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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/06/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 7383/2021 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Norman Tundo, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. RT Erroi, procuratore domiciliatario;
, Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Erlene Galasso, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Vinci, procuratore domiciliatario;
- terza chiamata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e al fine di conseguire il risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
patrimoniali e non accusati per effetto dell'errore professionale dai medesimi commesso in occasione della redazione della consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento n. 407/09 V.G. celebrato presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce.
Con distinte comparse e difese depositate rispettivamente il 18.12.2021 ed il 03.01.2022 si sono costituiti in giudizio e contestando la Controparte_1 Controparte_2
sussistenza della condotta colposa addebitata e della responsabilità ipotizzata, nonché il primo chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice la quale il 03.5.2022 si è costituita aderendo Controparte_3
integralmente alle deduzioni ed argomentazioni formulate dalla difesa dell'assicurato.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
09.8.2023 il Tribunale ha respinto le istanze istruttorie ed all'esito dell'udienza del
18.6.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che la domanda non meriti accoglimento.
Risulta documentalmente acquisito il processo che nell'ambito del procedimento n.
407/09 V.G. celebrato presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, all'udienza del
05.6.2014 fu conferito ai convenuti e tra Controparte_1 Controparte_2
l'altro, l'incarico di accertare se fosse affetto da patologie psichiatriche o da Parte_1
disturbi di personalità, all'esito della quale i professionisti riferirono al Tribunale dell'esistenza di “…tratti prevalenti di una personalità di tipo paranoide, nonché tratti di una personalità di tipo narcisistico”; con decreto del 02.02.2015 il Collegio revocò l'affido condiviso del figlio minore RT, affidandolo in via esclusiva alla madre, autorizzando il padre ad incontrarlo presso il Centro risorse per la famiglia della Provincia di Lecce, prescrivendogli di intraprendere un percorso valutativo e trattamentale presso il Centro di salute mentale o un idoneo percorso psicoterapeutico.
Nel corso del procedimento di reclamo proposto dall'attore alla Corte d'Appello (proc. n.
350/2015 V.G.), venne disposta nuova consulenza di ufficio che accertò che “Il signor
, allo stato, non risulta essere affetto da patologie psichiatriche né da disturbi di Parte_1 personalità. Non si evidenziano esiti cognitivi o comportamentali secondari ad una sindrome psicoorganica, né tratti di personalità che si possano riferire ad aspetti narcisistici o paranoidei. Si evidenziano, invece tratti di tipo istrionico, comunque sotto soglia rispetto al relativo disturbo”;
2 all'esito il Collegio confermò l'affido esclusivo dei figli minori della coppia alla madre, ma ripristinò il diritto di visita del padre con il figlio RT.
Dalla lettura dell'atto di citazione emerge che l'attore, denunciando l'errore professionale commesso nella formulazione delle conclusioni avvalendosi del solo strumento di valutazione costituito dal test di Roscharch, nonché dell'errata somministrazione da parte degli stessi consulenti e non di appositi testisti, e lamentando una “tendenza al verificazionismo” da cui l'operato dei professionisti sarebbe stato inficiato, ha invocato il ristoro del “…danno subito dall'attore, consistito nella mistificazione della figura paterna e nell'allontanamento fisico, morale e psicologico dei propri figli, quantificato in € 250.000,00=, è in re ipsa atteso che basti leggere il Decreto scaturito dalle azioni dei convenuti per ritenere già accertato il danno!!!! A causa delle conclusioni dei convenuti, il Tribunale revocò sia il Decreto del
2011, sia l'affido condiviso che è un sacrosanto diritto, in applicazione del principio di bigenitorialità!!!! E non solo, aggiungasi che il è stato costretto a sostenere spese per perizie di Pt_1 parte che contrastassero le errate conclusioni dei convenuti, sino a dover ricorrere in sede di appello affinchè una nuova Ctu ribaltasse le loro conclusioni lesive. L'errore commesso dai convenuti è marchiano atteso che, mentre gli stessi, sostanzialmente, hanno concluso per negare le capacità genitoriali del attribuendogli gravi patologie mentali, la successiva Ctu se ne è completamente Pt_1 discostata, attribuendo e ADEGUATE capacità genitoriali e chiarendo che il NON CP_4 Pt_1
è affetto da alcuna patologia psichica e non lo è mai stato!!!!”.
Tanto premesso e decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n.
12002 (“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), osserva il
Tribunale che, quand'anche si ritenesse, per mera ipotesi, sussistente la condotta colposa ipotizzata a carico dei convenuti nell'espletamento dell'incarico ricevuto nel proc. n.
407/2009 V.G. - che non potrebbe fondarsi sulla mera constatazione della difformità delle conclusioni tratte da distinti professionisti a distanza di due anni di vigenza della prescrizione per l'attore di sottoporsi a percorsi riabilitativi -, la domanda non potrebbe
3 essere accolta per mancanza di prova del danno risarcibile e della sua derivazione eziologica dall'operato dei convenuti.
