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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6672 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 22360/2023 R.G.A.C. promossa da
(Avv. DI LALLO ALESSANDRO, Avv. FAZIO Parte_1
SALVATORE) contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. CARUSO CP_1
SEBASTIANO, Avv. MASSAFRA LA, Avv. CIRIELLO CHERUBINA)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento comunicatogli dall' con missiva Riservata del CP_1
10.01.2023 e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, il medesimo ente ( alla reintegra nel proprio posto di lavoro, con le medesime CP_1 mansioni e la stessa qualifica, oltre alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. Con condanna di parte datoriale, alla refusione delle spese di lite, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda proposta, di aver lavorato alle dipendenze dell' CP_1 dal 01.01.2012 (già dipendente Ministero del Tesoro – 18.10.1990 – già dipendente sino al 31.12.2011), con la qualifica di B3/Amm. – ed in forza presso la Filiale CP_2
Metropolitana OM – Eur – Agenzia Complessa LI di OS;
di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, comunicato con missiva del 07.09.2022, avente ad oggetto
“gravissimi addebiti di rilevanza disciplinare”, consistiti in “numerosissimi accessi a banche dati informatiche istituzionali” non ascrivibili alle attività istituzionali assegnategli nella Sede di appartenenza, “né a quelle a suo tempo assegnateLe in qualità di componente della task force del OL…”, risultando detti atti “di gravità tale per la rilevanza degli obblighi violati da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro…”, tali da determinare “l'irrogazione della sanzione del licenziamento”; che, nonostante le giustificazioni rese, veniva licenziato con missiva riservata comunicata in data 10.01.2023; di aver impugnato giudizialmente il provvedimento datoriale con procedimento d'urgenza, ex art.700 c.p.c., rigettato per assenza di periculum in mora. Eccepiva l'insussistenza delle contestazioni addebitategli, atteso che faceva parte “di una specifica task force di operatori amministrativi dedicata esclusivamente alla liquidazione delle prestazioni derivanti dai verbali definiti dal OL”, con conseguente insussistenza delle violazioni normative riferibile a coloro i quali violano i sistemi informatici senza aver titolo alcuno in tal senso e sono privi delle chiavi di accesso necessarie per accedere ai medesimi sistemi;
che era “ stato abilitato dal OL stesso alla trattazione di pratiche di invalidità civile anche di utenti residenti al di fuori del bacino d'utenza dell'Agenzia di OS”; che in ogni caso, doveva essere valorizzata la propria buona fede, avendo agito per il compimento di una valutazione e ricerca di rilevanza statistico/scientifica, finalizzata al monitoraggio della familiarità oncologica della popolazione residente in 4 differenti aeree metropolitane, con più o meno presenza di aree verdi, occasionata dalla presenza di più ricorsi in ambito di invalidità civile. Eccepiva la sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla condotta effettivamente posta in essere, dovendosi conseguentemente irrogare la sanzione disciplinare minima (sospensione), tenendo conto, altresì, dei numerosi e reiterati encomi ricevuti durante il proprio excursus alle dipendenze dell' CP_1
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando integralmente l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto. La causa veniva istruita con i documenti versati in atti e assunzione di prova per testi;
quindi, veniva rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva decisa con pronuncia contestuale del dispositivo e motivi della decisione, depositati telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è fondata e, pertanto, non merita di essere accolta pe le ragioni di seguito esposte, con assorbimento di tutte le questioni non espressamente trattate, in ossequio del principio della ragione più liquida. Deve, preliminarmente, darsi atto che non sono contestati i fatti storici oggetto della contestazione disciplinare, che hanno condotto alla risoluzione del rapporto;
vale a dire che, essendo ammesso che il ricorrente abbia fatto accesso alle banche dati dell'istituto nelle occasioni reiterate, rilevate in sede ispettiva e disciplinare, tali circostanze devono essere ritenute pacifiche. pagina 2 di 9 Le contestazioni della decisione datoriale, difatti, si ancorano alla ritenuta legittimità di tali accessi, in quanto consentiti dal possesso delle credenziali specifiche messe a disposizione del dipendente per fini istituzionali, con conseguente insussistenza dell'addebito e sproporzione della sanzione espulsiva irrogata, rispetto alla gravità della condotta posta in essere. Ebbene, l'esame congiunto della relazione ispettiva in atti, in uno con le contestazioni disciplinari mosse al ricorrente, hanno evidenziato che il lavoratore abbia fatto accesso alle banche dati dell'Istituto per fini non coincidenti con le mansioni assegnate nel momento degli accessi stessi. Difatti, l'estrazione dei dati sugli accessi ha acclarato che il ricorrente, dal 01/02/22 aveva effettuato consultazioni seriali di domande di invalidità civile (pari a 996), precisamente nei giorni 11/3/2022 e 16/3/2022, prevalentemente nelle ore serali. Aldilà della prova del collegamento fra le attività poste in essere dal ricorrente e la conoscenza dei dati sensibili da parte di terzi non autorizzati, ciò che rileva ai fini della individuazione di una condotta di rilevanza disciplinare, è la circostanza che il ricorrente non fosse autorizzato ad accedere alle banche dati contenenti le pratiche sulle domande di invalidità, e sapesse di non esserlo, sulla base delle disposizioni operative ricevute dal datore di lavoro. E' documentato, e non contestato, che il ricorrente dal 01.01.2021 svolgesse compiti di prima liquidazione e ricostituzioni delle domande di INVCIV e che, con O.d.S. n.26 del 06/10/21 a firma del Direttore di , sia stato assegnato al Parte_2
OL atti e, in particolare, ad una specifica task force di operatori amministrativi dedicata esclusivamente alla liquidazione delle prestazioni derivanti dai verbali definiti dal OL (cfr dichiarazioni in atti della responsabile , nella relazione ispettiva, nel Parte_3 fascicolo della convenuta). Non è neanche contestato che, solo per tali specifiche attività, il ricorrente sia stato abilitato dal OL atti, alla trattazione di pratiche d'invalidità civile anche relative ad utenti residenti al di fuori dei bacino d'utenza dell'Agenzia di OS (cfr. docc. in atti della convenuta), cosicchè non residuava spazio operativo per l'accesso a dati sensibili non giustificato dal predetto ed esclusivo scopo. Neanche viene contestato, nell'accadimento storico, che il ricorrente nella sola giornata dell'11 marzo 2022 abbia effettuato 339 accessi alle banche dati per attività non connesse alle attribuzioni assegnate nell'ambito della task-force, avendo la responsabile dott.ssa , Pt_3 riferito agli ispettori che” nessun nominativo dell'elenco inoltrato dall' è Controparte_3 presente nelle liste inviate (circa 1800 verbali alla data dell'11/03/22) per la lavorazione all'interno della task force: infatti tale gruppo operativo si occupava solo di verbali il cui esito sanitario riconosceva una prestazione, mentre i nominativi presenti nell'elenco trasmesso dall' presentavano verbali che non attribuivano alcuna prestazione” CP_4
(cfr. docc. allegati dalla convenuta). pagina 3 di 9 Tali circostanze, non solo non sono state contestate dal ricorrente, ma neanche smentite nel corpo delle sue difese. Né è stato dimostrato che gli accessi alle banche dati per le consultazioni e le visualizzazioni di pratiche di invalidità civile non appartenenti ai bacino d'utenza dell'Agenzia di OS, fossero comunque riconnesse ad attività autorizzate dalla parte datoriale, e specificamente per le dedotte “analisi statistiche riferite a quattro ambiti territoriali., LI di OS (dove lavorava), OM (dove aveva la residenza), OM EU (In quanto zona caratterizzata da ampi spazi verdi) e OM ES (in quanto zona particolarmente urbanizzata)” (cfr. dichiarazioni del ricorrente rese nella fase del procedimento disciplinare). Tali giustificazioni, che avrebbero dovuto dimostrare la sua buona fede, semmai corroborano la tesi seguita dalla parte datoriale che ha sanzionato la violazione consapevole delle norme sulla tutela e trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati, avendo rilevato gli ispettori che il lavoratore scientemente avrebbe piuttosto ignorato i “banner di ammonimento che compare all'atto di accesso della Intranet dell'istituto, attivato dalla con lo scopo di richiamare l'attenzione dei dipendenti sulla necessità che l'accesso Pt_4 alle banche dati sia consentito esclusivamente per fini istituzionali, con l'avvertenza che la consultazione per altre finalità comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e la segnalazione alle autorità competenti” (cfr. relazione ispettiva, in atti). Anzi, senza smentita alcuna, lo stesso ricorrente ha giustificato il proprio operato dichiarando testualmente: “ho effettuato questa attività personalmente e senza informare nessuno e senza divulgazione dei relativi dati. L'attività in questione è stata effettuata in totale buona fede e solo per Interesse personale legato alla materia trattata" (cfr. relazione ispettiva nel fascicolo della convenuta). D'altra parte, l'istruttoria testimoniale raccolta in udienza, ha confermato le circostanze acclarate nella fase ispettiva e cristallizzate negli atti di cui al procedimento disciplinare. Più precisamente, , dirigente area sicurezza ICT presso ha riferito di Tes_1 CP_1 essersi occupato dello svolgimento delle indagini che hanno riguardato il ricorrente, in conseguenza di una segnalazione ricevuta personalmente, a mezzo mail, “con cui una nostra assicurata rappresentava di aver ricevuto una telefonata da parte di una agenzia che offriva attività promozionale di assistenza legale e di altra natura per proporre ricorso giudiziale avverso un verbale di visita, concluso negativamente nei confronti della madre . Ricordo che tale segnalazione l'ho ricevuta nel Marzo 2022 , il 16 Marzo , cosicché ho provveduto ad avviare indagini per verificare se vi fosse stata, e con quale modalità, una fuga di notizie e comunque un accesso non autorizzato alle nostre banche dati. …lei era stata contattata in quanto figlia il cui cellulare era presente nel verbale di visita. Nello svolgimento di tali indagini è emerso che il nominativo del ricorrente era stato registrato come accesso alla banca dati per consultazione del predetto verbale di invalidità , in data 11 Marzo 2022. Conseguentemente è stato poi esteso il campo di indagine ai mesi di Febbraio Marzo 2022 pagina 4 di 9 relativamente ai quali è risultato che il ricorrente abbia effettuato numerosi accessi alle banche dati come pura consultazione anche di altri verbali. Tutti i verbali relativamente ai quali era stato eseguito l'accesso avevano ad oggetto pratiche per concessione di invalidità civile. ... Adr Pur non sapendo se concretamente i predetti accessi, il ricorrente li avesse effettuati in ragione delle mansioni lavorative, posso dire con certezza che per accedere alle banche dati in cui sono presenti dati sensibili, occorre necessariamente l'autorizzazione del direttore della sede. Si tratta di una autorizzazione tecnica preventiva che il direttore della sede valuta di poter rilasciare al singolo dipendente per specifiche banche dati utilizzando le credenziali che ogni dipendente ha in possesso. L'autorizzazione all'accesso non viene concessa per singola pratica ma per banca dati individuata per materia, per esempio invalidità civile.” In maniera conforme, il teste , dirigente ufficio ispettorato Testimone_2 che, a sua volta, ha riferito di essersi “occupato personalmente delle indagini svolte CP_1 relativamente al caso del ricorrente: “conosciuto personalmente in occasione di una audizione in seno a tale procedimento. Ricordo di aver accertato che il lavoratore era in possesso delle credenziali e dell'autorizzazione all'accesso alla banca dati di invalidità civile regolarmente concesse in ragione delle sue mansioni di lavoro. In particolare, il ricorrente era addetto alla liquidazione delle pratiche di invalidità civile, e in ragione di ciò poteva accedere all'intera banca dati invalidità civile. In aggiunta a ciò, ricordo di aver accertato che il ricorrente era in possesso di una ulteriore autorizzazione all'accesso, in quanto facente parte di un gruppo di lavoro