TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 464/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio promosso da:
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
amministratore di sostegno della vittima primaria (C.F./P.I. Parte_2
), C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. GRACIS ALESSANDRO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. MARINO CORRADO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
(C.F. ) -contumace- Controparte_2 C.F._5
C.F. ) -contumace- CP_3 C.F._6
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 11 Oggetto: LESIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati per via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nel mese di dicembre 2018 gli attori,
e precisamente in qualità di vittima primaria, rappresentato in Parte_2
giudizio dal padre nominato suo amministratore di sostegno in Parte_1
data 7.12.2015 (v. nomina del G.T. sub doc. A att.), in proprio, Parte_1
e , gli ultimi tre in qualità di prossimi congiunti Parte_3 Parte_4
del macroleso vittima primaria, a seguito di infruttuosa trattativa stragiudiziale intrapresa a mezzo della società di infortunistica G.S. - Gestione Sinistri, adivano l'intestato Tribunale per sentire accertare che le lesioni subite dall'attore Parte_2
nel sinistro stradale occorso in data 17.5.2015 alle ore 8.10 nel tratto
[...]
urbano del comune di Formia (LT) al km 139+200 della S.S. 7 AP sono state prodotte dalla circolazione dell'auto targata DM650NF di proprietà di
[...]
e condotta da , entrambi convenuti in giudizio insieme alla CP_2 CP_3
compagnia assicurativa per la RCA Concludevano per la Controparte_1
condanna generica dello stesso , in solido con la conducente e con la CP_2
predetta Compagnia, al risarcimento di tutti i danni cagionati ad essi attori, da accertarsi in separato giudizio, previa riduzione del risarcimento ex art. 1227 co. 1
e/o 2054 co. 2 c.c. in considerazione del fatto colposo dell'attore . Parte_2
Gli attori ricostruivano la dinamica del sinistro alla luce del rapporto di incidente redatto dalla Polizia Stradale di Formia (doc. 1 att.) e della relazione tecnica di parte dell'ing. (doc. 4 att.), deducendo che , Persona_1 Parte_2
nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi menzionate, in sella al motociclo
Honda 125 tg. CK03123 di proprietà del padre , si sarebbe Parte_1
apprestato ad uscire dalla strada secondaria denominata via Cicerone (ove pagina 2 di 11 risiedeva) per immettersi con manovra di svolta a destra sulla S.S. 7 AP, quando impattava violentemente con l'automobile BMW tg. DM650NF condotta da con a bordo , sopraggiungente sulla S.S. 7 CP_3 Controparte_4
AP, favorita dal diritto di precedenza, in direzione Formia-Itri (ovvero Napoli-
Roma, v. rapporto di incidente). Sostenevano invero gli attori che le dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro da , secondo cui da una traversa CP_3
posta alla sua destra sarebbe uscito un ragazzo a bordo di un motociclo che proseguiva la marcia in velocità verso sinistra andando in direzione Formia, sarebbero “perplesse” con riferimento alla direzione dell'investito nell'immettersi nella S.S.
7. A detta degli attori, per contro, dall'esame oggettivo dei danni riportati dai veicoli emergerebbe che l'urto avveniva tra la parte spigolare anteriore destra e la fiancata destra dell'autovettura e la parte anteriore laterale sinistra del motociclo, il che deporrebbe a favore di una immissione del motociclista nella Contr stessa direzione di marcia della , come peraltro imposto dalla segnaletica stradale sia orizzontale (linea di mezzeria continua) che verticale (segnale di obbligo di svolta a destra). In caso contrario, sempre nella prospettazione attorea, Contr i danni si sarebbero concentrati solo nella porzione centrale-anteriore della .
In diritto gli attori, pur dando per pacifica la violazione del diritto di precedenza della strada favorita perpetrata da , argomentavano Parte_2 sull'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., non essendosi a loro dire attenuta la conducente ai precetti di prudenza ed alle norme del CP_3
Codice della Strada applicabili all'attraversamento di un incrocio (artt. 140, 141 e
145 C.d.S.), di fronte al quale era peraltro posto uno specchio parabolico.
Si costituiva la sola contestando la domanda attorea e Controparte_1
chiedendone il rigetto. Evidenziava come la responsabilità del sinistro dovesse essere attribuita integralmente all'attore , che, proveniente da una Parte_2
strada privata laterale, si immetteva sulla S.S. AP percorsa dalla BMW condotta dalla convenuta senza concedere la dovuta precedenza. Contestava CP_3 inoltre la perizia dell'ing. prodotta da parte attrice, producendo a sua volta Per_1 la perizia cinematica dell'ing. , contenente una diversa ricostruzione del Per_2 pagina 3 di 11 sinistro e una diversa interpretazione della posizione post urto e dei danni riportati dai veicoli, ritenuti incompatibili con una manovra di svolta a destra del motociclo.
Nella denegata ipotesi di ritenuta corresponsabilità dei conducenti, chiedeva che fosse dichiarato il prevalente concorso di colpa di non solo per Parte_2
non aver concesso la precedenza a , ma anche per non aver CP_3
allacciato correttamente il casco, sfilatosi a seguito della caduta del motociclista.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio ed assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita oralmente mediante l'assunzione all'udienza del 16.6.2021 (differita d'ufficio due volte nel corso dell'emergenza Covid) dell'interrogatorio formale della convenuta e CP_3 della testimonianza di , trasportata sull'auto condotta dalla Controparte_4
All'esito veniva disposta CTU per ricostruire la dinamica del sinistro. CP_3
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.2.2023. In tale data, vista la richiesta di fissazione di udienza ex art. 281 quinquies co. 2 c.p.c. contenuta nelle note scritte di parte attrice, assegnato il termine di 60 giorni per comparse conclusionali, veniva fissata per la discussione orale l'udienza del 16.5.2023.
Espletato tale incombente, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va respinta l'istanza di rinnovazione della CTU sulla dinamica del sinistro reiterata dalla Compagnia convenuta in sede di precisazione delle conclusioni e in sede di discussione orale.
Per_ La CTU dell'ing. che ha altresì svolto gli opportuni accertamenti in loco, è infatti completa ed esaustiva rispetto al quesito posto, avendo il CTU proceduto all'esame di tutti gli atti e i documenti di causa, tra cui il rapporto di incidente della
Polizia Stradale di Formia contenente anche la dichiarazione spontanea della conducente , mentre la valutazione della prova orale assunta in CP_3
questo giudizio è comunque di competenza giudiziale. A ciò si aggiunga che l'ampliamento del quesito alla verifica del corretto utilizzo del casco è stata respinta da questo Giudice con ordinanza del 18.6.2021, non potendo il CTU stabilire a posteriori se il casco, che pacificamente si è sfilato durante la caduta di pagina 4 di 11 , fosse correttamente allacciato, tenuto anche conto che nella Parte_2 descrizione dei danni di cui al rapporto di incidente si legge: “casco protettivo abraso con evidente gancio all'interno della sede di aggancio (verosimilmente Cont indossato in modo regolare)”. L'ipotesi alternativa formulata dalla convenuta ovvero che l'attore avrebbe potuto indossare il casco dopo aver Parte_2
allacciato il cinturino, ma senza farlo passare sotto il mento, non appare infatti suscettibile di verifica tecnica, neppure in termini di maggiore probabilità, non essendo peraltro più disponibile - per quanto consta - all'esame diretto il casco di cui si discute.
Circa la dinamica del sinistro, si ritiene di dover anzitutto recepire la seguente sintetica ma precisa ricostruzione del sinistro di cui al par. 11 dell'elaborato del Per_ CTU ing.
“Riassumendo l'elaborazione sin qui condotta, gli elementi a disposizione consentono la più probabile ricostruzione del sinistro come segue:
- Il conducente della BMW 320 D, SI.a percorre la SS 7 AP CP_3
a Formia, in direzione di Fondi/Roma.
- In avvicinamento all'intersezione con la via Cicerone, strada laterale a destra senza diritto di precedenza, mantiene una velocità verosimilmente compresa tra
50 e 65 km/h, non accertabile con miglior precisione.
- Giunta ad una trentina di metri dall'intersezione, si avvede del motociclo Honda
SH 125 (condotto da ) che, proveniente dalla strada laterale, si Parte_2
immette nella SS 7 con manovra di svolta a sinistra, incurante della segnaletica
(orizzontale e verticale) che non consente tale manovra.
- Percepito il pericolo di collisione, l'automobilista devia a sinistra, allargando la traiettoria verso il centro strada, senza tuttavia poter evitare la collisione che avviene tra lo spigolo anteriore destro dell'auto ed il fianco anteriore del motociclo.
- L'urto si concretizza tra la parte anteriore destra dell'autovettura ed il fianco sinistro del motociclo, che viene sospinto sulla destra (rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura), trovando quiete al margine della carreggiata, abbattuto
pagina 5 di 11 sul proprio lato sinistro. Il suo conducente viene sospinto a pari distanza, trovando quiete nella porzione sinistra della corsia percorsa dall'autovettura.
- Infine, l'autovettura trova quiete in prossimità del margine sinistro della strada, una decina di metri oltre l'intersezione.” Per_ Tale efficace sintesi ricostruttiva dell'ing. richiamata con il riferimento numerico al predetto par. 11 nelle conclusioni di cui a pag. 49 dell'elaborato, consente di arguire che l'ultimo capoverso del par. 8 dell'elaborato (“la posizione del punto d'urto unita all'orientamento sulla carreggiata del motociclo attestano senza alcun dubbio che il motociclista era in fase di svolta a destra, come riferito dalla conducente dell'autovettura”) contiene un evidente refuso circa la direzione della svolta del motociclo, che non era a destra (come consentito dalla segnaletica verticale e orizzontale presente sulla S.S. AP), bensì a sinistra, come si legge correttamente nel par. 11. D'altronde la conducente dell'autovettura, , CP_3 nelle dichiarazioni spontanee rese alla Polizia Stradale nell'immediatezza del sinistro, riportate dal CTU al par. 5 dell'elaborato, ha riferito tra l'altro:
“improvvisamente da una traversa posta alla mia destra usciva un motociclo con un ragazzo a bordo con indossato il casco, con lo sguardo rivolto verso destra, e proseguiva la marcia in velocità verso sinistra andando in direzione Formia (quella opposta a quella percorsa dalla che procedeva da Formia in direzione CP_3
Fondi, ovvero Fondi/Roma)”.
