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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/11/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1527/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta (art. 127 ter c.p.c.) ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
1. (C.F. ), Parte_1 C.F._1
2. ( ), Parte_2 C.F._2
3. OS (C.F. ), Pt_3 C.F._3
4. POSTO (C.F. CP_1 C.F._4
5. OS ( , CP_2 C.F._5
6. (C. ), Parte_4 C.F._6
7. (C.F. ), CP_3 C.F._7
8. ), Parte_5 C.F._8
9. Parte_6 C.F._9
10. .F. Parte_7 C.F._10
11. (C.F. ), Parte_8 C.F._11
12. .F. Parte_9 C.F._12
13. ( ), Parte_10 C.F._13
14. .F. Parte_11 C.F._14
15. C.F. ), Parte_12 C.F._15
16. C.F. , Parte_13 C.F._16
17. , Parte_14 C.F._17 tutti c . S TTISTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. STARACE GIOVANNI BATTISTA
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. Controparte_4
Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.
[...]
OL ER resistenti
1 Premesso
Con atto depositato il 13/02/2025 i soggetti indicati in intestazione adivano questa A.G. chiedendo … Condannare il e l' in solido a risarcire tutti i danni ai Controparte_4 CP_5 ricorrenti in epigrafe, nella uit i degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura di €.100.000,00 ciascuno, salvo altra a determinarsi in corso di causa, e a corrispondere in solido le rispettive differenze retributive come indicate in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e con vittoria di spese
Ciascuno dei ricorrenti allegava essere stato impiegato come lavoratore socialmente utile (LS) presso con la decorrenza inziale indicata in ciascun paragrafo, con utilizzo presso il CP_5
Comun secondo l'ordine di utilizzo emanato dall'Ente ed in conformità al CP_4 protocollo di intesa sottoscritto tra l'Ente e la Società in data 6-8-2015; nell'ordine di utilizzo venivano specificamente indicate le mansioni che ciascun ricorrente avrebbe dovuto svolgere secondo il progetto di appartenenza, in supporto agli operatori specializzati regolarmente assunti dalla Società e non pure in sostituzione degli stessi, così come invece era avvenuto.
Ciò aveva determinato una non conformità della prestazione lavorativa rispetto al progetto e, anzi, una radicale difformità rispetto all'atto in questione;
cosicché ciascun rapporto aveva perso- anche sotto il profilo della temporaneità- la sua natura assistenziale e si era venuto a configurare in conformità allo schema della subordinazione, ai sensi dell'art. 2126 c.c.; essendosi perduta la sua natura strumentale al reperimento di un posto di lavoro stabile od alla riqualificazione professionale ovvero ancora la sua finalità temporanea di sostegno al reddito, concettualmente legata ad una durata limitata al raggiungimento di tal scopo, non rientra nell'ambito applicativo della Direttiva n. 70/1999 e, conseguentemente, nel concetto di cui all'art. 45 TFUE come interpretato dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE sopra citate: dunque, il rapporto di L.S.U. non è soggetto all'applicazione delle direttive UE…..(cfr. Corte di Giustizia C-157/11) avendo avuto quei rapporti natura soltanto fittizia rispetto a rapporti di lavoro a tutti gli effetti subordinati.
Nel caso di specie già solamente per la durata dei rapporti per cui è causa e di cui si darà ampia prova in fatto, la finalità di formazione e ricollocamento sia esclusa per definizione e, comunque, il concreto svolgersi degli stessi e le mansioni richieste ed effettuate dal lavoratore nell'interesse dell'ente utilizzatore contraddicono in radice la natura assistenziale delle prestazioni rese, ravvisandosi invece la caratteristica peculiare del lavoratore, essendo tale ogni persona che presti attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie.
Nemmeno potendosi ipotizzare rapporti di lavoro speciale ai quali non si applichi la Direttiva 70/1999 (Corte di Giustizia 26-3-2015, C-316/13).
Essendo allora venuto meno l'iniziale scopo di temporanea natura assistenziale ed essendosi costituiti ordinari rapporti di lavoro a tempo determinato per effettuo dell'impiego- da parte dell'Ente- di ciascun ricorrente in mansioni stabili e permanenti.
Su tali presupposti la tutela invocata non restava limitata alle differenze retributive ma anche al ristoro dei danni con riguardo alle mancate coperture contributive e previdenziali.
Una ulteriore voce di danno si era avuta nella mancata adozione da parte di non aveva CP_5 formato i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale utili per lo s ento delle mansioni a cui li aveva assegnati;
non aveva assicurato- sino alla conclusione del procedimento penale 8279/2019- una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, omettendo l'attività di formazione in occasione del trasferimento e del cambio di mansione degli L.S.U. transitati dal Comune di all' analogamente non aveva CP_4 CP_5
2 effettuato visita medica di sorveglianza sanitaria, come previsto dalle normative vigenti e, in particolare, dall'art. 23.2 del Regolamento adottato con delibera di G.C. nr. 91 del 5-4-2013.
Nello specifico era avvenuto che:
LUIGI DI TULLO: manovale, manutentore verde e raccoglitore in supporto temporaneo al personale sia del sia di quello dell' nel limite delle 20 ore Controparte_4 CP_5 settimanali e secondo quanto previsto dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa; questi veniva dall' adibito stabilmente, insieme ad altri L.S.U. qui ricorrenti quali i sigg. CP_5 Pt_15
, alle mansioni di conduttore di automezzi relativame
[...] Parte_7
o o, movimentazione e trasporto, con l'espresso assenso della Dirigenza del Settore di pertinenza del Comune , (almeno) fino al 31/12/2019; CP_4 tale utilizzo era avvenuto stabilmente in fu va di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi;
: manovale, manutentore del verde pubblico, spazzino e raccoglitore in Parte_2 neo al personale sia del sia di quello Controparte_4 dell nel limite delle 20 ore settimanali e secondo quanto previsto dall'art. 6 CP_5 del d'Intesa; questi tuttavia veniva dall adibito stabilmente, CP_5 insieme ad altri L.S.U. qui ricorrenti, alla mansione d cologico addetto allo spazzamento, con giudizio di idoneità a tale mansione, espresso dalla Dr.ssa Per_1
dopo specifico accertamento svolto in data 04/05/2016, come da
[...] cazione inviata al lavoratore in data 09/05/2016 (cfr. doc. n. B/6), (almeno) fino al 31/12/2019; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
manovale, manutentore del verde pubblico, spazzino e raccoglitore in Controparte_6 eo al personale sia del sia di quello Controparte_4 dell nel limite delle 20 ore settima isto dall'art. 6 CP_5 del Protocollo d'Intesa; questi tuttavia veniva dall adibito stabilmente, CP_5 insieme ad altri L.S.U. alla mansione sopra espost -12-2019; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
NOL OS manovale addetto piccola edilizia e stradale, manutentore verde, pulizia strade e raccoglitore, in supporto temporaneo al personale sia del Comune
[...]
sia di quello dell nel limite delle 20 ore settimanali e secon CP_4 CP_5 sto dall'art. 6 de d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
RA OS: manutentore verde, autista, manovale e raccoglitore in supporto al personale dell e sotto la specifica direzione e coordinamento del CP_5
Responsabile A o nel limite delle 20 ore settimanali e secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Protocollo d'Intesa; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12- 2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
: manovale addetto piccola edilizia e stradale, manutentore verde, Parte_4 itore, in supporto temporaneo al personale sia del Comune
[...]