che si occupava dello smaltimento delle pratiche di invalidità civile in sofferenza – istruttoria e liquidazione-. Il lavoratore in questione , essendo un impiegato amministrativo, pur avendo accesso autorizzato all'intera banca dati, doveva limitarsi ad accedere alle pratiche per quanto riguardava la conoscenza dei dati funzionali allo svolgimento delle sue mansioni, vale a dire dati anagrafici e tutti i dati socio economici presenti nella pratica. Non aveva alcun interesse funzionale alle sue mansioni, per accedere ai verbali di visita medica dove erano contenuti dati sanitari. Lui stesso ammise di averlo fatto per interesse puramente personale, non sorretto da alcuna autorizzazione da parte dell'ente, in quanto interessato a conoscere la familiarità oncologica dei soggetti sottoposti a visita medica, in determinate zone territoriali. Non era stato assolutamente autorizzato a compiere tali indagini attraverso atto formale dell'istituto, né peraltro egli era in possesso di conoscenze scientifiche che gli consentissero di svolgere tali attività a fini di rilevazione statistica.” Infine, sempre coerentemente con le precedenti deposizioni e i risultati dell'ispezione, LA , dirigente ha riferito di aver conosciuto la parte ricorrente Per_1 CP_1 personalmente, in occasione del colloquio con lui “avuto durante gli accertamenti ispettivi di cui sono stata incaricata, dal momento che all'epoca dei fatti svolgevo funzioni di ispettore. … E' emerso che il ricorrente abbia effettuato degli accessi a banche dati sulle pagina 5 di 9 quali comunque aveva l'autorizzazione ad accedere per lo svolgimento delle sue attività di lavoro, ma relativamente a nominativi inconferenti con le attività a lui delegate. In particolare, è stato approfondito il fatto che il ricorrente fosse stato assegnato ad una task force di smaltimento di pratiche amministrative che non comprendevano i nominativi compresi negli elenchi a lui assegnati. E in particolare, dal momento che le pratiche che lui doveva curare avevano ad oggetto i casi in cui vi era stato un esito positivo sul riconoscimento dei requisiti sanitari, finalizzato al riconoscimento della prestazione previdenziale. Invece è stato accertato che i suoi accessi su quei nominativi avevano ad oggetto pratiche concluse con esito negativo e relativamente alle quali egli aveva anche proceduto ad accedere al fascicolo sanitario e quindi ai dati relativi riportati. Questo accadeva nel ristretto lasso temporale compreso fra l'11 e il 20 Marzo 2022 circa, sulla base del mandato dato al referente informatico per la verifica delle attività svolte da parte del ricorrente. Tali indagini erano state iniziate sulla base di una segnalazione telefonica, riportata nella relazione ispettiva e per tale ragione l'arco temporale è stato ristretto al periodo interessato dalla stessa segnalazione”. In conclusione, la coerenza del materiale probatorio valutato, consente di ritenere che le suddette condotte siano state ragionevolmente considerate di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, rilevando ai fini della violazione del patto fiduciario fra la parte datoriale e il lavoratore ricorrente, la circostanza dell'utilizzo delle credenziali autorizzate per altri scopi, in uno con i plurimi accessi alle banche dati contenenti dati sensibili, senza alcuna attinenza con l'attività demandata. Tale situazione rileva negativamente, ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, in ragione della delicatezza della funzione attribuita al dipendente, il quale aveva la possibilità di accesso ai dati personali sensibili di terzi, sul presupposto che ne avrebbe fatto un uso conforme alle attribuzioni delegate nel rigoroso rispetto delle regole e delle disposizioni impartite dal datore di lavoro. Conseguentemente, e legittimamente, la violazione di tali regole è stata ritenuta idonea a determinare il venire meno dell'elemento fiduciario. Le norme contrattuali ritenute violate nel caso di specie, sono state individuate dalla parte datoriale nella violazione degli obblighi contrattuali specificamente previsti dall'art.60 ccnl funzioni centrali 2016-2018, che al comma 3 prevede espressamente il dovere del dipendente di "a) collaborare con diligenza, osservando le norme dei contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio"; k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio". Il successivo art.62, dopo l'individuazione delle specifiche sanzioni disciplinari all'art.61, espressamente disciplina il Codice disciplinare, testualmente prevedendo che ”
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e pagina 6 di 9 l'entità di ciascuna delle sanzioni, sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità de l comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro”. E ancora, con specifico riferimento alla sanzione concretamente irrogata nel caso di specie, la medesima norma prevede la sanzione del licenziamento con preavviso “per: a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies del d.lgs. n. 165/ 2001; b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8. c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza c he abbia già comportato l'applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità; e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013; g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
75 h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'amministrazione”. Infine, il comma 10 della medesima norma, a chiusura delle ipotesi tipizzate nei commi precedenti, salvaguarda la discrezionalità datoriale nella individuazione concreta della sanzione irrogabile al dipendente, espressamente prevedendo che “Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 60, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti”. Si ricorda che, per quanto utile ai fini del decidere, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, all'art. 3, comma 1 prevede che “il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore…e svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare"; e ancora, l'art. 3, comma 3 prevede che “il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio”. L''art. 11, comma 3 del medesimo codice prescrive che "Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici
…dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione”.
pagina 7 di 9 Pertanto, ben poteva la parte datoriale calibrare in concreto la gravità della condotta dal ricorrente che, coscientemente, per asseriti scopi di interesse personale, non autorizzato dai propri superiori, ha fatto accesso e consultato le banche dati per scopi diversi e neanche indirettamente riconducibili a quelli oggetto delle attribuzioni delegate dall'Istituto, cosi reiteratamente violando le norme sulla tutela dei dati personali degli utenti coinvolti, il cui trattamento viene disciplinato anche a livello sovranazionale, in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti. Più precisamente, il Regolamento (UE) 2016/679, all'art. 5, comma 1, lett. a), b) testualmente prevede che "I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità”. Pertanto, deve ritenersi che le condotte reiterate del ricorrente, poste in essere in un arco temporale ristretto, in uno con la consapevolezza che non stesse ponendo in essere atti d'ufficio o per finalità di servizio, induce ragionevolmente a ritenere che egli intenzionalmente o, comunque con negligenza colpevole, stesse realizzando plurime violazioni degli obblighi del dipendente di cui all'art.60 sopra citato. Ma non solo;
a mente del Regolamento di disciplina dei dipendenti delle Aree A, B e C, l'art. 1, comma 3 lett. r) espressamente prevede di "osservare la normativa in materia di tutela e trattamento del dati personali attenendosi alle modalità e indicazioni definite dal titolare del trattamento"; e di "osservare le regole per l'utilizzo delle risorse informatiche assegnate, in particolare: …l'accesso alle banche dati dell'istituto esclusivamente per finalità attinenti all'attività di servizio”. Si aggiunga che il Codice dl comportamento dei dipendenti dell n. 181. del 7agosto CP_1
2014, espressamente citato da parte datoriale nelle sue difese, all'art. 4, comma 1 stabilisce che "il dipendente dell'Istituto Previdenza Sociale osserva le norme di legge e contrattuali, Parte_5 le disposizioni interne emanate dall'amministrazione con circolari e ordini dl servizio, e le ulteriori disposizioni emanate anche a mezzo messaggio…garantisce il rispetto degli obblighi fissati dai presente Codice e dal Codice generale, dal Regolamento di disciplina applicabile in relazione al suo inquadramento, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione". E ancora, in base al disposto dell'art. 4, comma 2 "il dipendente non abusa della sua posizione e svolge gli adempimenti di servizio perseguendo esclusivamente le finalità istituzionali, con esclusione di ogni iniziativa diretta alla realizzazione di interessi privati proprio o altrui”. Infine, giusto per richiamare le ulteriori clausole di normativa secondaria dell'istituto, vincolanti per i dipendenti, la Circolare n. 135/2012 al punto 2) lett. a) espressamente prevede che:”il Personal Computer (postazioni fisse e notebook) deve essere utilizzato esclusivamente per scopi professionali ed in relazione alle attività di presidio del proprio ruolo"; lett. p) stabilisce che "Non è consentito utilizzare I servizi forniti dall'istituto per effettuare attività che possano costituire abusi o illeciti”.
pagina 8 di 9 In conclusione, la condotta, complessivamente ascrivibile al ricorrente, risulta dal punto di vista oggettivo e soggettivo connotata da una gravità tale da non ritenere la stessa punibile con una diversa sanzione conservativa. Ne consegue che, la sanzione del licenziamento disciplinare, irrogata dal datore di lavoro al ricorrente, sia proporzionata rispetto all'addebito contestato, per le ragioni sopra esposte. Pertanto, la sanzione dovrà essere applicata, valutando in concreto non solo la gravità della condotta e l'entità delle mancanze ascritte al lavoratore, ma anche e specialmente le circostanze che le accompagnano;
vale a dire che la singola condotta dovrà essere valutata anche nel contesto in cui la stessa è stata posta in essere, mutuando da esso il concreto e specifico disvalore, cosicchè il provvedimento irrogato è proporzionato alla gravità della condotta di cui al presente giudizio, delle condizioni soggettive del lavoratore, della impossibilità di sanzionare la condotta tenuta con altre sanzioni di minore gravità, la cui maggiore congruità neanche è stata argomentata dal ricorrente nelle sue difese. Ne consegue, la legittimità della sanzione espulsiva. Il ricorso deve essere deciso come in dispositivo. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.323,35, oltre iva e cpa come per legge. OM, 17 gennaio 2025 Il giudice Antonianna Colli
pagina 9 di 9
(Avv. DI LALLO ALESSANDRO, Avv. FAZIO Parte_1
SALVATORE) contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. CARUSO CP_1
SEBASTIANO, Avv. MASSAFRA LA, Avv. CIRIELLO CHERUBINA)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento comunicatogli dall' con missiva Riservata del CP_1
10.01.2023 e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, il medesimo ente ( alla reintegra nel proprio posto di lavoro, con le medesime CP_1 mansioni e la stessa qualifica, oltre alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. Con condanna di parte datoriale, alla refusione delle spese di lite, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda proposta, di aver lavorato alle dipendenze dell' CP_1 dal 01.01.2012 (già dipendente Ministero del Tesoro – 18.10.1990 – già dipendente sino al 31.12.2011), con la qualifica di B3/Amm. – ed in forza presso la Filiale CP_2
Metropolitana OM – Eur – Agenzia Complessa LI di OS;
di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, comunicato con missiva del 07.09.2022, avente ad oggetto
“gravissimi addebiti di rilevanza disciplinare”, consistiti in “numerosissimi accessi a banche dati informatiche istituzionali” non ascrivibili alle attività istituzionali assegnategli nella Sede di appartenenza, “né a quelle a suo tempo assegnateLe in qualità di componente della task force del OL…”, risultando detti atti “di gravità tale per la rilevanza degli obblighi violati da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro…”, tali da determinare “l'irrogazione della sanzione del licenziamento”; che, nonostante le giustificazioni rese, veniva licenziato con missiva riservata comunicata in data 10.01.2023; di aver impugnato giudizialmente il provvedimento datoriale con procedimento d'urgenza, ex art.700 c.p.c., rigettato per assenza di periculum in mora. Eccepiva l'insussistenza delle contestazioni addebitategli, atteso che faceva parte “di una specifica task force di operatori amministrativi dedicata esclusivamente alla liquidazione delle prestazioni derivanti dai verbali definiti dal OL”, con conseguente insussistenza delle violazioni normative riferibile a coloro i quali violano i sistemi informatici senza aver titolo alcuno in tal senso e sono privi delle chiavi di accesso necessarie per accedere ai medesimi sistemi;
che era “ stato abilitato dal OL stesso alla trattazione di pratiche di invalidità civile anche di utenti residenti al di fuori del bacino d'utenza dell'Agenzia di OS”; che in ogni caso, doveva essere valorizzata la propria buona fede, avendo agito per il compimento di una valutazione e ricerca di rilevanza statistico/scientifica, finalizzata al monitoraggio della familiarità oncologica della popolazione residente in 4 differenti aeree metropolitane, con più o meno presenza di aree verdi, occasionata dalla presenza di più ricorsi in ambito di invalidità civile. Eccepiva la sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla condotta effettivamente posta in essere, dovendosi conseguentemente irrogare la sanzione disciplinare minima (sospensione), tenendo conto, altresì, dei numerosi e reiterati encomi ricevuti durante il proprio excursus alle dipendenze dell' CP_1
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando integralmente l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto. La causa veniva istruita con i documenti versati in atti e assunzione di prova per testi;
quindi, veniva rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva decisa con pronuncia contestuale del dispositivo e motivi della decisione, depositati telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è fondata e, pertanto, non merita di essere accolta pe le ragioni di seguito esposte, con assorbimento di tutte le questioni non espressamente trattate, in ossequio del principio della ragione più liquida. Deve, preliminarmente, darsi atto che non sono contestati i fatti storici oggetto della contestazione disciplinare, che hanno condotto alla risoluzione del rapporto;
vale a dire che, essendo ammesso che il ricorrente abbia fatto accesso alle banche dati dell'istituto nelle occasioni reiterate, rilevate in sede ispettiva e disciplinare, tali circostanze devono essere ritenute pacifiche. pagina 2 di 9 Le contestazioni della decisione datoriale, difatti, si ancorano alla ritenuta legittimità di tali accessi, in quanto consentiti dal possesso delle credenziali specifiche messe a disposizione del dipendente per fini istituzionali, con conseguente insussistenza dell'addebito e sproporzione della sanzione espulsiva irrogata, rispetto alla gravità della condotta posta in essere. Ebbene, l'esame congiunto della relazione ispettiva in atti, in uno con le contestazioni disciplinari mosse al ricorrente, hanno evidenziato che il lavoratore abbia fatto accesso alle banche dati dell'Istituto per fini non coincidenti con le mansioni assegnate nel momento degli accessi stessi. Difatti, l'estrazione dei dati sugli accessi ha acclarato che il ricorrente, dal 01/02/22 aveva effettuato consultazioni seriali di domande di invalidità civile (pari a 996), precisamente nei giorni 11/3/2022 e 16/3/2022, prevalentemente nelle ore serali. Aldilà della prova del collegamento fra le attività poste in essere dal ricorrente e la conoscenza dei dati sensibili da parte di terzi non autorizzati, ciò che rileva ai fini della individuazione di una condotta di rilevanza disciplinare, è la circostanza che il ricorrente non fosse autorizzato ad accedere alle banche dati contenenti le pratiche sulle domande di invalidità, e sapesse di non esserlo, sulla base delle disposizioni operative ricevute dal datore di lavoro. E' documentato, e non contestato, che il ricorrente dal 01.01.2021 svolgesse compiti di prima liquidazione e ricostituzioni delle domande di INVCIV e che, con O.d.S. n.26 del 06/10/21 a firma del Direttore di , sia stato assegnato al Parte_2
