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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17920 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13508/2025 promossa da:
(c.f. ) assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Legale sito in Roma (RM), Viale
NO ZI n.47 giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Di Meo dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura generale alle liti, atto del Notaio Dott. repertorio n. 22954, raccolta n. 12378, Persona_1 stipulato in Roma il 09.07.2024 allegata agli atti, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma,
Via del Tempio di Giove n. 21
RESISTENTE
OGGETTO: azione di opposizione ad accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali n.
78896/2024.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Trattenuta in decisione all'udienza in data 11.12.2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti e delle posizioni delle parti
1 Con ricorso iscritto a ruolo il 17.03.2025 ha chiesto di vocare in giudizio Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare ed in ogni caso , accertare CP_1
e dichiarare la prescrizione di tutti i crediti vantati dall'Amministrazione (almeno) per il periodo dal
05.01.2012 all'08.12.2019, ovvero per il diverso, minore ovvero maggiore, periodo ritenuto di giustizia, per le motivazioni di cui in premessa;
- nel merito ed in ogni caso , accertare e dichiarare
l'infondatezza e comunque l'insussistenza della pretesa economica avanzata, per le motivazioni di cui in premessa e, in ogni caso, la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, co. 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il recupero di entrate patrimoniali, n. QC/2024/78896 datato 08.12.2024 e notificato a mezzo del servizio postale in data
17.02.2025, per le motivazioni di cui in premessa previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità di tutti i relativi atti/provvedimenti di esecuzione, amministrativi e/o di accertamento, anche presupposti di cui in narrativa, mediante adozione di tutti i provvedimenti del caso;
- in via subordinata , si chiede di provvedere a ricalcolare gli importi eventualmente dovuti, per le motivazioni di cui in premessa, anche tramite determinazione in via equitativa ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso , con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% ed oltre i.v.a e c.p.a. come per legge”. La ricorrente sostiene di essere assegnataria dell'immobile sito in Roma, Via Passo del Turchino n.74, ricadente nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Il predetto immobile è stato formalmente intestato a CP_1 suo marito, sig. , deceduto in data 29.10.2022. A seguito di detto decesso la ricorrente Persona_2 sarebbe subentrata nel rapporto contrattuale. riferisce di aver ricevuto, il 17.02.2025, Parte_1 la notifica dell'atto di accertamento esecutivo emesso dal Dipartimento Valorizzazione del
Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, protocollo QC/2024/78898 dell'08.12.2024, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € 10.753,85. Il periodo di morosità contestato va dal 05.01.2012 al 31.10.2024 senza operare alcuna distinzione tra il periodo in cui l'immobile era intestato al defunto marito (fino al 2022) ed il periodo successivo al subentro della ricorrente. , pertanto, eccepisce: Parte_1
1. Il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai (presunti) crediti vantati dall'Amministrazione per il periodo antecedente alla morte del sig. avvenuta Persona_2 nell'ottobre del 2022. Invero, solo quest'ultimo era titolare del rapporto contrattuale e, quindi, unico legittimato passivo della pretesa del CP_2
2. la prescrizione di tutti i crediti vantati dall'amministrazione per il periodo compreso tra il
05.01.2012 ed il 08.12.2019 (ossia 5 anni prima della data dell'atto di accertamento datato
08.12.2024).
2 3. la decadenza dal potere di accertamento perché risulta che sia stata preventivamente notificata un'intimazione ad adempiere prima dell'emissione dell'atto esecutivo, soprattutto per i canoni più risalenti. Tale omissione comporterebbe la decadenza dal potere di riscossione per violazione di norme procedurali imperative.
