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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5830 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 24505 Ruolo Generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025, vertente
TRA
(c.f. e p. IVA;
con sede legale a Roma, in piazza di Villa Parte_1 P.IVA_1
Carpegna n. 58), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Frosinone, in via SR 214 per Casamari n. 49, presso lo studio dell'avv.to Francesco Cupini, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
RICORRENTE
E
(c.f. ; residente a [...]), CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Rieti, in viale Matteucci n. 1/B, presso lo studio dell'avv.to Maria
Carmela Pernice del Foro di Rieti, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTO
OGGETTO: risoluzione del contratto di collaborazione commerciale con domanda di restituzione somma e di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: per la ricorrente (verbale dell'udienza per la decisione ex artt. 281 sexies e terdecies
c.p.c.): “… l'avv.to Cupini Francesco … si riporta al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e agli scritti depositati e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate …”;
1 per il convenuto (verbale dell'udienza per la decisione ex artt. 281 sexies e terdecies
c.p.c.): “… l'avv.to Elisabetta Grete, in sostituzione dell'avv.to Pernice Maria Carmela per delega orale, … si riporta alla comparsa di risposta e agli scritti depositi e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente premesso di svolgere Parte_2 attività nel settore della commercializzazione di prodotti alimentari sia in Italia sia all'estero, allegava che si era rivolta al convenuto , consulente nel settore della CP_1
promozione/vendita di prodotti alimentari oltre che nella consulenza aziendale, per incrementare i propri affari;
che il predetto si era reso disponibile ad individuare e segnalare, ad essa ricorrente, nuove opportunità d'affari attraverso la presentazione di potenziali clienti;
che pertanto in data 13/11/2020 era stato sottoscritto un contratto di collaborazione commerciale, in base al quale era stato previsto (art. 2) il conferimento al appunto di CP_1 incarico “concernente l'individuazione di nuovi clienti e le segnalazioni di affari alla
Committente, in qualità di consulente”; che era parte integrante di detto contratto l'allegato
“A”, in base al quale era previsto che “alla sottoscrizione del contratto di Consulenza
Commerciale, verrà riconosciuto al Consulente un anticipo provvigionale di euro 2.500,00 … comprensivo di contributo integrativo INPS. Tale anticipo verrà riconsegnato alla
Committente dal Consulente nel caso in cui alla data del 30/6/2021 non sia stato effettuato nessun accordo commerciale per la vendita dei prodotti oggetto del presente mandato”; che alla data indicata (30/6/2021) non era stato concluso alcun accordo commerciale per il tramite del convenuto, per cui aveva richiesto allo stesso la restituzione della somma di € 2.500,00; che dopo un primo momento nel quale il si era dichiarato disponibile ad adempiere a CP_1
quanto contrattualmente previsto in merito alla restituzione della predetta somma e dopo una serie di richieste di rinvii, non vi era stato alcun seguito, per cui era stata inviata allo stesso una formale costituzione in mora datata 12/7/2022, ma, anche in questo caso, senza alcun esito concreto;
che nel caso di specie si era verificato un grave inadempimento da parte del convenuto, con conseguente risoluzione del contratto di collaborazione commerciale;
che, per effetto della risoluzione del contratto, aveva diritto alla restituzione della somma a suo tempo versata (€ 2.500,00) oltre interessi e al risarcimento dei danni. Alla luce di quanto allegato, la ricorrente, ritenute sussistenti le condizione per l'applicazione del rito semplificato di cognizione, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge,
2 ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Dichiarare risolto il contratto tra le parti ai sensi dell'art. 1(45)3 c.c.. Ordinare a parte resistente la restituzione della somma di euro 2.500,00 oltre interessi maturati dalla scadenza al soddisfo. Condannare parte resistente al risarcimento del danno che si ritiene equo quantificare in ulteriori 5.000,00 euro o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con decreto del 5/6/2023 era fissata al 7/11/2023 l'udienza di comparizione delle parti, con assegnazione del termine fino al 10/7/2023 per la notificazione del ricorso e del predetto decreto.
In data 1/11/2023 si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto , il CP_1
quale, contestata la domanda della società ricorrente, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, premessi tutti gli accertamenti ai sensi di legge, nonché in via istruttoria ed incidentale, rigettare in toto le domande attoree in quanto tutte totalmente infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, competenze professionali ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore procuratore antistatario”.
Al riguardo il convenuto, richiamato il predetto contratto di collaborazione, allegava che la società ricorrente aveva impedito materialmente che esso convenuto potesse svolgere la propria attività di consulente, per non avergli fornito i prodotti alimentari da commercializzare in quantità adeguate e con idonee modalità di presentazione;
che ciò aveva determinato l'invendibilità dei prodotti da commercializzare nel mercato italiano;
che in tal modo era stata la società ricorrente a dar luogo all'impossibilità materiale di compiere la commercializzazione, così che l'inadempimento non era imputabile ad esso convenuto, che si era attivato, anche prima della sottoscrizione del contratto, per verificare le potenzialità della importazione e vendita di prodotti alimentari dalla Russia (maionese con uova di quaglia); che si erano registrati problemi, imputabili alla ricorrente, sia per le etichette scritte in lingua russa e da stampare in lingua italiana sia per le quantità minime da poter trasportare;
che, oltre a non essere stata offerta dalla ricorrente la campionatura in italiano, la ricorrente, quando era stata richiesta da esso convenuto una produzione ulteriore, non era stata in grado di produrre il numero di confezioni richieste né aveva dimostrato la capacità di confezionare il prodotto su richiesta né altresì aveva impianti adeguati per conservare il prodotto, invero facilmente deperibile;
che pertanto aveva correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, non essendo imputabile ad esso convenuto il contestato inadempimento, come meglio indicato in comparsa
3 di risposta;
che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento;
che l'anticipo provvigionale di € 2.500,00 non doveva essere restituito, ma poteva essere trattenuto, avendo svolto l'attività di consulente ed essendo stato messo nell'impossibilità di proseguire l'attività proprio dalla ricorrente, che sistematicamente aveva rifiutato di inviare le campionature necessarie e fornire le etichette del prodotto in italiano;
che inoltre il periodo nel quale doveva essere svolta l'attività era stato caratterizzato dall'epidemia Covid 19, con tutte le notorie implicazioni.
All'udienza di prima comparizione del 7/11/2023, comparsi i procuratori delle parti, era disposto rinvio all'udienza del 6/12/2023 per il medesimo incombente, a seguito di richiesta di differimento di parte ricorrente, al fine di consentire la nomina di nuovo legale.
In data 30/11/2023 si costituiva nuovo procuratore per la società ricorrente, il quale si riportava agli scritti e alle difese nonché alle conclusioni del precedente procuratore.
All'udienza del 6/12/2023, presente solo il nuovo procuratore di parte ricorrente, erano rilasciate dichiarazioni a verbale dal legale rappresentante della società ricorrente e, all'esito, su richiesta della stessa parte ricorrente, era disposto rinvio all'udienza del 30/1/2024 per la decisione, con assegnazione alle parti di termini fino al 31/12/2023 per il deposito di note e documenti e fino al 15/1/2024 per il deposito di repliche e documenti.
Alle ore 12.24 della stessa udienza del 6/12/2023 si riapriva il verbale, dando atto della comparizione di un sostituto processuale del difensore del convenuto, il quale prendeva atto del provvedimento precedentemente assunto, che veniva confermato.
I procuratori delle parti depositavano note scritte.
All'udienza del 30/1/2024, presente solo il procuratore di parte ricorrente, la causa era assunta a riserva.
Alle ore 11.52 della stessa udienza del 30/1/2024 si riapriva il verbale, dando atto della comparizione di un sostituto processuale del difensore del convenuto, il quale prendeva atto del provvedimento precedentemente assunto, che veniva confermato.
Con ordinanza riservata del 2-4/3/2024, premesso che “… Alla luce della natura dell'odierna causa e della documentazione prodotta in atti nonché delle allegazioni, deduzioni ed eccezioni delle parti, come argomentato tanto negli scritti introduttivi quanto nelle note ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., non è necessario procedere al mutamento di rito (cfr. Cass. 14734/2022; Cass. 6563/2017; Cass. 1904/2014, in tema di procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., ma si tratta di principi applicabili anche al procedimento semplificato ex art. 281 decies c.p.c.) e inoltre la causa risulta matura per la decisione. …”,
4 era disposto rinvio all'udienza dell'8/1/2025 per la rimessione della causa in decisione ex artt.
281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
All'udienza dell'8/1/2025, presenti i procuratori delle parti che discutevano la causa riportandosi ai propri scritti e alle proprie difese, la causa era trattenuta in decisione -ex art. 281 sexies c.p.c. in relazione all'art. 281 terdecies c.p.c.- sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda della ricorrente è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
2. Richiamato quanto esposto, è documentalmente emerso che con contratto del
13/11/2022 la ricorrente, indicata come 'committente', aveva conferito al convenuto, indicato come 'consulente', l'incarico “… concernente l'individuazione di nuovi clienti e le segnalazioni di affari alla Committente, in qualità di consulente”, con la previsione che “in virtù di quanto definito nel presente accordo, il consulente si impegnerà a contattare nuovi clienti e raccogliere le loro manifestazioni di interesse alla committente trasmettendo immediatamente tutte le informazioni alla committente” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente: contratto di collaborazione commerciale: art. 2).
2.1 Per quanto di interesse, all'art. 4 del predetto contratto ('corrispettivo'), era stato convenuto che “… Per l'attività di cui al precedente punto 2 il consulente avrà diritto ad un compenso in misura percentuale calcolata sul fatturato dei contratti, secondo quanto di cui all'allegato A”.
2.2 In base al richiamato allegato 'A' era stato previsto, sempre per quanto qui di interesse, che “alla sottoscrizione del contratto di Consulenza Commerciale, verrà riconosciuto al Consulente un anticipo provvigionale di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento,00) comprensivo di contributo integrativo INPS. Tale anticipo verrà riconsegnato alla Committente dal Consulente nel caso in cui alla data del 30 giugno 2021 non sia stato effettuato nessun accordo commerciale per la vendita dei prodotti oggetto del presente mandato” (cfr. doc. 2 di parte convenuta).
3. A fronte di detto quadro contrattuale la ricorrente ha allegato che alla suddetta data del 30/6/2021 non era stato concluso alcun accordo commerciale per il tramite del convenuto e che pertanto aveva richiesto allo stesso, ma senza esito, la restituzione della somma di €
2.500,00, per cui si era dovuti ricorrere all'Autorità giudiziaria.
5 4. Da parte sua il convenuto ha eccepito l'altrui inadempimento, in quanto la ricorrente non aveva provveduto a quanto di sua competenza per rendere possibile la conclusione di affari sia con riferimento alla predisposizione delle etichette in italiano sia con riferimento alle quantità, non predeterminate in contratto, di prodotto (maionese con uova di quaglia) da immettere sul mercato italiano sia con riferimento alle tecniche di conservazione del prodotto, facilmente deperibile.
5. Tanto premesso in ordine alla posizione processuale delle parti, va ricordato, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nel caso di domanda di risoluzione -lo stesso discorso vale peraltro anche nel caso di domanda di adempimento o di risarcimento dei danni per inadempimento, in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento- il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'avvenuto adempimento o in generale l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
5.1 Nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, opponga l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore, è altrettanto consolidato il principio per cui, risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in causa, sarà il debitore eccipiente a limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a proprio carico
(cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr.
Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012;
Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
6. Sempre come discorso di carattere generale va ricordato che l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., presuppone l'esistenza di un rapporto di corrispettività e contemporaneità tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche delle parti e richiede altresì la non contrarietà a buona fede dell'inadempimento da parte di colui che formula la relativa eccezione (cfr. Cass. 24899/2005; Cass. 22353/2010).
6 7. Tornando al caso di specie, osserva il Giudice che il convenuto si è costituito tardivamente in giudizio in data 1/11/2023 rispetto all'udienza fissata per il 7/11/2023, con le note conseguenze di legge.
8. Al riguardo l'art. 281 undecies c.p.c. prevede, al comma 3, ultimo inciso, che “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”, mentre lo stesso art. 281 undecies, comma 2, c.p.c. prevede, per quanto di interesse, che “Il giudice istruttore … fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza …”.
9. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 6762/2021; Cass. 6168/2011), che deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata.
10. E' ben vero che non è necessario l'uso di formule speciali o sacramentali e che l'eccezione ben possa essere ricavabile dal contenuto della comparsa di risposta (cfr. citata
Cass. 6762/2021; Cass. 17424/2010; Cass. 20870/2009; Cass. 11728/2002; Cass.
10764/1999), ma è pur sempre necessario che l'eccezione sia ritualmente sollevata con la tempestiva costituzione in giudizio.
10.1 Non è necessario sottoporre alle parti la questione (art. 101, comma 2, c.p.c.), in quanto si tratta di profilo di natura processuale (arg. ex Cass. SU 30883/2024; Cass.
7356/2022).
11. In conseguenza di quanto detto l'eccezione di inadempimento non è ammissibile e pertanto non possono avere ingresso nel presente giudizio, così da paralizzare la pretesa di parte ricorrente, tutte le allegazioni, deduzioni e produzioni di parte convenuta in ordine appunto alle quantità di prodotto, in ipotesi inviabile dalla Russia, per essere l'operazione economicamente conveniente per la ricorrente e in ordine alle campionature in lingua italiana ovvero ai necessari sistemi di conservazione del prodotto a bassa temperatura.
12. Per tale motivo risulta assorbito anche l'ulteriore rilievo, in relazione alla valutazione della buona fede, sul fatto che l'eccezione è stata sollevata solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio e non anche al momento della diffida del 12/7/2022, ricevuta in data 14/7/2022 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), con cui la ricorrente, rilevata la mancata conclusione di accordi commerciali per il tramite del consulente entro il 30/6/2021, aveva richiesto la restituzione dell'anticipo provvigionale di € 2.500,00.
7 12.1 Nulla risulta provato dal convenuto in ordine ad una pronta contestazione della pretesa della ricorrente al momento della ricezione della diffida.
12.2 Nella comparsa di risposta, al punto 16, è dato leggere che “… Anche di seguito alla diffida del 14.07.2022 il Sig. ha provveduto a rappresentare le difficoltà CP_1
qui dedotte a causa del comportamento esclusivo del Committente, per come può risultare dai colloqui intercorsi non soltanto tra le parti ma anche in presenza dei Sigg.ri , Controparte_2
Presidente dell'osservatorio Freschissimi e Amministratore di una Agenzia Persona_1 di rappresentanza di NO …”, ma nulla risulta provato sul punto né documentalmente né con prova per testi, non essendo stata richiesta la prova anche su detta circostanza, riportata al citato punto 16 della comparsa di risposta.
13. Alla luce delle risultanze di causa è processualmente emerso che alcun contratto è stato concluso dalla ricorrente per effetto dell'attività del consulente, che pertanto è risultato inadempiente rispetto all'obbligazione assunta, consistente appunto nell'individuazione di nuovi clienti e nella segnalazione di affari, così da poter maturare la provvigione secondo la percentuale pattuita (cfr. citato allegato 'A' al contratto di collaborazione).
14. Si tratta di un'obbligazione, che non è stata correttamente adempiuta dal convenuto, per causa ad esso imputabile, non potendo -come detto- rilevare il preteso inadempimento della ricorrente nella predisposizione di quanto necessario o comunque utile per consentire l'adempimento del consulente, come da costui eccepito.
15. Le allegazioni e deduzioni di parte convenuta non modificano le conclusioni cui si
è pervenuti, mancando la prova che sia stata svolta una proficua e capillare attività di presentazione dei prodotti della ricorrente, che potesse consentire di addivenire alla conclusione di nuovi affari e quindi a soddisfare l'interesse della ricorrente, sotteso alla stipulazione del contratto di collaborazione.
16. L'inadempimento del convenuto, avuto riguardo all'interesse della ricorrente ad incrementare il parco clienti, interesse così immanente e avvertito dalla ricorrente da avere la stessa corrisposto al convenuto l'anticipo provvigionale di € 2.500,00, è grave (art. 1455 c.c.), in quanto ha vanificato l'aspettativa della ricorrente di vedere aumentato il giro di affari proprio per il tramite dell'apporto del convenuto, e ciò giustifica la risoluzione del contratto di collaborazione commerciale del 13/11/2020.
16.1 Del resto, ricordato che la provvigione ordinaria era stata convenuta nella misura del 5%, salvo eccezionalmente una maggiore percentuale nel caso di contratti di maggior rilievo e conclusi a condizioni straordinarie (cfr. citato Allegato A), non va dimenticato che
8 l'anticipo provvigionale di € 2.500,00 corrispondeva, considerata appunto la percentuale ordinaria del 5%, alla conclusione di affari per almeno 50.000,00, entro la data del 30/6/2021.
16.2 Nulla risulta al riguardo, essendo pacifico che fra la data del contratto
(13/11/2020) e appunto la data concordata del 30/6/2021 non risulta la conclusione di alcun affare per effetto dell'attività del convenuto.
