Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Terza Sezione Civile
R.G. n. 5907/2024
Il Giudice dott. Luisa Intini, all'esito dell'udienza del 18/12/2024, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. promosso
Da
Cod. Fisc. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catania nella Via Pietro Mascagni n. 40 presso lo studio dell'avv. Emanuele Gullo
e dell'avv. Francesca Carrabba che la rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
Condominio di via Caronda n. 211 in Catania Cod. Fisc. in P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore dott. , elettivamente Controparte_1
domiciliato in Catania alla Via Torre Alessi n. 5 presso lo studio dell'avv. Andrea
Salvatore Longo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva
Cod. Fisc. Controparte_2 C.F._2
RESISTENTI
Con ricorso ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. depositato in data 5 giugno 2024
[...]
premesso di essere proprietaria dell'appartamento posto al primo piano, lato Parte_1
sud, del Condominio di via Caronda n. 211 in Catania, lamentava la presenza di cospicue infiltrazioni di umidità provenienti dall'immobile sovrastante di proprietà di
[...]
nonché dalla colonna montante condominiale, e su tali basi chiedeva CP_2
l'adozione dei provvedimenti idonei ad eliminare la situazione di pericolo ed altresì accertarsi l'entità dei danni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12 settembre 2024 si costituiva il
Condominio di via Caronda n. 211 in Catania eccependo che la riconducibilità dei fenomeni infiltrativi fosse esclusivamente imputabile all'immobile della condomina ed evidenziando come il condominio si fosse invano adoperato con Controparte_2
diligenza per verificare la situazione tramite un proprio tecnico ma non avesse ricevuto il consenso della per poter accedere all'immobile, con conseguente rigetto CP_2
della domanda cautelare proposta nei propri confronti.
Nessuno si è costituito per la condomina che è rimasta contumace. Controparte_2
Radicatosi il contraddittorio, è stata espletata c.t.u. volta ad accertare lo stato dei luoghi e la sussistenza delle paventate infiltrazioni, c.t.u. a seguito della quale il professionista incaricato ha asserito che “L'immobile oggetto delle odierne problematiche fa parte di una casa palazzata condominiale che si colloca in Catania, via Caronda al civico n.
211, costituita da un edificio multipiano a cinque elevazioni fuori terra con due unità immobiliari per piano che è stato realizzato nella metà degli anni '50 con le tecniche costruttive tipiche dell'epoca in murature portanti ed orizzontamenti in laterocemento.
Gli immobili delle odierne parti risultano rispettivamente ubicati al primo e secondo piano della palazzina ed occupano la medesima porzione sud del fabbricato per cui risultano tra loro sovrapponibili, anche con riguardo alla disposizione delle zone servizi. Nel complesso trattasi di un fabbricato e quindi di appartamenti che, a prescindere dal livello delle finiture, più o meno manutenute e di eventuali interventi di riqualificazione, denotano una propria vetustà intrinseca dovuta essenzialmente all'epoca di edificazione, che diviene maggiormente rilevante con riguardo agli approntamenti di tipo impiantistico che, come è noto, “soffrono” in misura maggiore dell'obsolescenza dei materiali e che con il passare del tempo evidenziano fisiologicamente delle carenze funzionali. Gli impianti idraulici sono senza dubbio tra i più soggetti a tale decadimento che, con riguardo alle condotte di scarico ed alle tubazioni di adduzione, si concretizzano nella cristallizzazione dei materiali e nella perdita di tenuta degli scarichi mentre le condotte in pressione vengono compromesse dai fenomeni ossidativi che determinano perdite dalle tubazioni in acciaio zincato…In base a quanto riscontrato nel corso del sopralluogo e con riferimento alle problematiche lamentate dalla ricorrente, può dirsi come all'interno dell'immobile di sua proprietà sussistano effettivamente consistenti ed attuali infiltrazioni di umidità con conseguente cospicuo ammaloramento delle finiture che ha interessato il soffitto e le pareti del servizio igienico e, per propagazione, anche quelle del contiguo vano lavanderia. Le manifestazioni osservabili si conformano ai tipici esiti delle infiltrazioni di umidità sulle murature, inequivocabilmente provenienti dall'impiantistica dell'immobile sovrastante, ed essenzialmente consistono nella compromissione delle finiture superficiali del soffitto con aloni di umidità, alterazione cromatica delle superfici, esfoliazione del film pittorico, formazione di efflorescenze saline, sono altresì rilevabili fenomeni di disgregazione degli intonaci. In quanto alle condizioni dell'intradosso del solaio, agli esiti delle prove di percussione effettuate, si è potuta rilevare la diffusa presenza di ampie porzioni dell'intradosso distaccate dal supporto, evidentemente l'imbibizione delle strutture cui il solaio è stato soggetto nel corso del tempo ha ingenerato i noti fenomeni di carbonatazione dei calcestruzzi e di ossidazione dei ferri di armatura che sono causa primaria di compromissione funzionale delle strutture in calcestruzzo armato con l'innescarsi dei fenomeni di rigonfiamento delle armature e di espulsione del copri ferro e conseguente fratturazione, come detto già in atto, dei laterizi di alleggerimento. Nella documentazione fotografica in appresso proposta può aversi contezza di entità e natura dei danni venutisi a determinare nel servizio igienico e nel locale lavanderia….In definitiva quindi gli ammaloramenti oggi riscontrabili nell'immobile di proprietà
e la sussistenza di almeno due punti di stillicidio rendono atto dell'entità dei Parte_1 fenomeni infiltrativi che li determinano e dei danni da questi indotti principalmente nel servizio igienico ed in misura più contenuta nel contiguo vano lavanderia, dall'esame delle manifestazioni di umidità e dall'entità di queste risultano altresì evidenti due ulteriori circostanze, ovvero che le infiltrazioni originano sia dai circuiti di adduzione che dalle tubazioni di scarico ed altresì che la durata e l'entità dei fenomeni infiltrativi ha già determinato la compromissione funzionale dell'intradosso del solaio. In tale stato di cose sussiste una duplice matrice di pregiudizio in quanto, oltre alla presenza stessa delle infiltrazioni che pregiudica la fruibilità degli ambienti anche per l'insalubrità indotta dalla formazione delle muffe, sussiste una concreta situazione di pericolo grave e prossimo dovuto al verificarsi di distacchi improvvisi dal soffitto di parti di calcestruzzo, intonaco e laterizi… In quanto alla riconducibilità del danno, si è già anticipato come, in dipendenza degli specifici ammaloramenti rilevati all'interno del servizio igienico, non può esservi dubbio alcuno che questi risultino dipendenti da infiltrazioni di umidità promananti dal solaio di interpiano e come queste non possano che essere riconducibili a perdite dall'impiantistica idraulica di adduzione e di scarico dell'appartamento sovrastante, si è ulteriormente avuto riscontro, parimenti con solare evidenza, come i fenomeni infiltrativi siano attualmente attivi e come sia possibile che altre fenomenologie infiltrative si siano già precedentemente verificate. In base alle condizioni osservate si ritiene invece di poter escludere un coinvolgimento diretto della colonna di scarico condominiale che decorre verticalmente in posizione mediana rispetto al servizio igienico, si è infatti osservato che: - I punti delle infiltrazioni maggiormente evidenti ed oggi in atto si collocano a considerevole distanza dalla colonna montante senza tracce di continuità e sono quindi fenomeni certamente non riconducibili a questa. - Le manifestazioni di umidità nell'intorno della colonna montante evidenziano lievi ammaloramenti in corrispondenza con il punto di innesto delle tubazioni di scarico del servizio igienico dell'appartamento sovrastante e la sostanziale assenza di perdite nella restante parte per cui può escludersi un coinvolgimento della condotta condominiale. L'occasionalità e la variabilità delle infiltrazioni riferita dalla ricorrente, riportata nella perizia giurata in atti ed evincibile dal verbale dei vigili del fuoco, può essere coerente con un immobile più o meno utilizzato ma non è compatibile con una colonna montante che è continuativamente utilizzata dai tre appartamenti sovrastanti. Considerando quanto sopra non si è ritenuto conducente né necessario, anche nell'ottica di economia del Giudizio, effettuare ulteriori e più specifiche verifiche di tipo strumentale o tramite sondaggi inevitabilmente di tipo distruttivo, potendosi a priori escludere perdite significative dalla colonna montante condominiale. …. Tenuto conto di quanto si è potuto verificare nel corso dell'accertamento eseguito nell'immobile della ricorrente e considerato che non si è riusciti accedere direttamente all'immobile della resistente, non risulta possibile determinare interventi di riparazione puntuali e mirati, d'altro canto si è detto come le perdite si verificano in punti distinti e verosimilmente interessano sia le condotte di scarico che le tubazioni di adduzione, o comunque le raccorderie di collegamento ai sanitari, ed ancora si è considerato come la vetustà propria delle parti impiantistiche
(circa 70 anni) pregiudica inevitabilmente la loro efficienza funzionale. In tale stato di cose l'unico intervento prospettabile al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni risulta quello di provvedere al completo rifacimento del servizio igienico dell'immobile di proprietà della resistente . Schematicamente possono quindi indicarsi le CP_2
seguenti modalità di intervento: - Rimozione degli apparecchi igienico sanitari, della pavimentazione e delle piastrellature. - Demolizione del massetto fino al rinvenimento delle tubazioni di scarico e di adduzione. - Rifacimento dell'impiantistica idraulica tramite posa in opera delle tubazioni di alimentazione e di nuove tubazioni di scarico da raccordare alla colonna montante condominiale. - Rifacimento del massetto, posa della pavimentazione e delle piastrellature e ricollocazione degli apparecchi igienico sanitari... Tenuto conto degli ammaloramenti riscontrati all'interno dell'appartamento di proprietà della signora può dirsi come il computo del danno Parte_1
venutosi a determinare ad effetto delle infiltrazioni di umidità cui l'immobile è soggetto viene a coincidere con l'entità delle opere necessarie al ripristino delle condizioni originarie di finitura, ovvero di pareti e soffitti del servizio igienico e del vano contiguo che comunque non potranno essere eseguiti se non successivamente alla certa eliminazione delle infiltrazioni. In dipendenza degli ammaloramenti osservati saranno nel seguito computate esclusivamente le opere relative al ripristino delle finiture di soffitti e pareti ed i necessari interventi di ripristino dell'integrità dei travetti e dell'intonaco di intradosso nelle porzioni che hanno manifestato fenomeni di distacco. In definitiva quindi gli interventi di risanamento da eseguirsi all'interno dell'appartamento di proprietà della ricorrente, possono essere indicati e quantificati come nel seguito. 1) Picchettatura di controllo ed eventuale rimozione delle parti di intonaco che dovessero risultare rigonfie o distaccate ma comunque tale da garantire la rimozione delle parti incoerenti fino al rinvenimento di porzioni integre e successivo ripristino localizzato tramite stesura di intonaco civile per interni costituito dall'impasto di sabbia fine e grassello di calce, ovvero tramite impiego di intonaco premiscelato e rasante. Sommano a corpo € 150,00 2) Risanamento delle strutture in laterocemento armato con asportazione della parte degradata per una profondità che consenta un riporto di malta reoplastica antiritiro ≥ 2 cm di spessore, irruvidimento della superficie, asportazione della ruggine dalle armature, trattamento anticorrosivo mediante boiacche premiscelate passivanti pennellabili, rifacimento del copri ferro tramite malte premiscelate tixotropiche fibrorinforzate a ritiro controllato per riparazioni strutturali, rifinitura con malta dosata a 400 Kg/m3 di cemento e sabbia, additivata di resine aggrappanti, con riempimento dei vuoti tramite elementi in polistirolo. Sommano ~ 4,5
(m2) x 110,00 (€/m2) x 1,20 = € 594,00 3) Rifacimento degli intonaci di intradosso tramite stesura di rasante ed intonaco civile premiscelato. Sommano ~ 7 (m2) x 18,00
(€/m2) = € 126,00 4) Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate del servizio igienico e del vano contiguo rifinite mediante rasatura delle imperfezioni con gesso dolce e successiva scartavetratura, compreso il fissativo impregnante, ed ogni onere e magistero per dare l'opera pronta per il successivo trattamento. Sommano ~ 45
(m2) x 4,50 (€/m2) = € 157,50 5) Tinteggiatura pareti e soffitti con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile, in due mani e colori correnti, compresa ogni opera per dare le superfici perfettamente omogenee, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sommano ~ 45 (m2) x 10,50 (€/m2) = € 472,50 6) Extra per approntamento e sgombero dell'area di intervento, pulizia, opere provvisionali ed accessorie, teli di salvaguardia, opere di salvaguardia a protezione dell'immobile e dei manufatti non amovibili, oneri di conferimento a discarica dei materiali di risulta, trasporti, facchinaggi, smontaggio, revisione e ricollocazione parti interessate dell'impiantistica elettrica (apparecchi illuminanti bagno) e quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro. Sommano a corpo € 150,00. In definitiva quindi il danno, ovvero il costo degli interventi di ripristino, venutosi a determinare all'interno dell'appartamento di proprietà della signora ad effetto delle Parte_1
infiltrazioni di umidità provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà della signora può essere stimato in cifra tonda nella complessiva somma Controparte_2
di € 1.650,00”.
In evasione ai quesiti posti nel mandato il c.t.u. ha concluso che “In dipendenza degli specifici e differenti aspetti posti nel mandato ricevuto e sulla scorta delle considerazioni precedentemente svolte può procedersi a dare risposta a quanto richiesto essendosi preliminarmente verificata la conformazione delle parti immobiliari interessate e la sussistenza delle evenienze lamentate. a) Nell'immobile di proprietà della signora ed in particolare nel servizio igienico e, per Parte_1
propagazione, nel contiguo vano lavanderia sono effettivamente sussistenti infiltrazioni dirette di acqua che imbibiscono le murature del solaio e si estendono alle pareti;
l'entità e la diffusione degli ammaloramenti riscontrabili lasciano presupporre che, oltre ai fenomeni infiltrativi di cui si è avuto contezza nell'ambito del sopralluogo, sussistano fenomenologie, eventualmente anche occasionali, di entità maggiore di quelle osservate. b) Sulla scorta di quanto riscontrato, le infiltrazioni che attingono l'immobile della ricorrente sono eziologicamente riconducibili a perdite dall'impiantistica idraulica dell'appartamento sovrastante di proprietà della signora . Controparte_2
c) Le infiltrazioni all'interno dell'appartamento della ricorrente, oltre alla compromissione della fruibilità e delle condizioni di salubrità, comportano una situazione di pericolo di danno grave e prossimo sussistendo già in atto fenomeni di degrado dell'intradosso del solaio che implicano il pericolo imminente ed improvviso di crollo, inteso evidentemente quale possibilità di distacco di parti murarie dai soffitti con conseguente rischio per persone e cose. d) Le opere necessarie al ripristino dell'appartamento di proprietà della signora e consistono in ordinari Parte_1
interventi di ripristino e manutenzione quantificabili in € 1.650,00. e) Per quanto riguarda invece l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, sulla base delle evidenze riscontrate e non essendo risultato possibile una verifica o delle prove dirette all'interno del servizio igienico della resistente, può indicarsi come anche considerata la vetustà degli impianti l'unica soluzione prospettabile consista nel completo rifacimento di tutte le parti impiantistiche del servizio igienico dell'immobile di proprietà della signora da attuarsi tramite completo rifacimento del servizio igienico”. Controparte_2
In definitiva devesi accogliere la domanda cautelare per danno temuto proposta da
[...]
unicamente avverso ed ordinarsi alla Parte_1 Controparte_2 CP_2
l'effettuazione dei seguenti lavori all'interno del bagno di pertinenza dell'immobile di proprietà di quest'ultima: - Rimozione degli apparecchi igienico sanitari, della pavimentazione e delle piastrellature - Demolizione del massetto fino al rinvenimento delle tubazioni di scarico e di adduzione - Rifacimento dell'impiantistica idraulica tramite posa in opera delle tubazioni di alimentazione e di nuove tubazioni di scarico da raccordare alla colonna montante condominiale - Rifacimento del massetto, posa della pavimentazione e delle piastrellature e ricollocazione degli apparecchi igienico sanitari.
La domanda cautelare va al contrario disattesa nei confronti del Condominio resistente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a nella misura Controparte_2
di cui al dispositivo, ivi compreso il costo della c.t.u., mentre va disposta la compensazione delle spese tra ed il Condominio di via Caronda n. 211 Parte_1
in Catania stante l'originaria incertezza della provenienza dei fenomeni di percolamento ai danni della proprietà di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione Civile, così provvede:
• In accoglimento della domanda cautelare per danno temuto proposta da
[...]
ordina a l'effettuazione dei seguenti lavori Parte_1 Controparte_2
all'interno del locale bagno di pertinenza dell'immobile di sua proprietà: -
Rimozione degli apparecchi igienico sanitari, della pavimentazione e delle piastrellature - Demolizione del massetto fino al rinvenimento delle tubazioni di scarico e di adduzione - Rifacimento dell'impiantistica idraulica tramite posa in opera delle tubazioni di alimentazione e di nuove tubazioni di scarico da raccordare alla colonna montante condominiale - Rifacimento del massetto, posa della pavimentazione e delle piastrellature e ricollocazione degli apparecchi igienico sanitari;
• Autorizza la ricorrente ad effettuare motu proprio i lavori di cui Parte_1
al punto precedente in caso di inerzia della resistente;
Controparte_2
• Disattende la domanda cautelare per danno temuto proposta da Parte_1
avverso il Condominio di via Caronda n. 211 in Catania;
• Condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese di lite che liquida in Euro 300,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali, i.v.a.
qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
• pone le spese di c.t.u. interamente a carico di;
Controparte_2
• compensa le spese di lite tra ed il Condominio di via Caronda n. Parte_1
211 in Catania.
Si comunichi.
Catania, 14/02/2025
Il Giudice
Dott. Luisa Intini