4. La violazione dei principi di buona fede nell'aver richiesto il pagamento dei canoni dopo anni di inerzia.
5. Il difetto di motivazione del provvedimento.
6. Il mancato assolvimento dell'onere della prova.
Si è costituita la quale ha contestato l'asserzione di parte ricorrente relativa al subentro CP_1 al precedente assegnatario. Infatti, l'Ente Gestore ha precisato di non aver mai dato seguito alla richiesta di subentro avanzata da . Peraltro, in rito, ha eccepito Parte_1 CP_1
l'improcedibilità del ricorso per erronea adozione del rito. Con riguardo alle avverse contestazioni ha precisato che CP_1
1. La ricorrente sarebbe legittimata passiva della pretesa creditoria in quanto parte del nucleo familiare di o, in alternativa, quale occupante abusiva in concorso con il Persona_2 medesimo , visto che la morosità protratta per più di tre mesi avrebbe Persona_2 determinato la risoluzione della locazione;
2. Riguardo alla prescrizione deduce di aver inviato in data 24.10.2016, con CP_1 raccomandata A/R, Prot. n. 13001/2016 e nota Prot. QC/2021/48917/3207 del 29/09/2021 di interruzione della prescrizione;
3. Non sussisterebbe alcuna decadenza in quanto la normativa non prevede una preventiva notifica di un atto di intimazione ad adempiere;
4. Non sussisterebbe alcuna violazione dei principi di buona fede in quanto la mera inerzia nell'esercizio del diritto non costituirebbe violazione di detto canone;
5. Il provvedimento sarebbe motivato;
6. Nulla viene eccepito.
La domanda cautelare è stata trattata all'udienza del 20.06.2025 dove ha contestato Parte_1 la sottoscrizione della raccomandata del 18.10.2021 nella quale non sarebbe leggibile la firma del ricevente. La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza del 20.06.2025.
La causa è stata discussa all'udienza del 11.12.2025.
2. In rito
In rito deve evidenziarsi la totale infondatezza dell'eccezione di secondo la quale CP_1 sarebbe stato scelto da un rito errato e ciò determinerebbe l'inammissibilità della Parte_1
3 domanda. Infatti, oggetto del presente contenzioso è il pagamento dei canoni di locazione relativi a un immobile destinato a edilizia residenziale pubblica. Come noto, le controversie in materia locatizia sono regolate dal rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c. Tale norma speciale è destinata a prevalere alla norma generale di cui all'art. 32 del D. Lgs. 150/2011. Dunque, l'eccezione deve essere rigettata.
3. Nel merito
In primo luogo, deve rilevarsi come l'onere della prova della pretesa impositiva sia a carico dell'Amministrazione che avanza la pretesa mediante atto di recupero delle entrate patrimoniali
(Corte di Cassazione, sen. n. 16603 del 2025). Nel caso di specie tale onere risulta assolto perché entrambe le parti processuali danno per pacifica l'esistenza di un contratto di locazione, a seguito di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, in capo ad . Tale contratto Persona_2 non viene prodotto in giudizio ma deve ritenersi provato in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. Come noto, in materia di responsabilità contrattuale, il paciscente che agisce per l'esatto adempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempitiva. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n.826 del 20.01.2015).
Dunque, la prova del titolo è raggiunta e sarebbe onere del debitore, in questo caso , Parte_1 dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme.
In relazione al difetto di legittimazione passiva deve evidenziarsi come entrambe le tesi sostenute dalle parti portano alla medesima conclusione: la debenza della somma da parte di . Parte_1
Invero, se si accede alla tesi della ricorrente, per la quale la stessa è entrata a far parte del nucleo familiare di e ha diritto al subentro nell'assegnazione, deve trovare applicazione l'art. Persona_2
4 12 della L. R. del Lazio 12/1999. Tale disposizione recita che “Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario”. Pertanto, è tenuta al pagamento dei Parte_1 canoni anche anteriori al decesso di visto che era componente del nucleo familiare, Persona_2 presupposto, questo, indefettibile per la richiesta di subentro nell'assegnazione avanzata dalla stessa ricorrente. Anche ove si accedesse alla tesi di secondo la quale l'assegnazione di CP_1
sarebbe venuta meno per morosità, la conclusione sarebbe la medesima: tutti i Persona_2 componenti del nucleo familiare sarebbero occupanti abusivi e come tali coobbligati al risarcimento del danno ex art. 2055 c.c. Pertanto, tale eccezione deve essere rigettata.
