TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA RI, nella causa iscritta al N. 14457/2023 R.G..L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. CANTO Parte_1
AR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. e dall'avv. RIZZO ADRIANA Parte_2
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in
Palermo Via Laurana 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara il diritto della ricorrente Parte_1
l'Assegno Unico Universale anche per la quota relativa alla nipote CP_2 con decorrenza dal rateo di luglio 2022 e sino a quando la
[...]
prestazione è dovuta per legge, e condanna l' a corrispondere alla stessa CP_1
gli arretrati di tale prestazione con decorrenza dal mese di luglio 2022, nella misura prevista dalla legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/11/2023 parte ricorrente chiedeva la corresponsione dell'Assegno Unico Universale corrisposto sul proprio reddito di cittadinanza anche quanto alla quota relativa alla nipote CP_2
non corrisposta dal luglio 2022, verosimilmente per un errore di
[...]
sistema, visto che sul sito in corrispondenza della propria prestazione CP_1
RdC n. compare la seguente dicitura (su un Parte_3
appunto sovrascritto “Una "scheda figlio" per cod.fisc. C.F._1
risulta essere presente in un altro modello AU-Com ancora attivo inviato da altro dichiarante.”. Nella domanda amministrativa (in atti) la ricorrente aveva richiesto sul proprio reddito di cittadinanza l'integrazione per i figli minori e e per la figlia minore della propria figlia Persona_1 Per_2
, allegando DSU e mod Persona_3 Controparte_2
ISEE invariati rispetto all'anno precedente, ma non ricevendo l'integrazione per la nipote.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso per assenza di domanda amministrativa, deducendo: “il lamentato mancato pagamento dell'assegno unico su rdc protocollo CP_3
5655982, oggetto del presente ricorso, non è imputabile ad un errore di sistema, come dedotto in ricorso, ma piuttosto a ripetuti errori di presentazione dei modelli au-com da parte della ricorrente.
I modelli, come noto, sono propedeutici al pagamento della prestazione su RDC. Come ricordato in ricorso e come evincibile, altresì, dall'attestazione ISEE, che si produce, il nucleo familiare risulta composto dalla dichiarante, dai figli e dalla nipote
, figlia di Controparte_2 Persona_3
Considerato che quest'ultima è maggiorenne il modello AU -COM per il pagamento dell'integrazione in favore della minore andava presentato dalla Controparte_2
medesima, figlia della richiedente il beneficio principale.
Tanto è comprovato dalla circostanza che sulla precedente domanda (prot. CP_1
RDC-2020-3000460) il modello è presentato correttamente e l'integrazione pagata.
Di contro, nella domanda oggetto di ricorso, risultano allegati due modelli au-com entrambi errati.
Ed infatti nel modello n. 162209 del 28-05-2022 la richiedente Parte_1
presenta il modello nella qualità di tutore del genitore, pur non essendolo considerato anche la maggiore età della figlia .”. Persona_3
La causa veniva istruita con l'audizione del funzionario responsabile che, all'udienza del 23.09.2024, dichiarava “A.D.R.: La ricorrente CP_1
lamenta il mancato pagamento dell'integrazione assegno unico perché titolare di reddito di cittadinanza per la nipotina, ma non è stato pagato perché la ricorrente non ha presentato
i modelli RDCCom AU per la figlia madre della nipote in oggetto, per cui aveva diritto all'integrazione, modelli che aveva presentato in allegato alla precedente domanda di RDC già integralmente pagata anche per la nipote.”.
Parte ricorrente lamentava che l lungi dal chiarire detta circostanza CP_1
nella fase istruttoria, non aveva neppure disposto un'integrazione documentale, essendo già a conoscenza dei fatti e dell'errore in cui era incorsa la ricorrente, proprio in ragione del fatto che nulla era mutato rispetto al periodo precedente, per il quale erano stati correttamente presentati i modelli AUCom e la prestazione regolarmente erogata.
La causa veniva più volte rinviata in attesa della risposta della Direzione sulla proposta formulata dalla giudice di conciliare la causa in sede CP_1
amministrativa, ma inutilmente, atteso che per gli ultimi rinvii l'Istituto neppure depositava note e che non è possibile attendere oltre per decidere la causa, stante la richiesta di decisione di parte ricorrente e il fatto che l' non ha neppure più depositato note, senza in ogni caso fornire più CP_1
alcuna notizia delle determinazioni della Direzione Generale dopo le ultime note, depositate il 4.02.2025.
La domanda appare fondata e va accolta, atteso che la relativa domanda amministrativa non può ritenersi mancante, ma, al più, affetta da errore riconoscibile da parte dell'Istituto.
La prestazione cui accede l'integrazione, del resto, è quella di reddito di cittadinanza, mentre il modello RdCcomAU è una dichiarazione da presentare per la richiesta di integrazione della prestazione in relazione ai minori, sicché non può qualificarsi come autonoma domanda amministrativa della prestazione, nella cui domanda si rinviane del resto già
l'indicazione delle integrazioni richieste per i componenti minori del nucleo familiare, fra cui anche Controparte_2
In secondo luogo, il mod. RdCcomAU non è assente, ma è stato presentato, in particolare dalla ricorrente invece che dalla figlia Persona_3
madre della minore come questa inserita nel nucleo Controparte_2
familiare della ricorrente, come emerge dalla DSU e dall'ISEE in atti.
Proprio questa circostanza, del resto, emerge dalla dichiarazione del funzionario ed emergeva anche dalla schermata del sito in atti, cui si è CP_1
fatto riferimento, in cui si avvisava che “Una "scheda figlio" per cod.fisc. risulta essere presente in un altro modello AU-Com ancora C.F._1
attivo inviato da altro dichiarante.”: come si è appreso dal funzionario ascoltato in udienza, per il periodo precedente era stato correttamente presentato il mod. AU-Com dalla figlia della ricorrente e Parte_4
detto modello era ancora in corso di validità al momento di presentazione della domanda amministrativa di RdC da parte della ricorrente per la prestazione producendo il rilevato errore di Parte_3
sistema, sintomo – tuttavia non riconoscibile per la ricorrente - del fatto che era stato presentato un mod. AU-Com errato, in quanto esso andava nuovamente presentato dalla madre maggiorenne della piccola CP_2
Osserva il Tribunale che l'integrazione dell'assegno unico per la minore
, nipote della ricorrente, era certamente dovuta, Controparte_2
come pacifico, e che, del resto, al momento della domanda, vi era ancora in corso di validità il mod. AU-Com correttamente presentato per il periodo precedente dalla madre della minore.
La circostanza che nulla fosse mutato rispetto al precedente periodo, per il quale detta integrazione era stata regolarmente corrisposta, porta a ritenere che la mancanza del mod. AU-Com corretto dovesse essere oggetto di una richiesta di integrazione istruttoria da parte dell' che, al contrario, CP_1
benché l'irregolarità emergesse sul proprio sito – come detto –, nulla chiedeva alla ricorrente di produrre quale integrazione, in relazione alla domanda per la minore già presentata in seno alla domanda di Rdc CP_2
(in atti), sicché la ricorrente rimaneva all'oscuro dell'erroneo contenuto del predetto modello fino al giudizio, quando i fatti venivano esposti in memoria di costituzione dell'Istituto e poi chiariti dalle dichiarazioni rese dal funzionario dell'Istituto. Detta ultima circostanza emerge anche dalla memoria di costituzione, in cui l' ha dedotto che in relazione alla CP_1
domanda di RdC in oggetto “Nel successivo modello n. 681952 del 19-02-2024 la minore non viene neppure inserita nelle schede del modello ai fini del Controparte_2
pagamento.”, a dimostrazione del fatto che la ricorrente, non avendo compreso la ragione per cui nella domanda compariva il citato “errore di sistema”, cercava di evitarlo eliminando l'indicazione che il sistema segnalava come erronea.
L' va quindi condannato al pagamento dell'integrazione richiesta CP_1
come in parte dispositiva, nonché alla rifusione delle spese di lite, ivi liquidate e distratte.
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 20/10/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025.
LA GIUDICE
PA RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA RI, nella causa iscritta al N. 14457/2023 R.G..L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. CANTO Parte_1
AR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. e dall'avv. RIZZO ADRIANA Parte_2
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in
Palermo Via Laurana 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara il diritto della ricorrente Parte_1
l'Assegno Unico Universale anche per la quota relativa alla nipote CP_2 con decorrenza dal rateo di luglio 2022 e sino a quando la
[...]
prestazione è dovuta per legge, e condanna l' a corrispondere alla stessa CP_1
gli arretrati di tale prestazione con decorrenza dal mese di luglio 2022, nella misura prevista dalla legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/11/2023 parte ricorrente chiedeva la corresponsione dell'Assegno Unico Universale corrisposto sul proprio reddito di cittadinanza anche quanto alla quota relativa alla nipote CP_2
non corrisposta dal luglio 2022, verosimilmente per un errore di
[...]
sistema, visto che sul sito in corrispondenza della propria prestazione CP_1
RdC n. compare la seguente dicitura (su un Parte_3
appunto sovrascritto “Una "scheda figlio" per cod.fisc. C.F._1
risulta essere presente in un altro modello AU-Com ancora attivo inviato da altro dichiarante.”. Nella domanda amministrativa (in atti) la ricorrente aveva richiesto sul proprio reddito di cittadinanza l'integrazione per i figli minori e e per la figlia minore della propria figlia Persona_1 Per_2
, allegando DSU e mod Persona_3 Controparte_2
ISEE invariati rispetto all'anno precedente, ma non ricevendo l'integrazione per la nipote.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso per assenza di domanda amministrativa, deducendo: “il lamentato mancato pagamento dell'assegno unico su rdc protocollo CP_3
5655982, oggetto del presente ricorso, non è imputabile ad un errore di sistema, come dedotto in ricorso, ma piuttosto a ripetuti errori di presentazione dei modelli au-com da parte della ricorrente.
I modelli, come noto, sono propedeutici al pagamento della prestazione su RDC. Come ricordato in ricorso e come evincibile, altresì, dall'attestazione ISEE, che si produce, il nucleo familiare risulta composto dalla dichiarante, dai figli e dalla nipote
, figlia di Controparte_2 Persona_3
Considerato che quest'ultima è maggiorenne il modello AU -COM per il pagamento dell'integrazione in favore della minore andava presentato dalla Controparte_2
medesima, figlia della richiedente il beneficio principale.
Tanto è comprovato dalla circostanza che sulla precedente domanda (prot. CP_1
RDC-2020-3000460) il modello è presentato correttamente e l'integrazione pagata.
Di contro, nella domanda oggetto di ricorso, risultano allegati due modelli au-com entrambi errati.
Ed infatti nel modello n. 162209 del 28-05-2022 la richiedente Parte_1
presenta il modello nella qualità di tutore del genitore, pur non essendolo considerato anche la maggiore età della figlia .”. Persona_3
La causa veniva istruita con l'audizione del funzionario responsabile che, all'udienza del 23.09.2024, dichiarava “A.D.R.: La ricorrente CP_1
lamenta il mancato pagamento dell'integrazione assegno unico perché titolare di reddito di cittadinanza per la nipotina, ma non è stato pagato perché la ricorrente non ha presentato
i modelli RDCCom AU per la figlia madre della nipote in oggetto, per cui aveva diritto all'integrazione, modelli che aveva presentato in allegato alla precedente domanda di RDC già integralmente pagata anche per la nipote.”.
Parte ricorrente lamentava che l lungi dal chiarire detta circostanza CP_1
nella fase istruttoria, non aveva neppure disposto un'integrazione documentale, essendo già a conoscenza dei fatti e dell'errore in cui era incorsa la ricorrente, proprio in ragione del fatto che nulla era mutato rispetto al periodo precedente, per il quale erano stati correttamente presentati i modelli AUCom e la prestazione regolarmente erogata.
La causa veniva più volte rinviata in attesa della risposta della Direzione sulla proposta formulata dalla giudice di conciliare la causa in sede CP_1
amministrativa, ma inutilmente, atteso che per gli ultimi rinvii l'Istituto neppure depositava note e che non è possibile attendere oltre per decidere la causa, stante la richiesta di decisione di parte ricorrente e il fatto che l' non ha neppure più depositato note, senza in ogni caso fornire più CP_1
alcuna notizia delle determinazioni della Direzione Generale dopo le ultime note, depositate il 4.02.2025.
La domanda appare fondata e va accolta, atteso che la relativa domanda amministrativa non può ritenersi mancante, ma, al più, affetta da errore riconoscibile da parte dell'Istituto.
La prestazione cui accede l'integrazione, del resto, è quella di reddito di cittadinanza, mentre il modello RdCcomAU è una dichiarazione da presentare per la richiesta di integrazione della prestazione in relazione ai minori, sicché non può qualificarsi come autonoma domanda amministrativa della prestazione, nella cui domanda si rinviane del resto già
l'indicazione delle integrazioni richieste per i componenti minori del nucleo familiare, fra cui anche Controparte_2
In secondo luogo, il mod. RdCcomAU non è assente, ma è stato presentato, in particolare dalla ricorrente invece che dalla figlia Persona_3
madre della minore come questa inserita nel nucleo Controparte_2
familiare della ricorrente, come emerge dalla DSU e dall'ISEE in atti.
Proprio questa circostanza, del resto, emerge dalla dichiarazione del funzionario ed emergeva anche dalla schermata del sito in atti, cui si è CP_1
fatto riferimento, in cui si avvisava che “Una "scheda figlio" per cod.fisc. risulta essere presente in un altro modello AU-Com ancora C.F._1
attivo inviato da altro dichiarante.”: come si è appreso dal funzionario ascoltato in udienza, per il periodo precedente era stato correttamente presentato il mod. AU-Com dalla figlia della ricorrente e Parte_4
detto modello era ancora in corso di validità al momento di presentazione della domanda amministrativa di RdC da parte della ricorrente per la prestazione producendo il rilevato errore di Parte_3
sistema, sintomo – tuttavia non riconoscibile per la ricorrente - del fatto che era stato presentato un mod. AU-Com errato, in quanto esso andava nuovamente presentato dalla madre maggiorenne della piccola CP_2
Osserva il Tribunale che l'integrazione dell'assegno unico per la minore
, nipote della ricorrente, era certamente dovuta, Controparte_2
come pacifico, e che, del resto, al momento della domanda, vi era ancora in corso di validità il mod. AU-Com correttamente presentato per il periodo precedente dalla madre della minore.
La circostanza che nulla fosse mutato rispetto al precedente periodo, per il quale detta integrazione era stata regolarmente corrisposta, porta a ritenere che la mancanza del mod. AU-Com corretto dovesse essere oggetto di una richiesta di integrazione istruttoria da parte dell' che, al contrario, CP_1
benché l'irregolarità emergesse sul proprio sito – come detto –, nulla chiedeva alla ricorrente di produrre quale integrazione, in relazione alla domanda per la minore già presentata in seno alla domanda di Rdc CP_2
(in atti), sicché la ricorrente rimaneva all'oscuro dell'erroneo contenuto del predetto modello fino al giudizio, quando i fatti venivano esposti in memoria di costituzione dell'Istituto e poi chiariti dalle dichiarazioni rese dal funzionario dell'Istituto. Detta ultima circostanza emerge anche dalla memoria di costituzione, in cui l' ha dedotto che in relazione alla CP_1
domanda di RdC in oggetto “Nel successivo modello n. 681952 del 19-02-2024 la minore non viene neppure inserita nelle schede del modello ai fini del Controparte_2
pagamento.”, a dimostrazione del fatto che la ricorrente, non avendo compreso la ragione per cui nella domanda compariva il citato “errore di sistema”, cercava di evitarlo eliminando l'indicazione che il sistema segnalava come erronea.
L' va quindi condannato al pagamento dell'integrazione richiesta CP_1
come in parte dispositiva, nonché alla rifusione delle spese di lite, ivi liquidate e distratte.
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 20/10/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025.
LA GIUDICE
PA RI