Art. 2.
Gli ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero hanno valore di ordini di accreditamento e vengono trasmessi in copia, oltre che agli uffici destinatari, alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Ai fondi cosi' accreditati si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169 , secondo norme di adeguamento da emanarsi con il regolamento di cui al successivo articolo 8.
I pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali che individuano il creditore e l'ammontare dovutogli vengono effettuati dalla sede all'estero dopo che il Ministero avra' comunicato l'avvenuta definizione delle relative procedure amministrative e di controllo. La sede all'estero ottiene il discarico amministrativo ad ogni effetto delle somme accreditatele con decreto da emanarsi dall'ufficio centrale o da quello regionale, a cio' autorizzato ai sensi dell'articolo 9, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio su presentazione della distinta dei pagamenti eseguiti e della ricevuta dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle eventuali eccedenze. Del decreto di discarico viene data comunicazione alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.
Le altre spese da effettuarsi all'estero, nonche' i relativi rendiconti, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 8 della presente legge.
Per rispettare i termini di pagamento previsti da specifiche disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, gli uffici amministrativi predetti potranno autorizzare l'esecuzione della spesa anche in pendenza delle relative procedure di controllo.
I fondi per i pagamenti a favore del personale in servizio all'estero o di altri beneficiari diversi dalle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, in alternativa alle modalita' di cui al primo comma del presente articolo, possono essere rimessi alle sedi con ordinativi diretti specificanti i creditori e le somme ad essi dovute.
NOTE
Nota all' art. 2, comma 1:
La legge 3 marzo 1960, n. 169 , concerne "Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilita' speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune amministrazioni dello Stato".
Gli ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero hanno valore di ordini di accreditamento e vengono trasmessi in copia, oltre che agli uffici destinatari, alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Ai fondi cosi' accreditati si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169 , secondo norme di adeguamento da emanarsi con il regolamento di cui al successivo articolo 8.
I pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali che individuano il creditore e l'ammontare dovutogli vengono effettuati dalla sede all'estero dopo che il Ministero avra' comunicato l'avvenuta definizione delle relative procedure amministrative e di controllo. La sede all'estero ottiene il discarico amministrativo ad ogni effetto delle somme accreditatele con decreto da emanarsi dall'ufficio centrale o da quello regionale, a cio' autorizzato ai sensi dell'articolo 9, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio su presentazione della distinta dei pagamenti eseguiti e della ricevuta dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle eventuali eccedenze. Del decreto di discarico viene data comunicazione alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.
Le altre spese da effettuarsi all'estero, nonche' i relativi rendiconti, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 8 della presente legge.
Per rispettare i termini di pagamento previsti da specifiche disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, gli uffici amministrativi predetti potranno autorizzare l'esecuzione della spesa anche in pendenza delle relative procedure di controllo.
I fondi per i pagamenti a favore del personale in servizio all'estero o di altri beneficiari diversi dalle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, in alternativa alle modalita' di cui al primo comma del presente articolo, possono essere rimessi alle sedi con ordinativi diretti specificanti i creditori e le somme ad essi dovute.
NOTE
Nota all' art. 2, comma 1:
La legge 3 marzo 1960, n. 169 , concerne "Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilita' speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune amministrazioni dello Stato".