la Corte di Cassazione ha precisato che l'assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti può essere erogato anche quando il nucleo è costituito unicamente dal coniuge superstite. Come noto, la disposizione contenuta nellart.2, c.8, della legge 13 maggio 1988, n. 153 prevede che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. CP_ Ebbene, costituisce circostanza non contestata dall' che la ricorrente è titolare, dal primo ottobre
2018, di pensione di reversibilità.
Quanto al requisito sanitario, l' nella memoria di costituzione ha dedotto che la domanda CP_1 amministrativa era stata respinta in quanto la ricorrente era risultata non inabile. Tuttavia, di tale provvedimento espresso non vi è prova, anzi lo stesso nella memoria difensiva, ha poi dedotto, CP_2
Pag. 2 di 4 che la domanda della ricorrente risultava giacente negli archivi dell' e che la stessa è titolare di CP_2 pensione SOCPDEL 09656209 con decorrenza 10/2018.
Orbene, quanto al requisito sanitario, è da rilevare che già con sentenza del 14 gennaio 2015 del
Tribunale di Nola, prodotta in copia da parte ricorrente, la stessa veniva giudicata meritevole dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal primo luglio 2010.
Si ritiene, pertanto, ultroneo disporre in tale giudizio la consulenza tecnica per accertare se la medesima si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, anche in considerazione dell'età dell'istante all'epoca di presentazione della domanda amministrativa (anni 86). Tali risultanze documentali fanno ritenere accertato che parte ricorrente si trovi sin dal mese di ottobre 2018 in stato di inabilità a proficuo lavoro.
Per quanto riguarda la decorrenza, la legge 13/5/1988 n.153 di conversione del D.L. 13/3/1988 n.
69 al comma 3 dell'art 2 richiama espressamente, per tutto quanto non previsto, le norme contenute nel
Testo Unico sugli Assegni Familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955 n. 797.
L'articolo 11 del D.P.R. 30/5/1555 n. 797 afferma che «il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare».
La decorrenza di detto diritto, pertanto, è da ricondursi unicamente alla data in cui si verificano i previsti requisiti, e quindi, decorre dal primo giorno del mese di pagamento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente in cui si sia verificato lo stato di inabilità a proficuo lavoro, e sempre che si rientri nei limiti reddituali relativi al proprio scaglione.
Nella fattispecie al vaglio, considerato che la domanda amministrativa è stata formulata in data 27 ottobre 2023, tenuto conto che la condizione per percepire l'assegno era già presente dal 27.10.2018, rilevato altresì che il diritto può essere accertato sino ai cinque anni antecedenti la domanda amministrativa, va dichiarato il diritto dell'istante a conseguire l'Assegno per il Nucleo Familiare, quale coniuge superstite inabile, sulla pensione SO nr. 09656209 dal 27.10.2018, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della controparte dei ratei della provvidenza di legge maturati, nonché CP_1 degli interessi e della rivalutazione monetaria a norma dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre
1991 n. 412.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura indicata in CP_1 dispositivo. Sono determinate in applicazione del DM 55/2014 e ss.mm. secondo i parametri minimi attesa la non complessità in punto di diritto della questione, tenuto conto del valore della causa e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare sulla pensione SO nr. 09656209 quale coniuge superstite inabile a decorrere dal 27 ottobre 2018 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei, nonché degli interessi legali dalla maturazione al CP_1 soddisfo effettivo;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.645,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Nola, lì 30 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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