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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/12/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 3266, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 con l'avv.to GRAVILI GABRIELE
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del procuratore delle parti, di cui al verbale di udienza del
25.11.2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in RACALE
(LE), il 14.09.2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
RACALE (LE), al n. 16, P. II, serie A, anno 2018).
Dall'unione coniugale è nato , il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 23/07/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente “In relazione alla casa familiare.
L'immobile sito in Racale (LE), alla via Piemonte n° 2 (cfr. doc. 7 – Visura catastale), di proprietà del sig. , continuerà ad essere adibito ad Parte_1 abitazione familiare, e la sig.ra vi risiederà, unitamente al figlio Parte_2 minore, . La sig.ra , pertanto, si obbliga a pagare il Persona_2 Parte_2 costo delle relative utenze e ogni eventuale spesa di manutenzione ordinaria;
il sig. , di converso, provvederà al pagamento delle rate residue del Pt_1 mutuo ipotecario, acceso sul richiamato immobile, nonché al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria. In relazione al figlio minore. I genitori avranno l'affido condiviso del minore ed eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, salvo le questioni di ordinaria amministrazione, in relazione alle quali, essi genitori eserciteranno la potestà, rectius responsabilità, anche separatamente. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e, in generale, le decisioni di natura straordinaria, saranno assunte dai genitori, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del minore, e nel rispetto del piano genitoriale sottoscritto, al quale, in questa sede, ci si riporta per brevità (doc. 14 – Piano genitoriale).
Entrambi i genitori acconsentono, reciprocamente, al rilascio del passaporto in favore dell'altro; eventuali spostamenti, viaggi e simili, con il minore dovranno essere comunicati all'altro genitore, unitamente all'itinerario seguito, almeno dieci giorni prima. La residenza del minore seguirà quella della madre, presso il quale sarà collocato, con facoltà, per il padre, di tenerlo con sé, nell'arco del mese, in conformità a quanto statuito all'art. 14, rubricato “Piano settimanale delle frequentazioni”, del “Piano genitoriale di base”, (cfr. doc. 14 - a pag. 15, piano “Altro”). In relazione ai periodi delle festività natalizie, di fine anno, pasquali, estive, e di qualsiasi altra festività, i genitori decideranno, di volta in volta, quello dei due presso il quale il minore trascorrerà detti giorni, tenendo conto delle esigenze del minore e, con l'accrescersi dell'età, dei suoi desideri, in quanto compatibili con le esigenze e con gli impegni lavorativi dei genitori;
in caso di disaccordo, le parti daranno applicazione a quanto statuito nell'art. 15 del
“Piano genitoriale di base”, rubricato “Vacanze, pause scolastiche, giorni festivi” (cfr. doc. 14 - pag. 16). Il sig. , a far data dalla Parte_1 sottoscrizione del presente atto, entro il giorno 5 di ogni mese, verserà direttamente o a mezzo bonifico bancario alla IG.ra , a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Ciascun genitore sosterrà, nella misura del 50%, le spese straordinarie, occorrenti per il figlio, provvedendo direttamente al pagamento o rimborsando, entro il
5 del mese successivo, quanto eventualmente anticipato dall'altro genitore.
Vanno intese quali spese straordinarie: a) le spese mediche specialistiche;
cure dentistiche, odontoiatriche, etc. che si renderanno necessarie;
acquisto presidi oculistici, ortodontici, etc.; spese diagnostiche. Ogni spesa dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori, che sceglieranno insieme il medico/la struttura cui rivolgersi;
b) le spese scolastiche (consistenti in libri, corredo scolastico di inizio anno, acquisto strumenti elettronici funzionali all'apprendimento/formazione; gite scolastiche, campi estivi;
corsi di lingua e/o musica e similari;
tasse e costi universitari, ivi compresi vitto ed alloggio). Il percorso scolastico/universitario e le spese non obbligatorie dovranno essere concordati preventivamente dai genitori secondo le inclinazioni e le necessità del figlio;
c) l'attività sportive scelte concordemente dai genitori secondo le inclinazioni del minore: costo abbonamento mensile e dell'attrezzatura necessaria;
d) per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento all'ultimo pertinente protocollo di intesa del Tribunale di Lecce ed a quanto espressamente pattuito nel “Piano genitoriale di base” (cfr. doc. 14). In relazione ad essi coniugi. Essi coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto, regolando, senza alcuna interferenza, il corso della propria vita. Il sig. , pertanto, a far Parte_1 data dalla sottoscrizione del presente atto, trasferirà la propria residenza, presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Racale (LE), alla via Pesaro snc. Entrambi i coniugi, poiché autosufficienti, rinunciano, reciprocamente, all'assegno di mantenimento”).