Inoltre poche righe prima del periodo finale del par. 8 innanzi riportato, con riferimento all'individuazione del punto d'urto nella porzione sinistra della corsia percorsa da , si rileva precisamente che il motociclo ha percorso una CP_3 distanza dal margine della carreggiata al punto d'urto nell'ordine dei 4,5-5 metri, che non si giustificherebbe se il motociclo avesse dovuto svoltare a destra, mantenendosi nella porzione destra della corsia in questione. Nella pagina precedente a quella innanzi citata, poi (par. 8.3 - rectius 7.3), viene fornita la spiegazione tecnica dei danni riportati dall'autovettura BMW sulla fiancata destra oltre che nello spigolo anteriore destro: proprio perché al momento dell'urto la posizione reciproca dei veicoli era ortogonale (ovvero perpendicolare, il che pagina 6 di 11 presuppone la manovra di svolta a sinistra del motociclo), come mostrato nella raffigurazione grafica, il motociclo ed il suo conducente a seguito del primo impatto hanno ruotato in senso orario attorno al loro asse verticale, andando ad impattare la fiancata destra dell'autovettura, prima di separarsi e venire proiettati verso le rispettive posizioni di quiete.
Infine va ricordato che gli stessi attori hanno riconosciuto a pag. 2 della comparsa conclusionale che “la vittima si era immessa da una strada debitrice della precedenza, con manovra di svolta a sinistra (vietata dalla segnaletica in loco)”.
Risulta così senza ombra di dubbio che il motociclista ha Parte_2
commesso due violazioni del Codice della Strada, dovendosi aggiungere all'omessa precedenza la pericolosissima e vietata manovra di svolta a sinistra.
Tali due concomitanti violazioni sono ulteriormente aggravate dalla scarsa visibilità per il motociclista proveniente dalla strada privata denominata via Cicerone rispetto al lato alla sua sinistra della S.S. AP, dovuto non solo alla presenza di una curva destrorsa nella direzione da Napoli a Roma, ma anche alla presenza all'epoca dei fatti di causa (come si evince dalle fotografie allegate al rapporto di incidente) di una fitta vegetazione a ridosso del muro che costeggia il lato destro della strada (sempre tenendo presente la direzione da Napoli a Roma, o, il che è lo stesso, da Formia a Fondi).
Ciò posto, occorre concentrarsi ora sulla evitabilità della collisione anche da parte della SI.ra , valutando le condotte dei due conducenti in relazione CP_3 all'efficacia causale sulla produzione del sinistro.
Al par. 10 dell'elaborato peritale il CTU afferma che l'automobilista SI.ra CP_3 avrebbe percepito il pericolo con sufficiente anticipo da porre in essere un'azione evasiva, formulando due ipotesi alternative con riferimento al calcolo della velocità dell'autovettura di cui al par. 9, che consegue tra l'altro alla localizzazione del punto d'urto, da cui si ricava che l'autovettura ha percorso circa 17 metri tra l'urto e l'arresto, ma che - stante l'incertezza di altre variabili in un urto non baricentrico
(decelerazione post-urto e momento di inizio della frenata) - è determinata in un intervallo compreso tra 50 e 65 km/h. pagina 7 di 11 Secondo il CTU, se la SI.ra viaggiava a 50 km/h, potendo avvistare la CP_3
laterale via Cicerone a 30 m di distanza per non più di 1,5 m dalla linea di margine
(v. pag. 16 CTU), avrebbe potuto evitare il sinistro, agendo immediatamente sui freni, visto che la distanza complessiva di arresto a tale velocità (comprensiva della distanza percorsa nell'intervallo psicotecnico di reazione di 1 s, pari a 14 m) non è superiore a 26 m. In tal caso sarebbe imputabile alla SI.ra CP_3
l'imperizia alla guida per mancata pronta reazione.
Diversamente opinando, la SI.ra non sarebbe riuscita ad evitare il CP_3
motociclista, che ha invaso la corsia da lei percorsa senza concederle la precedenza e svoltando a sinistra, perché marciava con una velocità superiore al limite vigente in quel tratto di strada, ovvero 50 km/h.
Ad avviso del Giudicante, tali considerazioni non sono condivisibili, alla luce della duplice violazione in concreto posta in essere dal SI. , che ha Parte_2
avuto efficacia causale assorbente. Ed infatti la SI.ra che in sede di CP_3
interrogatorio formale innanzi a questo Giudice ha confermato che il tratto di strada in questione era a lei noto, era evidentemente al corrente del divieto di svolta a sinistra per coloro che si immettevano dalla laterale via Cicerone sulla
S.S. AP (evidenziato dalla striscia longitudinale continua di delimitazione delle due corsie e dal cartello verticale di obbligo di svolta a destra), sicché, dopo aver visto a distanza di 30 metri il motociclista che si accingeva alla svolta, ha posto in essere, anziché una brusca frenata che avrebbe messo in pericolo chi fosse sopraggiunto da tergo, la manovra più prudente che ci si potesse attendere da parte sua in quelle condizioni, allargandosi gradualmente a sinistra per consentire al motociclista di sfilare alla sua destra per immettersi su via Cicerone. Tuttavia le pericolose intenzioni del motociclista si sono evidentemente palesate man mano che lo stesso intraprendeva la vietata svolta a sinistra, quando ormai era troppo tardi per la SI.ra cambiare improvvisamente direzione e ritornare a destra CP_3
per consentire a di portare a termine detta manovra. Parte_2
Per il resto, si ribadisce, proprio in base a quanto appena argomentato, l'inutilità di una rinnovazione della CTU, dal momento che le dichiarazioni rese innanzi a pagina 8 di 11 questo Giudice dalla teste , trasportata sulla BMW condotta Controparte_4
dalla e rimasta illesa, non sono e non potevano essere sufficientemente CP_3
precise circa la velocità tenuta dalla stessa BMW, né circa il mancato arresto del motociclista prima di effettuare la svolta a sinistra. Ed infatti, pur avendo la CP_4
Cont confermato il capitolo 1 di parte convenuta ammesso da questo Giudice, non ha confermato che la velocità tenuta dalla fosse 40 km/h, ma ha riferito CP_3 che la stessa “procedeva lentamente, come tutti gli altri che percorrono CP_3 quel tratto di strada in cui vi è la tomba di Cicerone e subito prima l'autovelox”.
Ebbene, per quanto si possa sottoporre ad un teste un capitolo concernente la velocità tenuta da un veicolo, in quanto fatto che ricade sotto la percezione sensoriale (v. Cass. n. 1937/2003), è evidente che l'avverbio “lentamente” utilizzato dalla teste non vale di per sé ad escludere che il limite vigente di 50 km/h fosse stato superato anche di pochi chilometri, tenuto conto che, per quanto è dato intendere dalla deposizione testimoniale sopra riportata, anche il tratto sottoposto ad autovelox era ormai superato. Quanto poi alla risposta data dalla
Cont teste sul capitolo 3 di parte va evidenziato che le espressioni CP_4 utilizzate nella verbalizzazione “il SI. usciva da una stradina laterale e ci Pt_2
è venuto addosso svoltando a sinistra” appaiono neutre rispetto alle modalità della svolta, non essendovi motivi, in assenza di domande a chiarimento sottoposte al momento opportuno, per concludere che la teste abbia descritto un movimento ininterrotto piuttosto che una svolta a seguito di un arresto e di una ripartenza.
Le considerazioni innanzi esposte sulla base del compendio probatorio acquisito portano a concludere per l'esclusiva responsabilità di nella Parte_2
determinazione del sinistro per cui è causa, anche in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in fattispecie assimilabili a quella oggetto di causa.
Invero non si attagliano al caso di specie le pronunce citate dagli attori nella comparsa conclusionale, in quanto non si tratta qui semplicemente del generale obbligo del conducente del veicolo favorito di prestare attenzione all'approssimarsi ad un incrocio, anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti pagina 9 di 11 illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano al segnale di arresto o precedenza (v. Cass. n. 17895/2012).
Maggiormente confacente alla fattispecie oggetto di causa, proprio in ragione della gravità delle violazioni perpetrate dall'attore , appare invece la Parte_2 pronuncia così massimata: “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.” (Cass. Sez. 6, 21/05/2019, n. 13672).
Ancor più recentemente la Suprema Corte si è così espressa: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.” (Cass. Sez. 3,
20/11/2024, n. 29927).
A tali conclusioni deve giungersi nel caso sottoposto all'attenzione di questo
Giudice, dovendosi al riguardo condividere le considerazioni di cui alla comparsa conclusionale della convenuta che ha sottolineato Controparte_1
l'ineSIibilità in concreto di un comportamento alternativo da parte della CP_3 che non aveva ragione di rallentare prima dell'incrocio pur a lei noto con la via
Cicerone, né di frenare bruscamente piuttosto che allargarsi a sinistra verso il centro della corsia da lei percorsa, non essendo ragionevolmente prevedibile il comportamento estremamente imprudente, oltre che illecito, di , Parte_2 pagina 10 di 11 che, effettuando la svolta a sinistra non consentita senza concedere la dovuta precedenza, ha in concreto causato in via esclusiva il sinistro occorso in data
17.5.2015.
Per le ragioni innanzi esposte la domanda attorea va respinta.
Le spese legali del presente giudizio seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge la domanda degli attori;
2) dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere alla convenuta costituita
[...] le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Controparte_1
10.860,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
3) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Milano, 5/5/2025 IL GIUDICE /
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio promosso da:
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
amministratore di sostegno della vittima primaria (C.F./P.I. Parte_2
), C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. GRACIS ALESSANDRO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. MARINO CORRADO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
(C.F. ) -contumace- Controparte_2 C.F._5
C.F. ) -contumace- CP_3 C.F._6
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 11 Oggetto: LESIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati per via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nel mese di dicembre 2018 gli attori,
e precisamente in qualità di vittima primaria, rappresentato in Parte_2
giudizio dal padre nominato suo amministratore di sostegno in Parte_1
data 7.12.2015 (v. nomina del G.T. sub doc. A att.), in proprio, Parte_1
e , gli ultimi tre in qualità di prossimi congiunti Parte_3 Parte_4
del macroleso vittima primaria, a seguito di infruttuosa trattativa stragiudiziale intrapresa a mezzo della società di infortunistica G.S. - Gestione Sinistri, adivano l'intestato Tribunale per sentire accertare che le lesioni subite dall'attore Parte_2
nel sinistro stradale occorso in data 17.5.2015 alle ore 8.10 nel tratto
[...]
urbano del comune di Formia (LT) al km 139+200 della S.S. 7 AP sono state prodotte dalla circolazione dell'auto targata DM650NF di proprietà di
[...]
e condotta da , entrambi convenuti in giudizio insieme alla CP_2 CP_3
compagnia assicurativa per la RCA Concludevano per la Controparte_1
condanna generica dello stesso , in solido con la conducente e con la CP_2
predetta Compagnia, al risarcimento di tutti i danni cagionati ad essi attori, da accertarsi in separato giudizio, previa riduzione del risarcimento ex art. 1227 co. 1
e/o 2054 co. 2 c.c. in considerazione del fatto colposo dell'attore . Parte_2
Gli attori ricostruivano la dinamica del sinistro alla luce del rapporto di incidente redatto dalla Polizia Stradale di Formia (doc. 1 att.) e della relazione tecnica di parte dell'ing. (doc. 4 att.), deducendo che , Persona_1 Parte_2
nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi menzionate, in sella al motociclo
Honda 125 tg. CK03123 di proprietà del padre , si sarebbe Parte_1
apprestato ad uscire dalla strada secondaria denominata via Cicerone (ove pagina 2 di 11 risiedeva) per immettersi con manovra di svolta a destra sulla S.S. 7 AP, quando impattava violentemente con l'automobile BMW tg. DM650NF condotta da con a bordo , sopraggiungente sulla S.S. 7 CP_3 Controparte_4
AP, favorita dal diritto di precedenza, in direzione Formia-Itri (ovvero Napoli-
Roma, v. rapporto di incidente). Sostenevano invero gli attori che le dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro da , secondo cui da una traversa CP_3
posta alla sua destra sarebbe uscito un ragazzo a bordo di un motociclo che proseguiva la marcia in velocità verso sinistra andando in direzione Formia, sarebbero “perplesse” con riferimento alla direzione dell'investito nell'immettersi nella S.S.
7. A detta degli attori, per contro, dall'esame oggettivo dei danni riportati dai veicoli emergerebbe che l'urto avveniva tra la parte spigolare anteriore destra e la fiancata destra dell'autovettura e la parte anteriore laterale sinistra del motociclo, il che deporrebbe a favore di una immissione del motociclista nella Contr stessa direzione di marcia della , come peraltro imposto dalla segnaletica stradale sia orizzontale (linea di mezzeria continua) che verticale (segnale di obbligo di svolta a destra). In caso contrario, sempre nella prospettazione attorea, Contr i danni si sarebbero concentrati solo nella porzione centrale-anteriore della .
In diritto gli attori, pur dando per pacifica la violazione del diritto di precedenza della strada favorita perpetrata da , argomentavano Parte_2 sull'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., non essendosi a loro dire attenuta la conducente ai precetti di prudenza ed alle norme del CP_3
Codice della Strada applicabili all'attraversamento di un incrocio (artt. 140, 141 e
145 C.d.S.), di fronte al quale era peraltro posto uno specchio parabolico.
Si costituiva la sola contestando la domanda attorea e Controparte_1
chiedendone il rigetto. Evidenziava come la responsabilità del sinistro dovesse essere attribuita integralmente all'attore , che, proveniente da una Parte_2
strada privata laterale, si immetteva sulla S.S. AP percorsa dalla BMW condotta dalla convenuta senza concedere la dovuta precedenza. Contestava CP_3 inoltre la perizia dell'ing. prodotta da parte attrice, producendo a sua volta Per_1 la perizia cinematica dell'ing. , contenente una diversa ricostruzione del Per_2 pagina 3 di 11 sinistro e una diversa interpretazione della posizione post urto e dei danni riportati dai veicoli, ritenuti incompatibili con una manovra di svolta a destra del motociclo.
Nella denegata ipotesi di ritenuta corresponsabilità dei conducenti, chiedeva che fosse dichiarato il prevalente concorso di colpa di non solo per Parte_2
non aver concesso la precedenza a , ma anche per non aver CP_3
allacciato correttamente il casco, sfilatosi a seguito della caduta del motociclista.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio ed assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita oralmente mediante l'assunzione all'udienza del 16.6.2021 (differita d'ufficio due volte nel corso dell'emergenza Covid) dell'interrogatorio formale della convenuta e CP_3 della testimonianza di , trasportata sull'auto condotta dalla Controparte_4
All'esito veniva disposta CTU per ricostruire la dinamica del sinistro. CP_3
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.2.2023. In tale data, vista la richiesta di fissazione di udienza ex art. 281 quinquies co. 2 c.p.c. contenuta nelle note scritte di parte attrice, assegnato il termine di 60 giorni per comparse conclusionali, veniva fissata per la discussione orale l'udienza del 16.5.2023.
Espletato tale incombente, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va respinta l'istanza di rinnovazione della CTU sulla dinamica del sinistro reiterata dalla Compagnia convenuta in sede di precisazione delle conclusioni e in sede di discussione orale.
Per_ La CTU dell'ing. che ha altresì svolto gli opportuni accertamenti in loco, è infatti completa ed esaustiva rispetto al quesito posto, avendo il CTU proceduto all'esame di tutti gli atti e i documenti di causa, tra cui il rapporto di incidente della
Polizia Stradale di Formia contenente anche la dichiarazione spontanea della conducente , mentre la valutazione della prova orale assunta in CP_3
questo giudizio è comunque di competenza giudiziale. A ciò si aggiunga che l'ampliamento del quesito alla verifica del corretto utilizzo del casco è stata respinta da questo Giudice con ordinanza del 18.6.2021, non potendo il CTU stabilire a posteriori se il casco, che pacificamente si è sfilato durante la caduta di pagina 4 di 11 , fosse correttamente allacciato, tenuto anche conto che nella Parte_2 descrizione dei danni di cui al rapporto di incidente si legge: “casco protettivo abraso con evidente gancio all'interno della sede di aggancio (verosimilmente Cont indossato in modo regolare)”. L'ipotesi alternativa formulata dalla convenuta ovvero che l'attore avrebbe potuto indossare il casco dopo aver Parte_2
allacciato il cinturino, ma senza farlo passare sotto il mento, non appare infatti suscettibile di verifica tecnica, neppure in termini di maggiore probabilità, non essendo peraltro più disponibile - per quanto consta - all'esame diretto il casco di cui si discute.
Circa la dinamica del sinistro, si ritiene di dover anzitutto recepire la seguente sintetica ma precisa ricostruzione del sinistro di cui al par. 11 dell'elaborato del Per_ CTU ing.
“Riassumendo l'elaborazione sin qui condotta, gli elementi a disposizione consentono la più probabile ricostruzione del sinistro come segue:
- Il conducente della BMW 320 D, SI.a percorre la SS 7 AP CP_3
a Formia, in direzione di Fondi/Roma.
- In avvicinamento all'intersezione con la via Cicerone, strada laterale a destra senza diritto di precedenza, mantiene una velocità verosimilmente compresa tra
50 e 65 km/h, non accertabile con miglior precisione.
- Giunta ad una trentina di metri dall'intersezione, si avvede del motociclo Honda
SH 125 (condotto da ) che, proveniente dalla strada laterale, si Parte_2
immette nella SS 7 con manovra di svolta a sinistra, incurante della segnaletica
(orizzontale e verticale) che non consente tale manovra.
- Percepito il pericolo di collisione, l'automobilista devia a sinistra, allargando la traiettoria verso il centro strada, senza tuttavia poter evitare la collisione che avviene tra lo spigolo anteriore destro dell'auto ed il fianco anteriore del motociclo.
- L'urto si concretizza tra la parte anteriore destra dell'autovettura ed il fianco sinistro del motociclo, che viene sospinto sulla destra (rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura), trovando quiete al margine della carreggiata, abbattuto
pagina 5 di 11 sul proprio lato sinistro. Il suo conducente viene sospinto a pari distanza, trovando quiete nella porzione sinistra della corsia percorsa dall'autovettura.
- Infine, l'autovettura trova quiete in prossimità del margine sinistro della strada, una decina di metri oltre l'intersezione.” Per_ Tale efficace sintesi ricostruttiva dell'ing. richiamata con il riferimento numerico al predetto par. 11 nelle conclusioni di cui a pag. 49 dell'elaborato, consente di arguire che l'ultimo capoverso del par. 8 dell'elaborato (“la posizione del punto d'urto unita all'orientamento sulla carreggiata del motociclo attestano senza alcun dubbio che il motociclista era in fase di svolta a destra, come riferito dalla conducente dell'autovettura”) contiene un evidente refuso circa la direzione della svolta del motociclo, che non era a destra (come consentito dalla segnaletica verticale e orizzontale presente sulla S.S. AP), bensì a sinistra, come si legge correttamente nel par. 11. D'altronde la conducente dell'autovettura, , CP_3 nelle dichiarazioni spontanee rese alla Polizia Stradale nell'immediatezza del sinistro, riportate dal CTU al par. 5 dell'elaborato, ha riferito tra l'altro:
“improvvisamente da una traversa posta alla mia destra usciva un motociclo con un ragazzo a bordo con indossato il casco, con lo sguardo rivolto verso destra, e proseguiva la marcia in velocità verso sinistra andando in direzione Formia (quella opposta a quella percorsa dalla che procedeva da Formia in direzione CP_3
Fondi, ovvero Fondi/Roma)”.
