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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3632/2022 R.G., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024; promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA ) elettivamente
[...] P.IVA_1
domicilita in , Via Tripolitania n.38, presso lo studio dell'avv. Antonietta Di Stefano, che la Pt_1
rappresenta e difende giusta procura alle liti versata in atti
attrice
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA Controparte_1
) elettivamente domiciliata in Roma, via Dei Cerchi n. 45, presso lo studio degli avv.ti P.IVA_2
Nicola de Luca e Grazia M. D'Aiello, dai quali è congiuntamente e disgiuntamente rappresentata e difesa giusta procura in atti
convenuta
OGGETTO: INDENNIZZO ASSICURATIVO
Conclusioni
pagina 1 di 6 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07.03.2022 l
[...]
di conveniva in giudizio innanzi Parte_1 Pt_1
questo Tribunale la compagnia al fine di chiedere di accertare Controparte_1
l'operatività della polizza assicurativa RCT n. ITOMM10000104 – stipulata tra le parti in causa – in relazione al sinistro n. 2011/021092 occorso a (medico dipendente dell' attrice, Parte_2 CP_2
deceduto in data 15.07.2022 per malattia professionale) e di essere manlevata da tutte le somme
(capitale, interessi, spese) da corrispondere agli eredi a titolo di risarcimento iure proprio in esecuzione della sentenza n. 3059/2020 del 23.09.2020 emessa dal Tribunale di Catania sez. lavoro, atteso l'inadempimento contrattuale della compagnia convenuta.
Si costituiva in giudizio la compagnia chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
il rigetto della domanda attorea per intervenuta prescrizione e nel merito il rigetto della domanda di manleva per l'inoperatività della polizza assicurativa.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e all'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Nel giudizio per cui è causa parte attrice fonda la sua pretesa sull'operatività della polizza professionale n. ITOMM10000104 valida per l'anno 2010/2011 stipulata con la compagnia convenuta al fine di esercitare il diritto di manleva, attesa la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi del defunto . Parte_2
Riferiva che in data 23.09.11 gli eredi del defunto (primario del reparto di Parte_2
pagina 2 di 6 Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera attorea deceduto in data 15.07.2002) avanzano richiesta di risarcimento dei danni patiti quali eredi iure proprio in esecuzione della sentenza n. 3059/2020 del
23.09.2020 emessa dal Tribunale di Catania sez. lavoro.
Deduceva che in data 24.11.2001 in sede di verifica dell'idoneità di servizio la competente
Commissione medica accertava l'inidoneità assoluta e permanente del de cuius allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa per la presenza di un “carcinoma polmonare al IV stadio” e che “l'infermità
riscontrata è stata verosimilmente contratta durante e per causa di servizio”. In data 27.12.2001 il de
cuius avanzava richiesta di concessione di equo indennizzo ai sensi dell'art. 68 del DPR 30.12.1961
n.834 che veniva accolta con deliberazione dell'11.06.2003 n.1330.
Esponeva che l' in data 07.10.2011 (cfr. doc. 2), inoltrava la richiesta Parte_1
risarcitoria al broker che aveva assistito l'ente pubblico nella redazione e gestione della polizza n.
ITOMM1000104, Willis Italia s.p.a., per attivare la relativa garanzia (Doc. 3). Successivamente, veniva inoltrata al broker la richiesta risarcitoria ricevuta dall' a mezzo raccomandata A.R., ricevuta in CP_2
data 07.12.2011 (Doc. 2) e la richiesta di manleva veniva declinata per l'inoperatività della polizza nel caso di specie (cfr. doc.4-5).