sia di quello dell nel limite delle 20 ore settimanali e secon CP_4 CP_5
3 quanto previsto dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa suddetto;
di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
operaio addetto al Servizio di pulizia e manutenzione delle strade e degli CP_3 spazi urbani, extraurbani e rurali;
nei limiti di un orario di n. 36 ore settimanali, di cui 16 per integrazione salariale;
di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in Parte_5 nale sia del sia di quello Controparte_4 dell nel limite delle 20 ore settima isto dall'art. 6 CP_5 del d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
; manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in supporto Parte_6 le sia del sia di quello dell Controparte_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settiman isto dall'art. 6 d d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
: manovale, manutentore verde e raccoglitore, in supporto Parte_7 temporaneo al personale sia del Comune di sia di quello dell CP_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settimanali e second isto dall'art. 6 d d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
: manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in supporto Parte_9 sonale sia del sia di quello dell Controparte_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settiman isto dall'art. 6 d d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in supporto Parte_8 nale sia del Comune sia di quello dell CP_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settimanali e secondo quanto previsto dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
: manovale, addetto piccola edilizia e stradale, manutentore verde, Parte_10 litore, in supporto temporaneo al personale sia del Comune di
sia di quello dell nel limite delle 20 ore settimanali e secondo CP_4 CP_5 sto dall'art. 6 de d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
4 : manovale, addetto piccola edilizia e stradale, manutentore verde, Parte_11 pulizia strade e raccoglitore, in supporto temporaneo al personale sia del
[...]
sia di quello dell nel limite delle 20 ore settimanal CP_4 CP_5 sto dall'art. 6 de d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in supporto Parte_16 del Comune di sia di quello dell CP_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settimanali e secondo quanto previsto dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
: manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in supporto Parte_13 temporaneo al personale sia del Comune sia di quello dell CP_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settimanali e seco isto dall'art. 6 d d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in supporto Parte_14 ale sia del Comune sia di quello dell CP_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settimanali e seco isto dall'art. 6 d d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
Si costituivano le parti resistenti chiedendo il rigetto della domanda.
Il contestava la diversità del lavoro svolto dai ricorrenti rispetto alle Controparte_4
p i intesa 6-8-2015 intervenuto con (soggetto utilizzatore), CP_5 la cui bozza era stata approvata con delibera GC 167/2015 di seguito modificato delibera GC 1/2017 per consentire l'impiego dei lavoratori nelle attività di raccolta differenziat). Il protocollo aveva definito le mansioni degli LLSSUU assegnati al progetto
“Manutenzione delle strade, fogne e logistica, litorali e verde pubblico” e al progetto “Azioni di difesa dal dissesto idrogeologico”, consistenti in interventi di cura e pulizia del verde pubblico, strade annesse….Con successiva delibera GC 197/2018 era stata autorizzata una integrazione oraria per fare fronte alle necessità contingenti del servizio e con la specificazione che ciò non avrebbe comportato in alcun modo la instaurazione di un rapporto di dipendenza con il
Le mansioni svolte dai ricorrenti erano sempre state di supporto e senza nessuna CP_4 autonomia e responsabilità; con la specificazione che l'attività di supporto non può intendersi in una mera presenza passiva dell'LSU o in un affiancamento senza utilità, sostanziandosi invece anche attraverso attività materiali, quotidiane, ripetitive, purché coordinate nell'ambito progettuale e, pertanto, ben potendo consistere in attività di supporto quali quello dello spazzamento, della movimentazione dei contenitori, dell'ausilio nel “porta a porta”, tutte attività che rientrano nel servizio di spazzamento e raccolta rifiuti nel più ampio obiettivo progettuale di “Manutenzione delle strade” anche con continuità della prestazione. La difesa del CP_4 invocava l'assoluto difetto di prova in ordine allo svolgimento di attività ulteriore ri protocollo ; prova certamente non ravvisabile delle CCTTPP versate in allegato al ricorso;
nella contestuale irrilevanza della attività svolta da ciascun ricorrente presso Manpower, del tutto compatibile con le previsioni del protocollo.
5 La Difesa di , quanto alle (concrete) modalità di impiego di ciascun ricorrente, invocava CP_5 il difetto di avversa allegazione;
richiamava altresì le tipicità dell'istituto del lavoro socialmente utile (non equiparabile a quello subordinato pubblico o privato in quanto inserito in un contesto piuttosto di tipo assistenziale e formativo, regolato da un protocollo (nella specie da due protocolli) , del tutto compatibile con lo svolgimento di ore aggiuntive ; dovendo la verifica sollecitata dai ricorrenti confrontarsi con la coerenza di fondo con l'attività progettuale approvata, coerenza non snaturata se non in caso di deviazioni sistemiche e gravi tali da determinare una radicale difformità- da apprezzarsi con un criterio di raffronto sostanzialistico- rispetto a quella cornice (e, comunque, sulla base di un preciso onere di allegazione e quindi di prova di tale radicale difformità). Nel caso di specie, ferme le palesi carenze di allegazione riferibili alla posizione di ciascun ricorrente, nessuna sostanziale divergenza era possibile ravvisare rispetto al Protocollo d'intesa del 6 agosto 2015 approvato CP_ dalla di e, in particolare, all'art. 5 che aveva tipizzato le attività progettuali CP_4
(“Ma zi de, fogne e logistica, litorali e verde pubblico” e “Azioni a difesa del dissesto idrogeologico”) che aveva stabilito che gli L.S.U. svolgessero “mansioni di manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore in supporto temporaneo al personale con le medesime mansioni sia del che dell Controparte_4 Parte_17
, anche con l'au i necess
[...] Co progettuale” (in definitiva mansioni eguali a quelle del personale dipendente di . CP_9
Formulando considerazioni analoghe (….le stesse mansioni tipizzate dal Protoco con riferimento al successivo atto di modifica del Protocollo in data 5 gennaio 2017 di seguito alle mutate esigenze del servizio che era venuto a comprendere la raccolta domiciliare che, tuttavia, non aveva intaccato le mansioni degli LSU, rimaste materiali esecutive ed in supporto all'organizzazione lavorativa e al personale addetto……. Di seguito la gran parte dei ricorrenti era stata stabilizzata giusta DPCM 20 maggio 2022 in attuazione della delega di cui all'art. 1, co. 495-497, L. 160/2018 e successive modifiche e con la Determina dirigenziale 108 del 7-6- 2022; solo con quel decreto si erano rese disponibili le risorse economiche necessarie all'assunzione del LLSSUU. Effettuava quindi una ricognizione della posizione di ciascun ricorrente per invocare la costante conformità alle previsioni progettuali e comunque per contestare la radicale difformità dal programma previsto dal protocollo regolativo dell'impiego come l.s.u. e nel rispetto del supporto temporaneo al personale con le medesime mansioni . Ancora con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente, ribadita la impossibilità di configurare rapporti ascrivibili allo schema dell'art. 2094 c.c., eccepiva il difetto di allegazione nella determinazione del quantum non essendovi in ricorso specifica indicazione di orari, giornate, somme percepite, etc. Pure invocando la compatibilità con la disciplina legale di erogazioni calcolate con riferimento a categorie di CCNL, parametro previsto dall'articolo 8, D.L.vo 468/97 (disposizione specifica non abrogata: n.d.r.) per il calcolo degli emolumenti dovuti in caso di impegno per un orario superiore.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito dell'invito alle parti a depositare note di trattazione scritta.
Osserva
Il ricorso al vaglio invoca la radicale difformità della prestazione resa rispetto al progetto (pg. 2 e segg); e per l'effetto reclama il pagamento di differenze retributive ed il risarcimento dei danni.
Si assume che ciascun lavoratore è stato (in ipotesi illecitamente) utilizzato permanentemente
….in funzione chiaramente sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi……nei termini richiamati in premessa.
6 Ancora, nei paragrafi riferiti a ciascun ricorrente si assume che l'utilizzo del lavoratore…..avrebbe dovuto rimanere contenuto nel limite delle 20 ore settimanali e secondo quanto previsto dall'art. 6 del protocollo d'intesa…….
Ancora in sede di note di trattazione si assume che la difformità (della quale si andrà a dire) si sarebbe verificata perché …..gli LSU…….non avrebbero dovuto essere destinati al trattamento dei rifiuti di ogni genere, non potevano condurre mezzi meccanici (non essendo formati per tale attività). In buona sostanza, avrebbero dovuto essere di semplice supporto (consegnare al dipendente le buste e strumenti per la pulizia, accompagnare gli autisti e gli escavatoristi e seguire le loro istruzioni in occasione delle manovre o nella rimozione dei rifiuti). Certamente, nessuno dei ricorrenti poteva e doveva ricevere responsabilità e autonomia nell'esercizio delle attività….
La eccezione di parte resistente, la quale invoca il difetto di allegazione non parrebbe infondata;
se così fosse si imporrebbe il rilievo della nullitàà ed il rigetto- nel merito- delle domande dei ricorrenti.
Se si discute di radicale difformità di mansioni non si vede ragione perché le allegazioni di parte non debbano porre a confronto ciò che deve essere rispetto a ciò che dovrebbe essere, in sostanziale simmetria con quanto avviene nelle cause per mansioni superiori.
Ad ogni buon conto la radicale difformità viene ravvisata dai ricorrenti nell'avere svolto mansioni di manovale, manutentore, spazzino, raccoglitore invece che aiuto-manovale, aiuto- manutentore e così via.
La tesi dei ricorrenti, tuttavia, fraintende la funzione di supporto prevista in progetto e, per l'effetto, assume essersi la prestazione svolta in modo non conforme al progetto di cui al protocollo di intesa del 6-8-2015; protocollo che - non è superfluo notare- dava espressamente atto della esigenza di utilizzare lavoratori socialmente utili che abbiano precise attitudini e profili professionali in termini di operatività e manualità…..; a quel fine utilizzando l'esperienza dei lavoratori socialmente utili (già) utilizzati dal per lo Controparte_4 svolgimento delle attività progettuali…….; in sostanza di utilizz to alle mansioni progettuali, aveva già maturato una pregressa analoga esperienza.
Le attività delle quali si tratta sono state svolte in ragione
- del protocollo di intesa 6-8-2015 tra il e la Controparte_10 Parte_17
( Idea progettuale: L'idea imp lla pr
[...]
a necessità di creare una organizzazione capace di fornire una serie di servizi nel settore manutentivo del verde pubblico e strade annesse nelle aree cittadine riqualificandole in modo da renderle particolarmente vivibili da parte della popolazione residente e non. In particolare, l'attività ivi prevista mira all'utilizzazione di lavoratori socialmente utili che abbiano precise attitudini e profili professionali in termini di operatività e manualità…….. Art.4 Oggetto: Per il raggíungimento degli obiettiví dl cui al precedente articolo, le parti concordano sulla necessità dí utilizzare, dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'íntesa e per tutta la durata di affidamento del
“servizío di manutenzione del Vërde pubblico” all di , l'intero CP_5 CP_4 personale dei lavoratori socialmente utili in car del Controparte_4 progetto “Manutenzione delle strade, fogne e logistica, li del progetto “Azioni di difesa dal dissesto idrogeologico”, affidando la relativa direzione e il coordinamento degli stessl all pur restando il Parte_17
l'unic ità socialmente Controparte_4 ifica responsabilità…..);
7 - del protocollo di intesa aggiuntivo, tra le stesse parti, ove all'articolo 3 del testo del 2015 veniva aggiunta la locuzione anche mediante la raccolta dei rifiuti differenziati con la modalità porta a porta.
Nel progetto del 2015 e nelle successive modifiche, la ausiliarietà è chiaramente da riferirsi alla organizzazione aziendale della società in house recita l'articolo 3 di quel testo CP_5 che è tra gli obiettivi generali affiancare e integrare all'azione dell'Ente Locale la competenza e Co la specifica organizzazione di :E: s.p.a. ……..utilizzando l'intero personale di lavoratori socialmente utili al progetto “ tenzione delle strade, fogne e logistica , litorali e verde pubblico” e del progetto “Azioni di difesa dal dissesto idrogelologico”….mediante avvio di una azione coordinata ed armonica tre i due enti…..atteso che il non può Controparte_4 fare fronte a tutti i bisogni rilevati nel territorio per caren specifica organizzazione…..; l'articolo 5 del medesimo testo ribadisce che gli LSU sono chiamati a svolgere esclusivamente i lavori cui all'art. 3 del persenmte protocollo di intesa rientranti nell'attività progettuale “Manutenzione delle strade, fogne e logistica , litorali e verde pubblico” e del progetto “Azioni di difesa dal dissesto idrogelologico”.
La semplice lettura del progetto rende arduo ipotizzare che gli odierni ricorrenti fossero chiamati a rendere prestazioni implicanti mansioni diverse e di mero ausilio rispetto a quelli di A:S:E: s.p.a.
Analoghe considerazioni anche considerando le modifiche al protocollo intervenute a gennaio 2017 di seguito alla introduzione nel territorio comunale del sistema di raccolta differenziata con modalità porta a porta.
Occorre allora ricordare in quali casi sia ravvisabile- per quello che ne segue- la radicale difformità dalle previsioni di progetto.
Caratteristica del lavoro socialmente utile è che, pur essendovi eterodirezione, non si può parlare di lavoro subordinato in quanto manca la causa di scambio corrispettivo con una retribuzione erogata dal soggetto utilizzatore della prestazione, la quale costituisce l'onere per conservare un assegno che non ha natura retributiva bensì previdenziale.
Tali lavori hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, e sono attuali mediante progetti promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi;
e ciò nei settori della cura della persona;
dell'ambiente, del territorio e della natura;
dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ad una serie di ambiti, tra i quali la raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto.
Ai soggetti utilizzati, se non già titolari di trattamento previdenziale (integrazione salariale, indennità di mobilità) spetta- per un impegno settimanale di 20 ore e non più di otto CP_1 giornaliere- un importo mensile (assegno di utilizzo) erogato dall' con il contributo- in caso di proroga- dell'ente utilizzatore.
Il lavoratore impegnato in attività socialmente utili presso le amministrazioni pubbliche, non può rivendicare l'instaurazione di un rapporto di lavoro nei confronti di dette amministrazioni, essendo in presenza di un rapporto giuridico previdenziale.
8 Con la precisazione- visto che i ricorrenti assumono che l'orario settimanale non avrebbe in nessun caso essere superiore alle 20 ore- che quella esclusione vale anche nel caso di proroga e di impiego per un orario superiore a quello indicato (impiego che dà diritto ad un importo aggiuntivo ai sensi dell'articolo 8, co. 2, 3, D.L.vo 468/97: poiché l'art. 8 d.lg. 468/1997 non è stato abrogato, né risulta incompatibile con le innovazioni introdotte, il soggetto utilizzatore deve remunerare le ore eccedenti mediante un importo integrativo, non liberamente determinato, ma corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe…….(Cassazione civile sez. lav., 03/05/2012, n.6670).
Quanto poi alle modifiche introdotte al protocollo a seguito della introduzione del servizio porta a porta, si rammenta che gli enti utilizzatori…. ai sensi dell'art. 1, D.L.vo 81/2000……. secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.
Si ricorda (con tutte le riserve che derivano dalle superiori considerazioni in ordine alla forma-contenuto del ricorso) che la Giurisprudenza (tra le altre, Cassazione civile sez. lav., 07/04/2023, n.9567) ha ritenuto che ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, ciò in quanto l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Si tratta di un rapporto di natura assistenziale, non suscettibile di diversa qualificazione, sub specie di lavoro subordinato, nel caso in cui si accerti che la prestazione si è svolta in conformità al progetto per la cui attuazione s'instaura il rapporto.
Soltanto nel caso in cui l'attività svolta dal lavoratore socialmente utile si discosti in modo rilevante dal progetto iniziale e si sovrapponga alle mansioni di altri dipendenti, non è possibile richiamare la natura assistenziale del rapporto formalmente costituito. In siffatta situazione, il rapporto assume una natura subordinata trovando applicazione l'articolo 2126 del codice civile. …… essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014).
Analogamente, Cassazione civile sez. lav., 12/04/2023, n.9689: ………..soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017); Cassazione civile sez. lav., 12/04/2023, n.9689….