In relazione all'eccezione di prescrizione ha prodotto (allegati 3 e 5 alla memoria di CP_1 costituzione) la prova dell'avvenuta consegna delle diffide interruttive della prescrizione. A tal proposito a nulla rileva il disconoscimento operato da all'udienza del 20.06.2025. Parte_1
La diffida al pagamento è un atto stragiudiziale per il quale non trovano applicazione le norme in materia di notifica degli atti giudiziari. Trova, invece, applicazione l'art. 1335 c.c. per il quale “La proposta, la citazione, la loro revoca yumi altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario”. Dunque, appare irrilevante l'identità del soggetto che ha materialmente preso la raccomandata visto che questa è giunta all'indirizzo del destinatario. A tal proposito si evidenzia come l'art. 1310 c.c. preveda che l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori ha effetto anche riguardo agli altri.
Dunque, tale eccezione deve essere rigettata.
Con riguardo all'eccezione di decadenza perché l'avviso non sarebbe stato preceduto da una intimazione ad adempiere deve evidenziarsi come il comma 792, dell'art. 1 della L. 160/2019 prevede che “l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera
b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche
l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati”. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da non esiste alcuna disposizione che imponga a pena di decadenza Parte_1 la preventiva diffida ad adempiere. In conclusione, tale eccezione appare infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla violazione del principio di buona fede. In primo luogo, perché, ha coltivato il suo credito, come visto, inviando diffide di pagamento. In CP_1 secondo luogo, perché la Suprema Corte chiarisce che “In tema di locazione immobili urbani ad uso
5 diverso da quello abitativo, la condotta del locatore che, dopo essere stato inerte nell'escutere il conduttore - anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato - richiede l'integrale pagamento dei canoni maturati non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte” (Corte di Cassazione, Sez. III, ord. n.
11219/2024).
Appare infondata anche l'eccezione di difetto di motivazione. nel suo provvedimento, CP_1 ha indicato dettagliatamente, periodo per periodo, l'entità delle somme richieste. Inoltre, con la scheda contabile allegato 10, ha dato piena contezza della posizione debitoria della ricorrente. A fronte di tale allegazione sarebbe stato onere della parte ricorrente muovere contestazioni specifiche sulle singole voci. Tale conclusione, però, non vale per la cifra di € 4.925,69 riportata come che non trova alcuna spiegazione e che non viene illustrata nella difesa Parte_2 di né negli atti allegati. Tale somma, allora, in quanto contestata e non giustificata né CP_1 provata da non è dovuta da congiuntamente alla somma di € 234,74 CP_1 Parte_1 come ammesso dalla stessa resistente. Dunque, il totale non dovuto è pari a € 5.160,34.
Pertanto, l'originaria pretesa di di € 9.920,24 a titolo di capitale deve essere ridotta a CP_1
€ 4.759,81 (€ 9.920,24 - € 5.160,34).
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 applicando i parametri medi come prescritto dalla legge ed eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta. Pertanto, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, in favore Parte_1 di che si liquidano in € 1.701,00 per compensi ed € 255,15 per spese generali, oltre CP_1
IVA, CPA, oneri riflessi e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Utilizzando i medesimi criteri deve essere condannata alla rifusione delle spese di Parte_1 lite del giudizio cautelare, in favore di che si liquidano in € 1.308,00 per compensi CP_1 ed € 196,20 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
6 in parziale accoglimento del ricorso riduce la pretesa di in conto capitale, da € € CP_1
9.920,24 a titolo di capitale deve essere ridotta a € 4.759,81 su cui saranno calcolati gli interessi moratori;
condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio cautelare, in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 1.308,00 per compensi ed € 196,20 per spese generali, oltre IVA, CPA CP_1
e tutti gli ulteriori oneri di legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 1.701,00 per compensi ed € 255,15 per spese generali, oltre IVA, CPA, oneri riflessi e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Roma, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13508/2025 promossa da:
(c.f. ) assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Legale sito in Roma (RM), Viale
NO ZI n.47 giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Di Meo dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura generale alle liti, atto del Notaio Dott. repertorio n. 22954, raccolta n. 12378, Persona_1 stipulato in Roma il 09.07.2024 allegata agli atti, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma,
Via del Tempio di Giove n. 21
RESISTENTE
OGGETTO: azione di opposizione ad accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali n.
78896/2024.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Trattenuta in decisione all'udienza in data 11.12.2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti e delle posizioni delle parti
1 Con ricorso iscritto a ruolo il 17.03.2025 ha chiesto di vocare in giudizio Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare ed in ogni caso , accertare CP_1
e dichiarare la prescrizione di tutti i crediti vantati dall'Amministrazione (almeno) per il periodo dal
05.01.2012 all'08.12.2019, ovvero per il diverso, minore ovvero maggiore, periodo ritenuto di giustizia, per le motivazioni di cui in premessa;
- nel merito ed in ogni caso , accertare e dichiarare
l'infondatezza e comunque l'insussistenza della pretesa economica avanzata, per le motivazioni di cui in premessa e, in ogni caso, la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, co. 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il recupero di entrate patrimoniali, n. QC/2024/78896 datato 08.12.2024 e notificato a mezzo del servizio postale in data
17.02.2025, per le motivazioni di cui in premessa previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità di tutti i relativi atti/provvedimenti di esecuzione, amministrativi e/o di accertamento, anche presupposti di cui in narrativa, mediante adozione di tutti i provvedimenti del caso;
- in via subordinata , si chiede di provvedere a ricalcolare gli importi eventualmente dovuti, per le motivazioni di cui in premessa, anche tramite determinazione in via equitativa ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso , con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% ed oltre i.v.a e c.p.a. come per legge”. La ricorrente sostiene di essere assegnataria dell'immobile sito in Roma, Via Passo del Turchino n.74, ricadente nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Il predetto immobile è stato formalmente intestato a CP_1 suo marito, sig. , deceduto in data 29.10.2022. A seguito di detto decesso la ricorrente Persona_2 sarebbe subentrata nel rapporto contrattuale. riferisce di aver ricevuto, il 17.02.2025, Parte_1 la notifica dell'atto di accertamento esecutivo emesso dal Dipartimento Valorizzazione del
Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, protocollo QC/2024/78898 dell'08.12.2024, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € 10.753,85. Il periodo di morosità contestato va dal 05.01.2012 al 31.10.2024 senza operare alcuna distinzione tra il periodo in cui l'immobile era intestato al defunto marito (fino al 2022) ed il periodo successivo al subentro della ricorrente. , pertanto, eccepisce: Parte_1
1. Il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai (presunti) crediti vantati dall'Amministrazione per il periodo antecedente alla morte del sig. avvenuta Persona_2 nell'ottobre del 2022. Invero, solo quest'ultimo era titolare del rapporto contrattuale e, quindi, unico legittimato passivo della pretesa del CP_2
2. la prescrizione di tutti i crediti vantati dall'amministrazione per il periodo compreso tra il
05.01.2012 ed il 08.12.2019 (ossia 5 anni prima della data dell'atto di accertamento datato
08.12.2024).
2 3. la decadenza dal potere di accertamento perché risulta che sia stata preventivamente notificata un'intimazione ad adempiere prima dell'emissione dell'atto esecutivo, soprattutto per i canoni più risalenti. Tale omissione comporterebbe la decadenza dal potere di riscossione per violazione di norme procedurali imperative.
4. La violazione dei principi di buona fede nell'aver richiesto il pagamento dei canoni dopo anni di inerzia.
5. Il difetto di motivazione del provvedimento.
6. Il mancato assolvimento dell'onere della prova.
Si è costituita la quale ha contestato l'asserzione di parte ricorrente relativa al subentro CP_1 al precedente assegnatario. Infatti, l'Ente Gestore ha precisato di non aver mai dato seguito alla richiesta di subentro avanzata da . Peraltro, in rito, ha eccepito Parte_1 CP_1
l'improcedibilità del ricorso per erronea adozione del rito. Con riguardo alle avverse contestazioni ha precisato che CP_1
1. La ricorrente sarebbe legittimata passiva della pretesa creditoria in quanto parte del nucleo familiare di o, in alternativa, quale occupante abusiva in concorso con il Persona_2 medesimo , visto che la morosità protratta per più di tre mesi avrebbe Persona_2 determinato la risoluzione della locazione;
2. Riguardo alla prescrizione deduce di aver inviato in data 24.10.2016, con CP_1 raccomandata A/R, Prot. n. 13001/2016 e nota Prot. QC/2021/48917/3207 del 29/09/2021 di interruzione della prescrizione;
3. Non sussisterebbe alcuna decadenza in quanto la normativa non prevede una preventiva notifica di un atto di intimazione ad adempiere;
4. Non sussisterebbe alcuna violazione dei principi di buona fede in quanto la mera inerzia nell'esercizio del diritto non costituirebbe violazione di detto canone;
5. Il provvedimento sarebbe motivato;
6. Nulla viene eccepito.
La domanda cautelare è stata trattata all'udienza del 20.06.2025 dove ha contestato Parte_1 la sottoscrizione della raccomandata del 18.10.2021 nella quale non sarebbe leggibile la firma del ricevente. La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza del 20.06.2025.
La causa è stata discussa all'udienza del 11.12.2025.
2. In rito
In rito deve evidenziarsi la totale infondatezza dell'eccezione di secondo la quale CP_1 sarebbe stato scelto da un rito errato e ciò determinerebbe l'inammissibilità della Parte_1
3 domanda. Infatti, oggetto del presente contenzioso è il pagamento dei canoni di locazione relativi a un immobile destinato a edilizia residenziale pubblica. Come noto, le controversie in materia locatizia sono regolate dal rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c. Tale norma speciale è destinata a prevalere alla norma generale di cui all'art. 32 del D. Lgs. 150/2011. Dunque, l'eccezione deve essere rigettata.
3. Nel merito
In primo luogo, deve rilevarsi come l'onere della prova della pretesa impositiva sia a carico dell'Amministrazione che avanza la pretesa mediante atto di recupero delle entrate patrimoniali
(Corte di Cassazione, sen. n. 16603 del 2025). Nel caso di specie tale onere risulta assolto perché entrambe le parti processuali danno per pacifica l'esistenza di un contratto di locazione, a seguito di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, in capo ad . Tale contratto Persona_2 non viene prodotto in giudizio ma deve ritenersi provato in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. Come noto, in materia di responsabilità contrattuale, il paciscente che agisce per l'esatto adempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempitiva. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n.826 del 20.01.2015).
Dunque, la prova del titolo è raggiunta e sarebbe onere del debitore, in questo caso , Parte_1 dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme.
In relazione al difetto di legittimazione passiva deve evidenziarsi come entrambe le tesi sostenute dalle parti portano alla medesima conclusione: la debenza della somma da parte di . Parte_1
Invero, se si accede alla tesi della ricorrente, per la quale la stessa è entrata a far parte del nucleo familiare di e ha diritto al subentro nell'assegnazione, deve trovare applicazione l'art. Persona_2
4 12 della L. R. del Lazio 12/1999. Tale disposizione recita che “Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario”. Pertanto, è tenuta al pagamento dei Parte_1 canoni anche anteriori al decesso di visto che era componente del nucleo familiare, Persona_2 presupposto, questo, indefettibile per la richiesta di subentro nell'assegnazione avanzata dalla stessa ricorrente. Anche ove si accedesse alla tesi di secondo la quale l'assegnazione di CP_1
sarebbe venuta meno per morosità, la conclusione sarebbe la medesima: tutti i Persona_2 componenti del nucleo familiare sarebbero occupanti abusivi e come tali coobbligati al risarcimento del danno ex art. 2055 c.c. Pertanto, tale eccezione deve essere rigettata.