Valutato che in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c. agli artt. 1223, 1226 e 1227
c.c., ai fini della liquidazione del danno da responsabilità aquiliana si osservano le indicate disposizioni in tema di responsabilità contrattuale, costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte che “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'articolo 1226 del codice civile, solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché
l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto”, Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, n.5956.
Mutuando tale principio in tema di danno cd. esistenziale, la Suprema Corte ha chiarito che: “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass., n. 28742/18; n. 19434/19; n.
33276/23)”, Cassazione civile sez. I, 14/03/2024, n.6795.
Considerato nel caso di specie che manca in atti qualsivoglia, pur minima, allegazione in ordine:
- agli esborsi sostenuti dal al fine di redimersi dalle conclusioni della Pt_1
consulenza depositata dai convenuti, eventualmente sborsate a titolo di spese processuali, onorari del difensore o dei consulenti di parte;
- al pregiudizio esistenziale dal medesimo accusato a seguito delle conclusioni dei
CCTTUU, od alle ripercussioni di queste sulla sua onorabilità di “…stimato dipendente di Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di Brindisi”, in alcun modo riscontrato da accertamenti sanitari eseguiti, od almeno dedotto a titolo di indizio a fondamento di alcuna delle prove orali articolate;
4 - alla riconducibilità causale immediata e diretta di tutti i danni lamentati alle valutazioni compiute dai convenuti, e non piuttosto alla gravità delle vicende in cui l'attore è risultato coinvolto, oggetto della denuncia della convivente del giugno 2009 e di assidua attenzione per anni da parte del Tribunale per i
Minorenni, della locale Procura e dei Servizi Sociali del Comune di SA ET
NO (BR), risultante dalla consultazione del fascicolo acquisito;
conclude il decidente che, in assenza di prova dei presupposti per l'accoglimento della domanda, essa meriti di essere respinta, con condanna dell'attore in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti e dalla terza chiamata in ragione del principio di causalità (Cassazione civile sez. VI, 28/03/2022,
n.9941), liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 in base al valore della domanda
(Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), dimezzata la fase istruttoria, parzialmente eseguita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
: Pt_1
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1
ed delle spese di lite sostenute per Controparte_2 Controparte_3
il presente giudizio, che liquida ex D.M. 55/14 per ciascuna parte in € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) Ordina la restituzione al Tribunale per i Minorenni di Lecce del fascicolo nr.
407/09 V.G..
Lecce, 14.6.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 7383/2021 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Norman Tundo, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. RT Erroi, procuratore domiciliatario;
, Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Erlene Galasso, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Vinci, procuratore domiciliatario;
- terza chiamata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e al fine di conseguire il risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
patrimoniali e non accusati per effetto dell'errore professionale dai medesimi commesso in occasione della redazione della consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento n. 407/09 V.G. celebrato presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce.
Con distinte comparse e difese depositate rispettivamente il 18.12.2021 ed il 03.01.2022 si sono costituiti in giudizio e contestando la Controparte_1 Controparte_2
sussistenza della condotta colposa addebitata e della responsabilità ipotizzata, nonché il primo chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice la quale il 03.5.2022 si è costituita aderendo Controparte_3
integralmente alle deduzioni ed argomentazioni formulate dalla difesa dell'assicurato.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
09.8.2023 il Tribunale ha respinto le istanze istruttorie ed all'esito dell'udienza del
18.6.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che la domanda non meriti accoglimento.
Risulta documentalmente acquisito il processo che nell'ambito del procedimento n.
407/09 V.G. celebrato presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, all'udienza del
05.6.2014 fu conferito ai convenuti e tra Controparte_1 Controparte_2
l'altro, l'incarico di accertare se fosse affetto da patologie psichiatriche o da Parte_1
disturbi di personalità, all'esito della quale i professionisti riferirono al Tribunale dell'esistenza di “…tratti prevalenti di una personalità di tipo paranoide, nonché tratti di una personalità di tipo narcisistico”; con decreto del 02.02.2015 il Collegio revocò l'affido condiviso del figlio minore RT, affidandolo in via esclusiva alla madre, autorizzando il padre ad incontrarlo presso il Centro risorse per la famiglia della Provincia di Lecce, prescrivendogli di intraprendere un percorso valutativo e trattamentale presso il Centro di salute mentale o un idoneo percorso psicoterapeutico.
Nel corso del procedimento di reclamo proposto dall'attore alla Corte d'Appello (proc. n.
350/2015 V.G.), venne disposta nuova consulenza di ufficio che accertò che “Il signor
, allo stato, non risulta essere affetto da patologie psichiatriche né da disturbi di Parte_1 personalità. Non si evidenziano esiti cognitivi o comportamentali secondari ad una sindrome psicoorganica, né tratti di personalità che si possano riferire ad aspetti narcisistici o paranoidei. Si evidenziano, invece tratti di tipo istrionico, comunque sotto soglia rispetto al relativo disturbo”;
2 all'esito il Collegio confermò l'affido esclusivo dei figli minori della coppia alla madre, ma ripristinò il diritto di visita del padre con il figlio RT.
Dalla lettura dell'atto di citazione emerge che l'attore, denunciando l'errore professionale commesso nella formulazione delle conclusioni avvalendosi del solo strumento di valutazione costituito dal test di Roscharch, nonché dell'errata somministrazione da parte degli stessi consulenti e non di appositi testisti, e lamentando una “tendenza al verificazionismo” da cui l'operato dei professionisti sarebbe stato inficiato, ha invocato il ristoro del “…danno subito dall'attore, consistito nella mistificazione della figura paterna e nell'allontanamento fisico, morale e psicologico dei propri figli, quantificato in € 250.000,00=, è in re ipsa atteso che basti leggere il Decreto scaturito dalle azioni dei convenuti per ritenere già accertato il danno!!!! A causa delle conclusioni dei convenuti, il Tribunale revocò sia il Decreto del
2011, sia l'affido condiviso che è un sacrosanto diritto, in applicazione del principio di bigenitorialità!!!! E non solo, aggiungasi che il è stato costretto a sostenere spese per perizie di Pt_1 parte che contrastassero le errate conclusioni dei convenuti, sino a dover ricorrere in sede di appello affinchè una nuova Ctu ribaltasse le loro conclusioni lesive. L'errore commesso dai convenuti è marchiano atteso che, mentre gli stessi, sostanzialmente, hanno concluso per negare le capacità genitoriali del attribuendogli gravi patologie mentali, la successiva Ctu se ne è completamente Pt_1 discostata, attribuendo e ADEGUATE capacità genitoriali e chiarendo che il NON CP_4 Pt_1
è affetto da alcuna patologia psichica e non lo è mai stato!!!!”.
Tanto premesso e decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n.
12002 (“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), osserva il
Tribunale che, quand'anche si ritenesse, per mera ipotesi, sussistente la condotta colposa ipotizzata a carico dei convenuti nell'espletamento dell'incarico ricevuto nel proc. n.
407/2009 V.G. - che non potrebbe fondarsi sulla mera constatazione della difformità delle conclusioni tratte da distinti professionisti a distanza di due anni di vigenza della prescrizione per l'attore di sottoporsi a percorsi riabilitativi -, la domanda non potrebbe
3 essere accolta per mancanza di prova del danno risarcibile e della sua derivazione eziologica dall'operato dei convenuti.
Valutato che in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c. agli artt. 1223, 1226 e 1227
c.c., ai fini della liquidazione del danno da responsabilità aquiliana si osservano le indicate disposizioni in tema di responsabilità contrattuale, costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte che “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'articolo 1226 del codice civile, solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché
l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto”, Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, n.5956.
Mutuando tale principio in tema di danno cd. esistenziale, la Suprema Corte ha chiarito che: “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass., n. 28742/18; n. 19434/19; n.
33276/23)”, Cassazione civile sez. I, 14/03/2024, n.6795.
Considerato nel caso di specie che manca in atti qualsivoglia, pur minima, allegazione in ordine:
- agli esborsi sostenuti dal al fine di redimersi dalle conclusioni della Pt_1
consulenza depositata dai convenuti, eventualmente sborsate a titolo di spese processuali, onorari del difensore o dei consulenti di parte;
- al pregiudizio esistenziale dal medesimo accusato a seguito delle conclusioni dei
CCTTUU, od alle ripercussioni di queste sulla sua onorabilità di “…stimato dipendente di Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di Brindisi”, in alcun modo riscontrato da accertamenti sanitari eseguiti, od almeno dedotto a titolo di indizio a fondamento di alcuna delle prove orali articolate;
4 - alla riconducibilità causale immediata e diretta di tutti i danni lamentati alle valutazioni compiute dai convenuti, e non piuttosto alla gravità delle vicende in cui l'attore è risultato coinvolto, oggetto della denuncia della convivente del giugno 2009 e di assidua attenzione per anni da parte del Tribunale per i
Minorenni, della locale Procura e dei Servizi Sociali del Comune di SA ET
NO (BR), risultante dalla consultazione del fascicolo acquisito;
conclude il decidente che, in assenza di prova dei presupposti per l'accoglimento della domanda, essa meriti di essere respinta, con condanna dell'attore in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti e dalla terza chiamata in ragione del principio di causalità (Cassazione civile sez. VI, 28/03/2022,
n.9941), liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 in base al valore della domanda
(Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), dimezzata la fase istruttoria, parzialmente eseguita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
: Pt_1
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1
ed delle spese di lite sostenute per Controparte_2 Controparte_3
il presente giudizio, che liquida ex D.M. 55/14 per ciascuna parte in € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) Ordina la restituzione al Tribunale per i Minorenni di Lecce del fascicolo nr.
407/09 V.G..
Lecce, 14.6.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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