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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/11/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
IA LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 698 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], nella qualità di titolare della ditta individuale “Hippocampus Sea Services” e
[...]
(c.f. nato a [...] il 13 aprile Pt_2 C.F._2
1954, tutti con l'avv. Salvatore L. Sinatra (pec domiciliazione:
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
[...] in Controparte_1 persona del p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_2 di Palermo (cod. fisc. ) (pec domiciliazione: P.IVA_1
Email_2
(C.F. Controparte_3
), in persona del rappresentante p.t., con sede legale in P.IVA_2
Roma, con l'avv. Pablo D'Andrea (pec domiciliazione:
Email_3
APPELLATE
PER LA RIFORMA
DELLA SENTENZA RESA INTER PARTES DAL GIUDICE DI PACE DI
TRAPANI, N. 646/2023 EMESSA NEL PROC. R.G. N. 324/2023
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) - appello
Tribunale di Trapani Sezione Civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle parti e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
nella qualità di titolare della ditta Parte_1
individuale “Hippocampus Sea Services” e hanno Parte_2
impugnato innanzi al Giudice di Pace di la cartella CP_1
esattoriale di A.D.R. n. 299 20220019860270001 della somma complessiva di euro 6.115,95, limitatamente ai minori importi di euro 1.836,00, iscritto a ruolo dalla di Controparte_1 CP_1
a titolo di maggiorazione di cui all'art. 27 VI comma, l. 689/81,
ovvero di sanzione per il ritardato pagamento, e di euro 600,00
richiesti per il rimborso di spese legali liquidate in sentenza (Codice
Tributo 1Z47).
A supporto della proposta opposizione i ricorrenti hanno esposto:
- di aver ricevuto, in data 15 dicembre 2019 dalla CP_1
di la notifica dell'ordinanza di
[...] CP_1
ingiunzione n. 54 dell'11 febbraio 2019 per violazioni in materia di diporto;
- di aver proposto, avverso detta ordinanza di ingiunzione,
tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81
rigettata sia dal Giudice di Pace di (sentenza n. CP_1
236/2019) che, in sede di appello, dal Tribunale di Palermo
(sentenza n. 3528/2021 del 21 settembre 2021);
Tribunale di Trapani Sezione Civile
- che, all'esito del predetto giudizio, in data 20 ottobre 2022, la di ha provveduto ad iscrivere Controparte_1 CP_1
a ruolo la sanzione amministrativa l'importo della sanzione amministrativa per il recupero coattivo del credito unitamente alla maggiorazione di cui all'art. 27 della
L.689/81.
In relazione al descritto iter giudiziale e di riscossione i ricorrenti hanno chiesto di dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione e ruolo dell'importo di euro 600,00 a titolo di spese legali liquidate in sentenza nonché l'illegittimità della richiesta di pagamento ex art. 27, c. 4 L.689,81 per il ritardato pagamento della sanzione amministrativa originariamente irrogata con l'ordinanza di pagamento n. 54 dell'11 febbraio 2019, evidenziando che in pendenza del procedimento giudiziario d'impugnazione della ordinanza di ingiunzione medesima, la somma dovuta doveva ritenersi incerta ed inesigibile, con conseguente non configurabilità,
sotto il profilo soggettivo, della imputabilità del ritardo nel pagamento al comportamento doloso o colposo dell'agente.
Con sentenza n. n. 646/2023 resa nel proc. R.G. n. 324/2023, il
Giudice di Pace di in parziale accoglimento CP_1
dell'opposizione proposta dagli appellanti ha rideterminato l'importo ingiunto con la cartella esattoriale di n. CP_4
29920220019860270001, nella somma di euro 5.521,83, accogliendo il motivo relativo alla non debenza dell'importo di euro 600,00 per il
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rimborso delle spese legali e rigettando il resto delle altre motivazioni di opposizione.
Avverso tale pronuncia propongono appello gli opponenti ribadendo l'illegittimità della richiesta di pagamento della sanzione per ritardato pagamento
Si sono costituiti il e Controparte_1
l' chiedendo rigettarsi il Controparte_5
proposto appello.
***
La domanda proposta da e Parte_1 [...]
è infondata sulla scorta delle considerazioni che seguono. Pt_2
Preliminarmente va rilevata la sussistenza della legittimazione passiva in capo all' in quanto, in Controparte_6
caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R.
n. 602/1973, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, titolare esclusivo dell'azione esecutiva. (Cass. civ., ordinanza 12 febbraio 2024, n. 3870/2024).
Mentre la titolarità del credito resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, la titolarità dell'azione esecutiva spetta esclusivamente all'agente della riscossione,
legittimato passivo necessario.
Ciò premesso, al fine di qualificare correttamente la domanda proposta in primo grado - trattandosi di circostanza fondamentale per esaminare anche i motivi di appello - occorre rilevare che in
Tribunale di Trapani Sezione Civile
materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della nautica da diporto, la contestazione attinente alla maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione. (Si veda,
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2017, n. 30774 ove nella specie, a fronte di un'opposizione fondata sia sull'omessa notificazione del verbale di accertamento che sull'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, la S.C. ha cassato, senza rinvio, la sentenza d'appello nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, perché proposta oltre i trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, anche in relazione al secondo profilo contestato, così erroneamente riqualificandolo come opposizione a sanzione amministrativa, anziché come opposizione all'esecuzione).
Ciò consente di affermare che la domanda proposta in primo grado è stata correttamente inquadrata dall'attore in un'opposizione pre-esecutiva ex art. 615 cod. proc. civ.; a tal riguardo, deve escludersi la finalità “recuperatoria” dell'opposizione, volta, cioè, a censurare aspetti formativi del titolo esecutivo, atteso che le doglianze elevate dalla parte opponente, come ribadito dal
Tribunale di Trapani Sezione Civile
principio giurisprudenziale appena citato, si incentrano esclusivamente su aspetti involgenti la maggiorazione della sanzione comminata prevista nella cartella di pagamento,
concernente fatti successivi alla formazione del titolo, senza coinvolgere questioni attinenti all'originaria contestazione.
Nel merito il ricorso è infondato.
A mente dell'art. 27 della L. 689/81 “Salvo quanto previsto
nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso
all'esattore”.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2023, n. 8185), la maggiorazione prevista dalla citata disposizione ha natura sanzionatoria e funzione eminentemente deterrente, in quanto diretta a colpire il ritardo imputabile al trasgressore nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria principale. Essa
configura, pertanto, una sanzione accessoria di carattere afflittivo,
che si aggiunge a quella principale e trova applicazione allorché
sussistano sia il requisito oggettivo del ritardo nel pagamento, sia quello soggettivo della sua imputabilità a titolo di dolo o colpa.
La medesima pronuncia ha altresì precisato che la colpevolezza del ritardo è configurabile soltanto nei casi in cui il provvedimento di irrogazione della sanzione principale risulti efficace ed esecutivo, non potendo invece ritenersi tale ove
Tribunale di Trapani Sezione Civile
l'efficacia sia sospesa o la sanzione sia stata annullata con decisione giurisdizionale.
Ciò in virtù del fatto che l'art. 27 comma 6 della L. 689/81
stabilisce espressamente che la maggiorazione è dovuta dal momento in cui diviene esigibile, cioè trascorsi 30 giorni dall'irrogazione della sanzione fino alla relativa iscrizione a ruolo per l'emissione della cartella di pagamento.
Nel caso di specie, nonostante la proposta opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione (peraltro rigettata), l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio non è mai stata sospesa, né in sede amministrativa né giudiziale (addirittura risulta che in
20.01.2020 – v. all. 6 parte Controparte_1
di – l'appellante
[...] CP_1 Parte_2
ha espressamente rinunciato alla richiesta di sospensione
[...]
dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza).
Ne consegue che nonostante l'incoato procedimento di contestazione della sanzione, gli ingiunti avrebbero dovuto provvedere al pagamento della somma ingiunta (fatto,
eventualmente, inidoneo ad incidere sull'interesse a contestare l'ordinanza medesima).
Ne consegue che il ritardo nel pagamento della sanzione principale è pienamente imputabile ai trasgressori (che di fatto si sono esposti al rischio del mancato annullamento della sanzione,
poi di fatto verificatosi), con conseguente legittima applicazione della maggiorazione ex art. 27, comma 6, L. 689/1981, la quale
Tribunale di Trapani Sezione Civile
costituisce effetto automatico e accessorio del mancato tempestivo adempimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (per la semplicità delle questioni trattate) previsti dalla tabella n. 2 del D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 5.200, con esclusione della fase istruttoria
(non svolta).
Deve, infine, darsi atto, ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, della sussistenza dei presupposti perché gli impugnanti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 646/2023 Pt_2
Condanna e al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
e di , Controparte_1 Controparte_3 che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro 850,00 per compensi oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti perché gli appellanti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Trapani, in data 05/11/2025. Il Giudice
Dott. Carlo IA LO
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
IA LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 698 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], nella qualità di titolare della ditta individuale “Hippocampus Sea Services” e
[...]
