TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17799 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 52982/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52982 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Nicosia con domicilio digitale pec: Email_1
- attore opponente -
E
con sede in Roma, Via Piemonte, n. 38, soggetta ad attività di direzione e Controparte_1 coordinamento da parte di a socio unico, in persona del procuratore speciale Avv. Controparte_2
nella qualità di amministratore delegato di rappresentata e Controparte_3 Controparte_4 difesa dall'Avv. Massimo Cardarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alessandria, n. 208;
- convenuta opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 11530/2019 del 04.06.2019 emesso dal Tribunale di Roma – Somministrazione.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il , conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Roma per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Organo Giudicante preliminarmente dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, ritenendo esclusivamente competente il Tribunale di Ragusa ex artt. 18-19 cpc, dichiarare il difetto di legittimazione e di procura e rappresentanza processuale, nonché revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, o con qualunque altra statuizione, e per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto per esso atto all'opposta. Condannare l'opposta alle spese legali derivanti dal presente contenzioso”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia del Controparte_1
Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, I) in via preliminare, rigettare la eccezione di
[.. incompetenza per territorio;
II) in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ordinare ad
la produzione in giudizio delle misure dei prelievi effettuati dai punti di consegna Controparte_5 della energia indicati nell'allegato 6 alla prima memoria ex art. 183 cpc depositata da CP_1
[... nel periodo in cui gli stessi sono stati associati al contratto di trasporto di EL;
CP_6
III) nel merito, gradatamente, - rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
– in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare il al pagamento della somma di Parte_1
€1.950.296,70, oltre agli interessi, a scalare, al tasso previsto dal decreto legislativo nr° 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In ogni caso con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
In sintesi, il stipulava con un contratto di fornitura di Parte_1 Controparte_7 energia elettrica, come documentato in atti e non contestato dalle parti in causa.
Con atto del 29.01.2018, ai rogiti del Notaio di Roma, Rep. n. 55911, Racc. n. 28163, Per_1 notificato al con lettera raccomandata A/R del 28.02.2018, Parte_1 CP_7
cedeva, all'odierna opposta i crediti pecuniari per fatture emesse in
[...] Controparte_1 relazione al contratto di fornitura in oggetto.
sollecitava al i pagamenti rimasti insoluti, come da missiva Controparte_1 Parte_1 del 14.11.2018, inviata a mezzo pec dal procuratore costituito di parte opposta e versata in atti.
Quindi, rimasto privo di esito il detto sollecito, la agiva in via monitoria nei Controparte_1 confronti del , ottenendo l'emissione, da parte del Tribunale di Roma, del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 11530/2019, in data 04.06.2019, contenente l'ingiunzione del pagamento di
€ 1.950.296,70 oltre interessi e spese.
Il formulava, pertanto, opposizione al citato decreto ingiuntivo, eccependo, in Parte_1 via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, individuando quale tribunale competente quello di Ragusa ex artt. 18-19 c.p.c., oltre che l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Si costituiva, quindi, l'opposta, chiedendo, preliminarmente, il rigetto dell'avversa eccezione d'incompetenza e nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Veniva ammessa CTU al fine di accertare la corretta ricostruzione dei consumi presso i contatori oggetto di causa e la corretta contabilizzazione degli stessi, in applicazione dei corrispettivi contrattualmente previsti.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2024 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione d'incompetenza sollevata dall'opponente, essendo competente il Tribunale di Roma, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, 3° comma, c.c., la presente causa vertendo su un'obbligazione portable, avente a oggetto una somma di denaro.
Invero, deve applicarsi al caso in esame il criterio legale del forum destinatae solutionis da individuarsi, per le obbligazioni pecuniarie, nel domicilio del creditore e non in quello del debitore, anche per le obbligazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, così come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, purché tali obbligazioni siano liquide ed esigibili e non necessitino di particolari indagini per la loro determinazione, in quanto aventi a oggetto somme di denaro determinate o determinabili (in senso conforme Cass. civ. n. 17989/2016).
Nel caso in esame, l'ammontare del credito pecuniario richiesto è da considerarsi determinabile mediante operazioni di calcolo meramente algebrico, sulla base delle rilevazioni dei consumi, come risultanti da certificazioni di prelievo di energia rilasciate dal distributore territorialmente competente oltre che di parametri e tariffe già individuati e indicati nel Controparte_5 contratto di fornitura stipulato tra le parti.
Pertanto, deve ritenersi competente il foro del domicilio del creditore, individuato, nella specie, nel Tribunale di Roma.
In senso conforme, altresì, ex multis, Cass. civ. Ordinanza n. 10837/2011, che ha stabilito: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito”.
Nel merito, considerato quanto documentato, dedotto e provato in giudizio dalle parti, unitamente alle risultanze dell'espletata CTU, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di seguito indicate.
In particolare, la causa verte su fatture non pagate per una fornitura di energia elettrica e il relativo credito risulta ceduto da all'odierna opposta, come da atto di cessione sopra Controparte_7 indicato e notificato al ceduto, come dimostrato documentalmente in giudizio e, pertanto, pienamente efficace ai sensi dell'art. 1264 c.c. A seguito dell'espletata CTU, venivano ricostruiti, in maniera esaustiva, i consumi rilevati presso i contatori delle utenze comunali di cui è causa e la relativa fatturazione, in considerazione delle tariffe applicabili, contrattualmente previste;
le conclusioni così raggiunte dal nominato CTU – che risultano analiticamente e congruamente motivate e, pertanto, condivise da questo giudicante – conducono all'accertamento dei consumi documentati e del relativo credito per fatture insolute, ammontante a complessivi €1.950.296,70, comprensivi di interessi di mora contrattualmente previsti, corrispondenti alla somma ingiunta in fase monitoria.
Si evidenzia, in particolare, quanto concluso a pag. 13 della CTU in esame, secondo la quale:
“Tutto ciò premesso si ritiene che, considerati reali i consumi documentati e certificati da “
[...]
”, per ogni POD preso in esame, a far tempo dal 2009 le fatture sono state Controparte_5 correttamente e regolarmente emesse in funzione dell'applicazione delle tariffe tempo per tempo vigenti sia relativamente al Mercato di salvaguardia che nel Mercato libero. Si conferma pertanto che il credito maturato a favore di EL ammonta ad € 1.950.296,70 oltre interessi di mora contrattualmente previsti”.
Considerato, altresì, che l'opponente, relativamente ai consumi, così come documentanti dall'apposta, alla relativa fatturazione e alle conclusioni rassegnate nell'espletata CTU, sollevava eccezione di prescrizione relativamente a poste debitorie asseritamente “afferenti ad anni lontanissimi”, senza, quindi, precisare le specifiche poste oggetto dell'eccepita prescrizione, l'opposizione in oggetto non può trovare accoglimento e, pertanto, deve essere integralmente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con oneri di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 11530/2019 del 04.06.2019 emesso dal Tribunale di Roma;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 che liquida in € 37.951,00, quali compensi professionali, oltre Iva, CPA e Controparte_1 rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con oneri di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Roma, 16/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52982 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Nicosia con domicilio digitale pec: Email_1
- attore opponente -
E
con sede in Roma, Via Piemonte, n. 38, soggetta ad attività di direzione e Controparte_1 coordinamento da parte di a socio unico, in persona del procuratore speciale Avv. Controparte_2
nella qualità di amministratore delegato di rappresentata e Controparte_3 Controparte_4 difesa dall'Avv. Massimo Cardarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alessandria, n. 208;
- convenuta opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 11530/2019 del 04.06.2019 emesso dal Tribunale di Roma – Somministrazione.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il , conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Roma per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Organo Giudicante preliminarmente dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, ritenendo esclusivamente competente il Tribunale di Ragusa ex artt. 18-19 cpc, dichiarare il difetto di legittimazione e di procura e rappresentanza processuale, nonché revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, o con qualunque altra statuizione, e per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto per esso atto all'opposta. Condannare l'opposta alle spese legali derivanti dal presente contenzioso”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia del Controparte_1
Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, I) in via preliminare, rigettare la eccezione di
[.. incompetenza per territorio;
II) in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ordinare ad
la produzione in giudizio delle misure dei prelievi effettuati dai punti di consegna Controparte_5 della energia indicati nell'allegato 6 alla prima memoria ex art. 183 cpc depositata da CP_1
[... nel periodo in cui gli stessi sono stati associati al contratto di trasporto di EL;
CP_6
III) nel merito, gradatamente, - rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
– in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare il al pagamento della somma di Parte_1
€1.950.296,70, oltre agli interessi, a scalare, al tasso previsto dal decreto legislativo nr° 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In ogni caso con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
In sintesi, il stipulava con un contratto di fornitura di Parte_1 Controparte_7 energia elettrica, come documentato in atti e non contestato dalle parti in causa.
Con atto del 29.01.2018, ai rogiti del Notaio di Roma, Rep. n. 55911, Racc. n. 28163, Per_1 notificato al con lettera raccomandata A/R del 28.02.2018, Parte_1 CP_7
cedeva, all'odierna opposta i crediti pecuniari per fatture emesse in
[...] Controparte_1 relazione al contratto di fornitura in oggetto.
sollecitava al i pagamenti rimasti insoluti, come da missiva Controparte_1 Parte_1 del 14.11.2018, inviata a mezzo pec dal procuratore costituito di parte opposta e versata in atti.