Con riferimento a fattispecie similare a quella qui al vaglio, Cassazione civile sez. lav., 07/02/2024, n.3504ha statuito che il lavoro socialmente utile o per pubblica utilità può essere considerato subordinato nel caso di una lavoratrice socialmente utile che in virtù di un progetto per l'occupazione aveva preso servizio come addetta alla manutenzione stradale (pulizia e manutenzione del manto stradale, ripristino della segnaletica, pulizia dei
9 fossetti, ecc.), per poi venire- invece- inserita presso gli uffici centrali del Segretariato generale ed adibita a mansioni asseritamente compatibili con la qualifica di appartenenza, con attività di fotocopisteria, protocollazione documenti, redazione di comunicazioni riconducibili al livello CI del CCNL di Comparto).
In atra vicenda la radicale difformità veniva ravvisata nel caso in cui il progetto aveva ad oggetto la manutenzione del verde pubblico, mentre il lavoratore era stato assegnato ad attività disparate e alla guida dello scuolabus, stante la carenza di personale oltre il normale lavoro svolto quale lavoratore socialmente utile ( Cassazione civile sez. lav., 14/09/2022, n.27125).
E' precluso in ogni caso dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 l'instaurarsi di un valido rapporto a tempo indeterminato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014) per il periodo temporale nel quale siano state effettivamente rese le prestazioni lavorative.
In ricorso, con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente, si assume (non condivisibilmente) che il debito orario sarebbe dovuto rimanere contenuto nelle 20 ore settimanali e secondo quanto previsto dall'art. 6 del Protocollo d'intesa…..; fatto sta che tale proposizione condizionale rimane- quanto all'orario di lavoro- del tutto priva di conseguenze, poiché la narrativa relativa a ciascuno dei ricorrenti individua la contraddizione con la normativa di riferimento ….con il protocollo d'intesa e con l'ordine di servizio nella stabile adibizioni a mansioni che si assumono incompatibili con quelle dovute sotto il diverso profilo della ausiliarietà.
In ogni caso, anche se nello svolgimento di un plusorario si volesse ravvisare una radicale difformità, l'assunto non sarebbe condivisibile.
Come già ricordato, non è in alcun modo possibile ritenere che il modello del lavoro socialmente utile non sia compatibile con l'erogazione di prestazioni orarie aggiuntive;
al riguardo è sufficiente richiamare il testo dell'articolo 8, D.L.vo 468/1997, i cui comme 2 e 3 non sono stati oggetto di abrogazione dall'aert. 86, D.L.vo 151/2001 ( cfr Cass. Civ. sez. lavo. 3-5-2012, nr. 667) e che ancora danno i parametri per la determinazione della maggiorazione dovuta.
Ancora occorre osservare che è una società in house del e CP_5 Controparte_4 che- pertanto- non è ammessa versione del rapporto (an o che i fatti dedotti sono successivi all'entrata in vigore della norma dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008) (Cassazione Civile Sez. L Num. 9905 Anno 2025).
La (mancata) stabililizzazione, seppure non richiesta nelle conclusioni, viene invocata quale titolo dell'obbligazione risarcitoria invocata da ciascun ricorrente nella parte finale dei paragrafi a ciascuno dedicato.
Anche sotto tale profilo, seppure quale mera questione, la pretesa di ciascun ricorrente è infondata.
Si è già detto che anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore……….la giurisprudenza di legittimità esclude categoricamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.
La Suprema Corte ha pure affermato (sentenza n. 420 del 05/01/2024 ) che per le società “in house”, a cui sia applicabile “ratione temporis” l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, il reclutamento del personale avviene con i divieti e le
10 limitazioni previsti per le pubbliche amministrazioni, in applicazione dei criteri pubblicistici di trasparenza, oggettività e imparzialità stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché è inammissibile la conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Inoltre è stato pure precisato che (ordinanza n. 14751 del 27/05/2024) 'In tema di reclutamento del personale di società a partecipazione pubblica cd. “in house”, l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, che nel testo ratione temporis vigente ha imposto l'osservanza delle procedure selettive pubbliche per le assunzioni, è divenuto applicabile dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo d.l., per consentire a tali società un congruo spatium temporis per adeguare i propri sistemi di assunzione alla nuova norma imperativa.
Resta- a questo punto solo per scrupolo- da capire se il supporto temporaneo sia radicalmente diverso dalla funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda (sostituzione peraltro non adeguatamente dimostrata).
Ciascun ricorrente- fermo quanto sopra, ancora ribadito in sede di scritti conclusionali- non offre adeguati elementi di confronto tra l'attività svolta e quella dovuta alla luce del progetto;
e, tuttavia, non dubita che le mansioni che avrebbe dovuto svolgere – sopra richiamate per ognuno nel richiamo al testo del ricorso, fossero congrue ma con la specificazione che dovesse trattarsi di una attività di supporto temporaneo; sicchè, in concreto, si sarebbe avuta una assegnazione permanente a tale mansione (si badi bene) che avrebbe realizzato una funzione chiaramente sostitutiva di operatori specializzati assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto.
La domanda non è chiara, poiché oscilla tra la permanenza/temporaneità della attività e la sostituzione/supporto.
In altri termini non è chiaro se ciascun ricorrente si dolga che le mansioni dovute non siano rimaste temporanee o che non siano state di (un non meglio specificato) mero supporto.
In entrambi i casi la tesi non è in alcun modo condivisibile: non si vede per quale motivo ciascun ricorrente non avrebbe dovuto svolgere le mansioni mandategli per tutta la durata del rapporto (ma solo temporaneamente ); e quanto al supporto è assolutamente evidente che si sia inteso supportare la forza lavoro già assunta con l'ausilio degli LLSSU, senza che perciò si possa affermare che a ciascuno fossero richieste mansioni diverse rispetto agli altri, così creandosi delle non previste mansioni di aiuto manovale, assistente manutentore e simili altre assurde ipotesi.
In definitiva l'ausilio del personale LSU reclutato aveva come beneficiaria l'organizzazione lavorativa e non pure la singola unità.
La diversa interpretazione proposta in ricorso - che di fatto vorrebbe assegnare, da Protocollo, mansioni di presenza passiva a supporto di altra unità lavorativa- contrasta con la finalità del progetto e con il più generale canone di buona fede.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni da mancata attuazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro è sufficiente osservare che nessuno dei ricorrenti allega avere patito- per effetto di quelle violazioni- un danno patrimonialmente valutabile;
sicchè deve rilevarsi, prima ancora che l'infondatezza di tali pretese il difetto di azione.
Sul punto si richiama quanto osserva testualmente dalla Suprema Corte: …nel caso di violazione di norme antinfortunistiche, …, l'interesse leso è quello pubblicistico volto a prevenire situazioni di pericolo o di danno per la comunità dei lavoratori ed anche per gli estranei che
11 accedono all'ambiente di lavoro. Si tratta, dunque, di contravvenzioni volte a tutelare una pluralità fungibile ed indeterminata di soggetti”.
Sicchè “…il singolo lavoratore è parte offesa potenziale, cioè titolare dell'interesse finale (protetto dai reati contro la vita e l'incolumità individuale), ma non è parte offesa attuale delle contravvenzioni che tutelano beni strumentali, costituiti dall'interesse pubblico volto a regolare un settore ed a prevenire situazioni di pericolo in quel contesto” (ad esempio Cass. Sez. 3, sent. n. 555 del 14/11/2006 (dep. 15/01/2007).
Le domande vanno pertanto respinte.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- rigetta le domande;
- condanna ciascun ricorrente, senza vincolo di solidarietà, al pagamento in favore di ciascuna resistente delle spese di lite che liquida- in egual misura a favore di entrambe- in € 1.400,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Foggia, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta (art. 127 ter c.p.c.) ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
1. (C.F. ), Parte_1 C.F._1
2. ( ), Parte_2 C.F._2
3. OS (C.F. ), Pt_3 C.F._3
4. POSTO (C.F. CP_1 C.F._4
5. OS ( , CP_2 C.F._5
6. (C. ), Parte_4 C.F._6
7. (C.F. ), CP_3 C.F._7
8. ), Parte_5 C.F._8
9. Parte_6 C.F._9
10. .F. Parte_7 C.F._10
11. (C.F. ), Parte_8 C.F._11
12. .F. Parte_9 C.F._12
13. ( ), Parte_10 C.F._13
14. .F. Parte_11 C.F._14
15. C.F. ), Parte_12 C.F._15
16. C.F. , Parte_13 C.F._16
17. , Parte_14 C.F._17 tutti c . S TTISTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. STARACE GIOVANNI BATTISTA
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. Controparte_4
Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.
[...]
OL ER resistenti
1 Premesso
Con atto depositato il 13/02/2025 i soggetti indicati in intestazione adivano questa A.G. chiedendo … Condannare il e l' in solido a risarcire tutti i danni ai Controparte_4 CP_5 ricorrenti in epigrafe, nella uit i degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura di €.100.000,00 ciascuno, salvo altra a determinarsi in corso di causa, e a corrispondere in solido le rispettive differenze retributive come indicate in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e con vittoria di spese
Ciascuno dei ricorrenti allegava essere stato impiegato come lavoratore socialmente utile (LS) presso con la decorrenza inziale indicata in ciascun paragrafo, con utilizzo presso il CP_5
Comun secondo l'ordine di utilizzo emanato dall'Ente ed in conformità al CP_4 protocollo di intesa sottoscritto tra l'Ente e la Società in data 6-8-2015; nell'ordine di utilizzo venivano specificamente indicate le mansioni che ciascun ricorrente avrebbe dovuto svolgere secondo il progetto di appartenenza, in supporto agli operatori specializzati regolarmente assunti dalla Società e non pure in sostituzione degli stessi, così come invece era avvenuto.
Ciò aveva determinato una non conformità della prestazione lavorativa rispetto al progetto e, anzi, una radicale difformità rispetto all'atto in questione;
cosicché ciascun rapporto aveva perso- anche sotto il profilo della temporaneità- la sua natura assistenziale e si era venuto a configurare in conformità allo schema della subordinazione, ai sensi dell'art. 2126 c.c.; essendosi perduta la sua natura strumentale al reperimento di un posto di lavoro stabile od alla riqualificazione professionale ovvero ancora la sua finalità temporanea di sostegno al reddito, concettualmente legata ad una durata limitata al raggiungimento di tal scopo, non rientra nell'ambito applicativo della Direttiva n. 70/1999 e, conseguentemente, nel concetto di cui all'art. 45 TFUE come interpretato dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE sopra citate: dunque, il rapporto di L.S.U. non è soggetto all'applicazione delle direttive UE…..(cfr. Corte di Giustizia C-157/11) avendo avuto quei rapporti natura soltanto fittizia rispetto a rapporti di lavoro a tutti gli effetti subordinati.
Nel caso di specie già solamente per la durata dei rapporti per cui è causa e di cui si darà ampia prova in fatto, la finalità di formazione e ricollocamento sia esclusa per definizione e, comunque, il concreto svolgersi degli stessi e le mansioni richieste ed effettuate dal lavoratore nell'interesse dell'ente utilizzatore contraddicono in radice la natura assistenziale delle prestazioni rese, ravvisandosi invece la caratteristica peculiare del lavoratore, essendo tale ogni persona che presti attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie.
Nemmeno potendosi ipotizzare rapporti di lavoro speciale ai quali non si applichi la Direttiva 70/1999 (Corte di Giustizia 26-3-2015, C-316/13).
Essendo allora venuto meno l'iniziale scopo di temporanea natura assistenziale ed essendosi costituiti ordinari rapporti di lavoro a tempo determinato per effettuo dell'impiego- da parte dell'Ente- di ciascun ricorrente in mansioni stabili e permanenti.
Su tali presupposti la tutela invocata non restava limitata alle differenze retributive ma anche al ristoro dei danni con riguardo alle mancate coperture contributive e previdenziali.
Una ulteriore voce di danno si era avuta nella mancata adozione da parte di non aveva CP_5 formato i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale utili per lo s ento delle mansioni a cui li aveva assegnati;
non aveva assicurato- sino alla conclusione del procedimento penale 8279/2019- una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, omettendo l'attività di formazione in occasione del trasferimento e del cambio di mansione degli L.S.U. transitati dal Comune di all' analogamente non aveva CP_4 CP_5
2 effettuato visita medica di sorveglianza sanitaria, come previsto dalle normative vigenti e, in particolare, dall'art. 23.2 del Regolamento adottato con delibera di G.C. nr. 91 del 5-4-2013.
Nello specifico era avvenuto che:
LUIGI DI TULLO: manovale, manutentore verde e raccoglitore in supporto temporaneo al personale sia del sia di quello dell' nel limite delle 20 ore Controparte_4 CP_5 settimanali e secondo quanto previsto dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa; questi veniva dall' adibito stabilmente, insieme ad altri L.S.U. qui ricorrenti quali i sigg. CP_5 Pt_15
, alle mansioni di conduttore di automezzi relativame
[...] Parte_7
o o, movimentazione e trasporto, con l'espresso assenso della Dirigenza del Settore di pertinenza del Comune , (almeno) fino al 31/12/2019; CP_4 tale utilizzo era avvenuto stabilmente in fu va di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi;
: manovale, manutentore del verde pubblico, spazzino e raccoglitore in Parte_2 neo al personale sia del sia di quello Controparte_4 dell nel limite delle 20 ore settimanali e secondo quanto previsto dall'art. 6 CP_5 del d'Intesa; questi tuttavia veniva dall adibito stabilmente, CP_5 insieme ad altri L.S.U. qui ricorrenti, alla mansione d cologico addetto allo spazzamento, con giudizio di idoneità a tale mansione, espresso dalla Dr.ssa Per_1
dopo specifico accertamento svolto in data 04/05/2016, come da
[...] cazione inviata al lavoratore in data 09/05/2016 (cfr. doc. n. B/6), (almeno) fino al 31/12/2019; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
manovale, manutentore del verde pubblico, spazzino e raccoglitore in Controparte_6 eo al personale sia del sia di quello Controparte_4 dell nel limite delle 20 ore settima isto dall'art. 6 CP_5 del Protocollo d'Intesa; questi tuttavia veniva dall adibito stabilmente, CP_5 insieme ad altri L.S.U. alla mansione sopra espost -12-2019; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
NOL OS manovale addetto piccola edilizia e stradale, manutentore verde, pulizia strade e raccoglitore, in supporto temporaneo al personale sia del Comune
[...]
sia di quello dell nel limite delle 20 ore settimanali e secon CP_4 CP_5 sto dall'art. 6 de d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
RA OS: manutentore verde, autista, manovale e raccoglitore in supporto al personale dell e sotto la specifica direzione e coordinamento del CP_5
Responsabile A o nel limite delle 20 ore settimanali e secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Protocollo d'Intesa; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12- 2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
: manovale addetto piccola edilizia e stradale, manutentore verde, Parte_4 itore, in supporto temporaneo al personale sia del Comune
[...]
sia di quello dell nel limite delle 20 ore settimanali e secon CP_4 CP_5
3 quanto previsto dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa suddetto;
di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
operaio addetto al Servizio di pulizia e manutenzione delle strade e degli CP_3 spazi urbani, extraurbani e rurali;
nei limiti di un orario di n. 36 ore settimanali, di cui 16 per integrazione salariale;
di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in Parte_5 nale sia del sia di quello Controparte_4 dell nel limite delle 20 ore settima isto dall'art. 6 CP_5 del d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
; manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in supporto Parte_6 le sia del sia di quello dell Controparte_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settiman isto dall'art. 6 d d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
: manovale, manutentore verde e raccoglitore, in supporto Parte_7 temporaneo al personale sia del Comune di sia di quello dell CP_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settimanali e second isto dall'art. 6 d d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
: manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in supporto Parte_9 sonale sia del sia di quello dell Controparte_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settiman isto dall'art. 6 d d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in supporto Parte_8 nale sia del Comune sia di quello dell CP_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settimanali e secondo quanto previsto dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
: manovale, addetto piccola edilizia e stradale, manutentore verde, Parte_10 litore, in supporto temporaneo al personale sia del Comune di
sia di quello dell nel limite delle 20 ore settimanali e secondo CP_4 CP_5 sto dall'art. 6 de d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
4 : manovale, addetto piccola edilizia e stradale, manutentore verde, Parte_11 pulizia strade e raccoglitore, in supporto temporaneo al personale sia del
[...]
sia di quello dell nel limite delle 20 ore settimanal CP_4 CP_5 sto dall'art. 6 de d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in supporto Parte_16 del Comune di sia di quello dell CP_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settimanali e secondo quanto previsto dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
: manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in supporto Parte_13 temporaneo al personale sia del Comune sia di quello dell CP_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settimanali e seco isto dall'art. 6 d d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore, in supporto Parte_14 ale sia del Comune sia di quello dell CP_4 CP_5 nel limite delle 20 ore settimanali e seco isto dall'art. 6 d d'Intesa suddetto; di seguito tuttavia, almeno sino al 31-12-2019, il ricorrente veniva stabilmente impiegato in funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi.
Si costituivano le parti resistenti chiedendo il rigetto della domanda.
Il contestava la diversità del lavoro svolto dai ricorrenti rispetto alle Controparte_4
p i intesa 6-8-2015 intervenuto con (soggetto utilizzatore), CP_5 la cui bozza era stata approvata con delibera GC 167/2015 di seguito modificato delibera GC 1/2017 per consentire l'impiego dei lavoratori nelle attività di raccolta differenziat). Il protocollo aveva definito le mansioni degli LLSSUU assegnati al progetto
“Manutenzione delle strade, fogne e logistica, litorali e verde pubblico” e al progetto “Azioni di difesa dal dissesto idrogeologico”, consistenti in interventi di cura e pulizia del verde pubblico, strade annesse….Con successiva delibera GC 197/2018 era stata autorizzata una integrazione oraria per fare fronte alle necessità contingenti del servizio e con la specificazione che ciò non avrebbe comportato in alcun modo la instaurazione di un rapporto di dipendenza con il
Le mansioni svolte dai ricorrenti erano sempre state di supporto e senza nessuna CP_4 autonomia e responsabilità; con la specificazione che l'attività di supporto non può intendersi in una mera presenza passiva dell'LSU o in un affiancamento senza utilità, sostanziandosi invece anche attraverso attività materiali, quotidiane, ripetitive, purché coordinate nell'ambito progettuale e, pertanto, ben potendo consistere in attività di supporto quali quello dello spazzamento, della movimentazione dei contenitori, dell'ausilio nel “porta a porta”, tutte attività che rientrano nel servizio di spazzamento e raccolta rifiuti nel più ampio obiettivo progettuale di “Manutenzione delle strade” anche con continuità della prestazione. La difesa del CP_4 invocava l'assoluto difetto di prova in ordine allo svolgimento di attività ulteriore ri protocollo ; prova certamente non ravvisabile delle CCTTPP versate in allegato al ricorso;
nella contestuale irrilevanza della attività svolta da ciascun ricorrente presso Manpower, del tutto compatibile con le previsioni del protocollo.
5 La Difesa di , quanto alle (concrete) modalità di impiego di ciascun ricorrente, invocava CP_5 il difetto di avversa allegazione;
richiamava altresì le tipicità dell'istituto del lavoro socialmente utile (non equiparabile a quello subordinato pubblico o privato in quanto inserito in un contesto piuttosto di tipo assistenziale e formativo, regolato da un protocollo (nella specie da due protocolli) , del tutto compatibile con lo svolgimento di ore aggiuntive ; dovendo la verifica sollecitata dai ricorrenti confrontarsi con la coerenza di fondo con l'attività progettuale approvata, coerenza non snaturata se non in caso di deviazioni sistemiche e gravi tali da determinare una radicale difformità- da apprezzarsi con un criterio di raffronto sostanzialistico- rispetto a quella cornice (e, comunque, sulla base di un preciso onere di allegazione e quindi di prova di tale radicale difformità). Nel caso di specie, ferme le palesi carenze di allegazione riferibili alla posizione di ciascun ricorrente, nessuna sostanziale divergenza era possibile ravvisare rispetto al Protocollo d'intesa del 6 agosto 2015 approvato CP_ dalla di e, in particolare, all'art. 5 che aveva tipizzato le attività progettuali CP_4
(“Ma zi de, fogne e logistica, litorali e verde pubblico” e “Azioni a difesa del dissesto idrogeologico”) che aveva stabilito che gli L.S.U. svolgessero “mansioni di manovale, manutentore verde, spazzino e raccoglitore in supporto temporaneo al personale con le medesime mansioni sia del che dell Controparte_4 Parte_17
, anche con l'au i necess
[...] Co progettuale” (in definitiva mansioni eguali a quelle del personale dipendente di . CP_9
Formulando considerazioni analoghe (….le stesse mansioni tipizzate dal Protoco con riferimento al successivo atto di modifica del Protocollo in data 5 gennaio 2017 di seguito alle mutate esigenze del servizio che era venuto a comprendere la raccolta domiciliare che, tuttavia, non aveva intaccato le mansioni degli LSU, rimaste materiali esecutive ed in supporto all'organizzazione lavorativa e al personale addetto……. Di seguito la gran parte dei ricorrenti era stata stabilizzata giusta DPCM 20 maggio 2022 in attuazione della delega di cui all'art. 1, co. 495-497, L. 160/2018 e successive modifiche e con la Determina dirigenziale 108 del 7-6- 2022; solo con quel decreto si erano rese disponibili le risorse economiche necessarie all'assunzione del LLSSUU. Effettuava quindi una ricognizione della posizione di ciascun ricorrente per invocare la costante conformità alle previsioni progettuali e comunque per contestare la radicale difformità dal programma previsto dal protocollo regolativo dell'impiego come l.s.u. e nel rispetto del supporto temporaneo al personale con le medesime mansioni . Ancora con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente, ribadita la impossibilità di configurare rapporti ascrivibili allo schema dell'art. 2094 c.c., eccepiva il difetto di allegazione nella determinazione del quantum non essendovi in ricorso specifica indicazione di orari, giornate, somme percepite, etc. Pure invocando la compatibilità con la disciplina legale di erogazioni calcolate con riferimento a categorie di CCNL, parametro previsto dall'articolo 8, D.L.vo 468/97 (disposizione specifica non abrogata: n.d.r.) per il calcolo degli emolumenti dovuti in caso di impegno per un orario superiore.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito dell'invito alle parti a depositare note di trattazione scritta.
Osserva
Il ricorso al vaglio invoca la radicale difformità della prestazione resa rispetto al progetto (pg. 2 e segg); e per l'effetto reclama il pagamento di differenze retributive ed il risarcimento dei danni.
Si assume che ciascun lavoratore è stato (in ipotesi illecitamente) utilizzato permanentemente
….in funzione chiaramente sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto ad essi……nei termini richiamati in premessa.
6 Ancora, nei paragrafi riferiti a ciascun ricorrente si assume che l'utilizzo del lavoratore…..avrebbe dovuto rimanere contenuto nel limite delle 20 ore settimanali e secondo quanto previsto dall'art. 6 del protocollo d'intesa…….
Ancora in sede di note di trattazione si assume che la difformità (della quale si andrà a dire) si sarebbe verificata perché …..gli LSU…….non avrebbero dovuto essere destinati al trattamento dei rifiuti di ogni genere, non potevano condurre mezzi meccanici (non essendo formati per tale attività). In buona sostanza, avrebbero dovuto essere di semplice supporto (consegnare al dipendente le buste e strumenti per la pulizia, accompagnare gli autisti e gli escavatoristi e seguire le loro istruzioni in occasione delle manovre o nella rimozione dei rifiuti). Certamente, nessuno dei ricorrenti poteva e doveva ricevere responsabilità e autonomia nell'esercizio delle attività….
La eccezione di parte resistente, la quale invoca il difetto di allegazione non parrebbe infondata;
se così fosse si imporrebbe il rilievo della nullitàà ed il rigetto- nel merito- delle domande dei ricorrenti.
Se si discute di radicale difformità di mansioni non si vede ragione perché le allegazioni di parte non debbano porre a confronto ciò che deve essere rispetto a ciò che dovrebbe essere, in sostanziale simmetria con quanto avviene nelle cause per mansioni superiori.
Ad ogni buon conto la radicale difformità viene ravvisata dai ricorrenti nell'avere svolto mansioni di manovale, manutentore, spazzino, raccoglitore invece che aiuto-manovale, aiuto- manutentore e così via.
La tesi dei ricorrenti, tuttavia, fraintende la funzione di supporto prevista in progetto e, per l'effetto, assume essersi la prestazione svolta in modo non conforme al progetto di cui al protocollo di intesa del 6-8-2015; protocollo che - non è superfluo notare- dava espressamente atto della esigenza di utilizzare lavoratori socialmente utili che abbiano precise attitudini e profili professionali in termini di operatività e manualità…..; a quel fine utilizzando l'esperienza dei lavoratori socialmente utili (già) utilizzati dal per lo Controparte_4 svolgimento delle attività progettuali…….; in sostanza di utilizz to alle mansioni progettuali, aveva già maturato una pregressa analoga esperienza.
Le attività delle quali si tratta sono state svolte in ragione
- del protocollo di intesa 6-8-2015 tra il e la Controparte_10 Parte_17
( Idea progettuale: L'idea imp lla pr
[...]
a necessità di creare una organizzazione capace di fornire una serie di servizi nel settore manutentivo del verde pubblico e strade annesse nelle aree cittadine riqualificandole in modo da renderle particolarmente vivibili da parte della popolazione residente e non. In particolare, l'attività ivi prevista mira all'utilizzazione di lavoratori socialmente utili che abbiano precise attitudini e profili professionali in termini di operatività e manualità…….. Art.4 Oggetto: Per il raggíungimento degli obiettiví dl cui al precedente articolo, le parti concordano sulla necessità dí utilizzare, dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'íntesa e per tutta la durata di affidamento del
“servizío di manutenzione del Vërde pubblico” all di , l'intero CP_5 CP_4 personale dei lavoratori socialmente utili in car del Controparte_4 progetto “Manutenzione delle strade, fogne e logistica, li del progetto “Azioni di difesa dal dissesto idrogeologico”, affidando la relativa direzione e il coordinamento degli stessl all pur restando il Parte_17
l'unic ità socialmente Controparte_4 ifica responsabilità…..);
7 - del protocollo di intesa aggiuntivo, tra le stesse parti, ove all'articolo 3 del testo del 2015 veniva aggiunta la locuzione anche mediante la raccolta dei rifiuti differenziati con la modalità porta a porta.
Nel progetto del 2015 e nelle successive modifiche, la ausiliarietà è chiaramente da riferirsi alla organizzazione aziendale della società in house recita l'articolo 3 di quel testo CP_5 che è tra gli obiettivi generali affiancare e integrare all'azione dell'Ente Locale la competenza e Co la specifica organizzazione di :E: s.p.a. ……..utilizzando l'intero personale di lavoratori socialmente utili al progetto “ tenzione delle strade, fogne e logistica , litorali e verde pubblico” e del progetto “Azioni di difesa dal dissesto idrogelologico”….mediante avvio di una azione coordinata ed armonica tre i due enti…..atteso che il non può Controparte_4 fare fronte a tutti i bisogni rilevati nel territorio per caren specifica organizzazione…..; l'articolo 5 del medesimo testo ribadisce che gli LSU sono chiamati a svolgere esclusivamente i lavori cui all'art. 3 del persenmte protocollo di intesa rientranti nell'attività progettuale “Manutenzione delle strade, fogne e logistica , litorali e verde pubblico” e del progetto “Azioni di difesa dal dissesto idrogelologico”.
La semplice lettura del progetto rende arduo ipotizzare che gli odierni ricorrenti fossero chiamati a rendere prestazioni implicanti mansioni diverse e di mero ausilio rispetto a quelli di A:S:E: s.p.a.
Analoghe considerazioni anche considerando le modifiche al protocollo intervenute a gennaio 2017 di seguito alla introduzione nel territorio comunale del sistema di raccolta differenziata con modalità porta a porta.
Occorre allora ricordare in quali casi sia ravvisabile- per quello che ne segue- la radicale difformità dalle previsioni di progetto.
Caratteristica del lavoro socialmente utile è che, pur essendovi eterodirezione, non si può parlare di lavoro subordinato in quanto manca la causa di scambio corrispettivo con una retribuzione erogata dal soggetto utilizzatore della prestazione, la quale costituisce l'onere per conservare un assegno che non ha natura retributiva bensì previdenziale.
Tali lavori hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, e sono attuali mediante progetti promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi;
e ciò nei settori della cura della persona;
dell'ambiente, del territorio e della natura;
dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ad una serie di ambiti, tra i quali la raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto.
Ai soggetti utilizzati, se non già titolari di trattamento previdenziale (integrazione salariale, indennità di mobilità) spetta- per un impegno settimanale di 20 ore e non più di otto CP_1 giornaliere- un importo mensile (assegno di utilizzo) erogato dall' con il contributo- in caso di proroga- dell'ente utilizzatore.
Il lavoratore impegnato in attività socialmente utili presso le amministrazioni pubbliche, non può rivendicare l'instaurazione di un rapporto di lavoro nei confronti di dette amministrazioni, essendo in presenza di un rapporto giuridico previdenziale.
8 Con la precisazione- visto che i ricorrenti assumono che l'orario settimanale non avrebbe in nessun caso essere superiore alle 20 ore- che quella esclusione vale anche nel caso di proroga e di impiego per un orario superiore a quello indicato (impiego che dà diritto ad un importo aggiuntivo ai sensi dell'articolo 8, co. 2, 3, D.L.vo 468/97: poiché l'art. 8 d.lg. 468/1997 non è stato abrogato, né risulta incompatibile con le innovazioni introdotte, il soggetto utilizzatore deve remunerare le ore eccedenti mediante un importo integrativo, non liberamente determinato, ma corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe…….(Cassazione civile sez. lav., 03/05/2012, n.6670).
Quanto poi alle modifiche introdotte al protocollo a seguito della introduzione del servizio porta a porta, si rammenta che gli enti utilizzatori…. ai sensi dell'art. 1, D.L.vo 81/2000……. secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.
Si ricorda (con tutte le riserve che derivano dalle superiori considerazioni in ordine alla forma-contenuto del ricorso) che la Giurisprudenza (tra le altre, Cassazione civile sez. lav., 07/04/2023, n.9567) ha ritenuto che ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, ciò in quanto l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Si tratta di un rapporto di natura assistenziale, non suscettibile di diversa qualificazione, sub specie di lavoro subordinato, nel caso in cui si accerti che la prestazione si è svolta in conformità al progetto per la cui attuazione s'instaura il rapporto.
Soltanto nel caso in cui l'attività svolta dal lavoratore socialmente utile si discosti in modo rilevante dal progetto iniziale e si sovrapponga alle mansioni di altri dipendenti, non è possibile richiamare la natura assistenziale del rapporto formalmente costituito. In siffatta situazione, il rapporto assume una natura subordinata trovando applicazione l'articolo 2126 del codice civile. …… essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014).
Analogamente, Cassazione civile sez. lav., 12/04/2023, n.9689: ………..soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017); Cassazione civile sez. lav., 12/04/2023, n.9689….
Con riferimento a fattispecie similare a quella qui al vaglio, Cassazione civile sez. lav., 07/02/2024, n.3504ha statuito che il lavoro socialmente utile o per pubblica utilità può essere considerato subordinato nel caso di una lavoratrice socialmente utile che in virtù di un progetto per l'occupazione aveva preso servizio come addetta alla manutenzione stradale (pulizia e manutenzione del manto stradale, ripristino della segnaletica, pulizia dei
9 fossetti, ecc.), per poi venire- invece- inserita presso gli uffici centrali del Segretariato generale ed adibita a mansioni asseritamente compatibili con la qualifica di appartenenza, con attività di fotocopisteria, protocollazione documenti, redazione di comunicazioni riconducibili al livello CI del CCNL di Comparto).
In atra vicenda la radicale difformità veniva ravvisata nel caso in cui il progetto aveva ad oggetto la manutenzione del verde pubblico, mentre il lavoratore era stato assegnato ad attività disparate e alla guida dello scuolabus, stante la carenza di personale oltre il normale lavoro svolto quale lavoratore socialmente utile ( Cassazione civile sez. lav., 14/09/2022, n.27125).
E' precluso in ogni caso dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 l'instaurarsi di un valido rapporto a tempo indeterminato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014) per il periodo temporale nel quale siano state effettivamente rese le prestazioni lavorative.
In ricorso, con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente, si assume (non condivisibilmente) che il debito orario sarebbe dovuto rimanere contenuto nelle 20 ore settimanali e secondo quanto previsto dall'art. 6 del Protocollo d'intesa…..; fatto sta che tale proposizione condizionale rimane- quanto all'orario di lavoro- del tutto priva di conseguenze, poiché la narrativa relativa a ciascuno dei ricorrenti individua la contraddizione con la normativa di riferimento ….con il protocollo d'intesa e con l'ordine di servizio nella stabile adibizioni a mansioni che si assumono incompatibili con quelle dovute sotto il diverso profilo della ausiliarietà.
In ogni caso, anche se nello svolgimento di un plusorario si volesse ravvisare una radicale difformità, l'assunto non sarebbe condivisibile.
Come già ricordato, non è in alcun modo possibile ritenere che il modello del lavoro socialmente utile non sia compatibile con l'erogazione di prestazioni orarie aggiuntive;
al riguardo è sufficiente richiamare il testo dell'articolo 8, D.L.vo 468/1997, i cui comme 2 e 3 non sono stati oggetto di abrogazione dall'aert. 86, D.L.vo 151/2001 ( cfr Cass. Civ. sez. lavo. 3-5-2012, nr. 667) e che ancora danno i parametri per la determinazione della maggiorazione dovuta.
Ancora occorre osservare che è una società in house del e CP_5 Controparte_4 che- pertanto- non è ammessa versione del rapporto (an o che i fatti dedotti sono successivi all'entrata in vigore della norma dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008) (Cassazione Civile Sez. L Num. 9905 Anno 2025).
La (mancata) stabililizzazione, seppure non richiesta nelle conclusioni, viene invocata quale titolo dell'obbligazione risarcitoria invocata da ciascun ricorrente nella parte finale dei paragrafi a ciascuno dedicato.
Anche sotto tale profilo, seppure quale mera questione, la pretesa di ciascun ricorrente è infondata.
Si è già detto che anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore……….la giurisprudenza di legittimità esclude categoricamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.
La Suprema Corte ha pure affermato (sentenza n. 420 del 05/01/2024 ) che per le società “in house”, a cui sia applicabile “ratione temporis” l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, il reclutamento del personale avviene con i divieti e le
10 limitazioni previsti per le pubbliche amministrazioni, in applicazione dei criteri pubblicistici di trasparenza, oggettività e imparzialità stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché è inammissibile la conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Inoltre è stato pure precisato che (ordinanza n. 14751 del 27/05/2024) 'In tema di reclutamento del personale di società a partecipazione pubblica cd. “in house”, l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, che nel testo ratione temporis vigente ha imposto l'osservanza delle procedure selettive pubbliche per le assunzioni, è divenuto applicabile dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo d.l., per consentire a tali società un congruo spatium temporis per adeguare i propri sistemi di assunzione alla nuova norma imperativa.
Resta- a questo punto solo per scrupolo- da capire se il supporto temporaneo sia radicalmente diverso dalla funzione sostitutiva di operatori specializzati regolarmente assunti dall'azienda (sostituzione peraltro non adeguatamente dimostrata).
Ciascun ricorrente- fermo quanto sopra, ancora ribadito in sede di scritti conclusionali- non offre adeguati elementi di confronto tra l'attività svolta e quella dovuta alla luce del progetto;
e, tuttavia, non dubita che le mansioni che avrebbe dovuto svolgere – sopra richiamate per ognuno nel richiamo al testo del ricorso, fossero congrue ma con la specificazione che dovesse trattarsi di una attività di supporto temporaneo; sicchè, in concreto, si sarebbe avuta una assegnazione permanente a tale mansione (si badi bene) che avrebbe realizzato una funzione chiaramente sostitutiva di operatori specializzati assunti dall'azienda e non semplicemente di supporto.
La domanda non è chiara, poiché oscilla tra la permanenza/temporaneità della attività e la sostituzione/supporto.
In altri termini non è chiaro se ciascun ricorrente si dolga che le mansioni dovute non siano rimaste temporanee o che non siano state di (un non meglio specificato) mero supporto.
In entrambi i casi la tesi non è in alcun modo condivisibile: non si vede per quale motivo ciascun ricorrente non avrebbe dovuto svolgere le mansioni mandategli per tutta la durata del rapporto (ma solo temporaneamente ); e quanto al supporto è assolutamente evidente che si sia inteso supportare la forza lavoro già assunta con l'ausilio degli LLSSU, senza che perciò si possa affermare che a ciascuno fossero richieste mansioni diverse rispetto agli altri, così creandosi delle non previste mansioni di aiuto manovale, assistente manutentore e simili altre assurde ipotesi.
In definitiva l'ausilio del personale LSU reclutato aveva come beneficiaria l'organizzazione lavorativa e non pure la singola unità.
La diversa interpretazione proposta in ricorso - che di fatto vorrebbe assegnare, da Protocollo, mansioni di presenza passiva a supporto di altra unità lavorativa- contrasta con la finalità del progetto e con il più generale canone di buona fede.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni da mancata attuazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro è sufficiente osservare che nessuno dei ricorrenti allega avere patito- per effetto di quelle violazioni- un danno patrimonialmente valutabile;
sicchè deve rilevarsi, prima ancora che l'infondatezza di tali pretese il difetto di azione.
Sul punto si richiama quanto osserva testualmente dalla Suprema Corte: …nel caso di violazione di norme antinfortunistiche, …, l'interesse leso è quello pubblicistico volto a prevenire situazioni di pericolo o di danno per la comunità dei lavoratori ed anche per gli estranei che
11 accedono all'ambiente di lavoro. Si tratta, dunque, di contravvenzioni volte a tutelare una pluralità fungibile ed indeterminata di soggetti”.
Sicchè “…il singolo lavoratore è parte offesa potenziale, cioè titolare dell'interesse finale (protetto dai reati contro la vita e l'incolumità individuale), ma non è parte offesa attuale delle contravvenzioni che tutelano beni strumentali, costituiti dall'interesse pubblico volto a regolare un settore ed a prevenire situazioni di pericolo in quel contesto” (ad esempio Cass. Sez. 3, sent. n. 555 del 14/11/2006 (dep. 15/01/2007).
Le domande vanno pertanto respinte.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- rigetta le domande;
- condanna ciascun ricorrente, senza vincolo di solidarietà, al pagamento in favore di ciascuna resistente delle spese di lite che liquida- in egual misura a favore di entrambe- in € 1.400,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Foggia, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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