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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 52719/2023, trattenuta in decisione con provvedimento reso in data 7.3.2025, vertente
TRA
- (c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Aldo Simotti (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Liegi n.28, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attore;
E
- (C.F. - P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore autorizzato, sig. rappresentata e CP_2
difesa dall'Avv. Stefano Sbordoni ( ) del Foro di CodiceFiscale_3
Roma, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Arenula
n. 16, giusta procura su foglio separato, costituente parte integrante e sostanziale della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta;
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
(artt. 2051/2043 c.c.);
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni nei rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento reso in data 7.3.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Controparte_3
[...]
Esponeva l'attore che:
- in data 1.11.2021, alle ore 17,10 circa, mentre si trovava all'interno del punto vendita in Roma, presso il centro commerciale “Porta CP_1
di Roma”, gestito dalla società cadeva sul Controparte_1
nastro mobile che unisce il reparto giardino con il piano terreno del medesimo punto vendita, a causa della scivolosità dello stesso e dell'assenza di cartelli di segnalazione del pericolo o di altra misura idonea ad evitare infortuni;
- all'evento assisteva la Signora la quale si Parte_2
prodigava nel soccorrere ed assistere il Sig. fino Parte_1
all'arrivo degli addetti del punto di primo soccorso della Croce Rossa presente nel Centro Commerciale Porta di Roma, il cui intervento è documentato con il verbale in data 1.11.2021;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni rivolte alla convenuta, malgrado la sua responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto custode del luogo ove si era verificato l'evento o, comunque, ex art. 2043
c.c..
Così concludeva parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, per i motivi tutti di cui in narrativa, Nel merito, accertare
e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società CP_1
(c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.2051 e/o 2043 cod.civ., in ordine alla produzione del sinistro in data 1.11.2021 di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la medesima società, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore a causa del medesimo sinistro, per complessivi € 63.450,51 – importo comprensivo del danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute, del danno non patrimoniale, relativo al danno biologico, al danno esistenziale e al danno morale, ovvero nella diversa somma che verrà determinata all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.a. da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva la impugnando e contestando Controparte_1
quando ex adverso dedotto, richiesto e prodotto in quanto infondato in fatto e in diritto e non provato, sottolineando l'assenza di prove idonee a sostegno degli assunti attori, evidenziando che il nastro mobile si trovava in un ambiente chiuso, funzionava regolarmente, era costantemente mantenuto e al momento del sinistro non presentava anomalie e pericoli né era bagnato, assumendo che l'attore portava scarpe molto lisce, inoltre il personale di (accorso con del CP_1
ghiaccio per soccorrere il sig. ) riferiva che l'attore aveva Parte_1
detto di non chiamare l'ambulanza e di voler andare via da solo, guidando, evidenziando che non vi era alcuna insidia nella scala, assumendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c. e di cui all'art. 2043 c.c., contestando anche il quantum della pretesa attorea, così infine concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza: 1 in via principale: rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2 in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre il risarcimento ritenuto di giustizia per concorso di colpa della parte danneggiata;
3 in via istruttoria: accogliere le istanze di cui al punto 2.5
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per testi.
All'esito la causa era rinviata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.2.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all' art. 189 c.p.c. e infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata, in punto di prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento, alle dichiarazioni rese dai testimoni indotti dalle parti e regolarmente escussi, può ritenersi provato che l'attore, verso le ore 17,10 dell'1.11.2021, mentre si trovava all'interno del punto vendita in Roma, presso il centro CP_1
commerciale “Porta di Roma”, cadde sul nastro mobile che unisce il reparto giardino con il piano terreno del medesimo punto vendita.
I testimoni, in particolare, hanno dichiarato che “ … mi trovavo nel reparto di giardinaggio, il giorno e l'ora in questione, del punto vendita stavo per scendere al piano inferiore che CP_1
collega i due reparti, con il tappeto mobile e ad un certo punto ho visto il sig. che, appena ha messo i piedi sul tappeto, è Parte_1
caduto malamente, non ricordo se in avanti o indietro o di lato;
quel giorno pioveva e appena ho visto la caduta ho guardato il tappeto ed ho notato che era sporco;
c'erano macchie liquide;
mi sono avvicinata all'infortunato, che nel frattempo era arrivato in fondo al tappeto mobile e gli ho prestato assistenza, poi mi sono allontanata perché mi ha detto che avrebbe chiamato i soccorsi e nonostante si fosse fatto male al piede si era rialzato;
dopo circa 40 minuti sono tornata indietro per vedere se il signore fosse ancora lì ed era ancora lì e qualcuno del reparto gli aveva prestato assistenza;
a quel punto mi sono offerta di accompagnarlo (era da solo) al vicino pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea e l'ho lasciato lì; prima di andare ci siamo scambiati i numeri, poi ci siamo sentiti e gli ho inviato via email una piccola dichiarazione di ciò cui avevo assistito …” (così la teste
[...]
e “ … il giorno e l'ora in questione mi trovavo presso Testimone_1
il punto vendita, ero il responsabile di giornata, giravo pertanto per il negozio anche dovendomi occupare della parte sicurezza e non ho notato anomalie nel nastro mobile;
non ho assistito alla caduta del sig. , sono stato chiamato da un altro collega, appena Parte_1
arrivato il sig. era sul pianerottolo fra un tappeto mobile Parte_1
e l'altro; era in piedi e mi ha riferito che era caduto e che si era fatto male alla caviglia;
sono andato a prendere il ghiaccio e una sedia, per effettuare il primo soccorso e poi gli ho chiesto se voleva una ambulanza e lui non ha voluto;
mi ha detto che sarebbe andato via da solo;
sono andato a prendere altro ghiaccio, lui ha atteso che il ghiaccio facesse effetto e poi l'ho visto allontanarsi da solo. Al mio arrivo, oltre all'infortunato, c'era soltanto l'altro collega …” (così,
. Testimone_2
Nella dichiarazione email, la ha così riferito: “…le confermo Parte_2
che il giorno 01/11/2021 alle ore 17,10 circa mi trovavo al piano superiore (giardinaggio) di Leroy MA a Porta di Roma ed ho visto lei, che mi precedeva nel prendere il nastro mobile che dal piano giardinaggio porta al piano terra, cadere rovinosamente non appena mise il piede sul nastro mobile che era bagnato a causa della forte pioggia. Come sa mi sono prodigata nel soccorrerla ed assisterla per tutto il lungo tempo trascorso fino all'intervento degli addetti della
Croce Rossa ed anche nell'accompagnarla all'ospedale successivamente”.
Risulta altresì documentalmente provato che verso le ore 17,45 intervenivano sul luogo del fatto gli operatori del presidio medico, i quali constatavano che l'infortunato aveva riportato un trauma alla caviglia destra a seguito di caduta accidentale e prendevano atto che l'attore non voleva l'intervento dell'ambulanza; inoltre, risulta per tabulas che alle 18,36 del medesimo giorno l'attore faceva ingresso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea per sottoporsi alle cure dei medici.
Tali essendo le risultanze acquisite agli atti, se da un lato può ritenersi provato che l'attore cadde non appena salito sulla scala mobile all'interno dell'esercizio commerciale , dall'altro non è emersa prova CP_1
del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno.
La scala mobile, inevitabilmente bagnata dalla pioggia a causa del transito dei clienti all'interno dell'esercizio commerciale in una giornata di pioggia, non poteva certamente costituire elemento di pericolo per chiunque prestasse attenzione allo stato dei luoghi, tant'è che nessun problema ebbe la testimone (che lo seguiva) a raggiungere Parte_2
immediatamente l'infortunato alla fine della scala per prestargli soccorso.
Peraltro, la testimonianza raccolta non consente di desumere che l'attore sia scivolato o inciampato per la presenza di umidità da acqua piovana ben potendo lo stesso essere invece caduto per altri motivi (un leggero malore, ad esempio o una semplice distrazione). A norma dell'art. 2051 c.c., richiamato dall'attore e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito. Come chiarito dalla
Suprema Corte a più riprese, in particolare con Ordinanza del 2.11.2023
n. 30394, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituiva un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. anche sent. Cass. n.
8478/2020, Ordinanza del 3.4.2019 n. 9315 che richiama le ordinanze
1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
Nel caso di specie, la caduta dell'attore non può certo ritenersi cagionata dalla cosa in custodia, che funzionava regolarmente e non presentava anomalie o difetti ma alla condotta dello stesso danneggiato, che salì sulla scala mobile senza la dovuta attenzione, finendo in terra e riportando lesioni fisiche.
La domanda, come proposta, deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
e condanna parte attrice alla rifusione, in Controparte_3
favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 30,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2025. IL GIUDICE