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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, sciogliendo la riserva assunta, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. R.G.L. 8364/2024, avente a oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Antonio Davì; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; Controparte_2
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DEI docenti inseriti nelle GPS della provincia di Catania valide per il triennio 2024/2026;
- Controinteressati non costituiti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 7.9.2024, parte attrice ha adito la presente sede deducendo:
- che con O.M. n. 88 del 16.5.2024 il convenuto ha disposto l'aggiornamento delle CP_1
graduatorie provinciali (GPS) 2024/2026;
- che con istanza ritualmente depositata ella ha richiesto di essere inserita nella graduatoria provinciale di Catania per il periodo 2024/2026, venendovi inserita con punti 86;
- che non ha ottenuto in tale sede il riconoscimento del punteggio previsto per le certificazioni indicate in ricorso, nonostante ella sia in possesso della convalida del punteggio per il biennio scorso 2022-2024 in cui erano già state inserite le suddette certificazioni culturali con esito positivo;
1 - che non ha neppure ottenuto il riconoscimento del punteggio previsto per gli ulteriori titoli invocati in ricorso;
- che, nonostante il duplice reclamo proposto, l'Amministrazione scolastica non ha provveduto alla rettifica in autotutela;
- che ella ha diritto al riconoscimento del punteggio previsto per tali certificazioni e titoli per le ragioni dedotte in ricorso;
- che sussiste altresì il periculum in mora per le ragioni esposte in ricorso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “…1. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto, per le causali di cui in narrativa, complessivi punti 7 – ovvero il diverso minore o maggiore punteggio che il Tribunale riterrà di giustizia – in riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze approvata dall'
[...]
per la provincia di Catania;
2. Ripristinare Controparte_3
quanto già convalidato per il biennio scorso 2022-2024 in cui erano già state inserite parte delle certificazioni culturali (CLIL - Inglese e Master di I livello -DSA) rilasciati dallo stesso ente con cui sono stati presi le successive certificazioni culturali acquisite da parte ricorrente (Master di I livello- BES e Corso di Specializzazione in “Processi valutativi, innovazione e miglioramento nella scuola dell'autonomia”);
3. condannare il in persona del Controparte_1
pro tempore e l' CP_4 Controparte_5
di Catania in persona del legale rappresenta pro tempore a modificare il decreto di
[...]
approvazione della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Catania e la graduatoria medesima riconoscendo a parte ricorrente punti 7 – ovvero il diverso minore o maggiore punteggio che il Tribunale riterrà di giustizia –;
4. condannare il
[...]
in persona del pro tempore e l' Controparte_1 CP_4 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro tempore alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 21.10.2024, si è costituito in giudizio il CP_1
convenuto eccependo il difetto di giurisdizione e l'insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “…Sull'azione cautelare ex. art. 700 c.p.c.
Rigettare la domanda cautelare per carenza di fumus e/o, per assenza di periculum, e/o per carenza di prova dello stesso;
Vittoria di spese ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 152 bis disp. att.
c.p.c.”.
2 Disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei docenti inseriti nelle GPS per cui è causa, a seguito della notifica nessuno si è costituito per i docenti controinteressati.
A seguito del trasferimento del magistrato in precedente titolare, il presente procedimento è stato assegnato a questo giudice.
All'udienza del 4.3.2025 le parti presenti hanno discusso come in atti e, all'esito della camera di consiglio, è stata riservata la presente ordinanza.
2. Giurisdizione.
Preliminarmente, siccome già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio in analoga fattispecie, va “…ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria tenuto conto del thema decidendum del presente giudizio come sopra individuato, conformemente a quanto ritenuto dalla suprema Corte (Cass. n. 25836/2016; Cass., sez. un., n. 22693/2022; da ultimo vedi Cass., sez. un.,
n. 9332/2023, che ha pronunciato il principio di diritto di ordine generale secondo cui, allorquando nella formazione delle graduatorie non sia prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi ai titoli avvenga non sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali, va esclusa la qualificazione della relativa procedura come concorsuale, configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie, per
l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo)…” (cfr. ordinanza emessa in data 13.12.2024 nel proc. n. 8363/2014 R.G. – est. dott.ssa V. Scardillo).
3. Presupposti ex art. 700 c.p.c.
Ai fini della concessione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del fumus boni iuris (ovverosia della concreta probabilità che la pretesa avanzata dal ricorrente, prima facie fondata, possa essere accolta con la sentenza di merito) e del periculum in mora (cioè del fondato timore che il diritto cautelando subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile), sicché la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è sufficiente a escludere l'accoglimento dell'azione cautelare.
4. Periculum in mora.
4.1. Ciò premesso, nella fattispecie in esame difetta il requisito del periculum in mora, necessario ai fini del riconoscimento del chiesto provvedimento cautelare.
3 4.2. Preliminarmente, come già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, appare opportuno evidenziare la necessità di un rigoroso accertamento del requisito del periculum in mora, al fine di evitare il pericolo di un'inammissibile “normalizzazione” del rito cautelare, a detrimento delle situazioni giuridiche effettivamente necessitanti di una tutela rapida rispetto a quella ordinaria.
Come accennato, il periculum in mora ricorre allorquando vi sia un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
A tal riguardo, occorre evidenziare la necessità di una specifica, concreta e dettagliata allegazione del periculum in mora, da intendersi o come irreversibilità degli effetti del pregiudizio
(quindi come attitudine a provocare la perdita integrale del diritto o di poteri o facoltà che dello stesso costituiscono espressione), oppure come lesione irreparabile di beni o interessi del suo titolare e funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso, o anche come impossibilità o grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa.
Soltanto attraverso un'adeguata allegazione delle circostanze concrete, infatti, il giudice può essere in grado di valutare la ricorrenza di un pericolo effettivo, concreto e attuale che, durante il tempo necessario per il giudizio di merito, beni di rilevanza primaria siano lesi in maniera irrecuperabile e non risarcibile per equivalente.
Anche con riferimento alle ipotesi della perdita del posto di lavoro o della mancata assunzione, la condivisa giurisprudenza di merito ha avuto modo di evidenziare che “L'esistenza del
"periculum in mora", ai fini della concessione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica del
"lavoratore", talché il ricorrente è tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione – e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione – possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il "periculum in mora" reputarsi esistente "in re ipsa" neppure nel fatto stesso della disoccupazione, poiché, in caso contrario, ogni licenziamento integrerebbe il pregiudizio imminente ed irreparabile, così da rendere il ricorso all'art. 700 c.p.c. il rimedio ordinario per la contestazione della legittimità del recesso datoriale, in contrasto con la disciplina del processo del lavoro che prevede che la forma naturale di
4 impugnativa del licenziamento sia il ricorso ex art. 414 c.p.c.” (cfr. ordinanza emessa il 13.5.2010 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
4.3. Ciò posto in termini generali, nella fattispecie in esame difetta il necessario periculum in mora (in tal senso, cfr. altresì ordinanza emessa in data 13.12.2024 nel proc. n. 8363/2024 R.G., cit., a cui può farsi riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Ed invero, la ricorrente non ha sufficientemente allegato e documentato la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di pregiudizio grave e irreparabile a beni di primaria rilevanza, anche sub specie di compromissione del diritto costituzionale a una esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost.
, ovvero di altri diritti fondamentali della persona.
Al riguardo, in particolare, la ricorrente ha solo genericamente allegato nell'atto introduttivo che “…- appurata l'evidenza del fumus per le ragioni su enucleate con riferimento ai titoli di parte ricorrente (la Pubblica Amministrazione ha dunque leso le norme ed i principi di diritto su enucleati nel caso di specie), è evidente il periculum tenuto conto che il diritto cui ambisce parte ricorrente è il riconoscimento del congruo e giusto punteggio che gli consente di essere chiamato con priorità rispetto a chi, in graduatoria, lo ha illegittimamente superato;
- infatti, l'ordinamento euro-unitario tende all'effettività della tutela giurisdizionale;
- come noto, nel processo civile, manca una disposizione espressa sull'effettività, ma è pacifico che proprio per tale esigenza sia stata prevista l'atipicità delle azioni, con rilevanza qui dell'art. 24 Cost., - per altro l'art. 24 Cost. non è la sola previsione su cui si basa il principio di effettività, tenuto conto degli artt. 6 e 13
CEDU, direttamente applicabili in Italia per effetto del trattato di Lisbona e del nuovo testo dell'art. 6 TUE;
- rileva altresì l'opera compiuta dalla Corte di giustizia nell'intendere il diritto al processo come diritto ad un rimedio adeguato, per cui il diritto ex art. 24 Cost. amplia la propria valenza così da poter sostenere che la correlazione tra diritto sostanziale e processo è un punto ormai fermo nelle tradizioni di civile di common law;
- infatti, secondo la Corte di Giustizia
l'effettività della tutela giurisdizionale è principio generale dell'ordinamento (Corte giust., 15 maggio 1986, C-222/84,
contro
Persona_1 Controparte_7
; - orbene, nel caso in esame, anche a voler considerare il più celere dei processi del
[...]
lavoro e a voler sostenere che lo stesso possa essere immediatamente calendarizzato, celermente esperito il tentativo di mediazione, celermente discusso e deciso occorrerebbero almeno dieci- dodici mesi e l'anno scolastico sarebbe terminato;
- necessita quindi una decisione cautelare anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669-quater c.p.c., tenuto conto che nelle more della calendarizzazione del ricorso è concreto ed attuale il pericolo irreparabile che gli istituti scolastici si avvalgano di una graduatoria illegittima con un vulnus che va oltre l'odierno ricorrente ed involge oltre ai principi di buona amministrazione anche i terzi che verrebbero prima chiamati e
5 poi dichiarati decaduti e che nelle more avrebbero perso ulteriori possibilità lavorative presso altri istituti […]”, senza alcuna ulteriore specificazione e precisazione (cfr. ivi pagg. 7-8).
In sostanza, come evidenziato nel richiamato precedente pronunce di questo Ufficio, la ricorrente ha fatto mero riferimento alla fisiologica durata del giudizio di merito, tale da impedire i tempi di riconoscimento del diritto al miglior punteggio con il conseguente posizionamento utile all'attribuzione di supplenze nello stesso anno scolastico in corso, facendo presente il vulnus alla buona amministrazione e agli interessi di terzi derivante dall'eventuale riconoscimento in suo favore a posteriori (cfr. ordinanza emessa in data 13.12.2024 nel proc. n. 8363/2024 R.G., cit.).
4.4. Ebbene, le superiori deduzioni non appaiono sufficienti a integrare il chiesto periculum in mora, poiché quella compiuta da parte ricorrente è una prospettazione priva di un concreto substrato di fatto.
In particolare, deve osservarsi che la ricorrente non ha allegato e documentato specifiche e significative circostanze in ordine alla propria condizione familiare, patrimoniale e lavorativa, tali da comprovare il necessario periculum in mora.
Più specificamente, non è dato sapere se la ricorrente risulti titolare di cespiti immobiliari o mobiliari astrattamente idonei a produrre reddito, né è dato sapere della condizione economica del suo nucleo familiare e delle risorse attraverso le quali la stessa ha soddisfatto e soddisfa le proprie esigenze di sostentamento.
4.5. A tal fine, non risulta dirimente quanto labialmente dedotto da parte ricorrente in ordine all'asserito diritto al “…riconoscimento del congruo e giusto punteggio che gli consente di essere chiamato con priorità rispetto a chi, in graduatoria, lo ha illegittimamente superato”, in difetto peraltro di distinte e rilevanti allegazioni in ricorso con riguardo a concrete ed effettive possibilità di conseguire incarichi nel settore scolastico nel corrente e nei successivi anni scolastici per effetto dell'eventuale riconoscimento di tale ulteriore punteggio rivendicato.
4.6. A fronte di quanto sopra, d'altronde, non appaiono neppure decisive le ulteriori deduzioni attoree in ordine a successive supplenze assegnate “…nel mese di Gennaio 2025 […] a docenti con punteggio inferiore a quanto reclamato, con il presente ricorso, dall'odierna ricorrente. […]” (cfr. “preverbale” del 12.2.2025 e documentazione ivi allegata e verbale di udienza del 14.2.2025), né le generiche asserzioni contenute nel citato “preverbale” ed effettuate all'udienza del 4.3.2025 secondo cui “…la ricorrente si trova attualmente in una condizione di reddito basso, con una figlia da mantenere” e “…la ricorrente è una madre single […]” (cfr.
“preverbale” del 12.2.2025 e verbale di udienza del 4.3.2025).
Sul punto occorre infatti evidenziare che, per un verso, non risulta compiutamente allegata e documentata l'effettiva durata di tali supplenze assegnate nel mese di gennaio 2025 (comunque a
6 tempo determinato), apparendo inoltre generica e non dirimente l'ulteriore deduzione secondo cui
“…l'Istituto Aeronautico Ferrarin ad altro docente è la stessa scuola in cui la ricorrente ha insegnato nei precedenti due anni, con lesione anche della continuità didattica degli studenti” (cfr. verbale di udienza del 14.2.2025, cit.); per altro verso, difettano – come detto – specifiche allegazioni e documentazioni sulla situazione economica e patrimoniale complessiva anche extra lavorativa e inerente pure al nucleo familiare (sul punto, cfr. peraltro verbale di udienza del
4.3.2025 in cui è stato precisato che “…in questo momento la ricorrente non è titolare di incarico scolastico, ma sta svolgendo solamente servizio civile universale a Giarre presso l'associazione Cont SVI. ottenendo un rimborso spese di circa € 500 mensili e ciò per un anno dal mese di dicembre 2024 […]”).
4.7. Né, in assenza di specifiche e decisive deduzioni sul punto e considerata altresì la natura degli incarichi per cui è causa (id est: a tempo determinato), può ritenersi che la lesione del reclamato diritto “…a vedersi riconosciuto, per le causali di cui in narrativa, complessivi punti 7 – ovvero il diverso minore o maggiore punteggio che il Tribunale riterrà di giustizia – in riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze approvata dall'
[...]
” non possa trovare adeguato ristoro – ove Controparte_6
sussistente – mediante il suo eventuale riconoscimento all'esito dell'eventuale giudizio ordinario, ovvero mediante il risarcimento del danno, la ricostruzione della carriera o altro strumento.
4.8. In definitiva, le anzidette allegazioni attoree in punto periculum in mora non consentono di prospettare il requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile richiesto ex art. 700 c.p.c., tenuto conto della retrodatazione degli effetti dell'eventuale pronuncia di merito di accoglimento del ricorso.
Alla luce di quanto esposto, nella fattispecie in esame difetta il necessario pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, siccome richiesto dall'invocato art. 700 c.p.c.
4.9. La delibazione negativa del requisito del periculum in mora esime questo decidente dall'esame dell'ulteriore elemento costitutivo dell'invocata misura cautelare, rappresentato dal fumus boni iuris; del pari vanno ritenute assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti (cfr.
Tribunale Roma 21.4.2006; Tribunale Bologna 10.4.2009).
5. Conclusioni.
In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. sia infondato e vada conseguentemente rigettato.
7 Stante la peculiarità della fattispecie in esame, la qualità delle parti e la definizione della controversia solamente in punto di periculum in mora, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, impregiudicato il merito, così statuisce: rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c.; compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Catania, 27 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, sciogliendo la riserva assunta, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. R.G.L. 8364/2024, avente a oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Antonio Davì; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; Controparte_2
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DEI docenti inseriti nelle GPS della provincia di Catania valide per il triennio 2024/2026;
- Controinteressati non costituiti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 7.9.2024, parte attrice ha adito la presente sede deducendo:
- che con O.M. n. 88 del 16.5.2024 il convenuto ha disposto l'aggiornamento delle CP_1
graduatorie provinciali (GPS) 2024/2026;
- che con istanza ritualmente depositata ella ha richiesto di essere inserita nella graduatoria provinciale di Catania per il periodo 2024/2026, venendovi inserita con punti 86;
- che non ha ottenuto in tale sede il riconoscimento del punteggio previsto per le certificazioni indicate in ricorso, nonostante ella sia in possesso della convalida del punteggio per il biennio scorso 2022-2024 in cui erano già state inserite le suddette certificazioni culturali con esito positivo;
1 - che non ha neppure ottenuto il riconoscimento del punteggio previsto per gli ulteriori titoli invocati in ricorso;
- che, nonostante il duplice reclamo proposto, l'Amministrazione scolastica non ha provveduto alla rettifica in autotutela;
- che ella ha diritto al riconoscimento del punteggio previsto per tali certificazioni e titoli per le ragioni dedotte in ricorso;
- che sussiste altresì il periculum in mora per le ragioni esposte in ricorso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “…1. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto, per le causali di cui in narrativa, complessivi punti 7 – ovvero il diverso minore o maggiore punteggio che il Tribunale riterrà di giustizia – in riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze approvata dall'
[...]
per la provincia di Catania;
2. Ripristinare Controparte_3
quanto già convalidato per il biennio scorso 2022-2024 in cui erano già state inserite parte delle certificazioni culturali (CLIL - Inglese e Master di I livello -DSA) rilasciati dallo stesso ente con cui sono stati presi le successive certificazioni culturali acquisite da parte ricorrente (Master di I livello- BES e Corso di Specializzazione in “Processi valutativi, innovazione e miglioramento nella scuola dell'autonomia”);
3. condannare il in persona del Controparte_1
pro tempore e l' CP_4 Controparte_5
di Catania in persona del legale rappresenta pro tempore a modificare il decreto di
[...]
approvazione della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Catania e la graduatoria medesima riconoscendo a parte ricorrente punti 7 – ovvero il diverso minore o maggiore punteggio che il Tribunale riterrà di giustizia –;
4. condannare il
[...]
in persona del pro tempore e l' Controparte_1 CP_4 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro tempore alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 21.10.2024, si è costituito in giudizio il CP_1
convenuto eccependo il difetto di giurisdizione e l'insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “…Sull'azione cautelare ex. art. 700 c.p.c.
Rigettare la domanda cautelare per carenza di fumus e/o, per assenza di periculum, e/o per carenza di prova dello stesso;
Vittoria di spese ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 152 bis disp. att.
c.p.c.”.
2 Disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei docenti inseriti nelle GPS per cui è causa, a seguito della notifica nessuno si è costituito per i docenti controinteressati.
A seguito del trasferimento del magistrato in precedente titolare, il presente procedimento è stato assegnato a questo giudice.
All'udienza del 4.3.2025 le parti presenti hanno discusso come in atti e, all'esito della camera di consiglio, è stata riservata la presente ordinanza.
2. Giurisdizione.
Preliminarmente, siccome già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio in analoga fattispecie, va “…ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria tenuto conto del thema decidendum del presente giudizio come sopra individuato, conformemente a quanto ritenuto dalla suprema Corte (Cass. n. 25836/2016; Cass., sez. un., n. 22693/2022; da ultimo vedi Cass., sez. un.,
n. 9332/2023, che ha pronunciato il principio di diritto di ordine generale secondo cui, allorquando nella formazione delle graduatorie non sia prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi ai titoli avvenga non sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali, va esclusa la qualificazione della relativa procedura come concorsuale, configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie, per
l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo)…” (cfr. ordinanza emessa in data 13.12.2024 nel proc. n. 8363/2014 R.G. – est. dott.ssa V. Scardillo).
3. Presupposti ex art. 700 c.p.c.
Ai fini della concessione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del fumus boni iuris (ovverosia della concreta probabilità che la pretesa avanzata dal ricorrente, prima facie fondata, possa essere accolta con la sentenza di merito) e del periculum in mora (cioè del fondato timore che il diritto cautelando subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile), sicché la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è sufficiente a escludere l'accoglimento dell'azione cautelare.
4. Periculum in mora.
4.1. Ciò premesso, nella fattispecie in esame difetta il requisito del periculum in mora, necessario ai fini del riconoscimento del chiesto provvedimento cautelare.
3 4.2. Preliminarmente, come già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, appare opportuno evidenziare la necessità di un rigoroso accertamento del requisito del periculum in mora, al fine di evitare il pericolo di un'inammissibile “normalizzazione” del rito cautelare, a detrimento delle situazioni giuridiche effettivamente necessitanti di una tutela rapida rispetto a quella ordinaria.
Come accennato, il periculum in mora ricorre allorquando vi sia un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
A tal riguardo, occorre evidenziare la necessità di una specifica, concreta e dettagliata allegazione del periculum in mora, da intendersi o come irreversibilità degli effetti del pregiudizio
(quindi come attitudine a provocare la perdita integrale del diritto o di poteri o facoltà che dello stesso costituiscono espressione), oppure come lesione irreparabile di beni o interessi del suo titolare e funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso, o anche come impossibilità o grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa.
Soltanto attraverso un'adeguata allegazione delle circostanze concrete, infatti, il giudice può essere in grado di valutare la ricorrenza di un pericolo effettivo, concreto e attuale che, durante il tempo necessario per il giudizio di merito, beni di rilevanza primaria siano lesi in maniera irrecuperabile e non risarcibile per equivalente.
Anche con riferimento alle ipotesi della perdita del posto di lavoro o della mancata assunzione, la condivisa giurisprudenza di merito ha avuto modo di evidenziare che “L'esistenza del
"periculum in mora", ai fini della concessione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica del
"lavoratore", talché il ricorrente è tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione – e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione – possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il "periculum in mora" reputarsi esistente "in re ipsa" neppure nel fatto stesso della disoccupazione, poiché, in caso contrario, ogni licenziamento integrerebbe il pregiudizio imminente ed irreparabile, così da rendere il ricorso all'art. 700 c.p.c. il rimedio ordinario per la contestazione della legittimità del recesso datoriale, in contrasto con la disciplina del processo del lavoro che prevede che la forma naturale di
4 impugnativa del licenziamento sia il ricorso ex art. 414 c.p.c.” (cfr. ordinanza emessa il 13.5.2010 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
4.3. Ciò posto in termini generali, nella fattispecie in esame difetta il necessario periculum in mora (in tal senso, cfr. altresì ordinanza emessa in data 13.12.2024 nel proc. n. 8363/2024 R.G., cit., a cui può farsi riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Ed invero, la ricorrente non ha sufficientemente allegato e documentato la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di pregiudizio grave e irreparabile a beni di primaria rilevanza, anche sub specie di compromissione del diritto costituzionale a una esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost.
, ovvero di altri diritti fondamentali della persona.
Al riguardo, in particolare, la ricorrente ha solo genericamente allegato nell'atto introduttivo che “…- appurata l'evidenza del fumus per le ragioni su enucleate con riferimento ai titoli di parte ricorrente (la Pubblica Amministrazione ha dunque leso le norme ed i principi di diritto su enucleati nel caso di specie), è evidente il periculum tenuto conto che il diritto cui ambisce parte ricorrente è il riconoscimento del congruo e giusto punteggio che gli consente di essere chiamato con priorità rispetto a chi, in graduatoria, lo ha illegittimamente superato;
- infatti, l'ordinamento euro-unitario tende all'effettività della tutela giurisdizionale;
- come noto, nel processo civile, manca una disposizione espressa sull'effettività, ma è pacifico che proprio per tale esigenza sia stata prevista l'atipicità delle azioni, con rilevanza qui dell'art. 24 Cost., - per altro l'art. 24 Cost. non è la sola previsione su cui si basa il principio di effettività, tenuto conto degli artt. 6 e 13
CEDU, direttamente applicabili in Italia per effetto del trattato di Lisbona e del nuovo testo dell'art. 6 TUE;
- rileva altresì l'opera compiuta dalla Corte di giustizia nell'intendere il diritto al processo come diritto ad un rimedio adeguato, per cui il diritto ex art. 24 Cost. amplia la propria valenza così da poter sostenere che la correlazione tra diritto sostanziale e processo è un punto ormai fermo nelle tradizioni di civile di common law;
- infatti, secondo la Corte di Giustizia
l'effettività della tutela giurisdizionale è principio generale dell'ordinamento (Corte giust., 15 maggio 1986, C-222/84,
contro
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; - orbene, nel caso in esame, anche a voler considerare il più celere dei processi del
[...]
lavoro e a voler sostenere che lo stesso possa essere immediatamente calendarizzato, celermente esperito il tentativo di mediazione, celermente discusso e deciso occorrerebbero almeno dieci- dodici mesi e l'anno scolastico sarebbe terminato;
- necessita quindi una decisione cautelare anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669-quater c.p.c., tenuto conto che nelle more della calendarizzazione del ricorso è concreto ed attuale il pericolo irreparabile che gli istituti scolastici si avvalgano di una graduatoria illegittima con un vulnus che va oltre l'odierno ricorrente ed involge oltre ai principi di buona amministrazione anche i terzi che verrebbero prima chiamati e
5 poi dichiarati decaduti e che nelle more avrebbero perso ulteriori possibilità lavorative presso altri istituti […]”, senza alcuna ulteriore specificazione e precisazione (cfr. ivi pagg. 7-8).
In sostanza, come evidenziato nel richiamato precedente pronunce di questo Ufficio, la ricorrente ha fatto mero riferimento alla fisiologica durata del giudizio di merito, tale da impedire i tempi di riconoscimento del diritto al miglior punteggio con il conseguente posizionamento utile all'attribuzione di supplenze nello stesso anno scolastico in corso, facendo presente il vulnus alla buona amministrazione e agli interessi di terzi derivante dall'eventuale riconoscimento in suo favore a posteriori (cfr. ordinanza emessa in data 13.12.2024 nel proc. n. 8363/2024 R.G., cit.).
4.4. Ebbene, le superiori deduzioni non appaiono sufficienti a integrare il chiesto periculum in mora, poiché quella compiuta da parte ricorrente è una prospettazione priva di un concreto substrato di fatto.
In particolare, deve osservarsi che la ricorrente non ha allegato e documentato specifiche e significative circostanze in ordine alla propria condizione familiare, patrimoniale e lavorativa, tali da comprovare il necessario periculum in mora.
Più specificamente, non è dato sapere se la ricorrente risulti titolare di cespiti immobiliari o mobiliari astrattamente idonei a produrre reddito, né è dato sapere della condizione economica del suo nucleo familiare e delle risorse attraverso le quali la stessa ha soddisfatto e soddisfa le proprie esigenze di sostentamento.
4.5. A tal fine, non risulta dirimente quanto labialmente dedotto da parte ricorrente in ordine all'asserito diritto al “…riconoscimento del congruo e giusto punteggio che gli consente di essere chiamato con priorità rispetto a chi, in graduatoria, lo ha illegittimamente superato”, in difetto peraltro di distinte e rilevanti allegazioni in ricorso con riguardo a concrete ed effettive possibilità di conseguire incarichi nel settore scolastico nel corrente e nei successivi anni scolastici per effetto dell'eventuale riconoscimento di tale ulteriore punteggio rivendicato.
4.6. A fronte di quanto sopra, d'altronde, non appaiono neppure decisive le ulteriori deduzioni attoree in ordine a successive supplenze assegnate “…nel mese di Gennaio 2025 […] a docenti con punteggio inferiore a quanto reclamato, con il presente ricorso, dall'odierna ricorrente. […]” (cfr. “preverbale” del 12.2.2025 e documentazione ivi allegata e verbale di udienza del 14.2.2025), né le generiche asserzioni contenute nel citato “preverbale” ed effettuate all'udienza del 4.3.2025 secondo cui “…la ricorrente si trova attualmente in una condizione di reddito basso, con una figlia da mantenere” e “…la ricorrente è una madre single […]” (cfr.
“preverbale” del 12.2.2025 e verbale di udienza del 4.3.2025).
Sul punto occorre infatti evidenziare che, per un verso, non risulta compiutamente allegata e documentata l'effettiva durata di tali supplenze assegnate nel mese di gennaio 2025 (comunque a
6 tempo determinato), apparendo inoltre generica e non dirimente l'ulteriore deduzione secondo cui
“…l'Istituto Aeronautico Ferrarin ad altro docente è la stessa scuola in cui la ricorrente ha insegnato nei precedenti due anni, con lesione anche della continuità didattica degli studenti” (cfr. verbale di udienza del 14.2.2025, cit.); per altro verso, difettano – come detto – specifiche allegazioni e documentazioni sulla situazione economica e patrimoniale complessiva anche extra lavorativa e inerente pure al nucleo familiare (sul punto, cfr. peraltro verbale di udienza del
4.3.2025 in cui è stato precisato che “…in questo momento la ricorrente non è titolare di incarico scolastico, ma sta svolgendo solamente servizio civile universale a Giarre presso l'associazione Cont SVI. ottenendo un rimborso spese di circa € 500 mensili e ciò per un anno dal mese di dicembre 2024 […]”).
4.7. Né, in assenza di specifiche e decisive deduzioni sul punto e considerata altresì la natura degli incarichi per cui è causa (id est: a tempo determinato), può ritenersi che la lesione del reclamato diritto “…a vedersi riconosciuto, per le causali di cui in narrativa, complessivi punti 7 – ovvero il diverso minore o maggiore punteggio che il Tribunale riterrà di giustizia – in riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze approvata dall'
[...]
” non possa trovare adeguato ristoro – ove Controparte_6
sussistente – mediante il suo eventuale riconoscimento all'esito dell'eventuale giudizio ordinario, ovvero mediante il risarcimento del danno, la ricostruzione della carriera o altro strumento.
4.8. In definitiva, le anzidette allegazioni attoree in punto periculum in mora non consentono di prospettare il requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile richiesto ex art. 700 c.p.c., tenuto conto della retrodatazione degli effetti dell'eventuale pronuncia di merito di accoglimento del ricorso.
Alla luce di quanto esposto, nella fattispecie in esame difetta il necessario pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, siccome richiesto dall'invocato art. 700 c.p.c.
4.9. La delibazione negativa del requisito del periculum in mora esime questo decidente dall'esame dell'ulteriore elemento costitutivo dell'invocata misura cautelare, rappresentato dal fumus boni iuris; del pari vanno ritenute assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti (cfr.
Tribunale Roma 21.4.2006; Tribunale Bologna 10.4.2009).
5. Conclusioni.
In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. sia infondato e vada conseguentemente rigettato.
7 Stante la peculiarità della fattispecie in esame, la qualità delle parti e la definizione della controversia solamente in punto di periculum in mora, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, impregiudicato il merito, così statuisce: rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c.; compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Catania, 27 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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