Quindi, rimasto privo di esito il detto sollecito, la agiva in via monitoria nei Controparte_1 confronti del , ottenendo l'emissione, da parte del Tribunale di Roma, del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 11530/2019, in data 04.06.2019, contenente l'ingiunzione del pagamento di
€ 1.950.296,70 oltre interessi e spese.
Il formulava, pertanto, opposizione al citato decreto ingiuntivo, eccependo, in Parte_1 via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, individuando quale tribunale competente quello di Ragusa ex artt. 18-19 c.p.c., oltre che l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Si costituiva, quindi, l'opposta, chiedendo, preliminarmente, il rigetto dell'avversa eccezione d'incompetenza e nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Veniva ammessa CTU al fine di accertare la corretta ricostruzione dei consumi presso i contatori oggetto di causa e la corretta contabilizzazione degli stessi, in applicazione dei corrispettivi contrattualmente previsti.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2024 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione d'incompetenza sollevata dall'opponente, essendo competente il Tribunale di Roma, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, 3° comma, c.c., la presente causa vertendo su un'obbligazione portable, avente a oggetto una somma di denaro.
Invero, deve applicarsi al caso in esame il criterio legale del forum destinatae solutionis da individuarsi, per le obbligazioni pecuniarie, nel domicilio del creditore e non in quello del debitore, anche per le obbligazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, così come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, purché tali obbligazioni siano liquide ed esigibili e non necessitino di particolari indagini per la loro determinazione, in quanto aventi a oggetto somme di denaro determinate o determinabili (in senso conforme Cass. civ. n. 17989/2016).
Nel caso in esame, l'ammontare del credito pecuniario richiesto è da considerarsi determinabile mediante operazioni di calcolo meramente algebrico, sulla base delle rilevazioni dei consumi, come risultanti da certificazioni di prelievo di energia rilasciate dal distributore territorialmente competente oltre che di parametri e tariffe già individuati e indicati nel Controparte_5 contratto di fornitura stipulato tra le parti.
Pertanto, deve ritenersi competente il foro del domicilio del creditore, individuato, nella specie, nel Tribunale di Roma.
In senso conforme, altresì, ex multis, Cass. civ. Ordinanza n. 10837/2011, che ha stabilito: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito”.
Nel merito, considerato quanto documentato, dedotto e provato in giudizio dalle parti, unitamente alle risultanze dell'espletata CTU, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di seguito indicate.
In particolare, la causa verte su fatture non pagate per una fornitura di energia elettrica e il relativo credito risulta ceduto da all'odierna opposta, come da atto di cessione sopra Controparte_7 indicato e notificato al ceduto, come dimostrato documentalmente in giudizio e, pertanto, pienamente efficace ai sensi dell'art. 1264 c.c. A seguito dell'espletata CTU, venivano ricostruiti, in maniera esaustiva, i consumi rilevati presso i contatori delle utenze comunali di cui è causa e la relativa fatturazione, in considerazione delle tariffe applicabili, contrattualmente previste;
le conclusioni così raggiunte dal nominato CTU – che risultano analiticamente e congruamente motivate e, pertanto, condivise da questo giudicante – conducono all'accertamento dei consumi documentati e del relativo credito per fatture insolute, ammontante a complessivi €1.950.296,70, comprensivi di interessi di mora contrattualmente previsti, corrispondenti alla somma ingiunta in fase monitoria.
Si evidenzia, in particolare, quanto concluso a pag. 13 della CTU in esame, secondo la quale:
“Tutto ciò premesso si ritiene che, considerati reali i consumi documentati e certificati da “
[...]
”, per ogni POD preso in esame, a far tempo dal 2009 le fatture sono state Controparte_5 correttamente e regolarmente emesse in funzione dell'applicazione delle tariffe tempo per tempo vigenti sia relativamente al Mercato di salvaguardia che nel Mercato libero. Si conferma pertanto che il credito maturato a favore di EL ammonta ad € 1.950.296,70 oltre interessi di mora contrattualmente previsti”.
Considerato, altresì, che l'opponente, relativamente ai consumi, così come documentanti dall'apposta, alla relativa fatturazione e alle conclusioni rassegnate nell'espletata CTU, sollevava eccezione di prescrizione relativamente a poste debitorie asseritamente “afferenti ad anni lontanissimi”, senza, quindi, precisare le specifiche poste oggetto dell'eccepita prescrizione, l'opposizione in oggetto non può trovare accoglimento e, pertanto, deve essere integralmente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con oneri di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 11530/2019 del 04.06.2019 emesso dal Tribunale di Roma;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 che liquida in € 37.951,00, quali compensi professionali, oltre Iva, CPA e Controparte_1 rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con oneri di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Roma, 16/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.