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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/07/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1586/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 17.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Turano. attrice-opponente
contro
(CF: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Scrivo. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. La sig.ra ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatole Parte_1 in data 15.6.2023 dalla incaricata a svolgere l'attività di riscossione e CP_1 di recupero dei crediti per conto della con il quale le veniva Controparte_1 intimato il pagamento della complessiva somma di € 185.451,98 (comprensivo di spese e competenze del precetto), quale importo residuo del contratto di mutuo ipotecario (rep. n. 63635 – racc. n. 23252), stipulato in data 3.11.2008 dalla medesima con la ed avente ad oggetto la concessione della Controparte_2 complessiva somma di € 210.200,00. Ha eccepito: -il difetto della cessione pro-soluto con conseguente carenza di legittimazione attiva della cessionaria, in quanto la creditrice opposta non avrebbe dimostrato la regolarità dei vari passaggi di cessione del credito;
-l'indeterminatezza
del tasso di interesse e delle altre condizioni contrattuali;
-l'assenza di trasparenza, correttezza e buona fede nell'applicazione dell'ammortamento alla francese in regime d'interesse composto;
-gli effetti anatocistici insiti nell'ammortamento alla francese in regime composto in violazione degli artt. 1283 c.c., 120 TUB e 1284 c.c.;
-l'indeterminatezza del piano di ammortamento per mancata indicazione del regime finanziario, in violazione dell'art. 117 comma 6 TUB e delle norme di correttezza e trasparenza. Sulla base di tali eccezioni ha, così, concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1)-in via preliminare, disporre la sospensione dell'atto opposto;
2)-nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità/nullità del precetto, per tutto quanto esposto in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto opposto;
3)-in via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, salvo gravame, ridurre la somma pretesa dalla Banca in quella che sarà ritenuta di giustizia, previo espletamento di CTU contabile;
4)-condannare la convenuta-opposta alle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Si è costituita in giudizio la e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 la quale ha preliminarmente rilevato di agire in qualità di cessionaria CP_1 del credito e non del contratto e che, pertanto, non risponde di atti e/o fatti antecedenti la cessione;
nel merito, ha contestato e chiesto l'integrale rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione, nonché dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, con condanna dell'opponente al pagamento di spese e competenze di giudizio.
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3. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
4. Vanno anzitutto disattese le doglianze relative alla carenza di legittimazione attiva della società opposta Controparte_1
Quest'ultima ha infatti prodotto: -l'atto del 18.12.2008, Rep. 366372 con il quale l'originaria mutuataria è stata fusa per Controparte_3 incorporazione in -l'atto del 12.3.2009, Controparte_4 con cui ha assunto la denominazione Controparte_4 di -l'atto del 19.10.2010, con cui Controparte_5
tra le altre, è stata fusa per incorporazione Controparte_5 in -l'estratto della Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda n. 121 Controparte_4 del 15.10.2019, doc. 8 fascicolo parte opposta) contente l'avviso di cessione ex artt. 4, 7.1. della Legge 30 aprile 1999, n. 130 relativo all'operazione intercorsa in data 11.10.2019 tra (cedente) e (cessionaria) avente ad Controparte_4 Controparte_1 oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
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272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”. A riprova che in tale cessione sia ricompreso il credito per cui è causa è stata prodotta dalla parte opposta la dichiarazione resa da ove si legge Controparte_4 che tra i crediti oggetto di cessione a favore di di cui è stata data Controparte_1 pubblicità tramite il richiamato estratto della Gazzetta Ufficiale, “rientrano anche i crediti vantati nei confronti della SI.ra , derivanti dal rapporto di Parte_1 mutuo do originari euro 210.200,00 rogito Notaio in data 03/11/2008 rep. nr. Per_1
63635, racc. nr. 23252, in forza del quale è stata iscritta ipoteca presso l'Agenzia del Territorio di COSENZA, in data 05/11/2008 ai nn. 45500/5311.” Quanto al valore probatorio di tale dichiarazione, la Suprema Corte di Cassazione ha, in modo condivisibile, evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. Civ., sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200). È stata inoltre prodotta la procura speciale mediante la quale ha Controparte_1 conferito alla il potere di compiere, in suo nome e per suo conto CP_1
“ogni attivita', adempimento e formalita' ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attivita' di amministrazione, gestione e recupero dei crediti” acquistati dalla prima mediante operazioni di cartolarizzazione, compresa la sottoscrizione di “ogni istanza
o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria — in ogni stato e grado del giudizio — riguardante la Societa', fare atti di precetto;
”. In conclusione, sulla scorta della sopra richiamata documentazione si ritiene che abbia adeguatamente dimostrato la propria legittimazione ad agire Controparte_1 nonché quella della propria procuratrice speciale.
5. Del pari merita di essere disattesa la doglianza concernente l'applicazione di interessi indeterminati.
Dalla lettura del contratto di mutuo sotteso al precetto opposto e dei relativi allegati si evince che i tassi di interesse erano stati regolarmente pattuiti dalle parti e che le relative clausole contengono l'indicazione dei parametri sostanziali e numerici sulla cui scorta commisurare i tassi di interesse corrispettivi e moratori, sicché non risultano essere stati violati i criteri di cui agli artt. 1284, 1346 c.c. e 117 TUB: si veda l'art. 3 del contratto di muto fondiario ove è indicata la misura del tasso fisso annuo nominale applicato oltre che la misura dell'ISC; l'art. 4 del contratto ove sono indicati i criteri di commisurazione del tasso degli interessi di mora (“nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo, maggiorato di due punti percentuali”). Negli allegati “A” e “B” al contratto di mutuo sono poi indicati l'importo erogato, la durata dell'ammortamento, la periodicità e il numero delle rate: si tratta di elementi già di per sé idonei a far acquisire al mutuatario contezza dell'impegno economico da assumere. Non è ravvisabile, quindi, alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto, nemmeno sul fronte della mancata espressa indicazione dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese in regime composto, considerato anche il principio recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
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la quale ha statuito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130). Va poi specificato che l'assenza della c.d. tabella di ammortamento, non implica indeterminatezza del contratto e non impedisce al cliente di richiedere alla banca copia della stessa come documento contrattuale: si veda Corte di Giustizia UE 9.11.2016, causa C- 42/15, Ho. , secondo cui “l'art. 10, par. 2, lett. h) e Controparte_6
i), Dir. 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'art. 22, par. 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale”. Non può inoltre essere condiviso l'assunto secondo cui l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese comporterebbe di per sé la capitalizzazione degli interessi e la violazione dell'art. 1283 c.c. Basti osservare che la Suprema Corte di Cassazione avallando l'orientamento della giurisprudenza di merito maggioritaria- già condiviso da questo Tribunale- e riprendendo argomentazioni svolte nella pronuncia a Sezioni Unite sopra menzionata ha affermato che “Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come invero, l'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrandosi che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.” (Cassazione civile sez. I, 20/01/2025, n.1403)
6. La sopravvenienza delle pronunce di legittimità menzionate giustifica la parziale compensazione delle spese di lite in ragione della metà. La restante metà, vista la soccombenza, va posta a carico della parte opponente, nella misura che sarà liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, considerata la non elevata complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
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RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
CONDANNA
al pagamento della metà delle spese di lite in favore della parte Parte_1 opposta, in persona del l.r.p.t., che si liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, operata la compensazione per la restante metà;
Castrovillari, 17/07/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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