Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICABBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Palladino Giudice Michela
Pierri Giudice Valentina
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4804 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi:
Parte 1
", nato a [...], il [...], C.F. 1
C.F. 2rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Solomita -
RICORRENTE
E
Controparte 1
"nata a [...], il [...], C.F. 3
rappresentata e difesa dall'Avv. Tancredi Lisena - C.F. 4
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
È documentalmente provato in atti e comunque pacifico tra le parti:
- che i coniugi Pt 1 CP 1 sono sposati;
- che il matrimonio fu celebrato con rito concordatario in Pozzuoli il 23 7 2001;
- che l'atto relativo è trascritto presso gli Uffici dello Stato civile di detto Comune nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 18 di detto anno, P. II, S. B.; che hanno le figlie Per 1 nata 1'8 4 2002, studentessa universitaria ed economicamente dipendente e Parte 2 Inata il 5 1 2004, oramai economicamente indipendente;
- che sono separati giusta decreto dell'11 04 2017, con il quale il Tribunale di Avellino ha omologato la separazione consensuale e recepito le condizioni da essi coniugi concordate;
- che essi coniugi da allora hanno vissuto separatamene;
- che non c'è stata riconciliazione;
- che è impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Le condizioni / statuizioni della separazione erano le seguenti:
a. affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre;
c. assegnazione della casa familiare alla madre;
d. assegno mensile di euro 500,00, in uno al 50% delle spese extra assegno ordinarie e straordinarie, per il mantenimento delle figlie a carico del padre e a favore della madre. ha chiesto pronunciarsi laCon ricorso depositato il 16 12 2022, Parte 1
cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Ha chiesto inoltre revocarsi il mantenimento per la figlia Parte 2 divenuta economicamente indipendente, e porre il mantenimento indiretto della figlia Per 1 a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, per complessivi euro 300,00 mensili, da versarsi direttamente alla beneficiaria oltre spese straordinarie da ripartire in eguale percentuale. La CP 1 sì è costituita e ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel resto ha chiesto mantenersi l'assegno in favore della figlia Per 1 e disporsi in suo favore un assegno divorzile pari ad euro 100,00 mensili.
Nel giudizio i coniugi hanno ribadito la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale. In sede presidenziale si è revocato il mantenimento per Parte_2 e si è disposto che quello di Per 1 determinato in euro 250 mensili, fosse versato dal padre direttamente alla figlia.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
A. Domanda di divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario prevista dall'art. 2 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili del matrimonio ricorre. I coniugi, infatti, si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi di un anno stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
B. Disposizioni in ordine ai figli.
B.1 Mantenimento indiretto delle figlie a mezzo assegno mensile.
Con i provvedimenti presidenziali è stato revocato il mantenimento in favore di Parte 2 divenuta economicamente indipendente, e tale revoca va confermata, come del resto chiesto da entrambi i genitori.
Per 1 è studentessa universitaria e non è economicamente autosufficiente. Ha più volte cambiato la sua collocazione abitativa prevalente, principalmente per ragioni logistiche legate alla frequentazione dell'Università presso la quale studia che è a Napoli;
inizialmente di più con la madre, poi di più presso il padre e sovente con una zia materna che abita a
Napoli (vedasi le stesse dichiarazioni del ricorrente dinanzi al Presidente delegato). Tale situazione e la sua instabilità rendono opportuno modificare la statuizione in essere che vede il mantenimento ordinario indiretto solo a carico del papà e accogliere l'originaria richiesta di quest'ultimo ossia ripartire il mantenimento tra i due genitori in eguale misura e determinarlo in complessivi euro 250,00 mensili da versarsi da entrambi, ciascuno per il 50%, direttamente alla figlia. B.3 Mantenimento indiretto di Per 1 mediante partecipazione alle spese extra assegno ordinarie e straordinarie.
A carico di entrambi i genitori in eguale misura. Per la individuazione, per le modalità e per la regolamentazione si richiama e si rinvia al Protocollo in uso presso il Tribunale.
D. Assegno divorzile.
La norma che disciplina tal tipo di assegno è enunciata dal comma 6° dell'art. 5 della legge sul divorzio, per come modificata dalla legge n. 74 del 1987, che recita «Con la sentenza che pronuncia» il divorzio «il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
I recenti approdi giurisprudenziali, condivisi dal collegio, riconoscono all'assegno in parola la composita natura assistenziale e compensativa - perequativa. In tal senso le sezioni unite della Suprema Corte dell'11 7 2018, con la sentenza n. 18287, e la giurisprudenza di legittimità successiva.
Presupposto indefettibile è ovviamente - e ciò è spia inequivocabile della permanenza del profilo assistenziale - l'esistenza al momento dello scioglimento del vincolo coniugale di una significativa sperequazione delle condizioni economico patrimoniali dei coniugi.