17. A questo punto, risolto il contratto di collaborazione, si devono esaminare le domande restitutorie e risarcitorie, proposte dalla ricorrente.
18. Per quanto riguarda la domanda restitutoria ex art. 1458, comma 1, c.c. (cfr. Cass.
7829/2003; Cass. 2439/2006; Cass. 2562/2009; Cass. 2075/2013; Cass. 3578/2018), va ricordato che gli effetti restitutori, conseguenti alla pronuncia di risoluzione del contratto e in base ai principi generali dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), derivano dal venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite (cfr. Cass. 4442/2014).
19. Nel caso di specie, la ricorrente ha diritto alla richiesta restituzione della somma di
€ 2.500,00, a suo tempo versata al convenuto come anticipo provvigionale, che invero non trova alcuna giustificazione causale nella conclusione di affari entro la prevista data del
30/6/2021, come dimostrato da parte ricorrente (cfr. Cass. 28878/2022) e come processualmente emerso.
20. Per mera completezza espositiva si osserva, a fronte della deduzione di parte convenuta sul fatto che “… l'anticipo provvigionale pari ad € 2.500,00, versato dalla
Committente al Consulente non doveva essere restituito ma poteva essere trattenuto dal Sig. il quale ha svolto la sua attività di Consulente, …” (cfr. comparsa di risposta), che in CP_1 base al contratto di collaborazione e all'Allegato 'A' era prevista una provvigione ordinaria del 5% (Allegato 'A') da calcolare “… sul fatturato dei contratti …” (contratto: art. 4, comma
1) ed esclusivamente “… sui contratti sottoscritti e per i quali la committente abbia ricevuto il pagamento integrale delle somme dovute e non soltanto di parte di esse” (art. 4, comma 2), con spese tutte da rimanere a carico del consulente (art. 4, commi 3 e 4).
20.1 Va pertanto escluso, anche a prescindere da ogni discorso sulla risoluzione del contratto, che il convenuto possa trattenere l'anticipo provvigionale per la pretesa attività svolta, atteso che in ogni caso l'accordo prevedeva una specifica disciplina per la maturazione del compenso.
21. Sulla predetta somma di € 2.500,00, ricordata la necessità che nella sentenza di condanna di specifichi la natura degli interessi riconosciuti (cfr. Cass. SU 12449/2024) e ricordata altresì l'applicazione generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. (cfr. Cass. 61/2023),
9 sono dovuti gli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora
(14/7/2022: data di ricezione della precedentemente richiamata diffida del 12/7/2022) fino al
20/6/2023 e, in mancanza di determinazione convenzionale degli interessi, gli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002) dal 21/6/2023 (data di notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso introduttivo) fino al saldo effettivo.
22. Passando alla domanda risarcitoria, se ne rileva l'infondatezza.
23. Al riguardo va ribadito, dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, che anche nel caso del risarcimento danni da inadempimento contrattuale il richiamo al principio giurisprudenziale risalente a Cass. SU 13533/2001 (cfr. superiore paragrafo 5.1) non esaurisce il discorso sul risarcimento del danno, in quanto oltre all'inadempimento è necessaria, da parte del preteso danneggiato, la prova, in base a conferente allegazione, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno (cfr. Cass. 5960/2005; Cass.
21140/2007).
23.1 Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve invero allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto.
23.2 In adesione al consolidato principio ermeneutico basato sul concetto di danno- conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, si ribadisce che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
24. Nel caso di specie la domanda è del tutto priva di qualsivoglia elemento in fatto, che consenta di valutare l'effettiva esistenza di un danno patrimoniale sofferto dalla ricorrente.
25. Negli scritti conclusionali, depositati dalla ricorrente in data 22/12/2023, è dato leggere che “… il risarcimento del danno è provato perché la scrivente azienda ha perso tempo, non ottiene ancora indietro i soldi che pure le spettano e affidandosi a un collaboratore
10 che non è stato produttivo non ha potuto ottenere tutto lo sviluppo che cercava;
il danno, quindi, come spiegato nel ricorso, deve essere … liquidato (anche ai sensi dell'art. 1226 cc)
…”.
26. Al riguardo va ribadito che non è sufficiente richiamare generiche e astratte fattispecie produttrici di un ipotetico danno patrimoniale, con la conseguenza che, dovendosi escludere -come detto- l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, la ricorrente avrebbe dovuto prima allegare in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici e concreti, il danno patrimoniale effettivamente sofferto e poi provvedere alla relativa prova, anche mediante presunzioni.
26.1 Nulla risulta al riguardo.
27. Analogamente va ribadito che l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma detta liquidazione presuppone pur sempre -a monte- la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'effettiva esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va sempre provata da chi l'allega (cfr. Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017; Cass.
4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 8941/2022).
28. In conclusione la domanda di risarcimento va rigettata.
29. Atteso l'esito del giudizio e l'accoglimento solo di parte delle domande svolte (cfr.
Cass. SU 32061/2022), le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno compensate per 1/2 e poste per il residuo a carico del convenuto per il grado di soccombenza.
29.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi fra il minimo e il medio relativi alle quattro fasi dei 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione '1.101-5.200', tenuto conto della natura e del valore (accertato) della controversia della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa. Sulla somma di € 1.400,00 va operata la disposta compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• in parziale accoglimento della domanda attorea, risolve il contratto di collaborazione commerciale del 13/11/2020 per grave inadempimento del convenuto;
CP_1
11 • condanna il convenuto alla restituzione, in favore della ricorrente della Parte_2 somma di € 2.500,00, oltre agli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora (14/7/2022) fino al 20/6/2023 e agli interessi al tasso legale maggiorato
(art. 1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002) dal 21/6/2023 fino al saldo effettivo;
• rigetta la domanda di risarcimento danni, proposta dalla società ricorrente;
• compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento del residuo, che liquida in € 700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 12/4/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
12
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 24505 Ruolo Generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025, vertente
TRA
(c.f. e p. IVA;
con sede legale a Roma, in piazza di Villa Parte_1 P.IVA_1
Carpegna n. 58), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Frosinone, in via SR 214 per Casamari n. 49, presso lo studio dell'avv.to Francesco Cupini, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
RICORRENTE
E
(c.f. ; residente a [...]), CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Rieti, in viale Matteucci n. 1/B, presso lo studio dell'avv.to Maria
Carmela Pernice del Foro di Rieti, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTO
OGGETTO: risoluzione del contratto di collaborazione commerciale con domanda di restituzione somma e di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: per la ricorrente (verbale dell'udienza per la decisione ex artt. 281 sexies e terdecies
c.p.c.): “… l'avv.to Cupini Francesco … si riporta al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e agli scritti depositati e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate …”;
1 per il convenuto (verbale dell'udienza per la decisione ex artt. 281 sexies e terdecies
c.p.c.): “… l'avv.to Elisabetta Grete, in sostituzione dell'avv.to Pernice Maria Carmela per delega orale, … si riporta alla comparsa di risposta e agli scritti depositi e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente premesso di svolgere Parte_2 attività nel settore della commercializzazione di prodotti alimentari sia in Italia sia all'estero, allegava che si era rivolta al convenuto , consulente nel settore della CP_1
promozione/vendita di prodotti alimentari oltre che nella consulenza aziendale, per incrementare i propri affari;
che il predetto si era reso disponibile ad individuare e segnalare, ad essa ricorrente, nuove opportunità d'affari attraverso la presentazione di potenziali clienti;
che pertanto in data 13/11/2020 era stato sottoscritto un contratto di collaborazione commerciale, in base al quale era stato previsto (art. 2) il conferimento al appunto di CP_1 incarico “concernente l'individuazione di nuovi clienti e le segnalazioni di affari alla
Committente, in qualità di consulente”; che era parte integrante di detto contratto l'allegato
“A”, in base al quale era previsto che “alla sottoscrizione del contratto di Consulenza
Commerciale, verrà riconosciuto al Consulente un anticipo provvigionale di euro 2.500,00 … comprensivo di contributo integrativo INPS. Tale anticipo verrà riconsegnato alla
Committente dal Consulente nel caso in cui alla data del 30/6/2021 non sia stato effettuato nessun accordo commerciale per la vendita dei prodotti oggetto del presente mandato”; che alla data indicata (30/6/2021) non era stato concluso alcun accordo commerciale per il tramite del convenuto, per cui aveva richiesto allo stesso la restituzione della somma di € 2.500,00; che dopo un primo momento nel quale il si era dichiarato disponibile ad adempiere a CP_1
quanto contrattualmente previsto in merito alla restituzione della predetta somma e dopo una serie di richieste di rinvii, non vi era stato alcun seguito, per cui era stata inviata allo stesso una formale costituzione in mora datata 12/7/2022, ma, anche in questo caso, senza alcun esito concreto;
che nel caso di specie si era verificato un grave inadempimento da parte del convenuto, con conseguente risoluzione del contratto di collaborazione commerciale;
che, per effetto della risoluzione del contratto, aveva diritto alla restituzione della somma a suo tempo versata (€ 2.500,00) oltre interessi e al risarcimento dei danni. Alla luce di quanto allegato, la ricorrente, ritenute sussistenti le condizione per l'applicazione del rito semplificato di cognizione, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge,
2 ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Dichiarare risolto il contratto tra le parti ai sensi dell'art. 1(45)3 c.c.. Ordinare a parte resistente la restituzione della somma di euro 2.500,00 oltre interessi maturati dalla scadenza al soddisfo. Condannare parte resistente al risarcimento del danno che si ritiene equo quantificare in ulteriori 5.000,00 euro o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con decreto del 5/6/2023 era fissata al 7/11/2023 l'udienza di comparizione delle parti, con assegnazione del termine fino al 10/7/2023 per la notificazione del ricorso e del predetto decreto.
In data 1/11/2023 si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto , il CP_1
quale, contestata la domanda della società ricorrente, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, premessi tutti gli accertamenti ai sensi di legge, nonché in via istruttoria ed incidentale, rigettare in toto le domande attoree in quanto tutte totalmente infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, competenze professionali ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore procuratore antistatario”.
Al riguardo il convenuto, richiamato il predetto contratto di collaborazione, allegava che la società ricorrente aveva impedito materialmente che esso convenuto potesse svolgere la propria attività di consulente, per non avergli fornito i prodotti alimentari da commercializzare in quantità adeguate e con idonee modalità di presentazione;
che ciò aveva determinato l'invendibilità dei prodotti da commercializzare nel mercato italiano;
che in tal modo era stata la società ricorrente a dar luogo all'impossibilità materiale di compiere la commercializzazione, così che l'inadempimento non era imputabile ad esso convenuto, che si era attivato, anche prima della sottoscrizione del contratto, per verificare le potenzialità della importazione e vendita di prodotti alimentari dalla Russia (maionese con uova di quaglia); che si erano registrati problemi, imputabili alla ricorrente, sia per le etichette scritte in lingua russa e da stampare in lingua italiana sia per le quantità minime da poter trasportare;
che, oltre a non essere stata offerta dalla ricorrente la campionatura in italiano, la ricorrente, quando era stata richiesta da esso convenuto una produzione ulteriore, non era stata in grado di produrre il numero di confezioni richieste né aveva dimostrato la capacità di confezionare il prodotto su richiesta né altresì aveva impianti adeguati per conservare il prodotto, invero facilmente deperibile;
che pertanto aveva correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, non essendo imputabile ad esso convenuto il contestato inadempimento, come meglio indicato in comparsa
3 di risposta;
che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento;
che l'anticipo provvigionale di € 2.500,00 non doveva essere restituito, ma poteva essere trattenuto, avendo svolto l'attività di consulente ed essendo stato messo nell'impossibilità di proseguire l'attività proprio dalla ricorrente, che sistematicamente aveva rifiutato di inviare le campionature necessarie e fornire le etichette del prodotto in italiano;
che inoltre il periodo nel quale doveva essere svolta l'attività era stato caratterizzato dall'epidemia Covid 19, con tutte le notorie implicazioni.
All'udienza di prima comparizione del 7/11/2023, comparsi i procuratori delle parti, era disposto rinvio all'udienza del 6/12/2023 per il medesimo incombente, a seguito di richiesta di differimento di parte ricorrente, al fine di consentire la nomina di nuovo legale.
In data 30/11/2023 si costituiva nuovo procuratore per la società ricorrente, il quale si riportava agli scritti e alle difese nonché alle conclusioni del precedente procuratore.
All'udienza del 6/12/2023, presente solo il nuovo procuratore di parte ricorrente, erano rilasciate dichiarazioni a verbale dal legale rappresentante della società ricorrente e, all'esito, su richiesta della stessa parte ricorrente, era disposto rinvio all'udienza del 30/1/2024 per la decisione, con assegnazione alle parti di termini fino al 31/12/2023 per il deposito di note e documenti e fino al 15/1/2024 per il deposito di repliche e documenti.
Alle ore 12.24 della stessa udienza del 6/12/2023 si riapriva il verbale, dando atto della comparizione di un sostituto processuale del difensore del convenuto, il quale prendeva atto del provvedimento precedentemente assunto, che veniva confermato.
I procuratori delle parti depositavano note scritte.
All'udienza del 30/1/2024, presente solo il procuratore di parte ricorrente, la causa era assunta a riserva.
Alle ore 11.52 della stessa udienza del 30/1/2024 si riapriva il verbale, dando atto della comparizione di un sostituto processuale del difensore del convenuto, il quale prendeva atto del provvedimento precedentemente assunto, che veniva confermato.
Con ordinanza riservata del 2-4/3/2024, premesso che “… Alla luce della natura dell'odierna causa e della documentazione prodotta in atti nonché delle allegazioni, deduzioni ed eccezioni delle parti, come argomentato tanto negli scritti introduttivi quanto nelle note ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., non è necessario procedere al mutamento di rito (cfr. Cass. 14734/2022; Cass. 6563/2017; Cass. 1904/2014, in tema di procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., ma si tratta di principi applicabili anche al procedimento semplificato ex art. 281 decies c.p.c.) e inoltre la causa risulta matura per la decisione. …”,
4 era disposto rinvio all'udienza dell'8/1/2025 per la rimessione della causa in decisione ex artt.
281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
All'udienza dell'8/1/2025, presenti i procuratori delle parti che discutevano la causa riportandosi ai propri scritti e alle proprie difese, la causa era trattenuta in decisione -ex art. 281 sexies c.p.c. in relazione all'art. 281 terdecies c.p.c.- sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda della ricorrente è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
2. Richiamato quanto esposto, è documentalmente emerso che con contratto del
13/11/2022 la ricorrente, indicata come 'committente', aveva conferito al convenuto, indicato come 'consulente', l'incarico “… concernente l'individuazione di nuovi clienti e le segnalazioni di affari alla Committente, in qualità di consulente”, con la previsione che “in virtù di quanto definito nel presente accordo, il consulente si impegnerà a contattare nuovi clienti e raccogliere le loro manifestazioni di interesse alla committente trasmettendo immediatamente tutte le informazioni alla committente” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente: contratto di collaborazione commerciale: art. 2).
2.1 Per quanto di interesse, all'art. 4 del predetto contratto ('corrispettivo'), era stato convenuto che “… Per l'attività di cui al precedente punto 2 il consulente avrà diritto ad un compenso in misura percentuale calcolata sul fatturato dei contratti, secondo quanto di cui all'allegato A”.
2.2 In base al richiamato allegato 'A' era stato previsto, sempre per quanto qui di interesse, che “alla sottoscrizione del contratto di Consulenza Commerciale, verrà riconosciuto al Consulente un anticipo provvigionale di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento,00) comprensivo di contributo integrativo INPS. Tale anticipo verrà riconsegnato alla Committente dal Consulente nel caso in cui alla data del 30 giugno 2021 non sia stato effettuato nessun accordo commerciale per la vendita dei prodotti oggetto del presente mandato” (cfr. doc. 2 di parte convenuta).
3. A fronte di detto quadro contrattuale la ricorrente ha allegato che alla suddetta data del 30/6/2021 non era stato concluso alcun accordo commerciale per il tramite del convenuto e che pertanto aveva richiesto allo stesso, ma senza esito, la restituzione della somma di €
2.500,00, per cui si era dovuti ricorrere all'Autorità giudiziaria.
5 4. Da parte sua il convenuto ha eccepito l'altrui inadempimento, in quanto la ricorrente non aveva provveduto a quanto di sua competenza per rendere possibile la conclusione di affari sia con riferimento alla predisposizione delle etichette in italiano sia con riferimento alle quantità, non predeterminate in contratto, di prodotto (maionese con uova di quaglia) da immettere sul mercato italiano sia con riferimento alle tecniche di conservazione del prodotto, facilmente deperibile.
5. Tanto premesso in ordine alla posizione processuale delle parti, va ricordato, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nel caso di domanda di risoluzione -lo stesso discorso vale peraltro anche nel caso di domanda di adempimento o di risarcimento dei danni per inadempimento, in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento- il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'avvenuto adempimento o in generale l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
5.1 Nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, opponga l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore, è altrettanto consolidato il principio per cui, risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in causa, sarà il debitore eccipiente a limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a proprio carico
(cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr.
Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012;
Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
6. Sempre come discorso di carattere generale va ricordato che l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., presuppone l'esistenza di un rapporto di corrispettività e contemporaneità tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche delle parti e richiede altresì la non contrarietà a buona fede dell'inadempimento da parte di colui che formula la relativa eccezione (cfr. Cass. 24899/2005; Cass. 22353/2010).
6 7. Tornando al caso di specie, osserva il Giudice che il convenuto si è costituito tardivamente in giudizio in data 1/11/2023 rispetto all'udienza fissata per il 7/11/2023, con le note conseguenze di legge.
8. Al riguardo l'art. 281 undecies c.p.c. prevede, al comma 3, ultimo inciso, che “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”, mentre lo stesso art. 281 undecies, comma 2, c.p.c. prevede, per quanto di interesse, che “Il giudice istruttore … fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza …”.
9. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 6762/2021; Cass. 6168/2011), che deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata.
10. E' ben vero che non è necessario l'uso di formule speciali o sacramentali e che l'eccezione ben possa essere ricavabile dal contenuto della comparsa di risposta (cfr. citata
Cass. 6762/2021; Cass. 17424/2010; Cass. 20870/2009; Cass. 11728/2002; Cass.
10764/1999), ma è pur sempre necessario che l'eccezione sia ritualmente sollevata con la tempestiva costituzione in giudizio.
10.1 Non è necessario sottoporre alle parti la questione (art. 101, comma 2, c.p.c.), in quanto si tratta di profilo di natura processuale (arg. ex Cass. SU 30883/2024; Cass.
7356/2022).
11. In conseguenza di quanto detto l'eccezione di inadempimento non è ammissibile e pertanto non possono avere ingresso nel presente giudizio, così da paralizzare la pretesa di parte ricorrente, tutte le allegazioni, deduzioni e produzioni di parte convenuta in ordine appunto alle quantità di prodotto, in ipotesi inviabile dalla Russia, per essere l'operazione economicamente conveniente per la ricorrente e in ordine alle campionature in lingua italiana ovvero ai necessari sistemi di conservazione del prodotto a bassa temperatura.
12. Per tale motivo risulta assorbito anche l'ulteriore rilievo, in relazione alla valutazione della buona fede, sul fatto che l'eccezione è stata sollevata solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio e non anche al momento della diffida del 12/7/2022, ricevuta in data 14/7/2022 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), con cui la ricorrente, rilevata la mancata conclusione di accordi commerciali per il tramite del consulente entro il 30/6/2021, aveva richiesto la restituzione dell'anticipo provvigionale di € 2.500,00.
7 12.1 Nulla risulta provato dal convenuto in ordine ad una pronta contestazione della pretesa della ricorrente al momento della ricezione della diffida.
12.2 Nella comparsa di risposta, al punto 16, è dato leggere che “… Anche di seguito alla diffida del 14.07.2022 il Sig. ha provveduto a rappresentare le difficoltà CP_1
qui dedotte a causa del comportamento esclusivo del Committente, per come può risultare dai colloqui intercorsi non soltanto tra le parti ma anche in presenza dei Sigg.ri , Controparte_2
Presidente dell'osservatorio Freschissimi e Amministratore di una Agenzia Persona_1 di rappresentanza di NO …”, ma nulla risulta provato sul punto né documentalmente né con prova per testi, non essendo stata richiesta la prova anche su detta circostanza, riportata al citato punto 16 della comparsa di risposta.
13. Alla luce delle risultanze di causa è processualmente emerso che alcun contratto è stato concluso dalla ricorrente per effetto dell'attività del consulente, che pertanto è risultato inadempiente rispetto all'obbligazione assunta, consistente appunto nell'individuazione di nuovi clienti e nella segnalazione di affari, così da poter maturare la provvigione secondo la percentuale pattuita (cfr. citato allegato 'A' al contratto di collaborazione).
14. Si tratta di un'obbligazione, che non è stata correttamente adempiuta dal convenuto, per causa ad esso imputabile, non potendo -come detto- rilevare il preteso inadempimento della ricorrente nella predisposizione di quanto necessario o comunque utile per consentire l'adempimento del consulente, come da costui eccepito.
15. Le allegazioni e deduzioni di parte convenuta non modificano le conclusioni cui si
è pervenuti, mancando la prova che sia stata svolta una proficua e capillare attività di presentazione dei prodotti della ricorrente, che potesse consentire di addivenire alla conclusione di nuovi affari e quindi a soddisfare l'interesse della ricorrente, sotteso alla stipulazione del contratto di collaborazione.
16. L'inadempimento del convenuto, avuto riguardo all'interesse della ricorrente ad incrementare il parco clienti, interesse così immanente e avvertito dalla ricorrente da avere la stessa corrisposto al convenuto l'anticipo provvigionale di € 2.500,00, è grave (art. 1455 c.c.), in quanto ha vanificato l'aspettativa della ricorrente di vedere aumentato il giro di affari proprio per il tramite dell'apporto del convenuto, e ciò giustifica la risoluzione del contratto di collaborazione commerciale del 13/11/2020.
16.1 Del resto, ricordato che la provvigione ordinaria era stata convenuta nella misura del 5%, salvo eccezionalmente una maggiore percentuale nel caso di contratti di maggior rilievo e conclusi a condizioni straordinarie (cfr. citato Allegato A), non va dimenticato che
8 l'anticipo provvigionale di € 2.500,00 corrispondeva, considerata appunto la percentuale ordinaria del 5%, alla conclusione di affari per almeno 50.000,00, entro la data del 30/6/2021.
16.2 Nulla risulta al riguardo, essendo pacifico che fra la data del contratto
(13/11/2020) e appunto la data concordata del 30/6/2021 non risulta la conclusione di alcun affare per effetto dell'attività del convenuto.
17. A questo punto, risolto il contratto di collaborazione, si devono esaminare le domande restitutorie e risarcitorie, proposte dalla ricorrente.
18. Per quanto riguarda la domanda restitutoria ex art. 1458, comma 1, c.c. (cfr. Cass.
7829/2003; Cass. 2439/2006; Cass. 2562/2009; Cass. 2075/2013; Cass. 3578/2018), va ricordato che gli effetti restitutori, conseguenti alla pronuncia di risoluzione del contratto e in base ai principi generali dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), derivano dal venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite (cfr. Cass. 4442/2014).
19. Nel caso di specie, la ricorrente ha diritto alla richiesta restituzione della somma di
€ 2.500,00, a suo tempo versata al convenuto come anticipo provvigionale, che invero non trova alcuna giustificazione causale nella conclusione di affari entro la prevista data del
30/6/2021, come dimostrato da parte ricorrente (cfr. Cass. 28878/2022) e come processualmente emerso.
20. Per mera completezza espositiva si osserva, a fronte della deduzione di parte convenuta sul fatto che “… l'anticipo provvigionale pari ad € 2.500,00, versato dalla
Committente al Consulente non doveva essere restituito ma poteva essere trattenuto dal Sig. il quale ha svolto la sua attività di Consulente, …” (cfr. comparsa di risposta), che in CP_1 base al contratto di collaborazione e all'Allegato 'A' era prevista una provvigione ordinaria del 5% (Allegato 'A') da calcolare “… sul fatturato dei contratti …” (contratto: art. 4, comma
1) ed esclusivamente “… sui contratti sottoscritti e per i quali la committente abbia ricevuto il pagamento integrale delle somme dovute e non soltanto di parte di esse” (art. 4, comma 2), con spese tutte da rimanere a carico del consulente (art. 4, commi 3 e 4).
20.1 Va pertanto escluso, anche a prescindere da ogni discorso sulla risoluzione del contratto, che il convenuto possa trattenere l'anticipo provvigionale per la pretesa attività svolta, atteso che in ogni caso l'accordo prevedeva una specifica disciplina per la maturazione del compenso.
21. Sulla predetta somma di € 2.500,00, ricordata la necessità che nella sentenza di condanna di specifichi la natura degli interessi riconosciuti (cfr. Cass. SU 12449/2024) e ricordata altresì l'applicazione generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. (cfr. Cass. 61/2023),
9 sono dovuti gli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora
(14/7/2022: data di ricezione della precedentemente richiamata diffida del 12/7/2022) fino al
20/6/2023 e, in mancanza di determinazione convenzionale degli interessi, gli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002) dal 21/6/2023 (data di notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso introduttivo) fino al saldo effettivo.
22. Passando alla domanda risarcitoria, se ne rileva l'infondatezza.
23. Al riguardo va ribadito, dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, che anche nel caso del risarcimento danni da inadempimento contrattuale il richiamo al principio giurisprudenziale risalente a Cass. SU 13533/2001 (cfr. superiore paragrafo 5.1) non esaurisce il discorso sul risarcimento del danno, in quanto oltre all'inadempimento è necessaria, da parte del preteso danneggiato, la prova, in base a conferente allegazione, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno (cfr. Cass. 5960/2005; Cass.
21140/2007).
23.1 Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve invero allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto.
23.2 In adesione al consolidato principio ermeneutico basato sul concetto di danno- conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, si ribadisce che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
24. Nel caso di specie la domanda è del tutto priva di qualsivoglia elemento in fatto, che consenta di valutare l'effettiva esistenza di un danno patrimoniale sofferto dalla ricorrente.
25. Negli scritti conclusionali, depositati dalla ricorrente in data 22/12/2023, è dato leggere che “… il risarcimento del danno è provato perché la scrivente azienda ha perso tempo, non ottiene ancora indietro i soldi che pure le spettano e affidandosi a un collaboratore
10 che non è stato produttivo non ha potuto ottenere tutto lo sviluppo che cercava;
il danno, quindi, come spiegato nel ricorso, deve essere … liquidato (anche ai sensi dell'art. 1226 cc)
…”.
26. Al riguardo va ribadito che non è sufficiente richiamare generiche e astratte fattispecie produttrici di un ipotetico danno patrimoniale, con la conseguenza che, dovendosi escludere -come detto- l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, la ricorrente avrebbe dovuto prima allegare in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici e concreti, il danno patrimoniale effettivamente sofferto e poi provvedere alla relativa prova, anche mediante presunzioni.
26.1 Nulla risulta al riguardo.
27. Analogamente va ribadito che l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma detta liquidazione presuppone pur sempre -a monte- la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'effettiva esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va sempre provata da chi l'allega (cfr. Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017; Cass.
4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 8941/2022).
28. In conclusione la domanda di risarcimento va rigettata.
29. Atteso l'esito del giudizio e l'accoglimento solo di parte delle domande svolte (cfr.
Cass. SU 32061/2022), le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno compensate per 1/2 e poste per il residuo a carico del convenuto per il grado di soccombenza.
29.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi fra il minimo e il medio relativi alle quattro fasi dei 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione '1.101-5.200', tenuto conto della natura e del valore (accertato) della controversia della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa. Sulla somma di € 1.400,00 va operata la disposta compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• in parziale accoglimento della domanda attorea, risolve il contratto di collaborazione commerciale del 13/11/2020 per grave inadempimento del convenuto;
CP_1
11 • condanna il convenuto alla restituzione, in favore della ricorrente della Parte_2 somma di € 2.500,00, oltre agli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora (14/7/2022) fino al 20/6/2023 e agli interessi al tasso legale maggiorato
(art. 1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002) dal 21/6/2023 fino al saldo effettivo;
• rigetta la domanda di risarcimento danni, proposta dalla società ricorrente;
• compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento del residuo, che liquida in € 700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 12/4/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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