OL atti e, in particolare, ad una specifica task force di operatori amministrativi dedicata esclusivamente alla liquidazione delle prestazioni derivanti dai verbali definiti dal OL (cfr dichiarazioni in atti della responsabile , nella relazione ispettiva, nel Parte_3 fascicolo della convenuta). Non è neanche contestato che, solo per tali specifiche attività, il ricorrente sia stato abilitato dal OL atti, alla trattazione di pratiche d'invalidità civile anche relative ad utenti residenti al di fuori dei bacino d'utenza dell'Agenzia di OS (cfr. docc. in atti della convenuta), cosicchè non residuava spazio operativo per l'accesso a dati sensibili non giustificato dal predetto ed esclusivo scopo. Neanche viene contestato, nell'accadimento storico, che il ricorrente nella sola giornata dell'11 marzo 2022 abbia effettuato 339 accessi alle banche dati per attività non connesse alle attribuzioni assegnate nell'ambito della task-force, avendo la responsabile dott.ssa , Pt_3 riferito agli ispettori che” nessun nominativo dell'elenco inoltrato dall' è Controparte_3 presente nelle liste inviate (circa 1800 verbali alla data dell'11/03/22) per la lavorazione all'interno della task force: infatti tale gruppo operativo si occupava solo di verbali il cui esito sanitario riconosceva una prestazione, mentre i nominativi presenti nell'elenco trasmesso dall' presentavano verbali che non attribuivano alcuna prestazione” CP_4
(cfr. docc. allegati dalla convenuta). pagina 3 di 9 Tali circostanze, non solo non sono state contestate dal ricorrente, ma neanche smentite nel corpo delle sue difese. Né è stato dimostrato che gli accessi alle banche dati per le consultazioni e le visualizzazioni di pratiche di invalidità civile non appartenenti ai bacino d'utenza dell'Agenzia di OS, fossero comunque riconnesse ad attività autorizzate dalla parte datoriale, e specificamente per le dedotte “analisi statistiche riferite a quattro ambiti territoriali., LI di OS (dove lavorava), OM (dove aveva la residenza), OM EU (In quanto zona caratterizzata da ampi spazi verdi) e OM ES (in quanto zona particolarmente urbanizzata)” (cfr. dichiarazioni del ricorrente rese nella fase del procedimento disciplinare). Tali giustificazioni, che avrebbero dovuto dimostrare la sua buona fede, semmai corroborano la tesi seguita dalla parte datoriale che ha sanzionato la violazione consapevole delle norme sulla tutela e trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati, avendo rilevato gli ispettori che il lavoratore scientemente avrebbe piuttosto ignorato i “banner di ammonimento che compare all'atto di accesso della Intranet dell'istituto, attivato dalla con lo scopo di richiamare l'attenzione dei dipendenti sulla necessità che l'accesso Pt_4 alle banche dati sia consentito esclusivamente per fini istituzionali, con l'avvertenza che la consultazione per altre finalità comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e la segnalazione alle autorità competenti” (cfr. relazione ispettiva, in atti). Anzi, senza smentita alcuna, lo stesso ricorrente ha giustificato il proprio operato dichiarando testualmente: “ho effettuato questa attività personalmente e senza informare nessuno e senza divulgazione dei relativi dati. L'attività in questione è stata effettuata in totale buona fede e solo per Interesse personale legato alla materia trattata" (cfr. relazione ispettiva nel fascicolo della convenuta). D'altra parte, l'istruttoria testimoniale raccolta in udienza, ha confermato le circostanze acclarate nella fase ispettiva e cristallizzate negli atti di cui al procedimento disciplinare. Più precisamente, , dirigente area sicurezza ICT presso ha riferito di Tes_1 CP_1 essersi occupato dello svolgimento delle indagini che hanno riguardato il ricorrente, in conseguenza di una segnalazione ricevuta personalmente, a mezzo mail, “con cui una nostra assicurata rappresentava di aver ricevuto una telefonata da parte di una agenzia che offriva attività promozionale di assistenza legale e di altra natura per proporre ricorso giudiziale avverso un verbale di visita, concluso negativamente nei confronti della madre . Ricordo che tale segnalazione l'ho ricevuta nel Marzo 2022 , il 16 Marzo , cosicché ho provveduto ad avviare indagini per verificare se vi fosse stata, e con quale modalità, una fuga di notizie e comunque un accesso non autorizzato alle nostre banche dati. …lei era stata contattata in quanto figlia il cui cellulare era presente nel verbale di visita. Nello svolgimento di tali indagini è emerso che il nominativo del ricorrente era stato registrato come accesso alla banca dati per consultazione del predetto verbale di invalidità , in data 11 Marzo 2022. Conseguentemente è stato poi esteso il campo di indagine ai mesi di Febbraio Marzo 2022 pagina 4 di 9 relativamente ai quali è risultato che il ricorrente abbia effettuato numerosi accessi alle banche dati come pura consultazione anche di altri verbali. Tutti i verbali relativamente ai quali era stato eseguito l'accesso avevano ad oggetto pratiche per concessione di invalidità civile. ... Adr Pur non sapendo se concretamente i predetti accessi, il ricorrente li avesse effettuati in ragione delle mansioni lavorative, posso dire con certezza che per accedere alle banche dati in cui sono presenti dati sensibili, occorre necessariamente l'autorizzazione del direttore della sede. Si tratta di una autorizzazione tecnica preventiva che il direttore della sede valuta di poter rilasciare al singolo dipendente per specifiche banche dati utilizzando le credenziali che ogni dipendente ha in possesso. L'autorizzazione all'accesso non viene concessa per singola pratica ma per banca dati individuata per materia, per esempio invalidità civile.” In maniera conforme, il teste , dirigente ufficio ispettorato Testimone_2 che, a sua volta, ha riferito di essersi “occupato personalmente delle indagini svolte CP_1 relativamente al caso del ricorrente: “conosciuto personalmente in occasione di una audizione in seno a tale procedimento. Ricordo di aver accertato che il lavoratore era in possesso delle credenziali e dell'autorizzazione all'accesso alla banca dati di invalidità civile