All'udienza del 25.11.2025, i ricorrenti ribadivano la loro concorde volontà di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, e, quindi, anche alle condizioni di cui all'allegato “piano genitoriale”, così come le stesse condizioni venivano, tuttavia, concordemente modificate in parte qua, al fine di armonizzare l'originario assetto regolatorio con le specifiche e rilevanti sopravvenienze medio tempore verificatesi. Sicché, le parti rappresentavano quanto di seguito e adottavano, correlativamente, le seguenti determinazioni pattizie, parzialmente innovative: “Il IG. fa Parte_1 presente che, dal mese di marzo 2025, vive e lavora in Germania, in provincia di Amburgo, nella città di Wesselburen (HEIDE), dove svolge l'attività di pizzaiolo, in forza di contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, sicché si rende oggi necessaria una parziale e concordata revisione delle originarie previsioni pattizie, in punto di regolamentazione degli incontri periodici, tra padre non collocatario e figlio minore. Dichiara, pertanto, in considerazione del dato oggettivo della distanza geografica, la propria disponibilità, impegnandosi, quindi, vincolativamente in tal senso, ad esercitare il proprio diritto-dovere di visita, per almeno un fine settimana, al mese, con intrattenimento continuativo presso il figlio, per almeno tre giorni consecutivi, con prelevamento del minore, direttamente all'uscita da scuola, il venerdì, e successivo riaccompagnamento dello stesso, presso l'abitazione materna, entro le ore 20,30 della domenica successiva, con pernottamento del minore, nei giorni intermedi, presso il padre, il quale è domiciliato, durante i periodi di temporanea permanenza in Italia, presso l'abitazione della di lui madre, sita in Racale, alla Via Pesaro, snc. I Ricorrenti confermano, in ogni caso, compatibilmente con gli attuali impegni lavorativi del padre, le previsioni di cui al ricorso introduttivo, relativamente all'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, in relazione ai periodi delle festività natalizie, di fine anno, pasquali, estive e di qualsiasi altra festività, nella parte in cui gli stessi hanno originariamente così statuito: “I genitori decideranno, di volta in volta, quello dei due presso il quale il minore trascorrerà detti giorni, tenendo conto delle esigenze del minore e, con l'accrescersi dell'età, dei suoi desideri, in quanto compatibili con le esigenze e gli impegni lavorativi dei genitori;
in caso di disaccordo, le parti daranno applicazione a quanto statuito nell'art. 15 del “Piano genitoriale di base”, rubricato “Vacanze, pause scolastiche, giorni festivi”, di cui all'allegato doc.
14, pag. 16”. I medesimi ricorrenti, inoltre, in considerazione del sopraggiunto stabile trasferimento del padre, in Germania, per ragioni lavorative, revocano le loro originarie pattuizioni, di cui all'art. 14 del piano genitoriale, chiedendo, congiuntamente, che il Collegio ratifichi le nuove pattuizioni, in punto di incontri periodici, alla luce della disponibilità, come sopra accordata dal padre, ad incontrare il figlio, per almeno un fine settimana lungo, al mese, in ossequio al calendario, di cui sopra, sicché gli stessi ricorrenti precisano il fatto che queste nuove statuizioni in materia vanno a sostituire, integralmente e definitivamente, quelle di cui al ricorso introduttivo. Quanto all'Assegno Unico e Universale, spettante ex lege per il figlio minore, i ricorrenti concordano l'attribuzione dello stesso, in misura integrale, alla madre, alla stregua, peraltro, di quanto già avviene, sin dall'iniziale erogazione del beneficio economico”.
Il giudice delegato riservava la causa in decisione collegiale.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni concordemente rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e come moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali, che possano consentire, almeno allo stato, il proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale consensuale dei coniugi, pertanto, così come dagli stessi congiuntamente richiesto, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento la loro concorde richiesta di pronuncia della separazione personale, alle condizioni del ricorso, nei termini in cui le condizioni medesime sono state ex post parzialmente modificate e integrate, nel verbale di udienza del 25.11.2025: si ponga mente, da un lato, alla circostanza che si tratta di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n.
3266/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
23 luglio 2024, da nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], così Parte_2 provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni così come riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale (doc. 14), nei termini in cui le stesse sono state parzialmente modificate e integrate, nel verbale di udienza del 25.11.2025, ferma restando, secondo quanto già concordemente puntualizzato dalle parti, nel medesimo verbale di udienza, la revoca di ogni disposizione convenzionale, la cui concreta operatività presupporrebbe, allo stato, una permanenza continuativa del padre nel territorio della Repubblica
Italiana (presupposto fattuale, quest'ultimo, divenuto ormai insussistente, a seguito dello stabile trasferimento del padre in Germania per ragioni lavorative).
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 11 dicembre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 3266, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 con l'avv.to GRAVILI GABRIELE
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del procuratore delle parti, di cui al verbale di udienza del
25.11.2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in RACALE
(LE), il 14.09.2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
RACALE (LE), al n. 16, P. II, serie A, anno 2018).
Dall'unione coniugale è nato , il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 23/07/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente “In relazione alla casa familiare.
L'immobile sito in Racale (LE), alla via Piemonte n° 2 (cfr. doc. 7 – Visura catastale), di proprietà del sig. , continuerà ad essere adibito ad Parte_1 abitazione familiare, e la sig.ra vi risiederà, unitamente al figlio Parte_2 minore, . La sig.ra , pertanto, si obbliga a pagare il Persona_2 Parte_2 costo delle relative utenze e ogni eventuale spesa di manutenzione ordinaria;
il sig. , di converso, provvederà al pagamento delle rate residue del Pt_1 mutuo ipotecario, acceso sul richiamato immobile, nonché al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria. In relazione al figlio minore. I genitori avranno l'affido condiviso del minore ed eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, salvo le questioni di ordinaria amministrazione, in relazione alle quali, essi genitori eserciteranno la potestà, rectius responsabilità, anche separatamente. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e, in generale, le decisioni di natura straordinaria, saranno assunte dai genitori, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del minore, e nel rispetto del piano genitoriale sottoscritto, al quale, in questa sede, ci si riporta per brevità (doc. 14 – Piano genitoriale).
Entrambi i genitori acconsentono, reciprocamente, al rilascio del passaporto in favore dell'altro; eventuali spostamenti, viaggi e simili, con il minore dovranno essere comunicati all'altro genitore, unitamente all'itinerario seguito, almeno dieci giorni prima. La residenza del minore seguirà quella della madre, presso il quale sarà collocato, con facoltà, per il padre, di tenerlo con sé, nell'arco del mese, in conformità a quanto statuito all'art. 14, rubricato “Piano settimanale delle frequentazioni”, del “Piano genitoriale di base”, (cfr. doc. 14 - a pag. 15, piano “Altro”). In relazione ai periodi delle festività natalizie, di fine anno, pasquali, estive, e di qualsiasi altra festività, i genitori decideranno, di volta in volta, quello dei due presso il quale il minore trascorrerà detti giorni, tenendo conto delle esigenze del minore e, con l'accrescersi dell'età, dei suoi desideri, in quanto compatibili con le esigenze e con gli impegni lavorativi dei genitori;
in caso di disaccordo, le parti daranno applicazione a quanto statuito nell'art. 15 del
“Piano genitoriale di base”, rubricato “Vacanze, pause scolastiche, giorni festivi” (cfr. doc. 14 - pag. 16). Il sig. , a far data dalla Parte_1 sottoscrizione del presente atto, entro il giorno 5 di ogni mese, verserà direttamente o a mezzo bonifico bancario alla IG.ra , a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Ciascun genitore sosterrà, nella misura del 50%, le spese straordinarie, occorrenti per il figlio, provvedendo direttamente al pagamento o rimborsando, entro il
5 del mese successivo, quanto eventualmente anticipato dall'altro genitore.
Vanno intese quali spese straordinarie: a) le spese mediche specialistiche;
cure dentistiche, odontoiatriche, etc. che si renderanno necessarie;
acquisto presidi oculistici, ortodontici, etc.; spese diagnostiche. Ogni spesa dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori, che sceglieranno insieme il medico/la struttura cui rivolgersi;
b) le spese scolastiche (consistenti in libri, corredo scolastico di inizio anno, acquisto strumenti elettronici funzionali all'apprendimento/formazione; gite scolastiche, campi estivi;
corsi di lingua e/o musica e similari;
tasse e costi universitari, ivi compresi vitto ed alloggio). Il percorso scolastico/universitario e le spese non obbligatorie dovranno essere concordati preventivamente dai genitori secondo le inclinazioni e le necessità del figlio;
c) l'attività sportive scelte concordemente dai genitori secondo le inclinazioni del minore: costo abbonamento mensile e dell'attrezzatura necessaria;
d) per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento all'ultimo pertinente protocollo di intesa del Tribunale di Lecce ed a quanto espressamente pattuito nel “Piano genitoriale di base” (cfr. doc. 14). In relazione ad essi coniugi. Essi coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto, regolando, senza alcuna interferenza, il corso della propria vita. Il sig. , pertanto, a far Parte_1 data dalla sottoscrizione del presente atto, trasferirà la propria residenza, presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Racale (LE), alla via Pesaro snc. Entrambi i coniugi, poiché autosufficienti, rinunciano, reciprocamente, all'assegno di mantenimento”).
All'udienza del 25.11.2025, i ricorrenti ribadivano la loro concorde volontà di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, e, quindi, anche alle condizioni di cui all'allegato “piano genitoriale”, così come le stesse condizioni venivano, tuttavia, concordemente modificate in parte qua, al fine di armonizzare l'originario assetto regolatorio con le specifiche e rilevanti sopravvenienze medio tempore verificatesi. Sicché, le parti rappresentavano quanto di seguito e adottavano, correlativamente, le seguenti determinazioni pattizie, parzialmente innovative: “Il IG. fa Parte_1 presente che, dal mese di marzo 2025, vive e lavora in Germania, in provincia di Amburgo, nella città di Wesselburen (HEIDE), dove svolge l'attività di pizzaiolo, in forza di contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, sicché si rende oggi necessaria una parziale e concordata revisione delle originarie previsioni pattizie, in punto di regolamentazione degli incontri periodici, tra padre non collocatario e figlio minore. Dichiara, pertanto, in considerazione del dato oggettivo della distanza geografica, la propria disponibilità, impegnandosi, quindi, vincolativamente in tal senso, ad esercitare il proprio diritto-dovere di visita, per almeno un fine settimana, al mese, con intrattenimento continuativo presso il figlio, per almeno tre giorni consecutivi, con prelevamento del minore, direttamente all'uscita da scuola, il venerdì, e successivo riaccompagnamento dello stesso, presso l'abitazione materna, entro le ore 20,30 della domenica successiva, con pernottamento del minore, nei giorni intermedi, presso il padre, il quale è domiciliato, durante i periodi di temporanea permanenza in Italia, presso l'abitazione della di lui madre, sita in Racale, alla Via Pesaro, snc. I Ricorrenti confermano, in ogni caso, compatibilmente con gli attuali impegni lavorativi del padre, le previsioni di cui al ricorso introduttivo, relativamente all'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, in relazione ai periodi delle festività natalizie, di fine anno, pasquali, estive e di qualsiasi altra festività, nella parte in cui gli stessi hanno originariamente così statuito: “I genitori decideranno, di volta in volta, quello dei due presso il quale il minore trascorrerà detti giorni, tenendo conto delle esigenze del minore e, con l'accrescersi dell'età, dei suoi desideri, in quanto compatibili con le esigenze e gli impegni lavorativi dei genitori;
in caso di disaccordo, le parti daranno applicazione a quanto statuito nell'art. 15 del “Piano genitoriale di base”, rubricato “Vacanze, pause scolastiche, giorni festivi”, di cui all'allegato doc.
14, pag. 16”. I medesimi ricorrenti, inoltre, in considerazione del sopraggiunto stabile trasferimento del padre, in Germania, per ragioni lavorative, revocano le loro originarie pattuizioni, di cui all'art. 14 del piano genitoriale, chiedendo, congiuntamente, che il Collegio ratifichi le nuove pattuizioni, in punto di incontri periodici, alla luce della disponibilità, come sopra accordata dal padre, ad incontrare il figlio, per almeno un fine settimana lungo, al mese, in ossequio al calendario, di cui sopra, sicché gli stessi ricorrenti precisano il fatto che queste nuove statuizioni in materia vanno a sostituire, integralmente e definitivamente, quelle di cui al ricorso introduttivo. Quanto all'Assegno Unico e Universale, spettante ex lege per il figlio minore, i ricorrenti concordano l'attribuzione dello stesso, in misura integrale, alla madre, alla stregua, peraltro, di quanto già avviene, sin dall'iniziale erogazione del beneficio economico”.
Il giudice delegato riservava la causa in decisione collegiale.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni concordemente rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e come moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali, che possano consentire, almeno allo stato, il proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale consensuale dei coniugi, pertanto, così come dagli stessi congiuntamente richiesto, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento la loro concorde richiesta di pronuncia della separazione personale, alle condizioni del ricorso, nei termini in cui le condizioni medesime sono state ex post parzialmente modificate e integrate, nel verbale di udienza del 25.11.2025: si ponga mente, da un lato, alla circostanza che si tratta di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n.
3266/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
23 luglio 2024, da nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], così Parte_2 provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni così come riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale (doc. 14), nei termini in cui le stesse sono state parzialmente modificate e integrate, nel verbale di udienza del 25.11.2025, ferma restando, secondo quanto già concordemente puntualizzato dalle parti, nel medesimo verbale di udienza, la revoca di ogni disposizione convenzionale, la cui concreta operatività presupporrebbe, allo stato, una permanenza continuativa del padre nel territorio della Repubblica
Italiana (presupposto fattuale, quest'ultimo, divenuto ormai insussistente, a seguito dello stabile trasferimento del padre in Germania per ragioni lavorative).
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 11 dicembre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore