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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente
2. dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dagli Avvocati LA GRASSA GASPARE e Parte_1
MARRA ANTONINO
-Appellante- CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO CP_1
-Appellato– All'udienza del 23 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 931/2022 del 05.10.2022 il Tribunale di Marsala - previa dichiarazione di inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta dalla ricorrente in data 10.06.2022 - rigettava la domanda promossa da con Parte_1 ricorso depositato in data 11.02.2022, ritenendo legittimo il provvedimento di revoca del “reddito di cittadinanza” adottato dall' il 21.05.2021 e, CP_1 conseguentemente, ripetibili le somme già erogatele a tale titolo a far data dal 30.09.2020, richieste dall'Istituto con la nota del 28.09.2021; osservava che il menzionato provvedimento traeva origine dalla segnalazione della Guardia di FI del 4.05.2021, secondo la quale la contrariamente a quanto Pt_1 dichiarato nella domanda amministrativa di concessione del beneficio, risultava coniugata con . Parte_2
Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 censura l'appellante, anzitutto, la dichiarazione di inutilizzabilità della documentazione depositata il 10.06.2022, la cui produzione, deduce, si era resa
1 necessaria per integrare quella già allegata al ricorso e così contrastare le eccezioni e difese dell' secondo cui quest'ultima non era idonea a dimostrare la veridicità CP_1 delle dichiarazioni dalla stessa rese in seno alla domanda amministrativa. Ha resistito all'appello l' sottolineando, anzitutto, che i requisiti CP_1 richiesti ai fini del beneficio in questione dovevano preesistere alla domanda di talché, nel caso in esame, la circostanza della mera attesa della variazione della residenza anagrafica, intervenuta in data posteriore alla richiesta di reddito di cittadinanza, non valeva a superare l'oggettiva infedeltà delle dichiarazioni rese dalla sotto altro profilo aggiunge che, ai sensi dell'art. 2 comma 5 d.l. 4/2019, Pt_1
“…il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale”, qui mancante e non sostituibile da analoga certificazione rilasciata da altro incaricato. All'udienza del 23 gennaio 2025, sulle conclusioni delle parti di cui i rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Il primo motivo, concernente la mancata ammissione della produzione documentale effettuata in corso di causa, è fondato. E' noto che l'acquisizione in causa di documenti successivamente al deposito del ricorso introduttivo (o, rispetto al convenuto, rispetto alla memoria di costituzione e risposta) può aversi soltanto a ben precise condizioni, essenziali al fine di assicurare tenuta al principio di preclusione che governa il rito del lavoro;
la produzione tardiva può essere ammessa in particolare se si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 10 maggio 1995, n. 5068), oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampliamento probatorio (Cass. 23 marzo 2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n. 16337); altrimenti, l'acquisizione documentale potrebbe aversi d'ufficio, anche previa sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione (art. 437 c.p.c.) e cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (da ultimo, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n., 11845). A ciò si aggiunga che l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, quale caratteristica precipua del rito speciale, consente l'esercizio dei poteri officiosi
2 allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte. Alla luce dei superiori principi, la produzione documentale (certificato di residenza storico, atti completi del procedimento amministrativo di accertamento anagrafico, rilasciati in copia conforme dal Comune in data 8.06.2022) depositata dall'appellante in data 10.06.2022 deve ritenersi senz'altro ammissibile, valendo ad integrare una pista probatoria già offerta mediante la produzione tempestivamente allegata al ricorso introduttivo che l' costituendosi in giudizio, aveva dedotto CP_1 essere insufficiente a dimostrare la veridicità dello stato di famiglia dichiarato nella domanda amministrativa di concessione del reddito di cittadinanza;
di tal che, tale integrazione si era resa necessaria proprio in relazione alle difese spiegate da controparte. Nel merito l'appello è fondato. L'art. 5 (commi 4 e 5) del D.L. 4/2019 prevede “…Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'esito delle verifiche e' comunicato all per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma CP_1
1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica…”. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2,comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validita' dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all la verifica dei CP_1 requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il successivo art. 7 il d.l. 4/2019 così dispone “…Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa
3 amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito…”. Orbene, nel caso che occupa, nella domanda amministrativa inoltrata all' in data 30.09.2020, la aveva dichiarato di essere l'unico componente CP_1 Pt_1 del proprio nucleo familiare, dichiarazione che, sulla scorta dell'informativa della Guardia di FI del 4.5.2021, l' ha ritenuto non veritiera. CP_1
Tale valutazione non può essere condivisa. Dall'esame della documentazione prodotta dall'appellante nel giudizio di primo grado emerge infatti che, al momento della presentazione della domanda predetta, era già stato incardinato, innanzi al Tribunale di Marsala, giudizio di separazione personale della stessa dal coniuge (poi definito con sentenza di separazione del gennaio 2021) e che, in data 17.09.2020, si era tenuta l'udienza presidenziale all'esito della quale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati. Indi, in data 22.09.2020, la aveva chiesto al Comune di Marsala la Pt_1 variazione della residenza anagrafica, dichiarandosi senza fissa dimora ed indicando come suo domicilio un luogo diverso dalla residenza familiare;
