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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4366/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con all'udienza del 27 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. DELLA RAGIONE ERNESTO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. GARDONI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
resistente con il curatore speciale per il figlio minore, avv. Sabrina Ghezzi.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
per , come in atti;
Parte_1
per come in atti;
CP_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Castelli Calepio (BG) il Parte_1 CP_1
28 agosto 2010 (reg. Castelli Calepio, n. 5, parte I, anno 2010).
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti, con la concessione di termini istruttori come richiesti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
dichiara la separazione personale di e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile in Castelli Calepio il 28 agosto 2010 (reg. Castelli Calepio, n. 5, parte I, anno 2010); provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa
Stancampiano per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domane;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'ufficiale di stato civile del Comune di Castelli Calepio, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con all'udienza del 27 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. DELLA RAGIONE ERNESTO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. GARDONI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
resistente con il curatore speciale per il figlio minore, avv. Sabrina Ghezzi.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
per , come in atti;
Parte_1
per come in atti;
CP_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Castelli Calepio (BG) il Parte_1 CP_1
28 agosto 2010 (reg. Castelli Calepio, n. 5, parte I, anno 2010).
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti, con la concessione di termini istruttori come richiesti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
dichiara la separazione personale di e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile in Castelli Calepio il 28 agosto 2010 (reg. Castelli Calepio, n. 5, parte I, anno 2010); provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa
Stancampiano per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domane;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'ufficiale di stato civile del Comune di Castelli Calepio, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano