Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.
Articolo 1 della Legge 3 maggio 2004, n. 134
Articolo 2
- Legge 3 maggio 2004, n. 134
Articolo 1 della Legge 3 maggio 2004, n. 134
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28 maggio 2004
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