Sussistendo tale presupposto, si è certamente in presenza del diritto all'assegno di divorzio del coniuge in condizioni economiche - patrimoniali sfavorevoli ogni qual volta lo squilibrio trovi in tutto o in parte causa nel «contributo personale ed economico dato» da tale coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dell'altro», comparato al
«contributo personale ed economico» dato dal coniuge in condizioni economiche patrimoniali favorevoli;
anche tenuto conto delle ragioni della decisione, ma soprattutto, aggiunge la norma, anche «in rapporto alla durata del matrimonio».
L'assenza di tale nesso causale - squilibrio delle condizioni, contributo personale ed economico del coniuge debole – toglie all'assegno di divorzio la funzione compensativa -
-
perequativa lasciando operativa la sola funzione assistenziale. In tali ipotesi il diritto all'assegno sorge solo se operino i restanti criteri indicati dalla norma che lo disciplina, e la valutazione della mancanza dei «mezzi adeguati» dovrà essere, se non meno favorevole, comunque condotta alla stregua di parametri differenziati da quelli utilizzati nei casi in cui ricorre anche la funzione compensativa - perequativa.
Nel caso in rassegna la funzione perequativa compensativa non viene in rilievo né è invocata dalla ricorrente.
È provata una sperequazione delle condizioni economiche dei coniugi, per cui è da soffermarsi sulla funzione assistenziale dell'assegno. Sin dall'epoca della separazione i coniugi si davano reciprocamente atto che il ricorrente è autista a tempo indeterminato dell'azienda di trasporti pubblici irpina (AIR) mentre la resistente svolge lavori domestici e di cura, aiutando persone anziane, con entrate modeste (3-400 euro mensili). E se è vero che i coniugi non contemplarono alcun assegno separativo e anche vero, per un verso, che fu concordato un mantenimento per le due figlie significativamente alto (euro 500) e, per l'altro, che hanno operato nel periodo varie provvidenze pubbliche ora venute meno, quale ad esempio il reddito di cittadinanza. D'altronde, la resistente ha 55 anni e non ha capacità o competenze per lavori diversi da quelli caratterizzati principalmente da manualità, tant'è che lo stesso marito sostiene che la moglie sta continuando ad aiutare persone anziane e quindi al più, a tutto concedere, ad avere un reddito simile o non tanto diverso da quello di cui si dava atto in sede separativa. In conclusione, il Tribunale ritiene che l'assegno divorzile in funzione assistenziale sia da accordare nella misura, d'altronde minima, richiesta dalla resistente di euro 100,00 mensile.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti attesa l'adesione della parte resistente alla domanda di divorzio e la reciproca soccombenza in ordine alle restanti domande.
P.Q.M.
il TRIBUNALE
definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che ha unito i coniugi Parte 1 e Controparte_1
2) conferma la revoca del mantenimento per la figlia Parte 2
3) determina il mantenimento indiretto per le spese ordinarie della figlia Per 1 in euro
250,00 mensili, da versarsi a lei direttamente dai due genitori, tra i quali lo ripartisce in pari misura;
4) pone le spese extra assegno ordinarie e le spese straordinarie relative a Per_1 in pari misura a carico dei due genitori;
4) pone a carico di Parte 1 l'assegno divorzile pari ad euro 100,00 mensili in favore della moglie da versarsi alla stessa entro il cinque di ogni mese;
8) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 6 3 2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 316 comma IV c.c. e 337 bis c.c. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nella maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.
Addì 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materia Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro di quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altri Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio ambiti territoriali. Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue: Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle Avellino.
SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito. PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comunque Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spese ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il extra assegno straordinarie. profilo economico dei rapporti tra genitori e figli: a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel Spese ordinarie. detto assegno periodico;
b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese;
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di media c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali e accordo sulle spese extra assegno;
comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loro elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria, Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile, perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli. giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico Spese extra assegno ordinarie. giudizio. Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinarie, tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e sono In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota. sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede Spese extra assegno straordinarie. civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
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2 Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni. In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.I., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n°
11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ.,
Sez. I, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1 - Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2 - Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
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pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3- Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare
1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4- Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile:
a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno
(escluso il materiale scolastico di cancelleria);
c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
J Be 4 g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche;
decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori;
affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è i) spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6- Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese:
1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità. spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento documentate. delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio. studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art. 8 Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati ai figli.
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un importo. solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni approvata. caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli assegno. dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli,
Be Art. Altre previsioni 5
6
1. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.
J. M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv. Fabio Benigni Art.
3 - Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.° Il Consigliere Segretario del Consiglio Biznis minis D'Agostino 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv. Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione ed autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole.
2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto. consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chicda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.
4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale
Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifica deduzione nei rispettivi atti introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli atti processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà dall'allegazione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS e/o del testo degli eventuali accordi sul punto raggiunti dai genitori. comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonoma domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale;
bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS. contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.