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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/10/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4687/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliata in VIA LIBERTA' n. 7, C.F._1
PACHINO, presso lo studio dell'avv. SALVATORE LUCCHESI (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dagli avv.ti IVANO MARCEDONE (c.f. ) e C.F._3
NL AL (c.f. ) C.F._4
resistente
e nei confronti di Controparte_2
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore
convenuta contumace __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione
1 dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha proposto Parte_1 opposizione a seguito di esperimento negativo di ATP ex art. 445 bis c.p.c., e ha chiesto l'accertamento del proprio stato invalidante e la condanna dell' al pagamento della prestazione economica specificata nel ricorso CP_1 medesimo, oltre accessori come per legge. Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali chiedeva il rigetto, eccependo, anche inammissibilità e decadenza. Va preso atto dei motivi di contestazione di cui in ricorso:
<< 1. Che la Commissione dell era incorsa in grave Controparte_2 errore valutativo sottostimando la gravità dell'incidenza delle patologie di cui è affetta la ricorrente;
2. Lo stesso errore valutativo lo commette il Dott. il quale Per_1 sottostima e mal valuta l'artrite reumatoide in soggetto diabetico ed iperteso con osteoporosi, complicanze di malattie che rendono, nel complesso e per l'incidenza funzionale, la ricorrente totalmente incapace di svolgere attività lavorativa;
3. Inoltre omette di pronunciarsi sul riconoscimento dei requisiti di cui alla L. 104/92 >>. Va, ora, rilevato che << Nelle controversie in materia di invalidità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la parte che intenda contestare le conclusioni rese in sede di accertamento tecnico preventivo ha l'onere di proporre ricorso al giudice specificando i motivi della contestazione. Questa nuova fase contenziosa rimane ancorata alla discussione sul vaglio del requisito sanitario. Tuttavia, qualora la ricorrente si limiti ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate, senza
2 denunciare carenze o deficienze diagnostiche che inducano a discostarsi dalle valutazioni svolte dal CTU, le risultanze dell'accertamento devono essere confermate >>: così Trib. Agrigento, sez. lav., 19/09/2023, n. 736, in Redazione Giuffrè 2024, 20; e che << Dalla disposizione di cui all'art. 445, comma 6, c.p.c. si evince in maniera inequivoca che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. "generica", ossia a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico. Infatti sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma, 5, c.p.c. non può essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove fanno riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere “motivi specifici” >>: Trib. Roma, sez. lav., 08/09/2020, n. 4912, in Redazione Giuffrè 2020. Va rilevato, poi, con riferimento alla paventata omissione segnalata sub 3, che il CTU ha integralmente confermato – perché reputata corretta - la valutazione medico legale espressa dalla competente Commissione Medica dell'ASL di Siracusa, valutazione che ha disconosciuto il requisito;
pertanto, non si profilarsi la paventata omissione, sussistendo valutazione sul punto, quantomeno per relationem. In definitiva, l'opposizione non può essere accolta. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione del possesso da parte della ricorrente dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cp.c., avendo la ricorrente reso dichiarazione autocertificativa del reddito ai fini della esenzione dal pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 4687/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione, confermando per l'effetto gli esiti di ATP;
spese irripetibili Siracusa, 8/10/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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