Art. 4. 1. I progetti esecutivi delle opere di cui alla presente legge sono approvati su conforme parere del Comando generale del Corpo.
2. L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse.
3. Ai fini dell'accertamento di conformita' previsto dall' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , le opere di edilizia relative a fabbricati e pertinenze da destinare a comandi e reparti del Corpo sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.
4. Gli organi i quali, in virtu' delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, autorizzazione il nulla osta s'intende reso in senso positivo.
5. Ai fini del comma 4, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.
6. Tutte le opere del programma di cui alla presente legge sono dichiarate segrete ai fini dell' articolo 5, lettera e), della legge 8 agosto 1977, n. 584 .
NOTE
Nota all'art. 4, comma 3:
Il testo dell' art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione) e' il seguente:
"Art. 81. (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all' art. 3 della legge n. 382 del 1975 , delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo;
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.
La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interesse, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all' art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880 , concernente la localizzazione degli impianti perla produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393 , relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 , per le servitu' militari".
Nota all' art. 4, comma 6 :
La lettera e) dell'art. 5 della legge n. 584/1977 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea) prevede che:
"I soggetti appaltanti di cui all'art. 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7, nei seguenti casi:
(omissis);
e) quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, conformemente alle norme vigenti; o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato".
2. L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse.
3. Ai fini dell'accertamento di conformita' previsto dall' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , le opere di edilizia relative a fabbricati e pertinenze da destinare a comandi e reparti del Corpo sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.
4. Gli organi i quali, in virtu' delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, autorizzazione il nulla osta s'intende reso in senso positivo.
5. Ai fini del comma 4, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.
6. Tutte le opere del programma di cui alla presente legge sono dichiarate segrete ai fini dell' articolo 5, lettera e), della legge 8 agosto 1977, n. 584 .
NOTE
Nota all'art. 4, comma 3:
Il testo dell' art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione) e' il seguente:
"Art. 81. (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all' art. 3 della legge n. 382 del 1975 , delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo;
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.
La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interesse, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all' art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880 , concernente la localizzazione degli impianti perla produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393 , relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 , per le servitu' militari".
Nota all' art. 4, comma 6 :
La lettera e) dell'art. 5 della legge n. 584/1977 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea) prevede che:
"I soggetti appaltanti di cui all'art. 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7, nei seguenti casi:
(omissis);
e) quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, conformemente alle norme vigenti; o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato".