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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23/10/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ONORATO PIETRO C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
GIANTONY ILARDO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. PABLO D'ANDREA verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Alla luce di quanto disposto si espone, in Pt_1
via preliminare, quanto segue.
A) Si contesta quanto eccepito, dedotto ed argomentato dall' e dall' CP_1 Controparte_3
, nelle proprie memorie di costituzione, in quanto inconferente e/o infondato.
[...]
B) Si insiste nell'eccezione di illegittimità della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione del relativo credito (e dei relativi accessori).
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, fermo restando tutto quanto dedotto, eccepito e domandato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nei verbali di causa e nelle note conclusive, cui si rimanda, il sottoscritto Avv. Pietro Onorato, n.q. di difensore della sig.ra Avv. Parte_1
, INSISTE
[...] per l'accoglimento della proposta opposizione e, per l'effetto, previa dichiarazione di inesistenza, nullità e/o di illegittimità dell'avviso di addebito n. 591 2017 0001851575 000, per la dichiarazione giudiziale di inesistenza, nullità o comunque di illegittimità sia dell'intimazione di pagamento opposta n. 291 2023 9006935134 000, sia dell'avviso di addebito summenzionato, condannando controparte alle spese di lite. vista la nota depositata dal procuratore dell' si Controparte_2
riporta ed insiste in tutto quanto già dedotto in seno alla memoria di costituzione e risposta del
27.11.2023, contesta tutto quanto dedotto da parte ricorrente e chiede che la causa venga decisa. oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.08.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 291 2023 9006935134/000, notificata a mezzo pec in data 20.07.2023, relativo alla posizione contributiva dell'anno 2010 (di cui all'avviso di addebito n. 591 2017
0001851575/000), in relazione, per quel che riguarda il presente giudizio, dell'avviso di addebito n.
591 2017 0001851575 000, che si assume notificato il 02.03.2018.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale lamentando che l'intimazione di pagamento notificata dall' è illegittima perché si fonda su un avviso di addebito mai notificato o, Controparte_4
comunque, di cui l'odierna opponente non ne ha avuto legale conoscenza, prima della notificazione dell'intimazione stessa, avvenuta in data 20.07.2023 ed ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si è costituita l' eccependo: CP_1
1. Preliminarmente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.
2.In via del tutto subordinata e cautelativa. Inammissibilità dell'eccezione di nullità e/o mancata notifica dell'avviso di addebito, nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
Senza recesso alcuno dall'eccezione preliminare appena spiegata e senza, pertanto, volersi minimamente accettare il contraddittorio si rileva, in via del tutto subordinata e cautelativa, quanto di seguito.
Il credito che parte ricorrente contesta è oggetto dell'avviso di addebito 59120170001851575000, notificato con raccomandata AR per compiuta giacenza in data 3.7.2018.
3 Irrilevanza delle eccezioni richiamate al superiore punto 2 e in ulteriore subordine, la loro infondatezza.
Manifesta infondatezza delle questioni prospettate da controparte e infondatezza della doglianza relativa alla mancata notifica preliminare di un avviso bonario, essendo noto che tale adempimento costituisce mera facoltà dell'ente previdenziale. Nessun dubbio, infatti, può sorgere sulla validità delle notifiche degli avvisi di addebito.
4 Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica degli avvisi di addebito, siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, Lgs. N. 46/1999.
5 Infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, la cui la responsabilità è per legge affidata al concessionario per la riscossione.
6 Ancora sull'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti unilaterali recettizi.
7 Nel merito. Mancata specifica contestazione del merito del credito. Conseguente limitazione del thema decidendum ed incontestabilità di tutti i crediti nel presente giudizio. Conseguente manifesta infondatezza del ricorso.
Si è costituita l' (già ), Controparte_2 Controparte_5
(successivamente indicata come . CP_6
Ha ribadito la corretta notifica degli avvisi di addebito e degli atti interruttivi della prescrizione.
Con riferimento agli atti prodromici agli avvisi di addebito, ha evidenziato che l'art. 30 del Decreto
Legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 ha statuito che a decorrere dal 1 gennaio 2011
l' provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza direttamente mediante CP_1
la notifica al Contribuente di un avviso di addebito che viene contestualmente consegnato telematicamente all'agente della riscossione, che procederà al recupero coattivo del debito una volta superato il termine dei 60 giorni previsti per il pagamento.
Essendo tali atti emessi e notificati direttamente dall' quest'ultimo sarà l'unico soggetto CP_1
legittimato a contraddire sul punto ed in grado di dimostrare la loro regolare notifica.
Con riferimento alla eccepita prescrizione del diritto di credito portato dagli avvisi di addebito ha evidenziato che l'avviso di addebito n. 591 2017 0001851575/000 risulta notificato 03.02.2018 mentre la intimazione di pagamento n. 291 2023 9006935134/000, oggetto del presente giudizio, risulta notificata a mezzo pec il 20.07.2023 con effetto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale.
Invero il termine di prescrizione non può dirsi decorso in quanto bisogna tenere conto dei provvedimenti di sospensione della prescrizione intervenuti nel corso dell'anno 2020 a seguito della emergenza sanitaria dovuta al Covid 2019.
Il D.L. 18/2020 art. 68, piu volte modificato, ha disposto la sospensione dei termini per il versamento delle cartelle dal 08.03.2020 al 31.08.2021 quindi per ben 542 giorni.
Si è opposta alla concessione della chiesta sospensione. Coinvolgendo la controversia profili di ordine meramente documentale, la causa, all'udienza del 23 ottobre 2024 è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della scrivente solo per i crediti di natura previdenziali e nel caso che ci occupa oggetto del giudizio è l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 291 2023 9006935134/000 notificata a mezzo pec in data 20.07.2023.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione solo gli avvisi del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli
è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione perché si fonderebbe su un avviso di addebito mai notificato (o, comunque, di cui l'odierna opponente non ne ha avuto legale conoscenza), in effetti dalla documentazione versata in atti dall' risulta la notifica dell'avviso di addebito n. CP_1
591 2017 00018515 75 000 e la corrispondente raccomandata AR n. 66546419394-7, ma non è dato capire se è stata notificata, se è tornata indietro per compiuta giacenza giacchè non riporta alcuna indicazione e nessuna firma dell'addetto responsabile del servizio postale.
Per cui va accolto il ricorso non essendovi agli atti la prova della notifica dell'avviso presupposto all'emissione dell'intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
- accoglie il ricorso e dichiara la prescrizione della pretesa creditoria indicata l'intimazione di pagamento n. 291 2023 9006935134/000, relativamente all'avviso di addebito n. 591 2017
0001851575 000, che si assume notificato il 02.03.2018;
- condanna l' e l' in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,00 oltre CP_1 CP_6
rimborso IVA e CPA, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Sciacca, 28 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini