Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1586/2023 r.g. promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
in proprio e quale esercente la potestà sul figlio CodiceFiscale_1
minore nato a [...] il 12 aprile Persona_1
2007 (c.f. ), ammessa al patrocinio a spese dello CodiceFiscale_2
Stato, rappresentata e difesa dall'avv. Susi Capuzzo per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(c.f. ) nata a [...] CP_1 C.F._3
il 23 aprile 1974 e (cf ) nato a CP_2 CodiceFiscale_4
SS del AP (VI) il 26 maggio 1975, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Rita Innocentin per mandato e domiciliati come in atti –
appellati –
1
, nato a [...] il [...] e residente a Controparte_3
Pove del AP (VI) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Innocentin
per mandato e domiciliato come in atti – appellato –
o 0 o
appello avverso sentenza del tribunale di CE
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di VENEZIA, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1279/2023
emessa dal Tribunale di CE, nel giudizio N.R.G. 5540/2019R.G.,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Ogni contraria domanda, istanza od eccezione disattese così
giudicare Nel merito - Rigettare la domanda ex adverso svolta di accertamento della natura di compravendita dell'atto intercorso tra i sig.ri e con il sig. CP_1 CP_2 Controparte_4
sottoscritto in data 14.03.2008 (Rep. 180.303 Racc. 55.995 del Notaio
di SS del AP) - Accertare e dichiarare che l'atto di Persona_2
compravendita in data 14.03.2008 a rogito Notaio di SS Persona_2
del AP avente ad oggetto la quota di proprietà di 1/3 sui beni immobili siti nel comune di Cartigliano (VI), alla via Monte AP n. 95, identificati e censiti come segue: • al C.F., foglio 1, mapp. 594, sub. 8, piano T, cat. C/6,
cl. 2, mq. 32, r.c. € 41,32 • al C.F., foglio 1, mapp. 594, sub. 9, piano S1-T, cat. A/2, cl. 2, vani 5, r.c. € 438,99 • al C.T., foglio 1, mapp. 915, are 0.08,
2 incolto sterile • al C.F., foglio 1, mapp. 594, sub. 7, piano T-S1, cat. C/3, cl.
4, mq 131, r.c. € 223,26 con corte esclusiva • al C.F., foglio 1, mapp. 594, sub. 10, piano 1, cat. A/2, cl. 2, vani 7, r.c. € 614,58 • con quota proporzionale sulle parti comuni ex art. 1117 c.c. in particolare al C.F., foglio 1, mapp. 594,
sub. 6, b.c.n.c. (corte esclusiva) comune ai sub. 8, 9 e 10 • sottostante terreno di sedime fabbricati e corte al C.T., foglio 1, mapp. 594, are 8.70,
[...]
è atto nullo ex art. 1343 e 1344 c.c. per le ragioni tutte esposte in CP_5
atti, e che il dissimulato atto di donazione della quota di proprietà accertato come tale è parimenti nullo ex art. 1343 e 1344 c.c. per le ragioni portate in atti;
- In via subordinata, accertarsi e dichiararsi che il contratto di compravendita sottoscritto in data 14.03.2008 (Rep. 180.303 Racc. 55.995
del Notaio di SS del AP) è atto simulato, Persona_2
dissimulante la donazione della quota di proprietà del sig. Controparte_3
di 1/3 ai nipoti e dei seguenti beni immobili CP_1 CP_2
siti nel comune di Cartigliano (VI), alla via Monte AP n. 95, identificati e censiti come segue: • al C.F., foglio 1, mapp. 594, sub. 8, piano T, cat. C/6,
cl. 2, mq. 32, r.c. € 41,32 • al C.F., foglio 1, mapp. 594, sub. 9, piano S1-T, cat. A/2, cl. 2, vani 5, r.c. € 438,99 • al C.T., foglio 1, mapp. 915, are 0.08,
incolto sterile • al C.F., foglio 1, mapp. 594, sub. 7, piano T-S1, cat. C/3, cl.
4, mq 131, r.c. € 223,26 con corte esclusiva • al C.F., foglio 1, mapp. 594, sub. 10, piano 1, cat. A/2, cl. 2, vani 7, r.c. € 614,58 • con quota proporzionale sulle parti comuni ex art. 1117 c.c. in particolare al C.F., foglio 1, mapp. 594,
sub. 6, b.c.n.c. (corte esclusiva) comune ai sub. 8, 9 e 10 • sottostante terreno di sedime fabbricati e corte al C.T., foglio 1, mapp. 594, are 8.70,
[...]
” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze CP_5
3 sollevate dagli appellati e terzo chiamato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico: Si
insiste per l'ammissione delle domande istruttorie come dedotte dal patrocinio di parte convenuta nelle memorie ex art. 183 co 6 nr 1 depositata il 02.04.2021 e nelle memorie istruttoria ex art. 183 co 6 nr 2 depositata il
03.05.2021 e di replica depositata in data 21.05.2021, in particolare rilevando la necessità della CTU tecnica stimativa al fine della determinazione del valore dei beni ceduti richiesta e ribadendo l'ordine di esibizione della documentazione bancaria pur senza intendere invertire l'onere della prova
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, evidenziando l'ammissione di parte attrice al gratuito patrocini
Conclusioni per e CP_1 CP_2
Nel merito: rigettarsi l'appello in quanto infondato;
in via istruttoria: in denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie ed adverso proposte e comunque ove la Corte ritenesse non adeguatamente provato il pagamento del prezzo convenuto, ovvero la provenienza dei denari e quindi la piena disponibilità in capo agli appellati delle somme pagate a titolo di corrispettivo, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie depositate. Spese interamente rifuse
Conclusioni per Controparte_3
In via preliminare In primis si rileva l'assenza di qualsiasi legittimazione della ad agire “in proprio” nel giudizio avente ad oggetto la tutela prevista Pt_1
4 dell'art 563 IV comma. Non è dato comprendere, infatti quali diritti e/o interessi possa vantare la signora, madre del figlio ma mai coniuge, nei confronti dell'eredità del : da cui il rigetto di ogni domanda Controparte_3
svolta in proprio e non quale legale rappresentante del minore Persona_1
[...]
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 4 settembre 2023 in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante del figlio nato il 12 aprile Persona_1
2007, evocava ed nonché CP_1 CP_2 Controparte_3
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 1279/2023
del Tribunale di CE (pubblicata il 4 luglio 2023 e notificata in pari data)
che aveva accolto la domanda dei fratelli e accertando CP_1 CP_2
la natura di compravendita del contratto stipulato il 14 marzo 2008 con il quale altresì , aveva venduto loro pro quota l'immobile di Controparte_3
Cartigliano (VI), rigettando la domanda di nullità del contratto per causa illecita o perché stipulato in frode alla legge e per simulazione, compensando le spese. Lamentavano l'errata qualificazione come compravendita del contratto sottoscritto il 14 marzo 2008 e si doleva del rigetto della domanda di simulazione relativamente alla trascrizione dell'atto di opposizione ex art. 563 4^co Cod. Civ. rilevando che plurime circostanze indiziarie e prove avevano dimostrato che il contratto non era stato voluto.
Si costituivano ed contrastando l'appello e CP_2 CP_1
chiedendone la reiezione, anche per inammissibilità.
Si costituiva anche contestando l'appello anche per Controparte_3
inammissibilità.
5 La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 10 febbraio
2025 con modalità temematiche, non in presenza, previa concessione a ritroso dei termini per la precisazione delle conclusioni e r per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello è infondato e va rigettato.
La sentenza del Tribunale di CE va confermata per le ragioni che seguono.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno addebitate agli appellanti secondo i criteri del DM 55/2014 e successive modifiche.
Deve darsi atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,
ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
4.1.- Il Tribunale accolse accertò la natura di compravendita del contratto stipulato il 14 marzo 2008 rep 180.303 racco. n. 55.995 notaio di Per_2
SS del AP, rigettando le domanda di nullità (per illiceità del contratto o per frode alla legge) e per simulazione di e del Controparte_6
figlio, compensando le spese ed osservando che:
-) nel mese di ottobre del 2007 aveva chiesto al Tribunale per Parte_1
i Minorenni di accertare che era il padre di nato il Controparte_3 Per_1
12 aprile 2007 dalla loro relazione ed il Tribunale aveva accolto la domanda;
-) pendendo quel giudizio, il 14 marzo 2008 avanti al Notaio di SS Per_2
si erano presentati, alla presenza di due testimoni, da una parte CP_3
6 , e (rappresentata dal figlio CP_3 CP_7 CP_8
), quale parte venditrice, e, dall'altra, (junior) e CP_7 CP_2
quale parte acquirente, per stipulare un atto formalmente CP_1
definito di “compravendita” con il quale i tre eredi di Controparte_2
(senior) vendevano ai due fratelli (figli di ) i due appartamenti CP_3 CP_7
ricaduti nell'eredità del de cujus apertasi ventuno anni prima (precisamente,
un appartamento per ciascuno, con la corte che restava comune) al prezzo di
€ 300.300 da dividersi in tre parti uguali di € 100.100 per ciascuno dei venditori;
-) nel contratto era stato pure scritto che aveva già ricevuto CP_8
la sua parte con un mezzo tracciabile (bonifico bancario) mentre per le quote di e veniva riportata la seguente clausola: “Le parti CP_7 CP_3
acquirenti si impegnano a pagare la parte di prezzo di spettanza dei signori e , senza corresponsione di interessi CP_7 Controparte_3
nemmeno compensativi, entro il 31.03.2009 (trentuno marzo duemilaotto),
rinunciando i venditori all'ipoteca legale”;
-) dopo l'avvio della mediazione della ed Pt_1 CP_1 CP_2
avevano chiesto di accertare giudizialmente la natura di compravendita del contratto del 14 marzo 2008 verso che aveva chiesto, Persona_1
in via riconvenzionale, di accertare la natura simulata della compravendita
(dissimulante una donazione) e la nullità della stessa e pure chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il padre che si era costituito Controparte_3
opponendosi;
7 -) avanti altra sezione del Tribunale pendeva causa in ordine alla operazione di riassetto societario che avrebbe realizzato sulla sua Controparte_3
impresa commerciale;
-) la domanda di nullità dell'atto del 2008 per causa illecita (ex art. 1343 cc)
o perché concluso in frode alla legge (ex art 1344 c.c.), laddove l'illiceità o la frode sarebbero consistite nell'intenzione di di Controparte_3
pregiudicare, scientemente e anticipatamente, i diritti successori di Per_1
spogliandosi (anche) di quei beni immobili posti in Cartigliano era inammissibile in quanto anteriore al decesso di mentre al Controparte_3
momento attuale, per un interprete che avesse osservato l'atto per come appariva, in sé e per sé e non in quadro globale, non avrebbe potuto affermarsi la causa illecita o fraudolenta;
-) a fronte della domanda attorea, per la quale l'atto era una compravendita,
la ed il figlio avevano sostenuto che, posto l'astio del padre , Pt_1 CP_3
era verosimile che questi avesse deciso di spogliarsi fittiziamente dei suoi beni, trasferendo la quota degli appartamenti ai nipoti (junior) e CP_2
, facendo figurare una vendita e riorganizzando (solo apparentemente) CP_1
in favore dei suoi stretti congiunti (la moglie e gli altri figli) la sua impresa commerciale;
-) e (vuoi con documenti propri, vuoi con documenti CP_2 CP_1
prodotti dallo zio, vuoi con documenti forniti, dietro apposito ordine di esibizione, dalla Banca che aveva erogato un mutuo a CP_2
avevano provato l'effettivo pagamento del prezzo pattuito allo zio CP_3
tanto che il contratto non avrebbe potuto dirsi simulato;
8 -) dai documenti emergeva che: - entro la data prevista in contratto, e cioè il
31 marzo 2008, ed erano riusciti a versare allo zio CP_2 CP_1
la parte di prezzo spettante a quest'ultimo, ovvero 100.100 euro;
- CP_3
il 28 marzo entrambi i fratelli avevano impartito alle rispettive Banche un ordine di bonifico indirizzato al conto dello zio in Veneto Banca, per €.
50.050 ciascuno ed il denaro era stato accreditato allo zio qualche CP_3
giorno dopo (come dalle due contabili di bonifico e l'estratto del conto di che recava l'effettivo incameramento delle due somme, per Controparte_3
un totale di euro 100.100); - , il 17 marzo 2008, aveva stipulato CP_2
con atto del medesimo Notaio un mutuo ipotecario con Per_2 [...]
ottenendo €. 70.000 da restituire in 72 rate mensili, Controparte_9
l'ultima delle quali con scadenza 10 aprile 2014, facendo iscrivere, a garanzia,
una ipoteca proprio ed esattamente sul bene acquistato tre giorni prima
(mappale 594, sub 9 – appartamento – e sub 8 – garage) (anche la nota di iscrizione ipotecaria era in atti); la pratica del mutuo, istruita dalla Banca,
conteneva pure una perizia di stima dell'immobile da sottoporre ad ipoteca
(in atti), la quale lo aveva valutato € 115.000, ritenendolo capiente rispetto alla somma mutuata (€.70.000), che, evidentemente, il mutuatario aveva utilizzato, in parte, per pagare lo zio;
da una attestazione del 22 CP_3
aprile 2014 di Banca Monte dei Paschi di Siena (che aveva incorporato la
Banca risultava che il mutuo era stato regolarmente Controparte_9
onorato ed estinto;
-) la difesa del minore aveva chiesto integrazione istruttoria in termini Per_1
ingiustificati in quanto i dati acquisiti mostravano che il prezzo dovuto a era stato a lui pagato dai due fratelli acquirenti;
Controparte_3
9 -) emergevano comunque dei dubbi quanto alla coincidenza temporale fra l'operazione in oggetto, quella parallela del riassetto societario dell'impresa di e l'imminenza della pubblicazione della sentenza del Controparte_3
Tribunale per i minorenni sul riconoscimento della paternità; la circostanza che entrambe le operazioni “sospette” fossero avvenute fra stretti congiunti,
e dunque all'interno delle cerchie familiari “nucleari”; la dichiarata ostilità (o quanto meno l'ostentata indifferenza) di verso il figlio Controparte_3
la (indubbiamente inusuale) presenza di due testimoni nell'atto di Per_1
compravendita; la circostanza che le parti avessero atteso 21 anni dalla morte del de cujus (senior) per addivenire ad un'operazione a loro dire CP_2
programmata da tempo, senza che fosse emersa in modo convincente la spiegazione che l'attesa era stata determinata dalla necessità di completare una pratica amministrativa di sdemanializzazione (ed infatti, per la verità,
mentre appare, dai documenti prodotti, che le pratiche furono avviate nel
2001, esse sembrano perfezionarsi nel 2004, sicché resterebbero senza spiegazione quei tre anni di “ritardo” rispetto al rogito del Notaio ). Il Per_2
tutto giustificata la compensazione delle spese;
4.2.- La motivazione regge alle censure dell'appellante in quanto da conto della prova della stipula effettiva del contratto di compravendita del 14 marzo
2008, altresì, tra il venditore ed i compratori e Persona_3 CP_1
e richiama la prova del pagamento del corrispettivo mentre CP_2
non risulta la dimostrazione, che avrebbe dovuto essere offerta dall'appellante con il legale rappresentante, della simulazione (e della Persona_1
causa illecita o in frode alla legge) del contratto.
10 In altri termini, le prove e le presunzioni offerte dagli onerati, non appaiono dirimenti e le presunzioni, benché proposte, non superano il vaglio della gravità.
5.1- Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità
dell'appello proposte ex art. 342 Cod. proc. Civ. in quanto il gravame evidenzia tanto i profili di critica alla sentenza sia le conclusioni difformi che,
in accoglimento di tali profili, si vorrebbero trarre.
5.2.- Sempre in via preliminare va rigettato nel merito l'appello proposto da in proprio – non quale legale rappresentante del figlio minore Parte_1
- perché non risulta parte del contratto del 2008, non risulta potenzialmente erede di alcuna delle parti stipulanti e non ha, in definitiva, “titolo” per agire contro i consorti (in generale Cass. ordinanza n. 24375 del 11 CP_3
settembre 2024).
5.3.- Appare corretta la pronuncia, non validamente e motivatamente censurata dagli appellanti -- che si sono limitati a concludere per la nullità o l'illiceità del contratto ex artt. 1343 e 1344 Cod. Civ. -- di rigetto della domanda in assenza, appunto, dell'apertura della successione del dante causa di . Infatti la tutela cautelare anticipata apprestata Persona_4
dall'art. 563 4^ co. Cod. civ. introdotta nel 2005, opera solamente in presenza di una ipotesi di donazione ancorché simulata con compravendita (Cass.
ordinanza n. 27065 del 14 settembre 2022) a danno degli affermati legittimari
(per i quali non si applicano le limitazioni alla prova della simulazione dettate dall'art. 1417 c.c. per le parti del contratto), essendo tale azione funzionale alla tutela di un'aspettativa di diritto riconosciuta al futuro legittimario. La
prospettazione di nullità, dedotta con il richiamo agli artt. 1343 e 1344 Cod.
11 Civ., non soggiace a tale tutela avanzata – che nella previsione di all'art. 563
4^ co. Cod. Civ. mira invece a garantire i possibili esiti futuri della revocatoria del legittimario leso – tanto che l'appellante risulta privo di legittimazione evidente essendo che non risulta parte di quel contratto che non appare affatto nullo, come apoditticamente prospettato ed evidenziandosi da un lato la causa lecita (compravendita) e dall'altro (Cass. ordinanza n. 15844 del 7 maggio
2022) che, comunque sia, in assenza di una norma che vieti, in via generale,
di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori (e del potenziale, futuro,
legittimario) non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia. E nel caso del legittimario, appunto, l'azione sopra indicata.
6.1.- Con l'altro complesso motivo di censura, che la Corte esamina dunque solo in relazione alla prospettazione di simulazione del contratto in relazione all'art. 563 4^ co. Cod. proc. Civ., ut supra Persona_1
rappresentato, ha censurato la ricostruzione assumendo che le prove e le presunzioni offerte avrebbero dovuto indurre il Tribunale a dichiarare la nullità del contratto per simulazione stante la dimostrazione della causa
simulandi.
Il tutto in termini infondati.
6.2.1.- In prospettiva è vero che l'individuazione della causa simulandi, cioè
del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto
12 in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, rileva per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio (Cass. n. 8428 del 2006; Cass. n.
5541 del 1994) e, per altro verso, è vero che in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, l'accoglimento della stessa può essere deciso dal giudice di merito sulla base di elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale (Cass. n. 36478 del 2021; Cass. n.
29540 del 2019; Cass. n. 22801 del 2014; Cass. n. 28224 del 2008).
Non emerge un tanto perché il primo profilo non risulta provato mentre le presunzioni non appaiono gravi, concordanti e precise per la prova della simulazione, laddove si consideri che il ricorso alle presunzioni (Cass. Sez. 2
- Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022) è ammissibile solo in presenza di presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della
"precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà
storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza". Nel
caso, le presunzioni non superano il vaglio prescritto anche evidenziandosi che l'onere della prova ricade indubbiamente sulla parte che invoca la simulazione.
6.2.2.- Partendo dalla ricostruzione finale della sentenza, che compendia le tesi dell'appellante, ma che il primo giudice ha valutato in termini insufficienti e solo dunque per la compensazione delle spese, le prove presuntive sarebbero le seguenti:
la coincidenza temporale fra l'operazione in oggetto, quella parallela del riassetto societario dell'impresa di , e l'imminenza della Controparte_3
13 pubblicazione della sentenza del Tribunale per i minorenni sul riconoscimento della paternità;
la circostanza che entrambe le operazioni “sospette” siano avvenute fra stretti congiunti, e dunque all'interno delle cerchie familiari “nucleari”;
la dichiarata ostilità (o quanto meno l'ostentata indifferenza) del padre nei confronti del figlio Per_1
la (indubbiamente inusuale) presenza di due testimoni nell'atto di compravendita;
la circostanza che le parti abbiano atteso 21 anni dalla morte del de cujus
(senior) per addivenire ad un'operazione a loro dire programmata da CP_2
tempo, senza che appaia del tutto convincente la spiegazione che l'attesa fu dovuta alla necessità di completare una pratica amministrativa di sdemanializzazione (ed infatti, per la verità, mentre appare, dai documenti prodotti, che le pratiche furono avviate nel 2001, esse sembrano perfezionarsi nel 2004, sicché resterebbero senza spiegazione quei tre anni di “ritardo”
rispetto al rogito del Notaio ). Per_2
Al tutto la parte aggiunge ulteriori elementi presuntivi, segnatamente:
la mancanza di una valutazione complessiva del compendio posto che la perizia in atti (ottenuta da ) era parziale;
CP_2
la mancata dimostrazione del fatto che il corrispettivo fosse pari alla quota;
la mancata dimostrazione, in capo ai compratori, della provvista o della percezione di redditi sufficienti al pagamento;
la mancata istruttoria della Banca riguardo il richiedente il mutuo: CP_2
;
[...]
il mancato pagamento contestuale del prezzo;
14 la mancata previsione della trascrizione della domanda di risoluzione per mancato pagamento;
la mancata prova del fatto che le somme versate a non erano Controparte_3
state restituite;
la mancata valutazione del documento di conto corrente di Controparte_3
che appariva non chiaro ed inattendibile in una con la documentazione dimessa dal medesimo.
6.2.3.- La sentenza ha chiaramente accertato il versamento del corrispettivo dagli acquirenti a ed ha pure accertato che la provvista era Controparte_3
stata acquisita anche con mutuo poi adempiuto;
ha accertato che il valore,
almeno in parte, corrispondeva al valore reale e dunque che il contratto del
14 marzo 2008 era stato realmente stipulato.
Le presunzioni offerte, nel singolo e nel complesso valutate, non sono tali da incrinare la ratio decidendi.
7.1.- Innanzi tutto alcune delle censure appaiono generiche e sono volte, in buona sostanza, a ribaltare l'onere della prova sulla controparte, in termini inammissibili.
Assumere dunque l'onere (inadempiuto) in capo agli appellati di provare che le somme versate a fossero state da questi realmente Controparte_3
trattenute e non restituite e questo in forza della tesi per cui i contratti tra parenti dissimulerebbero ordinariamente una donazione, è operazione da un lato contraria alle regole sull'onere della prova – che avrebbe dovuto far capo all'appellante e non alle controparti – e dall'altro meramente apodittica in quanto non necessariamente un contratto tra parenti dissimula una donazione
15 anche nella prassi comune soprattutto nei casi in cui il rapporto parentale non sia in linea diretta o per necessità di affari.
Correlativamente, non assurge al vaglio della presunzione, difettando i requisiti minimi di gravità, la presunzione ricavabile dalle carenze dei documenti di conto corrente riferiti a – al fine di trarre la Controparte_3
conclusione, sembra, della restituzione delle somme o del mancato pagamento del corrispettivo – in quanto del tutto generica e svolta dunque senza indicazione chiara, concreta e specifica delle possibili alterazioni, delle omissioni, delle cancellature volontarie nei documenti dimessi o altro risolvendosi, il motivo, in mera affermazione generica.
7.2.- Si sostiene che non sarebbe stato accertato il reale valore del compendio e nel complesso e che la perizia di parte ottenuta dall'acquirente CP_2
per ottenere il mutuo, per pagare la quota, sarebbe stata parziale e non
[...]
conducente non essendo, il corrispettivo, commisurato al valore nel complesso.
Il profilo appare generico e risulta infondato.
Osserva preliminarmente la Corte che il primo giudice, senza censura sul punto, ha dato conto che la vendita aveva riguardato due appartamenti con la corte rimasta comune, a favore dei fratelli e in comune CP_1 CP_2
di Cartigliano (VI) e che il corrispettivo complessivo di €. 300.300 era stato pagato ad , che aveva ricevuto la quota con bonifico bancario CP_8
tracciabile e che le restanti quote dovute ad e (€. CP_7 Controparte_3
100.100 ciascuno) erano state corrisposte senza interessi entro il 31 marzo
16 La contestazione del valore complessivo del compendio (indicato nell'atto in
€. 300.300), appare generica ed immotivata in quanto l'appellante non ha in alcun modo allegato che il prezzo pattuito sarebbe o avrebbe potuto esser diverso da quelli ordinari di mercato nella zona di riferimento per immobili consimili (osservandosi che il compendio era sito in un piccolo comune di circa 3.700 abitati in provincia di CE) o che, per la natura dei beni venduti, era sproporzionato in difetto o comunque non congruo. Le stesse fotografie accluse alla perizia di parte (arch. ) non comprovano un Per_5
compendio di rilevante e particolare valore complessivo sibbene ordinario se non in parte deteriorato.
Per la posizione di (doc. 14 del primo grado) risulta dimessa CP_2
una perizia di parte necessaria per ottenere il mutuo per la quota restante e dalla quale risulta che l'appartamento aveva un valore di mercato di €.
115.000 sicché, considerato che lo stesso era consimile a quello acquistato dalla sorella, il valore complessivo di stima poteva ritenersi di €. 230.000 ed il corrispettivo complessivo di €. 300.300 teneva anche conto della liquidazione della quota del laboratorio artigianale in €. 70.000. Tali valori,
che appaiono conformi a quelli di perizia, che risulta di rilievo in quanto fondante la decisione della Banca di concedere il mutuo, non appaiono affatto contestati con l'indicazione, contraria, di valori diversi o ancor meglio, con l'allegazione di perizia di natura diversa sicché le contestazioni appaiono smentite anche perché generiche. Parimenti generica appare la censura per la quale il corrispettivo non sarebbe stato commisurato al valore della quota, per le ragioni di cui sopra.
17 7.3.- , nato nel 1975, aveva acquistato la quota dichiarando di CP_2
lavorare come impiegato (presso la riferisce la parte) Controparte_10
mentre la sorella, nata nel 1974, aveva dichiarato nell'atto di acquisto, di lavorare come insegnante (maestra elementare dall'età di 19 anni secondo la difesa). Se si considera che entrambi gli acquirenti lavoravano, che percepivano un reddito da tempo e che avevano entrambi più di trent'anni al momento del contratto, risulta smentita la tesi dell'appellante secondo la quale gli stessi sarebbero stati privi di reddito anche in quanto le allegazioni attoree del primo grado non appaiono tempestivamente contestate.
Per si rileva, poi, la stipula di un contratto di mutuo ipotecario CP_2
del 17 marzo 2008 con per l'importo di €. 70.000 Controparte_9
da restituire in 72 rate regolarmente, onerato, previa iscrizione ipotecaria sull'immobile acquistato (documentazione dimessa).
Pertanto, in dissenso dalle censure, non solo risultano per gli acquirenti le capacità patrimoniali per l'acquisto risultando i redditi, i prestiti ed il lavoro,
per ciascuno di essi, al fine di sostenere il prezzo d'acquisto, ma neppure si profila la fondatezza della prospettazione attorea che negherebbe valore anche al prestito di assumendo che la Banca non avrebbe fatto CP_2
istruttoria sul punto, La tesi appare smentita non solo dall'indagine peritale,
ma anche dalla iscrizione ipotecaria a garanzia posta dallo stesso Istituto. In
ogni caso, anche sotto tale profilo, la censura appare meramente apodittica rilevandosi che la rata mensile di €.
1.124 in capo ad risulta CP_2
onorata puntualmente in assenza di allegazioni contrarie a dimostrare l'impossidenza della parte, da ritenersi per quanto sopra detto e da far ritenere corretta l'istruttoria bancaria.
18 7.4.- Il pagamento del corrispettivo spettante a , da parte dei Controparte_3
compratori ma entro il 31 marzo 2008, risulta effettivamente dimostrato come emerge dal documento 4 di primo grado, dal mutuo contratto da CP_2
e dalle contabili dimesse da (docc. 2 e 3)
[...] Controparte_3
comprovanti i pagamenti della quota residua (€. 50.050) da parte di CP_2
ed . Se poi il pagamento è stato differito e risulta la rinuncia CP_1
alla ipoteca non per questo, in presenza della prova del saldo prezzo, può
affermarsi la simulazione anche perché lo spazio per il pagamento non era di rilievo (alcuni giorni) ed anche in quanto nel rapporto tra lo zio ed i nipoti era possibile ammettere la rinuncia all'ipoteca.
7.5.- Il contratto del 14 marzo 2008 risulta dunque compravendita effettiva mentre le critiche di parte appellante, in forza dei sopraindicati rilievi, si sostanziano in termini irrilevanti per genericità ed infondatezza.
Come dato c conto dal tribunale, però, rimangono dei profili di dubbiezza afferenti la coincidenza temporale fra l'operazione in oggetto, quella parallela del riassetto societario dell'impresa di e l'imminenza della Controparte_3
pubblicazione della sentenza del Tribunale per i minorenni sul riconoscimento della paternità; la circostanza che le operazioni erano avvenute fra stretti congiunti;
la dichiarata ostilità (o quanto meno alla ostentata indifferenza) di nei confronti del figlio la Controparte_3 Per_1
(indubbiamente inusuale) presenza di due testimoni nell'atto di compravendita e la circostanza che le parti abbiano atteso 21 anni dalla morte del de cujus (senior) per addivenire ad un'operazione a loro dire CP_2
programmata da tempo, senza che appaia del tutto convincente la spiegazione che l'attesa fu dovuta alla necessità di completare una pratica amministrativa
19 di sdemanializzazione (ed infatti, per la verità, mentre appare, dai documenti prodotti, che le pratiche furono avviate nel 2001, esse sembrano perfezionarsi nel 2004, sicché resterebbero senza spiegazione quei tre anni di “ritardo”
rispetto al rogito del Notaio ). Per_2
Tali profili nel singolo e nel complesso valutati, non possono rilevare quali presunzioni ad attestata la mancata, reale, stipula del contratto di compravendita per carenza del requisito della gravità posto che risulta prova effettiva e documentata del pagamento e della stessa stipula di un contratto di mutuo in capo ad uno degli acquirenti, fatto che rende del tutto veritiera la compravendita e che pone le presunzioni da ultimo richiamate nell'ambito degli indizi non rilevanti.
Si osserva poi che la stipula anche a titolo oneroso di contratti di compravendita tra parenti non è inusuale anche posto che qui non si verte nella disciplina della discendenza diretta;
che la particolare coincidenza tra la compravendita, il riassetto societario dell'impresa di , e Controparte_3
l'imminenza della pubblicazione della sentenza del Tribunale per i minorenni sul riconoscimento della paternità seppure di interesse, si scontra con i superiori accertamenti e così pure la dichiarata ostilità (o quanto meno alla ostentata indifferenza) di nei confronti del figlio . Controparte_3 Per_1
Evidente essendo che, nella disciplina economica, le decisioni possono esser prese per i motivi più vari ma se le stesse, con i contratti a valle, risultano effettive alcuna censura può porsi.
La presenza di due testimoni nell'atto di compravendita e la circostanza che le parti abbiano atteso 21 anni dalla morte del de cujus ( per CP_2 Per_6
20 addivenire ad un'operazione a loro dire programmata da tempo, costituiscono ulteriori elementi non gravi alla luce delle indicate considerazioni.
8.- Le istanze istruttorie articolate dalle parti vanno disattese in quanto irrilevanti alla luce della ratio decidendi, in quanto generiche perché
meramente affermate senza profili concreti ed ininfluenti anche posto che la c.t.u., in mancanza di allegazioni chiare sui valori contrari, non rileva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da in proprio e quale genitore di Parte_1 Persona_1
contro e e contro , così
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3
provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di CE;
condanna gli appellanti alle spese del grado a favore dei consorti in €. CP_3
10.000 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
condanna gli appellanti alle spese del grado a favore di in Controparte_3
€. 10.000 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 11 febbraio 2024
Il Presidente relatore
Dr. Massimo Coltro
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2008 con rinuncia dei venditori all'ipoteca legale.