Inoltre poche righe prima del periodo finale del par. 8 innanzi riportato, con riferimento all'individuazione del punto d'urto nella porzione sinistra della corsia percorsa da , si rileva precisamente che il motociclo ha percorso una CP_3 distanza dal margine della carreggiata al punto d'urto nell'ordine dei 4,5-5 metri, che non si giustificherebbe se il motociclo avesse dovuto svoltare a destra, mantenendosi nella porzione destra della corsia in questione. Nella pagina precedente a quella innanzi citata, poi (par. 8.3 - rectius 7.3), viene fornita la spiegazione tecnica dei danni riportati dall'autovettura BMW sulla fiancata destra oltre che nello spigolo anteriore destro: proprio perché al momento dell'urto la posizione reciproca dei veicoli era ortogonale (ovvero perpendicolare, il che pagina 6 di 11 presuppone la manovra di svolta a sinistra del motociclo), come mostrato nella raffigurazione grafica, il motociclo ed il suo conducente a seguito del primo impatto hanno ruotato in senso orario attorno al loro asse verticale, andando ad impattare la fiancata destra dell'autovettura, prima di separarsi e venire proiettati verso le rispettive posizioni di quiete.
Infine va ricordato che gli stessi attori hanno riconosciuto a pag. 2 della comparsa conclusionale che “la vittima si era immessa da una strada debitrice della precedenza, con manovra di svolta a sinistra (vietata dalla segnaletica in loco)”.
Risulta così senza ombra di dubbio che il motociclista ha Parte_2
commesso due violazioni del Codice della Strada, dovendosi aggiungere all'omessa precedenza la pericolosissima e vietata manovra di svolta a sinistra.
Tali due concomitanti violazioni sono ulteriormente aggravate dalla scarsa visibilità per il motociclista proveniente dalla strada privata denominata via Cicerone rispetto al lato alla sua sinistra della S.S. AP, dovuto non solo alla presenza di una curva destrorsa nella direzione da Napoli a Roma, ma anche alla presenza all'epoca dei fatti di causa (come si evince dalle fotografie allegate al rapporto di incidente) di una fitta vegetazione a ridosso del muro che costeggia il lato destro della strada (sempre tenendo presente la direzione da Napoli a Roma, o, il che è lo stesso, da Formia a Fondi).
Ciò posto, occorre concentrarsi ora sulla evitabilità della collisione anche da parte della SI.ra , valutando le condotte dei due conducenti in relazione CP_3 all'efficacia causale sulla produzione del sinistro.
Al par. 10 dell'elaborato peritale il CTU afferma che l'automobilista SI.ra CP_3 avrebbe percepito il pericolo con sufficiente anticipo da porre in essere un'azione evasiva, formulando due ipotesi alternative con riferimento al calcolo della velocità dell'autovettura di cui al par. 9, che consegue tra l'altro alla localizzazione del punto d'urto, da cui si ricava che l'autovettura ha percorso circa 17 metri tra l'urto e l'arresto, ma che - stante l'incertezza di altre variabili in un urto non baricentrico
(decelerazione post-urto e momento di inizio della frenata) - è determinata in un intervallo compreso tra 50 e 65 km/h. pagina 7 di 11 Secondo il CTU, se la SI.ra viaggiava a 50 km/h, potendo avvistare la CP_3
laterale via Cicerone a 30 m di distanza per non più di 1,5 m dalla linea di margine
(v. pag. 16 CTU), avrebbe potuto evitare il sinistro, agendo immediatamente sui freni, visto che la distanza complessiva di arresto a tale velocità (comprensiva della distanza percorsa nell'intervallo psicotecnico di reazione di 1 s, pari a 14 m) non è superiore a 26 m. In tal caso sarebbe imputabile alla SI.ra CP_3
l'imperizia alla guida per mancata pronta reazione.
Diversamente opinando, la SI.ra non sarebbe riuscita ad evitare il CP_3
motociclista, che ha invaso la corsia da lei percorsa senza concederle la precedenza e svoltando a sinistra, perché marciava con una velocità superiore al limite vigente in quel tratto di strada, ovvero 50 km/h.
Ad avviso del Giudicante, tali considerazioni non sono condivisibili, alla luce della duplice violazione in concreto posta in essere dal SI. , che ha Parte_2
avuto efficacia causale assorbente. Ed infatti la SI.ra che in sede di CP_3
interrogatorio formale innanzi a questo Giudice ha confermato che il tratto di strada in questione era a lei noto, era evidentemente al corrente del divieto di svolta a sinistra per coloro che si immettevano dalla laterale via Cicerone sulla
S.S. AP (evidenziato dalla striscia longitudinale continua di delimitazione delle due corsie e dal cartello verticale di obbligo di svolta a destra), sicché, dopo aver visto a distanza di 30 metri il motociclista che si accingeva alla svolta, ha posto in essere, anziché una brusca frenata che avrebbe messo in pericolo chi fosse sopraggiunto da tergo, la manovra più prudente che ci si potesse attendere da parte sua in quelle condizioni, allargandosi gradualmente a sinistra per consentire al motociclista di sfilare alla sua destra per immettersi su via Cicerone. Tuttavia le pericolose intenzioni del motociclista si sono evidentemente palesate man mano che lo stesso intraprendeva la vietata svolta a sinistra, quando ormai era troppo tardi per la SI.ra cambiare improvvisamente direzione e ritornare a destra CP_3
per consentire a di portare a termine detta manovra. Parte_2
Per il resto, si ribadisce, proprio in base a quanto appena argomentato, l'inutilità di una rinnovazione della CTU, dal momento che le dichiarazioni rese innanzi a pagina 8 di 11 questo Giudice dalla teste , trasportata sulla BMW condotta Controparte_4
dalla e rimasta illesa, non sono e non potevano essere sufficientemente CP_3
precise circa la velocità tenuta dalla stessa BMW, né circa il mancato arresto del motociclista prima di effettuare la svolta a sinistra. Ed infatti, pur avendo la CP_4
Cont confermato il capitolo 1 di parte convenuta ammesso da questo Giudice, non ha confermato che la velocità tenuta dalla fosse 40 km/h, ma ha riferito CP_3 che la stessa “procedeva lentamente, come tutti gli altri che percorrono CP_3 quel tratto di strada in cui vi è la tomba di Cicerone e subito prima l'autovelox”.
Ebbene, per quanto si possa sottoporre ad un teste un capitolo concernente la velocità tenuta da un veicolo, in quanto fatto che ricade sotto la percezione sensoriale (v. Cass. n. 1937/2003), è evidente che l'avverbio “lentamente” utilizzato dalla teste non vale di per sé ad escludere che il limite vigente di 50 km/h fosse stato superato anche di pochi chilometri, tenuto conto che, per quanto è dato intendere dalla deposizione testimoniale sopra riportata, anche il tratto sottoposto ad autovelox era ormai superato. Quanto poi alla risposta data dalla
Cont teste sul capitolo 3 di parte va evidenziato che le espressioni CP_4 utilizzate nella verbalizzazione “il SI. usciva da una stradina laterale e ci Pt_2
è venuto addosso svoltando a sinistra” appaiono neutre rispetto alle modalità della svolta, non essendovi motivi, in assenza di domande a chiarimento sottoposte al momento opportuno, per concludere che la teste abbia descritto un movimento ininterrotto piuttosto che una svolta a seguito di un arresto e di una ripartenza.
Le considerazioni innanzi esposte sulla base del compendio probatorio acquisito portano a concludere per l'esclusiva responsabilità di nella Parte_2
determinazione del sinistro per cui è causa, anche in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in fattispecie assimilabili a quella oggetto di causa.
Invero non si attagliano al caso di specie le pronunce citate dagli attori nella comparsa conclusionale, in quanto non si tratta qui semplicemente del generale obbligo del conducente del veicolo favorito di prestare attenzione all'approssimarsi ad un incrocio, anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti pagina 9 di 11 illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano al segnale di arresto o precedenza (v. Cass. n. 17895/2012).
Maggiormente confacente alla fattispecie oggetto di causa, proprio in ragione della gravità delle violazioni perpetrate dall'attore , appare invece la Parte_2 pronuncia così massimata: “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.” (Cass. Sez. 6, 21/05/2019, n. 13672).
Ancor più recentemente la Suprema Corte si è così espressa: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.” (Cass. Sez. 3,
20/11/2024, n. 29927).
A tali conclusioni deve giungersi nel caso sottoposto all'attenzione di questo
Giudice, dovendosi al riguardo condividere le considerazioni di cui alla comparsa conclusionale della convenuta che ha sottolineato Controparte_1
l'ineSIibilità in concreto di un comportamento alternativo da parte della CP_3 che non aveva ragione di rallentare prima dell'incrocio pur a lei noto con la via
Cicerone, né di frenare bruscamente piuttosto che allargarsi a sinistra verso il centro della corsia da lei percorsa, non essendo ragionevolmente prevedibile il comportamento estremamente imprudente, oltre che illecito, di , Parte_2 pagina 10 di 11 che, effettuando la svolta a sinistra non consentita senza concedere la dovuta precedenza, ha in concreto causato in via esclusiva il sinistro occorso in data
17.5.2015.
Per le ragioni innanzi esposte la domanda attorea va respinta.
Le spese legali del presente giudizio seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge la domanda degli attori;
2) dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere alla convenuta costituita
[...] le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Controparte_1
10.860,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
3) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Milano, 5/5/2025 IL GIUDICE /
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 11 di 11