In relazione all'eccezione di prescrizione ha prodotto (allegati 3 e 5 alla memoria di CP_1 costituzione) la prova dell'avvenuta consegna delle diffide interruttive della prescrizione. A tal proposito a nulla rileva il disconoscimento operato da all'udienza del 20.06.2025. Parte_1
La diffida al pagamento è un atto stragiudiziale per il quale non trovano applicazione le norme in materia di notifica degli atti giudiziari. Trova, invece, applicazione l'art. 1335 c.c. per il quale “La proposta, la citazione, la loro revoca yumi altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario”. Dunque, appare irrilevante l'identità del soggetto che ha materialmente preso la raccomandata visto che questa è giunta all'indirizzo del destinatario. A tal proposito si evidenzia come l'art. 1310 c.c. preveda che l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori ha effetto anche riguardo agli altri.
Dunque, tale eccezione deve essere rigettata.
Con riguardo all'eccezione di decadenza perché l'avviso non sarebbe stato preceduto da una intimazione ad adempiere deve evidenziarsi come il comma 792, dell'art. 1 della L. 160/2019 prevede che “l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera
b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche
l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati”. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da non esiste alcuna disposizione che imponga a pena di decadenza Parte_1 la preventiva diffida ad adempiere. In conclusione, tale eccezione appare infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla violazione del principio di buona fede. In primo luogo, perché, ha coltivato il suo credito, come visto, inviando diffide di pagamento. In CP_1 secondo luogo, perché la Suprema Corte chiarisce che “In tema di locazione immobili urbani ad uso
5 diverso da quello abitativo, la condotta del locatore che, dopo essere stato inerte nell'escutere il conduttore - anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato - richiede l'integrale pagamento dei canoni maturati non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte” (Corte di Cassazione, Sez. III, ord. n.
11219/2024).
Appare infondata anche l'eccezione di difetto di motivazione. nel suo provvedimento, CP_1 ha indicato dettagliatamente, periodo per periodo, l'entità delle somme richieste. Inoltre, con la scheda contabile allegato 10, ha dato piena contezza della posizione debitoria della ricorrente. A fronte di tale allegazione sarebbe stato onere della parte ricorrente muovere contestazioni specifiche sulle singole voci. Tale conclusione, però, non vale per la cifra di € 4.925,69 riportata come che non trova alcuna spiegazione e che non viene illustrata nella difesa Parte_2 di né negli atti allegati. Tale somma, allora, in quanto contestata e non giustificata né CP_1 provata da non è dovuta da congiuntamente alla somma di € 234,74 CP_1 Parte_1 come ammesso dalla stessa resistente. Dunque, il totale non dovuto è pari a € 5.160,34.
Pertanto, l'originaria pretesa di di € 9.920,24 a titolo di capitale deve essere ridotta a CP_1
€ 4.759,81 (€ 9.920,24 - € 5.160,34).
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 applicando i parametri medi come prescritto dalla legge ed eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta. Pertanto, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, in favore Parte_1 di che si liquidano in € 1.701,00 per compensi ed € 255,15 per spese generali, oltre CP_1
IVA, CPA, oneri riflessi e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Utilizzando i medesimi criteri deve essere condannata alla rifusione delle spese di Parte_1 lite del giudizio cautelare, in favore di che si liquidano in € 1.308,00 per compensi CP_1 ed € 196,20 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
6 in parziale accoglimento del ricorso riduce la pretesa di in conto capitale, da € € CP_1
9.920,24 a titolo di capitale deve essere ridotta a € 4.759,81 su cui saranno calcolati gli interessi moratori;
condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio cautelare, in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 1.308,00 per compensi ed € 196,20 per spese generali, oltre IVA, CPA CP_1
e tutti gli ulteriori oneri di legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 1.701,00 per compensi ed € 255,15 per spese generali, oltre IVA, CPA, oneri riflessi e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Roma, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
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