Riferiva che gli eredi di negatogli il diritto al risarcimento del danno citavano Parte_2
in giudizio l' - odierna attrice – dinanzi al Tribunale di Catania sezione lavoro, per Parte_1
ottenere ragione dei danni patiti dalla morte del proprio congiunto. Il giudizio si concludeva con sentenza n. 3059/2020 (Doc. 6) ed il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a favore di ciascuno degli eredi di per € 229.671,05, oltre interessi legali fino all'effettivo Parte_2
soddisfo, condannando l' al pagamento di tali importi. Parte_1
Riferiva che in data 6.10.2020 richiedeva alla compagnia convenuta, in via stragiudiziale, il diritto di manleva e il versamento delle somme indicate nella sentenza n. 3059/2020, del Tribunale di
Catania (Doc. 7) a favore degli eredi ma la compagnia confermava l'inoperatività della Pt_2
polizza invocata e rigettava la richiesta di manleva assicurativa.
pagina 3 di 6 Con la Sentenza n. 3059/2020 del Tribunale di Catania veniva riconosciuta la fondatezza delle domande risarcitorie avanzate dagli eredi di per il danno ad essi derivante dalla morte Parte_2
del congiunto iure proprio e non già iure hereditatis per intervenuta prescrizione.
Da quanto emerso in corso di causa e dalla documentazione prodotta, in particolare dalla polizza invocata e versata in atti, non opera il diritto di manleva per inoperatività della predetta polizza,
a nulla rilevando la riconducibilità dei danni alla alla sezione RCO o RCT.
La polizza n. ITOMM1000104 stipulata dall' con la compagnia Parte_1 CP_3
ed invocata da parte attrice operante nel periodo compreso dal 04.12.2010 al 04.12.2011, prevedeva che la compagnia assumesse l'obbligo di tenere indenne e manlevare l'assicurato in determinate ipotesi di responsabilità civile verso terzi (RCT) e per quelle di responsabilità civile verso i dipendenti
(RCO).
Nello specifico la polizza copriva i danni che si fossero manifestati in ogni parte del mondo, con un periodo di retroattività fino al 31-12-2000 e, nel caso di specie, trattandosi del decesso di un dipendente per malattia professionale, avebbe dovuto trovare applicazione la sezione RCO e non già la sezione RCT invocata dall'attrice. Dalla lettera delle norme contrattuali, infatti, i congiunti del dipendente non possono essere considerati “terzi”, né gli stessi sono assimilabili al “dipendente”,
avendo ottenuto un risarcimento non iure hereditario, bensì iure proprio, contrariamente a quanto eccepito dall'azienda attorea invocando gli art. 5, 5.2 e 6.2 della polizza in atti.
Ai sensi dell'art.
5.1 della polizza la compagnia assicurativa si obbligata a tenere indenne l'assicurato – sezione copertura RCT – per i danni involontariamente causati a terzi, che è chiamato a risarcire, “nell'esercizio delle attività indicate in questa polizza” - attività elencate agli artt.
9.2 e 9.4,
ovvero attività connesse all'espletamento delle funzioni mediche e di cura effettuate dalla struttura sanitaria, per tramite dei propri dipendenti.
Ne discende che gli eredi di un dipendente, che abbiano sofferto iure proprio un danno da perdita parentale, non possono rientrare nella definizione di terzi danneggiati, poiché il danno che pagina 4 di 6 hanno subito è derivato dalla perdita morale ed esistenziale, conseguenza di una malattia professionale,
non di una medical malpractice.
Ma ciò che rileva ai fini del rigetto della domanda è l'inoperatività della polizza per anteriorità
del sinistro rispetto alla data di inizio della copertura.
L'art. 2 della polizza così dispone “L'assicurazione è prestata nella forma claims made e vale
per i danni che si manifestino in qualunque parte del mondo e per i sinistro che abbiano luogo per la
prima volta nel corso della durata di quanto contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od
omissioni accaduti o commessi non prima del 31 dicembre 2000 a condizione che il contraente ne dia
regolare avviso agli Assicuratori, nei modi e nei e termini stabiliti dall'art. 10 nel corso del periodo di
durata di questo contratto e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione di questo
contratto”.
Dalla documentazione in atti è provata la circostanza che l'insorgenza della malattia professionale di è precedente alla stipulazione della polizza assicurativa. Ai sensi Parte_2
dell'art. 6.3 (che disciplina la sezione RCO) la polizza in oggetto spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta nel corso della durata del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di retroattività della polizza.
La garanzia assicurativa si sarebbe attivata, perciò, solo per le malattie che si fossero manifestate per la prima volta durante la vigenza del contratto (ovvero dal 04.12.2010 al 04.12.2011).
La malattia, nel caso di specie, si è manifestata nel 2001 - come emerge dalle comunicazioni in atti e come risulta dalla sentenza n. 3059/2020, del Tribunale di Catania (Doc. 6), l'equo indennizzo veniva concesso in data 27.12.2001 per accertata malattia professionale e il decesso avveniva il 15.07.2002.
La polizza pertanto non copre e non può coprire i danni direttamente sofferti dal danneggiato -
in quanto verificatisi prima dell'inizio della copertura assicurativa – così come non copre quelli che si riflettono sui terzi che si vedono privati del legame familiare a seguito del decesso.
Affinché il contratto di assicurazione sia valido il rischio deve essere esistente e non cessato pagina 5 di 6 prima che l'assicurazione abbia avuto inizio (art. 1895 c.c.). Quindi è necessario che l'evento dedotto in contratto o il sinistro non si sia già verificato o che, per qualunque ragione, non possa più verificarsi e che il rischio assicurato sia assicurabile – ovvero possibile e giuridicamente lecito.
Ne consegue che non è possibile assicurarsi contro un evento che si sia già verificato come nella specie in quanto il rischio era già cessato al momento della stipula del contratto, poiché l'evento dannoso (malattia professionale) si è verificato prima della stipulazione della polizza e dunque era già
all'epoca non più esistente e di conseguenza inassicurabile.
Ne segue che la domanda proposta dall' Parte_1
va rigettata perché infondata per carenza dei presupposti di fatto e di diritto.
[...]
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione da Parte_1
di contro , disattesa ogni
[...] Pt_1 Controparte_1
ulteriore istanza, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna l' Parte_1
di al pagamento delle spese di lite a favore di liquidate
[...] Pt_1 Controparte_1
nella somma di € 12.700,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 23 maggio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3632/2022 R.G., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024; promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA ) elettivamente
[...] P.IVA_1
domicilita in , Via Tripolitania n.38, presso lo studio dell'avv. Antonietta Di Stefano, che la Pt_1
rappresenta e difende giusta procura alle liti versata in atti
attrice
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA Controparte_1
) elettivamente domiciliata in Roma, via Dei Cerchi n. 45, presso lo studio degli avv.ti P.IVA_2
Nicola de Luca e Grazia M. D'Aiello, dai quali è congiuntamente e disgiuntamente rappresentata e difesa giusta procura in atti
convenuta
OGGETTO: INDENNIZZO ASSICURATIVO
Conclusioni
pagina 1 di 6 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07.03.2022 l
[...]
di conveniva in giudizio innanzi Parte_1 Pt_1
questo Tribunale la compagnia al fine di chiedere di accertare Controparte_1
l'operatività della polizza assicurativa RCT n. ITOMM10000104 – stipulata tra le parti in causa – in relazione al sinistro n. 2011/021092 occorso a (medico dipendente dell' attrice, Parte_2 CP_2
deceduto in data 15.07.2022 per malattia professionale) e di essere manlevata da tutte le somme
(capitale, interessi, spese) da corrispondere agli eredi a titolo di risarcimento iure proprio in esecuzione della sentenza n. 3059/2020 del 23.09.2020 emessa dal Tribunale di Catania sez. lavoro, atteso l'inadempimento contrattuale della compagnia convenuta.
Si costituiva in giudizio la compagnia chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
il rigetto della domanda attorea per intervenuta prescrizione e nel merito il rigetto della domanda di manleva per l'inoperatività della polizza assicurativa.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e all'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Nel giudizio per cui è causa parte attrice fonda la sua pretesa sull'operatività della polizza professionale n. ITOMM10000104 valida per l'anno 2010/2011 stipulata con la compagnia convenuta al fine di esercitare il diritto di manleva, attesa la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi del defunto . Parte_2
Riferiva che in data 23.09.11 gli eredi del defunto (primario del reparto di Parte_2
pagina 2 di 6 Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera attorea deceduto in data 15.07.2002) avanzano richiesta di risarcimento dei danni patiti quali eredi iure proprio in esecuzione della sentenza n. 3059/2020 del
23.09.2020 emessa dal Tribunale di Catania sez. lavoro.
Deduceva che in data 24.11.2001 in sede di verifica dell'idoneità di servizio la competente
Commissione medica accertava l'inidoneità assoluta e permanente del de cuius allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa per la presenza di un “carcinoma polmonare al IV stadio” e che “l'infermità
riscontrata è stata verosimilmente contratta durante e per causa di servizio”. In data 27.12.2001 il de
cuius avanzava richiesta di concessione di equo indennizzo ai sensi dell'art. 68 del DPR 30.12.1961
n.834 che veniva accolta con deliberazione dell'11.06.2003 n.1330.
Esponeva che l' in data 07.10.2011 (cfr. doc. 2), inoltrava la richiesta Parte_1
risarcitoria al broker che aveva assistito l'ente pubblico nella redazione e gestione della polizza n.
ITOMM1000104, Willis Italia s.p.a., per attivare la relativa garanzia (Doc. 3). Successivamente, veniva inoltrata al broker la richiesta risarcitoria ricevuta dall' a mezzo raccomandata A.R., ricevuta in CP_2
data 07.12.2011 (Doc. 2) e la richiesta di manleva veniva declinata per l'inoperatività della polizza nel caso di specie (cfr. doc.4-5).
Riferiva che gli eredi di negatogli il diritto al risarcimento del danno citavano Parte_2
in giudizio l' - odierna attrice – dinanzi al Tribunale di Catania sezione lavoro, per Parte_1
ottenere ragione dei danni patiti dalla morte del proprio congiunto. Il giudizio si concludeva con sentenza n. 3059/2020 (Doc. 6) ed il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a favore di ciascuno degli eredi di per € 229.671,05, oltre interessi legali fino all'effettivo Parte_2
soddisfo, condannando l' al pagamento di tali importi. Parte_1
Riferiva che in data 6.10.2020 richiedeva alla compagnia convenuta, in via stragiudiziale, il diritto di manleva e il versamento delle somme indicate nella sentenza n. 3059/2020, del Tribunale di
Catania (Doc. 7) a favore degli eredi ma la compagnia confermava l'inoperatività della Pt_2
polizza invocata e rigettava la richiesta di manleva assicurativa.
pagina 3 di 6 Con la Sentenza n. 3059/2020 del Tribunale di Catania veniva riconosciuta la fondatezza delle domande risarcitorie avanzate dagli eredi di per il danno ad essi derivante dalla morte Parte_2
del congiunto iure proprio e non già iure hereditatis per intervenuta prescrizione.
Da quanto emerso in corso di causa e dalla documentazione prodotta, in particolare dalla polizza invocata e versata in atti, non opera il diritto di manleva per inoperatività della predetta polizza,
a nulla rilevando la riconducibilità dei danni alla alla sezione RCO o RCT.
La polizza n. ITOMM1000104 stipulata dall' con la compagnia Parte_1 CP_3
ed invocata da parte attrice operante nel periodo compreso dal 04.12.2010 al 04.12.2011, prevedeva che la compagnia assumesse l'obbligo di tenere indenne e manlevare l'assicurato in determinate ipotesi di responsabilità civile verso terzi (RCT) e per quelle di responsabilità civile verso i dipendenti
(RCO).
Nello specifico la polizza copriva i danni che si fossero manifestati in ogni parte del mondo, con un periodo di retroattività fino al 31-12-2000 e, nel caso di specie, trattandosi del decesso di un dipendente per malattia professionale, avebbe dovuto trovare applicazione la sezione RCO e non già la sezione RCT invocata dall'attrice. Dalla lettera delle norme contrattuali, infatti, i congiunti del dipendente non possono essere considerati “terzi”, né gli stessi sono assimilabili al “dipendente”,
avendo ottenuto un risarcimento non iure hereditario, bensì iure proprio, contrariamente a quanto eccepito dall'azienda attorea invocando gli art. 5, 5.2 e 6.2 della polizza in atti.
Ai sensi dell'art.
5.1 della polizza la compagnia assicurativa si obbligata a tenere indenne l'assicurato – sezione copertura RCT – per i danni involontariamente causati a terzi, che è chiamato a risarcire, “nell'esercizio delle attività indicate in questa polizza” - attività elencate agli artt.
9.2 e 9.4,
ovvero attività connesse all'espletamento delle funzioni mediche e di cura effettuate dalla struttura sanitaria, per tramite dei propri dipendenti.
Ne discende che gli eredi di un dipendente, che abbiano sofferto iure proprio un danno da perdita parentale, non possono rientrare nella definizione di terzi danneggiati, poiché il danno che pagina 4 di 6 hanno subito è derivato dalla perdita morale ed esistenziale, conseguenza di una malattia professionale,
non di una medical malpractice.
Ma ciò che rileva ai fini del rigetto della domanda è l'inoperatività della polizza per anteriorità
del sinistro rispetto alla data di inizio della copertura.
L'art. 2 della polizza così dispone “L'assicurazione è prestata nella forma claims made e vale
per i danni che si manifestino in qualunque parte del mondo e per i sinistro che abbiano luogo per la
prima volta nel corso della durata di quanto contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od
omissioni accaduti o commessi non prima del 31 dicembre 2000 a condizione che il contraente ne dia
regolare avviso agli Assicuratori, nei modi e nei e termini stabiliti dall'art. 10 nel corso del periodo di
durata di questo contratto e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione di questo
contratto”.
Dalla documentazione in atti è provata la circostanza che l'insorgenza della malattia professionale di è precedente alla stipulazione della polizza assicurativa. Ai sensi Parte_2
dell'art. 6.3 (che disciplina la sezione RCO) la polizza in oggetto spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta nel corso della durata del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di retroattività della polizza.
La garanzia assicurativa si sarebbe attivata, perciò, solo per le malattie che si fossero manifestate per la prima volta durante la vigenza del contratto (ovvero dal 04.12.2010 al 04.12.2011).
La malattia, nel caso di specie, si è manifestata nel 2001 - come emerge dalle comunicazioni in atti e come risulta dalla sentenza n. 3059/2020, del Tribunale di Catania (Doc. 6), l'equo indennizzo veniva concesso in data 27.12.2001 per accertata malattia professionale e il decesso avveniva il 15.07.2002.
La polizza pertanto non copre e non può coprire i danni direttamente sofferti dal danneggiato -
in quanto verificatisi prima dell'inizio della copertura assicurativa – così come non copre quelli che si riflettono sui terzi che si vedono privati del legame familiare a seguito del decesso.
Affinché il contratto di assicurazione sia valido il rischio deve essere esistente e non cessato pagina 5 di 6 prima che l'assicurazione abbia avuto inizio (art. 1895 c.c.). Quindi è necessario che l'evento dedotto in contratto o il sinistro non si sia già verificato o che, per qualunque ragione, non possa più verificarsi e che il rischio assicurato sia assicurabile – ovvero possibile e giuridicamente lecito.
Ne consegue che non è possibile assicurarsi contro un evento che si sia già verificato come nella specie in quanto il rischio era già cessato al momento della stipula del contratto, poiché l'evento dannoso (malattia professionale) si è verificato prima della stipulazione della polizza e dunque era già
all'epoca non più esistente e di conseguenza inassicurabile.
Ne segue che la domanda proposta dall' Parte_1
va rigettata perché infondata per carenza dei presupposti di fatto e di diritto.
[...]
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione da Parte_1
di contro , disattesa ogni
[...] Pt_1 Controparte_1
ulteriore istanza, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna l' Parte_1
di al pagamento delle spese di lite a favore di liquidate
[...] Pt_1 Controparte_1
nella somma di € 12.700,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 23 maggio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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