regolarmente concesse in ragione delle sue mansioni di lavoro. In particolare, il ricorrente era addetto alla liquidazione delle pratiche di invalidità civile, e in ragione di ciò poteva accedere all'intera banca dati invalidità civile. In aggiunta a ciò, ricordo di aver accertato che il ricorrente era in possesso di una ulteriore autorizzazione all'accesso, in quanto facente parte di un gruppo di lavoro che si occupava dello smaltimento delle pratiche di invalidità civile in sofferenza – istruttoria e liquidazione-. Il lavoratore in questione , essendo un impiegato amministrativo, pur avendo accesso autorizzato all'intera banca dati, doveva limitarsi ad accedere alle pratiche per quanto riguardava la conoscenza dei dati funzionali allo svolgimento delle sue mansioni, vale a dire dati anagrafici e tutti i dati socio economici presenti nella pratica. Non aveva alcun interesse funzionale alle sue mansioni, per accedere ai verbali di visita medica dove erano contenuti dati sanitari. Lui stesso ammise di averlo fatto per interesse puramente personale, non sorretto da alcuna autorizzazione da parte dell'ente, in quanto interessato a conoscere la familiarità oncologica dei soggetti sottoposti a visita medica, in determinate zone territoriali. Non era stato assolutamente autorizzato a compiere tali indagini attraverso atto formale dell'istituto, né peraltro egli era in possesso di conoscenze scientifiche che gli consentissero di svolgere tali attività a fini di rilevazione statistica.” Infine, sempre coerentemente con le precedenti deposizioni e i risultati dell'ispezione, LA , dirigente ha riferito di aver conosciuto la parte ricorrente Per_1 CP_1 personalmente, in occasione del colloquio con lui “avuto durante gli accertamenti ispettivi di cui sono stata incaricata, dal momento che all'epoca dei fatti svolgevo funzioni di ispettore. … E' emerso che il ricorrente abbia effettuato degli accessi a banche dati sulle pagina 5 di 9 quali comunque aveva l'autorizzazione ad accedere per lo svolgimento delle sue attività di lavoro, ma relativamente a nominativi inconferenti con le attività a lui delegate. In particolare, è stato approfondito il fatto che il ricorrente fosse stato assegnato ad una task force di smaltimento di pratiche amministrative che non comprendevano i nominativi compresi negli elenchi a lui assegnati. E in particolare, dal momento che le pratiche che lui doveva curare avevano ad oggetto i casi in cui vi era stato un esito positivo sul riconoscimento dei requisiti sanitari, finalizzato al riconoscimento della prestazione previdenziale. Invece è stato accertato che i suoi accessi su quei nominativi avevano ad oggetto pratiche concluse con esito negativo e relativamente alle quali egli aveva anche proceduto ad accedere al fascicolo sanitario e quindi ai dati relativi riportati. Questo accadeva nel ristretto lasso temporale compreso fra l'11 e il 20 Marzo 2022 circa, sulla base del mandato dato al referente informatico per la verifica delle attività svolte da parte del ricorrente. Tali indagini erano state iniziate sulla base di una segnalazione telefonica, riportata nella relazione ispettiva e per tale ragione l'arco temporale è stato ristretto al periodo interessato dalla stessa segnalazione”. In conclusione, la coerenza del materiale probatorio valutato, consente di ritenere che le suddette condotte siano state ragionevolmente considerate di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, rilevando ai fini della violazione del patto fiduciario fra la parte datoriale e il lavoratore ricorrente, la circostanza dell'utilizzo delle credenziali autorizzate per altri scopi, in uno con i plurimi accessi alle banche dati contenenti dati sensibili, senza alcuna attinenza con l'attività demandata. Tale situazione rileva negativamente, ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, in ragione della delicatezza della funzione attribuita al dipendente, il quale aveva la possibilità di accesso ai dati personali sensibili di terzi, sul presupposto che ne avrebbe fatto un uso conforme alle attribuzioni delegate nel rigoroso rispetto delle regole e delle disposizioni impartite dal datore di lavoro. Conseguentemente, e legittimamente, la violazione di tali regole è stata ritenuta idonea a determinare il venire meno dell'elemento fiduciario. Le norme contrattuali ritenute violate nel caso di specie, sono state individuate dalla parte datoriale nella violazione degli obblighi contrattuali specificamente previsti dall'art.60 ccnl funzioni centrali 2016-2018, che al comma 3 prevede espressamente il dovere del dipendente di "a) collaborare con diligenza, osservando le norme dei contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio"; k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio". Il successivo art.62, dopo l'individuazione delle specifiche sanzioni disciplinari all'art.61, espressamente disciplina il Codice disciplinare, testualmente prevedendo che ”
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e pagina 6 di 9 l'entità di ciascuna delle sanzioni, sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità de l comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro”. E ancora, con specifico riferimento alla sanzione concretamente irrogata nel caso di specie, la medesima norma prevede la sanzione del licenziamento con preavviso “per: a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies del d.lgs. n. 165/ 2001; b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8. c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza c he abbia già comportato l'applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità; e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013; g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
75 h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'amministrazione”. Infine, il comma 10 della medesima norma, a chiusura delle ipotesi tipizzate nei commi precedenti, salvaguarda la discrezionalità datoriale nella individuazione concreta della sanzione irrogabile al dipendente, espressamente prevedendo che “Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 60, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti”. Si ricorda che, per quanto utile ai fini del decidere, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, all'art. 3, comma 1 prevede che “il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore…e svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare"; e ancora, l'art. 3, comma 3 prevede che “il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio”. L''art. 11, comma 3 del medesimo codice prescrive che "Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici
…dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione”.