nel corso del relativo procedimento, in data 7.10.2020, l'effettività del nuovo domicilio era stata positivamente accertata da parte dell'accertatore anagrafico del Comune di Marsala che, quale pubblico ufficiale, ne aveva verificato e certificato la veridicità. Alla luce di tali evidenze documentali, i motivi ritenuti dall' ostativi al CP_1 riconoscimento della prestazione – e che l'hanno condotto alla revoca del beneficio già attribuito alla ed alla richiesta di restituzione dei ratei già erogati – Pt_1 appaiono infondati. In primo luogo non è da condividersi l'assunto dell' secondo cui, in CP_1 un'ottica di rigida applicazione dell'art. 2 comma 5 d.l. 4/2019, il cambio di residenza conseguente alla separazione personale dei coniugi, nel caso in cui la separazione o il divorzio siano avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, “deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale…” senza possibilità di equipollenti, poiché, a suo dire, la scelta del legislatore di affidare la verifica delle variazioni di residenza ad un'autorità dotata di poteri di polizia giudiziaria risponderebbe all'esigenza di prevenire condotte simulatorie e fraudolente. Va, piuttosto, osservato che, a norma dell'art. 19 comma 2 del DPR n. 223 del 30 maggio del 1989, i compiti di accertamento anagrafico di competenza del Comune non devono essere svolti necessariamente da personale appartenente al corpo di polizia municipale: “…L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del
4 requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica…”; nell'uno e nell'altro caso il personale adibito a tale servizio è, dunque, dotato dei medesimi poteri certificatori, parimenti idonei a svelare abusi o intenti fraudolenti;
a parità di effetti accertativi, deve, dunque, certamente escludersi che la scelta del Comune di avvalersi di un dipendente civile all'uopo autorizzato, anziché della polizia locale, possa condizionare in senso negativo la sorte di un diritto il cui riconoscimento dipenda dalla produzione di siffatta certificazione. La norma sopra ricordata va piuttosto interpretata nel senso di escludere la possibilità, per l'istante, di autocertificare la variazione anagrafica, richiedendo, invece, che questa venga documentata mediante un provvedimento amministrativo con valore certificativo, di competenza dell'ufficio dell'anagrafe comunale che vi provvede nei modi e con il personale sopra indicato. Nel caso in esame, risulta agli atti che l'accertamento della variazione di residenza è stato effettuato da un incaricato del Comune di Marsala che, nella funzione espletata, riveste la qualifica di pubblico ufficiale in grado di attribuire, alla verifica compiuta, valore di atto pubblico dotato di fede privilegiata, come tale del tutto equipollente ad analogo accertamento che fosse stato compiuto dalla polizia locale, nell'esercizio delle medesime funzioni;
esso appare, pertanto, pienamente idoneo a comprovare la veridicità di quanto accertato, ossia, nello specifico, che la in data 7.10.2020, avesse già fissato il proprio domicilio in un luogo diverso Pt_1 dalla precedente residenza coniugale. Va, inoltre, osservato che, benché la verifica sia stata effettuata in data posteriore alla presentazione della domanda, una serie di convergenti indizi desunti dalla documentazione in atti (pendenza di un giudizio di separazione personale tra i coniugi, esitato con sentenza di separazione;
celebrazione dell'udienza presidenziale del 17.10.2020 con contestuale autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
intervenuta presentazione, in data 22.09.2020, di istanza di variazione anagrafica;
accertamento anagrafico dell'effettività del domicilio dichiarato all'atto della domanda di variazione) consentono di ritenere tale requisito già presente al momento dell'istanza di concessione del RDC, anche in considerazione del fatto che l'accertamento non ha effetto costitutivo della variazione medesima ma solo di verifica della stessa, con la conseguenza che i relativi effetti si producono in ogni caso sin dal momento della domanda;
né era esigibile, sotto altro profilo, che l'appellante attendesse l'esito di tale verifica per richiedere il RDC.
5 Vale, altresì, la pena rilevare che la segnalazione della Guardia di FI (maggio 2021) - da cui trae origine la contestata falsa dichiarazione in capo alla relativamente alla composizione del proprio nucleo familiare - è di poco Pt_1 posteriore alla sentenza definitiva di separazione (gennaio 2021), apparendo di tutta evidenza come la stessa non abbia tenuto conto neppure di tale sopravvenuta modifica anagrafica del nucleo familiare. Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, il provvedimento di revoca del beneficio deve ritenersi illegittimo, così come la conseguente richiesta di ripetizione dei ratei già erogati a tale titolo, avendo la diritto a conseguire la Pt_1 prestazione rivendicata a far data dalla originaria domanda, con consequenziale condanna dell' al pagamento dei ratei maturati a decorrere dalla data di revoca CP_1 per tutta la durata prevista dall'art. 3 comma 6 d.l. n. 4/2019, non essendo all'uopo necessaria la proposizione di una nuova domanda amministrativa (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14561 del 09/05/2022). Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate e distratte come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 931/2022 resa il 5.10.2022 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Marsala, dichiara illegittimo il provvedimento di revoca del c.d. reddito di cittadinanza, del 21 maggio 2021 e irripetibili le somme a tale titolo già erogate e richieste con provvedimento del 28.09.2021. Condanna l' al pagamento dei ratei maturati a decorrere dalla data della CP_1 revoca. Condanna l' al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio che CP_1 liquida per compensi professionali in € 1.378,00, per il primo, ed in € 962,00 per il secondo, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Palermo, 23/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Caterina Greco Cinzia Alcamo
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