Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1972, n. 1697
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Sentenza 29 maggio 1972

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L'art 57 della legge 30 aprile 1969, n 153, secondo cui non e assoggettato al pagamento di spese il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, riguarda anche il caso in cui l'Azione, sebbene proposta non dal lavoratore, ma da un superstite di lui deceduto, abbia comunque per oggetto prestazioni previdenziali dipendenti dall'Assicurazione a favore del lavoratore stesso. ( nella specie, l'Azione era stata proposta dalla moglie del lavoratore defunto, titolare della pensione di riversibilita, per ottenere la maggiorazione stabilita dall'art 21 della legge 21 luglio 1965, n 903 per i figli a carico).*

Il primo comma dell'art 21 della legge 21 luglio 1965, n 903, secondo il quale per il pensionato con figli a carico vanno congruamente aumentate le pensioni, adeguate a quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie previste dall'art 1 della stessa legge, si riferisce esclusivamente ai titolari di pensione diretta. Pertanto, al coniuge titolare di pensione di riversibilita non spetta la maggiorazione stabilita per i figli a carico.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1972, n. 1697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1697
    Data del deposito : 29 maggio 1972

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