(c.f. nato a [...] il 13 aprile Pt_2 C.F._2
1954, tutti con l'avv. Salvatore L. Sinatra (pec domiciliazione:
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
[...] in Controparte_1 persona del p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_2 di Palermo (cod. fisc. ) (pec domiciliazione: P.IVA_1
Email_2
(C.F. Controparte_3
), in persona del rappresentante p.t., con sede legale in P.IVA_2
Roma, con l'avv. Pablo D'Andrea (pec domiciliazione:
Email_3
APPELLATE
PER LA RIFORMA
DELLA SENTENZA RESA INTER PARTES DAL GIUDICE DI PACE DI
TRAPANI, N. 646/2023 EMESSA NEL PROC. R.G. N. 324/2023
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) - appello
Tribunale di Trapani Sezione Civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle parti e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
nella qualità di titolare della ditta Parte_1
individuale “Hippocampus Sea Services” e hanno Parte_2
impugnato innanzi al Giudice di Pace di la cartella CP_1
esattoriale di A.D.R. n. 299 20220019860270001 della somma complessiva di euro 6.115,95, limitatamente ai minori importi di euro 1.836,00, iscritto a ruolo dalla di Controparte_1 CP_1
a titolo di maggiorazione di cui all'art. 27 VI comma, l. 689/81,
ovvero di sanzione per il ritardato pagamento, e di euro 600,00
richiesti per il rimborso di spese legali liquidate in sentenza (Codice
Tributo 1Z47).
A supporto della proposta opposizione i ricorrenti hanno esposto:
- di aver ricevuto, in data 15 dicembre 2019 dalla CP_1
di la notifica dell'ordinanza di
[...] CP_1
ingiunzione n. 54 dell'11 febbraio 2019 per violazioni in materia di diporto;
- di aver proposto, avverso detta ordinanza di ingiunzione,
tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81
rigettata sia dal Giudice di Pace di (sentenza n. CP_1
236/2019) che, in sede di appello, dal Tribunale di Palermo
(sentenza n. 3528/2021 del 21 settembre 2021);
Tribunale di Trapani Sezione Civile
- che, all'esito del predetto giudizio, in data 20 ottobre 2022, la di ha provveduto ad iscrivere Controparte_1 CP_1
a ruolo la sanzione amministrativa l'importo della sanzione amministrativa per il recupero coattivo del credito unitamente alla maggiorazione di cui all'art. 27 della
L.689/81.
In relazione al descritto iter giudiziale e di riscossione i ricorrenti hanno chiesto di dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione e ruolo dell'importo di euro 600,00 a titolo di spese legali liquidate in sentenza nonché l'illegittimità della richiesta di pagamento ex art. 27, c. 4 L.689,81 per il ritardato pagamento della sanzione amministrativa originariamente irrogata con l'ordinanza di pagamento n. 54 dell'11 febbraio 2019, evidenziando che in pendenza del procedimento giudiziario d'impugnazione della ordinanza di ingiunzione medesima, la somma dovuta doveva ritenersi incerta ed inesigibile, con conseguente non configurabilità,
sotto il profilo soggettivo, della imputabilità del ritardo nel pagamento al comportamento doloso o colposo dell'agente.
Con sentenza n. n. 646/2023 resa nel proc. R.G. n. 324/2023, il
Giudice di Pace di in parziale accoglimento CP_1
dell'opposizione proposta dagli appellanti ha rideterminato l'importo ingiunto con la cartella esattoriale di n. CP_4
29920220019860270001, nella somma di euro 5.521,83, accogliendo il motivo relativo alla non debenza dell'importo di euro 600,00 per il
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rimborso delle spese legali e rigettando il resto delle altre motivazioni di opposizione.
Avverso tale pronuncia propongono appello gli opponenti ribadendo l'illegittimità della richiesta di pagamento della sanzione per ritardato pagamento
Si sono costituiti il e Controparte_1
l' chiedendo rigettarsi il Controparte_5
proposto appello.
***
La domanda proposta da e Parte_1 [...]
è infondata sulla scorta delle considerazioni che seguono. Pt_2
Preliminarmente va rilevata la sussistenza della legittimazione passiva in capo all' in quanto, in Controparte_6
caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R.
n. 602/1973, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, titolare esclusivo dell'azione esecutiva. (Cass. civ., ordinanza 12 febbraio 2024, n. 3870/2024).