pagina 7 di 9 Pertanto, ben poteva la parte datoriale calibrare in concreto la gravità della condotta dal ricorrente che, coscientemente, per asseriti scopi di interesse personale, non autorizzato dai propri superiori, ha fatto accesso e consultato le banche dati per scopi diversi e neanche indirettamente riconducibili a quelli oggetto delle attribuzioni delegate dall'Istituto, cosi reiteratamente violando le norme sulla tutela dei dati personali degli utenti coinvolti, il cui trattamento viene disciplinato anche a livello sovranazionale, in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti. Più precisamente, il Regolamento (UE) 2016/679, all'art. 5, comma 1, lett. a), b) testualmente prevede che "I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità”. Pertanto, deve ritenersi che le condotte reiterate del ricorrente, poste in essere in un arco temporale ristretto, in uno con la consapevolezza che non stesse ponendo in essere atti d'ufficio o per finalità di servizio, induce ragionevolmente a ritenere che egli intenzionalmente o, comunque con negligenza colpevole, stesse realizzando plurime violazioni degli obblighi del dipendente di cui all'art.60 sopra citato. Ma non solo;
a mente del Regolamento di disciplina dei dipendenti delle Aree A, B e C, l'art. 1, comma 3 lett. r) espressamente prevede di "osservare la normativa in materia di tutela e trattamento del dati personali attenendosi alle modalità e indicazioni definite dal titolare del trattamento"; e di "osservare le regole per l'utilizzo delle risorse informatiche assegnate, in particolare: …l'accesso alle banche dati dell'istituto esclusivamente per finalità attinenti all'attività di servizio”. Si aggiunga che il Codice dl comportamento dei dipendenti dell n. 181. del 7agosto CP_1
2014, espressamente citato da parte datoriale nelle sue difese, all'art. 4, comma 1 stabilisce che "il dipendente dell'Istituto Previdenza Sociale osserva le norme di legge e contrattuali, Parte_5 le disposizioni interne emanate dall'amministrazione con circolari e ordini dl servizio, e le ulteriori disposizioni emanate anche a mezzo messaggio…garantisce il rispetto degli obblighi fissati dai presente Codice e dal Codice generale, dal Regolamento di disciplina applicabile in relazione al suo inquadramento, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione". E ancora, in base al disposto dell'art. 4, comma 2 "il dipendente non abusa della sua posizione e svolge gli adempimenti di servizio perseguendo esclusivamente le finalità istituzionali, con esclusione di ogni iniziativa diretta alla realizzazione di interessi privati proprio o altrui”. Infine, giusto per richiamare le ulteriori clausole di normativa secondaria dell'istituto, vincolanti per i dipendenti, la Circolare n. 135/2012 al punto 2) lett. a) espressamente prevede che:”il Personal Computer (postazioni fisse e notebook) deve essere utilizzato esclusivamente per scopi professionali ed in relazione alle attività di presidio del proprio ruolo"; lett. p) stabilisce che "Non è consentito utilizzare I servizi forniti dall'istituto per effettuare attività che possano costituire abusi o illeciti”.
pagina 8 di 9 In conclusione, la condotta, complessivamente ascrivibile al ricorrente, risulta dal punto di vista oggettivo e soggettivo connotata da una gravità tale da non ritenere la stessa punibile con una diversa sanzione conservativa. Ne consegue che, la sanzione del licenziamento disciplinare, irrogata dal datore di lavoro al ricorrente, sia proporzionata rispetto all'addebito contestato, per le ragioni sopra esposte. Pertanto, la sanzione dovrà essere applicata, valutando in concreto non solo la gravità della condotta e l'entità delle mancanze ascritte al lavoratore, ma anche e specialmente le circostanze che le accompagnano;
vale a dire che la singola condotta dovrà essere valutata anche nel contesto in cui la stessa è stata posta in essere, mutuando da esso il concreto e specifico disvalore, cosicchè il provvedimento irrogato è proporzionato alla gravità della condotta di cui al presente giudizio, delle condizioni soggettive del lavoratore, della impossibilità di sanzionare la condotta tenuta con altre sanzioni di minore gravità, la cui maggiore congruità neanche è stata argomentata dal ricorrente nelle sue difese. Ne consegue, la legittimità della sanzione espulsiva. Il ricorso deve essere deciso come in dispositivo. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.323,35, oltre iva e cpa come per legge. OM, 17 gennaio 2025 Il giudice Antonianna Colli
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