Mentre la titolarità del credito resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, la titolarità dell'azione esecutiva spetta esclusivamente all'agente della riscossione,
legittimato passivo necessario.
Ciò premesso, al fine di qualificare correttamente la domanda proposta in primo grado - trattandosi di circostanza fondamentale per esaminare anche i motivi di appello - occorre rilevare che in
Tribunale di Trapani Sezione Civile
materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della nautica da diporto, la contestazione attinente alla maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione. (Si veda,
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2017, n. 30774 ove nella specie, a fronte di un'opposizione fondata sia sull'omessa notificazione del verbale di accertamento che sull'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, la S.C. ha cassato, senza rinvio, la sentenza d'appello nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, perché proposta oltre i trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, anche in relazione al secondo profilo contestato, così erroneamente riqualificandolo come opposizione a sanzione amministrativa, anziché come opposizione all'esecuzione).
Ciò consente di affermare che la domanda proposta in primo grado è stata correttamente inquadrata dall'attore in un'opposizione pre-esecutiva ex art. 615 cod. proc. civ.; a tal riguardo, deve escludersi la finalità “recuperatoria” dell'opposizione, volta, cioè, a censurare aspetti formativi del titolo esecutivo, atteso che le doglianze elevate dalla parte opponente, come ribadito dal
Tribunale di Trapani Sezione Civile
principio giurisprudenziale appena citato, si incentrano esclusivamente su aspetti involgenti la maggiorazione della sanzione comminata prevista nella cartella di pagamento,
concernente fatti successivi alla formazione del titolo, senza coinvolgere questioni attinenti all'originaria contestazione.
Nel merito il ricorso è infondato.
A mente dell'art. 27 della L. 689/81 “Salvo quanto previsto
nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso
all'esattore”.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2023, n. 8185), la maggiorazione prevista dalla citata disposizione ha natura sanzionatoria e funzione eminentemente deterrente, in quanto diretta a colpire il ritardo imputabile al trasgressore nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria principale. Essa
configura, pertanto, una sanzione accessoria di carattere afflittivo,
che si aggiunge a quella principale e trova applicazione allorché
sussistano sia il requisito oggettivo del ritardo nel pagamento, sia quello soggettivo della sua imputabilità a titolo di dolo o colpa.
La medesima pronuncia ha altresì precisato che la colpevolezza del ritardo è configurabile soltanto nei casi in cui il provvedimento di irrogazione della sanzione principale risulti efficace ed esecutivo, non potendo invece ritenersi tale ove
Tribunale di Trapani Sezione Civile
l'efficacia sia sospesa o la sanzione sia stata annullata con decisione giurisdizionale.
Ciò in virtù del fatto che l'art. 27 comma 6 della L. 689/81
stabilisce espressamente che la maggiorazione è dovuta dal momento in cui diviene esigibile, cioè trascorsi 30 giorni dall'irrogazione della sanzione fino alla relativa iscrizione a ruolo per l'emissione della cartella di pagamento.
Nel caso di specie, nonostante la proposta opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione (peraltro rigettata), l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio non è mai stata sospesa, né in sede amministrativa né giudiziale (addirittura risulta che in
20.01.2020 – v. all. 6 parte Controparte_1
di – l'appellante
[...] CP_1 Parte_2
ha espressamente rinunciato alla richiesta di sospensione
[...]
dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza).
Ne consegue che nonostante l'incoato procedimento di contestazione della sanzione, gli ingiunti avrebbero dovuto provvedere al pagamento della somma ingiunta (fatto,
eventualmente, inidoneo ad incidere sull'interesse a contestare l'ordinanza medesima).
Ne consegue che il ritardo nel pagamento della sanzione principale è pienamente imputabile ai trasgressori (che di fatto si sono esposti al rischio del mancato annullamento della sanzione,
poi di fatto verificatosi), con conseguente legittima applicazione della maggiorazione ex art. 27, comma 6, L. 689/1981, la quale
Tribunale di Trapani Sezione Civile
costituisce effetto automatico e accessorio del mancato tempestivo adempimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (per la semplicità delle questioni trattate) previsti dalla tabella n. 2 del D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 5.200, con esclusione della fase istruttoria
(non svolta).
Deve, infine, darsi atto, ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, della sussistenza dei presupposti perché gli impugnanti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 646/2023 Pt_2
Condanna e al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
e di , Controparte_1 Controparte_3 che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro 850,00 per compensi oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti perché gli appellanti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Trapani, in data 05/11/2025. Il Giudice
Dott. Carlo IA LO
Tribunale di Trapani Sezione Civile